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APPALTI – CAUSE DI ESCLUSIONE – TASSATIVITÀ (80 D.LGS. 18.4.2016 N. 50) – SUPERAMENTO DEL LIMITE DIMENSIONALE PREVISTO DAL BANDO – ASSENZA DI SANZIONE – NORMA DISPOSITIVA – VIOLAZIONE – MERA IRREGOLARITÀ

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 25 ottobre 2017, N. 5014

    Appalti – Cause di esclusione – Tassatività (80 d.lgs. 18.4.2016 n. 50) – Superamento del limite dimensionale previsto dal bando – Assenza di sanzione – Norma dispositiva – Violazione -Mera irregolarità

    La prescrizione del disciplinare di gara che impone ai concorrenti di redigere la relazione tecnico-descrittiva dell’offerta tecnica entro un massimo di 10 pagine ha carattere dispositivo e non imperativo laddove la violazione del limite dimensionale non sia assistita da una specifica sanzione. Ne deriva che una eventuale esclusione del concorrente, ovvero la mancata valutazione degli elaborati nella parte eccedente il limite, risulterebbe illegittima per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, positivizzato all’art. 83, co. 8 del nuovo codice.

    Inoltre, in assenza di indicazione sugli standard compositivi che debbano essere impiegati nella redazione di una pagina (dimensioni del carattere, formato, interlinea, etc.), la prescrizione di contenere uno scritto in un determinato numero massime di pagine si prospetta di incerta e non uniforme applicazione e pertanto configura una caratteristica non essenziale dell’offerta e la sua violazione si risolve in mera irregolarità (1).

    (1) Sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila Sez. I, 1 giugno 2016 n. 344, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III 21 gennaio 2016 n. 176; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 dicembre 2013 n. 608, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677.

    Massima a cura dell’avv. Valeria Aveta

    Pubblicato il 25/10/2017

    05014/2017 REG.PROV.COLL.

    02786/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2017, proposto da:
    Società Cooperativa …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, via …;

    contro

    Società …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, viale …;

    nei confronti di

    … S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, …;

    per l’annullamento

    previa concessione di misure cautelari,

    – della deliberazione del 5 maggio 2017, con cui il C.d.A. di … S.p.A, nel prendere atto dei lavori della commissione, ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata, … S.p.A.– sconosciuta nel contenuto – e comunicata alla ricorrente a mezzo pec, con nota prot. 1299, il 22 maggio 2017 (doc. 1);

    – dei verbali in cui sono state annotate le operazioni di valutazione della commissione di gara, n. 3 del 13.4.17 (doc. 2) e n. 4 del 20.4.17 (doc. 3); del verbale n. 2 del 7.4.17 (doc. 4);

    – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la progettazione del servizio e l’approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.

    nonché per la declaratoria di inefficacia

    – del contratto eventualmente stipulato (sconosciuto negli estremi e nel contenuto);

    nonché per il risarcimento del danno.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di … S.p.A. e di Società …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1.Va premesso in punto di fatto che con bando del 12 dicembre 2016, la … S.p.A., società pubblica della Regione Campania a socio unico, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio di informazione e prenotazione, tramite call center, email, ed infopoint del sistema integrato Campania>Artecard e relativi progetti correlati e del Museo Madre” con durata prevista, dalla sottoscrizione del contratto, fino al 31 dicembre 2018 (doc. 5 produzione ricorrente).

    L’importo a base di gara è pari ad € 320.000,00 oltre Iva ed il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016, prevedendo fino ad un massimo di 70 punti da attribuire all’offerta tecnica e fino ad un massimo di 30 punti all’offerta economica (doc. 6 ricorrente, pag 16).

    La questione nodale che il Collegio è investito di dipanare è la prescrizione del disciplinare di gara nella parte in cui ha imposto a tutti i concorrenti di redigere l’offerta tecnica e, più in particolare, la relazione tecnico-descrittiva di cui la stessa avrebbe dovuto comporsi, in formato A4 e per un “massimo di 10 pagine ed articolata in paragrafi, uno per ciascun criterio di valutazione”, eventualmente corredata di allegati contenenti tutti i documenti tecnici utili alla valutazione, quali le certificazioni, informazioni sui profili professionali o l’elenco delle attrezzature (doc. 6, art. 14 – Busta B, pag. 14).

    Le offerte tecniche sarebbero state valutate secondo i criteri di valutazione, puntualmente descritti nella “griglia” posta a pag. 16 del disciplinare (doc. 6).

