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Commento all’Art. 33 del D.L. 17/2022: incompatibilità tra la professione forense e il ruolo di addetto all’ufficio del processo

    A cura della Dott.ssa Valeria Tranchini

    L’art. 33 del D.L. 17/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo”, dispone l’incompatibilità dell’assunzione presso i suddetti uffici con l’esercizio della professione forense, con la conseguenza che l’attività professionale viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Pertanto, sugli avvocati e sui praticanti avvocati risultanti vincitori del concorso incombe l’onere di comunicare l’assunzione al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultino iscritti, in mancanza della quale non sarà possibile dare avvio al rapporto di lavoro presso l’ufficio per il processo. Tale incompatibilità sarebbe applicabile non soltanto nel distretto prescelto, eventualmente diverso da quello presso cui sia esercitata la professione forense, ma vige in tutti i distretti.

    La disposizione in esame è intervenuta al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi sul punto e la ratio della stessa risiede nel dovere di evitare incompatibilità di cui all’art. 6 del Codice Deontologico Forense, che invita i legali a non svolgere attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo, o comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione. Inoltre, giova ricordare che anche la Legge Professionale Forense, all’art. 18 lett. d), sancisce l’incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

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