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Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 28 gennaio 2022, n. 3

    Interdittiva antimafia – Titolarità di interesse legittimo – Legittimazione ad agire dei soci/amministratoriSussiste limitatamente agli effetti diretti nel patrimonio giuridico dei destinatari

    Gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento, in quanto gli stessi non sono destinatari dell’esercizio del potere amministrativo, essendovi relazione diretta solo tra potere amministrativo e persona giuridica destinataria dell’interdittiva.

    Il rapporto (di natura contrattuale o di altro tipo) che lega gli amministratori e/o i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia al destinatario diretto del provvedimento prefettizio (la società), in quanto estraneo alla relazione intersoggettiva tra destinatario dell’atto e pubblica amministrazione, è inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo e impedisce, quindi, di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire degli amministratori e/o soci nei confronti del provvedimento di interdittiva.

    In applicazione di detto principio, i soci e/o amministratori della società potranno impugnare il provvedimento interdittivo solo qualora quest’ultimo abbia effetti direttamente (ed univocamente) nel loro patrimonio giuridico, creandosi un correlazione tra esercizio del potere amministrativo e ampliamento/compressione del patrimonio giuridico personale.

    Massima a cura dell’Avv. Marco Mesca

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