    Il disciplinare – sempre per quanto d’interesse per il presente ricorso – ha fissato una c.d. “soglia di sbarramento”, prevedendo l’esclusione automatica (senza la conseguente apertura dell’offerta economica) di quei concorrenti, la cui offerta tecnica, non avesse conseguito una valutazione complessiva di almeno 45 punti (cfr. doc. 6, pag. 18).

    1.1. Alla gara hanno preso parte, tra gli altri, l’odierna ricorrente e la controinteressata ….

    Esperita la fase di apertura e verifica del contenuto della busta A, la commissione aggiudicatrice si è nuovamente riunita in seduta pubblica il 7 aprile 2017 (cfr. doc. 4 ricorrente) per la verifica dei documenti pervenuti all’esito del soccorso istruttorio concesso ad alcuni concorrenti ed altresì per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche

    Si legge nel citato verbale che mentre la Società … (infra …) ed un altro concorrente (…) hanno presentato – conformemente a quanto prescritto nel disciplinare – una relazione “non superiore alle 10 pagg” corredata di alcuni allegati recanti le informazioni sui profili professionali impiegati e le certificazioni possedute, l’odierna controinteressata ha presentato una relazione tecnico-descrittiva composta da 19 pagine (cfr. doc. 4 ricorrente, pag. 3).

    La Commissione ha ammesso l’offerta della controinteressata alla successiva valutazione in seduta riservata e durante detta seduta ha analizzato l’intero contenuto dell’offerta, comprese le parti (da pag. 11 in poi) eccedenti il cennato limite imposto dal disciplinare

    All’esito dell’attribuzione da parte dei commissari di tutti i punteggi, l’offerta tecnica della controinteressata è stata valutata con un totale di 65,52071 punti, seguita con appena 0,14 centesimi di scarto, dall’odierna ricorrente che ha ottenuto 65,38485 punti (cfr. All. 1, doc. 2, pag. 3).

    Nella successiva seduta pubblica del 20 aprile 2017 a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono stati attribuiti i relativi punteggi e all’offerta economica di … assegnati 28,45 punti e a … 26,62 punti.

    Sommando tali punteggi a quelli conseguiti per il merito tecnico delle offerte è stata formata la graduatoria provvisoria che ha visto l’odierna controinteressata classificarsi al primo posto con 93,97 punti complessivi, seguita da … con 92,00485 punti complessivi (cfr. doc. 3).

    Terminate le operazioni di gara la Commissione ha rimesso gli atti al RUP ed al Presidente del C.d.A. di … per i successivi atti.

    Benché il punteggio ottenuto dall’aggiudicataria, sia sotto il profilo tecnico (65,52 sui 70 punti massimi attribuibili), sia sotto il profilo economico (28,45 sui 30 punti massimi attribuibili), avesse superato la soglia di anomalia, inizialmente l’offerta della … non è stata sottoposta alla verifica di congruità, come disposto dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/20176 ed altresì dall’art. 16 del disciplinare (doc. 6 ricorrente).

    Ricevuta il 22 maggio 2017 (cfr. doc. 1 ricorrente) la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della gara alla …, … ha domandato l’accesso agli atti di gara, che è stato concesso e di fatto consentito il 20 giugno 2017.

    1.3. Ritenendo illegittima l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata … per effetto dell’illegittima valutazione delle parti dell’offerta tecnica descritte alle 9 pagine eccendenti le 10 consentite, la … impugna gli siti della gara articolando con il ricorso in epigrafe due motivi di diritto.

    1.4. Si sono costituite in giudizio la … e la ….

    Alla Camera di consiglio del 18 luglio 2017 la causa veniva cancellata dal ruolo degli affari cautelari su concorde richiesta delle parti litiganti.

    In vista del merito tutte le parti hanno depositato memorie e la … anche una replica il 10.10.2017.

    Alla pubblica Udienza del 17 ottobre 2017 sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione.

    2. Improcedibile essendo divenuto il secondo motivo incentrato sull’omesso scrutinio di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria poiché nelle more del giudizio la stazione appaltante ha proceduto all’espletamento del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, il thema decidendum rimane circoscritto alla disamina del primo motivo di ricorso, con il quale, rubricando violazione del disciplinare di gara e vari profili dell’eccesso di potere, la ricorrente lamenta che la commissione di gara, in spregio alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara ed alla par condicio tra i concorrenti, ha esaminato, valutato ed attribuito i relativi punteggi all’intera relazione tecnico-descrittiva (composta da 19 pagg.) presentata dalla …; ciò, nonostante interi paragrafi, recanti buona parte della descrizione dell’offerta e, in ogni caso, certamente le seguenti parti, si collocassero oltre il limite delle 10 pagine consentite dal disciplinare. Constano tra tali paragrafi quelli recanti:

