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Analisi del decreto legge n. 31/21, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

    Con il decreto – legge 13 marzo 2021, n. 31, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) viene introdotta una disciplina speciale relativa allo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per la sola sessione 2020 (indetta con decreto del Ministro della giustizia il 14 settembre 2020).

    Il suddetto esame, ai sensi dell’art. 1, viene regolato dalle disposizioni previste da tale decreto -legge e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le previgenti norme richiamate dall’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 2471.

    I termini richiamati dalle medesime norme previgenti, con decorso dalla data di inizio delle prove scritte, vengono computati dalla data di inizio della prima prova orale, fissata con successivo decreto del Ministro della giustizia.

    L’esame di abilitazione, alla luce dell’art. 2, è pubblico ed è costituito da due prove orali.

    La prima prova orale consiste nell’esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, fornendo la soluzione di un caso, al fine di dimostrare le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una delle materie che il candidato ha preventivamente scelto tra le seguenti:

    · materia regolata dal codice civile;

    · materia regolata dal codice penale;

    · diritto amministrativo.

    Ogni candidato indica la materia prescelta attraverso una comunicazione trasmessa sulla base delle modalità fissate da un successivo decreto del Ministro della giustizia.

    La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, formula tre quesiti per la materia prescelta da ciascun candidato ed ogni quesito viene posto in una busta distinta e numerata, oltre ad essere sigillata dal presidente della sottocommissione. Il candidato sceglie una delle tre buste ed il presidente della sottocommissione procede alla lettura del quesito ivi contenuto.

    La prima prova orale ha una durata complessiva di un’ora, con trenta minuti dedicati all’esame preliminare del quesito ed i successivi trenta minuti per la discussione.

    Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato.

    Un delegato della sottocommissione, scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, controlla e vista, prima della prova, i testi che il candidato ha intenzione di utilizzare e provvede al loro ritiro al termine dei primi trenta minuti.

    Nel corso dell’esame preliminare del quesito il candidato ha la possibilità di prendere appunti e formulare uno schema per la discussione del quesito, scrivendo su fogli di carta messi a sua disposizione e vistati prima della prova da un delegato della sottocommissione. Tali fogli, una volta ultimata la prova, restano nella disponibilità del candidato e non sono oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

    Durante la prova non è possibile consultare testi o scritti, né telefoni cellulari, computer e ogni altro strumento di telecomunicazione, né è possibile conferire con persone, pena l’immediata esclusione del candidato dalla prova con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice.

    Al termine della discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio e, successivamente, comunica al candidato l’esito della prova. Ogni commissario dispone di dieci punti di merito per la valutazione della prima prova orale.

    Risultano ammessi alla seconda prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 18 punti per la prima prova orale.

    La seconda prova orale, con durata minima di quarantacinque minuti e massima di sessanta minuti, si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima prova e consiste:

    – nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie indicate preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, ma diversa dalla materia scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato e diritto ecclesiastico. Nel caso in cui il candidato abbia scelto il diritto amministrativo come materia per la prima prova orale, la seconda prova orale riguarda il diritto civile ed il diritto penale, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato e diritto ecclesiastico;

    – nella dimostrazione di conoscere l’ordinamento forense ed i diritti e doveri dell’avvocato.

    Ogni commissario, ai fini della valutazione della seconda prova orale, dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie sopraindicate.

    Risultano idonei i candidati che hanno ottenuto nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

    Ogni sottocommissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3, è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, di cui due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo specile per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori mentre il membro rimanente, sia

    effettivo che supplente, è scelto tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato in materie giuridiche. Ciascuna sottocommissione svolge le proprie attività con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali e la presidenza viene assegnata ad una avvocato.

    Inoltre, con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto – legge:

    – vengono integrate e rimodulate, sulla base dei nuovi criteri, le sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021;

    – vengono fornite le indicazioni riguardanti:

    · la data di inizio delle prove,

    · le modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali,

    · la pubblicità delle sedute di esame,

    · l’accesso e la permanenza nelle sedi di esame,

    · le misure volte a prevenire il contagio da COVID-19,

    · le modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all’esame,

    · le modalità delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

    Il ruolo di segretario può essere attribuito al personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purchè in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.

    Ogni segretario viene designato dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e viene scelto tra il personale che presta servizio nel distretto.

    La prima prova orale, ai sensi dell’art. 4, è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede della Corte di appello nel cui distretto il praticante ha svolto il periodo di tirocinio, individuata mediante sorteggio dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

    La prova si svolge con modalità di collegamento da remoto ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

    Lo svolgimento può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell’Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello.

    La sottocommissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all’esame di abilitazione.

    La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di della Corte di appello nel cui distretto il praticante ha svolto il periodo di tirocinio e può svolgersi con le modalità di collegamento da remoto sopra individuate.

    A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

    Il candidato, in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, può richiedere la fissazione di una nuova data per lo svolgimento della prova medesima, con apposita istanza corredata di idonea documentazione, al presidente della sottocommissione distrettuale. Quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.

    Il segretario della sottocommissione, secondo l’art.5, redige il verbale della prova di esame, dando atto delle modalità di identificazione del candidato, del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell’orario di inizio e della fine della prova.

    Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell’esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, dando lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

    Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

    Per quanto attiene ai compensi, ai sensi dell’art.6, ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all’art. 1, co.1, del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 19992, nonché, per la seconda prova orale, del compenso variabile di cui all’art. 1, co. 2, del predetto decreto3, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

    Per l’attuazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto – legge, sulla base dell’art. 7, è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi

    da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Il presente decreto, ai sensi dell’art.8, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione – 13 marzo 2021 – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     

    A cura del dott. Francesco Allocca e della dott.ssa Fabia Balletta

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