    – descrizione della struttura organizzativo/logistica (coincidente con il criterio di valutazione A4 – cfr. doc. 6 pag. 16), per la quale la controinteressata ha ottenuto il massimo del punteggio attribuibile, pari a 15 punti (cfr. doc. 9, pag. 11 e doc. 2, allegato 1 al verbale, pag. 3);

    – descrizione dei sistemi di controllo sulla corretta erogazione dei servizi e dell’effettiva presenza del personale (coincidente con il criterio di valutazione A5 – cfr. doc. 6 pag. 16), per la quale la controinteressata ha ottenuto il massimo del punteggio attribuibile, pari a 10 punti (cfr. doc. 9, pag. 16 e doc. 2, allegato 1 al verbale, pag. 3);

    – presentazione delle proposte migliorative (coincidente con il criterio di valutazione A7 – cfr. doc. 6 pag. 16), per la quale la controinteressata ha ottenuto il massimo del punteggio attribuibile, pari a 10 punti (cfr. doc. 9, pag. 19 e doc. 2, allegato 1 al verbale, pag. 3).

    La scelta dell’amministrazione di valutare le parti sopraindicate per la ricorrente non può essere condivisa, almeno per due ordini di ragioni:

    – la prima in quanto la Commissione avrebbe violato la chiara prescrizione del disciplinare di gara secondo cui le relazioni tecnico-descrittive dei concorrenti dovevano rimanere contenute entro il limite massimo di 10 pagine;

    – la seconda e dirimente ragione riposa nel rilievo che in tal modo la Commissione di gara ha, da una parte, avallato e prodotto una disparità di trattamento, vulnerando la par condicio tra i concorrenti e, dall’altro, ha segnato le sorti della gara, attribuendo, di fatto, l’aggiudicazione ad un concorrente che doveva essere escluso dalla gara perché non avrebbe altrimenti raggiunto la soglia di sbarramento.

    Ed infatti, ove la Commissione avesse fatto corretta applicazione della lex specialis di gara e, soprattutto, avesse altresì “garantito” la parità di trattamento e la par condicio tra i concorrenti, escludendo dalla propria valutazione le parti della relazione di … che eccedevano il limite delle 10 pagine prescritto dal disciplinare, il legittimo aggiudicatario della gara sarebbe stato l’odierna ricorrente.

    2.2. Nei precisati termini sintetizzata la censura svolta da parte ricorrente, opina il Collegio che gli illustrati profili di doglianza non possono essere condivisi.

    Va anzitutto ricostruita la portata precettiva della contestata clausola del disciplinare di gara in atti (doc. 6 ricorrente). Trattasi dell’art. 14, parte dedicata alla Busta B inerente l’offerta tecnica.

    La norma dispone che “La relazione tecnico descrittiva dovrà essere redatta in formato A4, contenuta in massimo 10 pagine ed articolata in paragrafi, uno per ciascun criterio di valutazione di cui alla griglia indicata di seguito”. Null’altro stabilisce sul punto la norma in analisi.

    Secondo la ricorrente, dunque, l’offerta tecnica della aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa siccome redatta in 19 pagine ovvero in subordine non valutata nella parte eccedentaria, relativa alle nove pagine successive alla decima.

    2.3. Ad avviso del Collegio non può essere seguito l’approccio interpretativo suggerito dalla stazione appaltante e ribadito nella replica del 10.10.2017, a stare al quale la riportata prescrizione andrebbe interpretata nel senso che il termine “pagina” equivale a quello di “foglio”, costituito da due facciate ove è consentito scrivere, per cui il totale delle facciate ammonterebbe a 20, ossia due per ciascun foglio, conseguendone la piena conformità della relazione tecnica presentata dalla controinteressata e integralmente valutata dalla commissione di gara, siccome contenuta in 19 facciate.

    2.3.1. Osta, invero, alla condivisione di tale interpretazione l’accezione di “pagina” nel gergo in uso nel settore della carta stampata, ove il termine si impiega per indicare la sezione di un supporto cartaceo deputata ad ospitare uno scritto o un’immagine grafica, evocando dunque la locuzione “pagina” il lato del supporto piano piuttosto che lo stesso nel suo insieme, risolvendosi quindi in un elemento figurativo più che in un dato materiale e fisico.

    Per rappresentare la dimensione di un libro si suol dire infatti che esso è ad esempio di 200 pagine, che sono materialmente contenute in cento fogli.

    Pagina equivale dunque a “facciata”, come anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di puntualizzare di recente, affermando che “testualmente, la parola “foglio” ha un significato proprio (sostanzialmente, di “pezzo di carta rettangolare”) diverso da quelli della parola “facciata” (“ciascuna delle superfici di un foglio”) e della parola “pagina” (“ciascuna delle due facce di un foglio di carta”).

    Pagina è quasi sinonimo di facciata, distinguendosene probabilmente perché inserita in un documento e provvista di numero.

    Dunque, dal punto di vista del vocabolario, una previsione che limita il documento a 60 pagine dovrebbe significare che sono ammesse 60 facciate.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.4.2017 n. 1528).

    2.4. Ciò posto, osserva peraltro il Collegio che non è condivisibile l’assunto difensivo di parte ricorrente là dove pretende di annettere alla inosservanza del limite dimensionale delle 10 pagine di cui alla su riportata norma della lex specialis, portata ed effetto escludente in senso assoluto determinando l’esclusione dell’offerta ovvero, in subordine, in senso relativo, vale a dire cagionando la conseguenza della mancata valutazione della stessa limitatamente alla parte eccedentaria.

    Si oppongono all’accoglimento dell’opzione propugnata dalla deducente e, quindi, in definitiva, all’accoglimento del ricorso, due conducenti e convergenti considerazioni.

    2.4.1. In primo luogo, rileva il Collegio che la riportata previsione di gara non è corredata della relativa sanzione da applicare per l’ipotesi della sua inosservanza. Mentre, invero, la mancata sottoscrizione della relazione tecnico descrittiva è penalizzata con l’automatica esclusione, analoga conseguenza non è recata dalla norma in argomento, che non contempla dunque alcuna conseguenza, men che meno quella esiziale di natura espulsiva, per il caso in cui l’offerente non rispetti il limite massimo di 10 pagine per la redazione della componente tecnica dell’offerta.

    Si è dunque al cospetto non di una norma imperativa bensì di una norma c.d. dispositiva, vale a dire non assistita da una specifica sanzione espressamente prevista.

    L’omessa previsione di una espressa comminatoria di esclusone ancorata al mancato rispetto del limite dimensionale di confezione dell’offerta tecnica non può quindi comportare l’estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, pena in caso contrario la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, positivizzato all’art. 83, co. 8 del nuovo codice.

    2.4.2. Giova segnalare che sulla questione del limite dimensionale dell’offerta la giurisprudenza si è espressa nei sensi qui sostenuti dal Collegio vendo affermato che “La mancata previsione di esclusione dell’offerta in relazione alla dedotta non conformità degli elaborati a quanto previsto dal bando comporta che la detta mancata conformità non possa esitare nella esclusione delle offerte, ovvero nella loro mancata valutazione. Tale conclusione è aderente alla concorde giurisprudenza amministrativa che, in caso di mancata previsione espressa di esclusione nel bando, non considera l’eccedenza del numero di pagine inosservanza essenziale della lex specialis. Va pure considerato che il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto vieta di escludere l’offerta presentata con un numero di pagine differente da quello previsto dal bando (o con modalità o formato diversi), non integrando detta violazione alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal comma 1- bis dell’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici” (T.A.R. Abruzzo – L’Aquila sez. I, 1 giugno 2016 n. 344).

    Tale opzione è seguita anche da altri T.A.R. che hanno sancito che “Nelle gare pubbliche, la prescrizione del bando sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis, considerando che le ipotetiche violazioni (un’eccedenza di poche pagine) non determinano alcuna alterazione valutativa dell’offerta; di conseguenza non può essere esclusa dalla gara l’impresa che abbia presentato la relazione illustrativa dell’offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questo prevista a pena di esclusione.”(T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III 21 gennaio 2016 n. 176; in terminis, T.A.R. Abruzzo – Pescara, 11 dicembre 2013 n. 608; ID, 11 settembre 2013 n. 458).

    Si è negli stessi sensi statuito che “È illegittima l’esclusione del concorrente da una gara per l’affidamento di un appalto pubblico in quanto abbia prodotto un’offerta tecnica di lunghezza superiore alle 25 pagine, in quanto la clausola di esclusione contenuta nel bando è nulla per contrasto con l’art. 46, comma 1 bis del c. contr. pubbl.” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, 10 aprile 2014 n. 1071).

    Per converso, natura e portata escludenti vanno invece annessi alla prescrizione di un bando di gara che stabilisca il numero massimo di pagine entro le quali contenere l’offerta tecnica, presidiando tale disposizione con la espressa comminatoria dell’esclusione in caso di sua violazione. Si è infatti condivisibilmente sancito che “deve riconoscersi carattere di assoluta inderogabilità alla clausola del bando con la quale la P.A. appaltante esiga con chiarezza – a pena di esclusione dalla gara – che le imprese concorrenti presentino l’offerta tecnica in un numero di documenti e/o entro un numero di pagine prefissati dalla stessa lex specialis.” (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, 19 marzo 2009 n. 79).

    2.4.3. Merita sottolineare che non è ostativo all’affermazione della natura non escludente della violazione del limite massimo di 10 pagine per l’offerta tecnica, il recente arresto di cui a Consiglio di Stato, Sez. V, 16.1.2017 n. 95, atteso che nella fattispecie su cui è stata resa questa decisione la legge di gara si esprimeva in termini di “fogli” e non di pagine e in secondo luogo perché le parti concordavano sull’operatività del limite dimensionale prescritto, non essendo quindi controversa la valenza dello stesso: “L’art. 3, lett. b), del disciplinare ha poi previsto che i concorrenti predispongano una specifica relazione tecnica sui criteri qualitativi per un massimo di 20 fogli (punto b. 1), ed una relazione descrittiva dell’appalto inerente il criterio n. 4 per una massimo di dieci fogli, comprensiva di cronoprogramma (punto b. 2).

    La società appellante ha sviluppato la relazione tecnica 3.b. 2 su di un totale di diciotto fogli (per 36 facciate) allegando in calce il cronoprogramma. Il che ha indotto la Commissione giudicatrice all’oscuramento delle pagine sovrabbondanti rispetto al limite previsto dalla lex specialis.

    L’operatività di un tale limite dimensionale, il cui fondamento di razionalità è ravvisabile in un’esigenza di speditezza e funzionalità della procedura di gara, non è stata contestata in giudizio, se del caso attraverso la proposizione di un ricorso incidentale, e dunque ormai non è più censurabile”.

    2.5. La seconda, non meno risolutiva, ragione per la quale la controversa norma della legge di gara non può legittimare l’esclusione dell’offerta o la sua soltanto parziale valutazione da parte della Commissione di gara, riposa nella considerazione secondo cui a ben vedere in realtà la disposizione, così come formulata, appare di difficile se non di opinabile applicazione nella misura in cui dopo aver semplicemente indicato il numero massimo di pagine non specifica gli standard compositivi che debbano essere impiegati nella redazione di una pagina, non precisando infatti le dimensioni del carattere, il formato, l’interlinea, l’eventuale dimensione dell’intestazione e del piè di pagina, la distanza dal bordo e le ulteriori caratteristiche concorrenti a definire i tratti strutturali dello scritto.

    E’ di chiara evidenza, infatti, come il numero delle pagine sia suscettibile di variare in ragione dell’impiego dei predetti standard, in particolare delle dimensioni e del tipo di carattere oltre che dell’intestazione, dell’interlinea e delle distanze dai bordi.

    2.6. In assenza di tali fattori compositivi la prescrizione di contenere uno scritto in un determinato numero massime di pagine si prospetta di incerta e non uniforme applicazione e in ultima analisi configura una caratteristica non essenziale dell’offerta e la sua violazione si risolve in mera irregolarità.

    Non può quindi essere accolta la tesi della ricorrente circa la doverosità dell’esclusione dell’offerta della ricorrente attesa la natura imprecisa della norma per le carenze contenutistiche testé tratteggiate e l’assenza di una espressa comminatoria di esclusione, anche parziale dell’offerta.

    2.6.1. Le medesime delineate ragioni si oppongono altresì alla pretesa formulata in via gradata dalla ricorrente in ordine alla parziale valutazione dell’offerta in quanto una simile operazione equivale in sostanza a non consentita decurtazione o amputazione dell’offerta stessa, sanzione che doveva essere espressamente contemplata al pari dell’esclusione e che nella specie non si rivelerebbe legittima anche alla luce delle illustrate carenze prescrittive della norma di gara.

    In definitiva, al lume delle svolte considerazioni il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

    La domanda risarcitoria segue le sorti dell’azione impugnatorio e va quindi respinta per mancanza del fondamentale presupposto costituito dall’ingiustizia del danno, che va escluso quale conseguenza dell’accertamento della legittimità del provvedimento di aggiudicazione.

    Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo e vanno disposte a favore della stazione appaltante e della controinteressata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Respinge la domanda di risarcimento del danno.

    Condanna la Società … a corrispondere alle parti resistenti le spese di liete, che liquida in € 2000,00 (duemila) a favore della … S.p.A. e in € 2000,00 (duemila) a favore della … s.r.l., oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l’intervento dei Magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

    Giuseppe Esposito, Consigliere

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