Vai al contenuto
Home » Articoli » Appalti pubblici – sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione di gara – limitazioni – rapporto commerciale di fornitura tra due o piu’ concorrenti – possibile violazione dell’art. 38, comma i, lettera m-quater) del d. lgs. n. 163/2006 – insussistenza

Appalti pubblici – sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione di gara – limitazioni – rapporto commerciale di fornitura tra due o piu’ concorrenti – possibile violazione dell’art. 38, comma i, lettera m-quater) del d. lgs. n. 163/2006 – insussistenza

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 24 gennaio 2018, N. 742

    APPALTI PUBBLICI – SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUL MERITO DEI GIUDIZI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE DI GARA – LIMITAZIONI – RAPPORTO COMMERCIALE DI FORNITURA TRA DUE O PIU’ CONCORRENTI – POSSIBILE VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA I, LETTERA M-QUATER) DEL D. LGS. N. 163/2006 – INSUSSISTENZA

    In materia di appalti pubblici, il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione di gara, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

    La sussistenza di un mero rapporto commerciale di fornitura tra due o più concorrenti, di per sé sola, non si eleva a sintomo di quella unicità di centro decisionale che l’art. 38, primo comma, lettera m – quater) del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016 ma vigente ratione temporis, assume come situazione generatrice di una possibile lesione del principio generale di concorrenza; anzi, nell’ipotesi in cui una tale relazione commerciale si configuri attraverso contratti di compravendita tra fornitore e cliente, i due operatori economici restano distinti ed addirittura in rapporto concorrenziale, in quanto entrambi possono offrire sul mercato un medesimo prodotto.

    Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e del dott. Claudio Esposito

     

    Pubblicato il 05/02/2018

    00742/2018 REG.PROV.COLL.

    03373/2017 REG.RIC.

    logo

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2017, proposto da:
    … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in …, via …;

    contro

    … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, domiciliato ex lege presso …, in …, …;

    nei confronti di

    … s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in …, via…;
    … s.r.l., … s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    – della Determinazione del Direttore Generale di … s.p.a. n. 112 del 31 maggio 2017 recante aggiudicazione definitiva del lotto 13 della procedura ristretta per “la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quinquennale di protesi ortopediche e cemento”;

    – di tutti i verbali di gara delle operazioni concorsuali e segnatamente: dei verbali nn. 11, 19 e 29, unitamente ai rispettivi allegati, relativi alle sedute riservate, rispettivamente, dell’8 marzo 2016, del 14 giugno 2016 e del 25 ottobre 2016, aventi ad oggetto i giudizi resi dalla commissione di gara, con riferimento al lotto 13, nella parte in cui quest’ultima ha espresso la propria valutazione tecnica ed attribuito il punteggio alle offerte presentate in gara dai concorrenti con particolare riguardo ai sotto criteri costituiti dalla “varietà delle taglie della componente femorale – max 6 punti”, dalla “varietà dei diametri dell’inserto tibiale – max 6 punti” e dalla “varietà delle tipologie di inserto tibiale – max 6 punti”; dei verbali n. 15 della seduta riservata del 26 aprile 2016 e n. 39 della seduta pubblica del 29 marzo 2017, unitamente ai rispettivi allegati, nella parte in cui la Commissione non ha disposto l’esclusione dalla gara delle offerte presentate da … s.r.l. e … s.r.l. per violazione dell’art. 38, comma 1, lett. m quater), del D.Lgs. n. 163/2006;

    – di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi inclusa la lex specialis di gara e segnatamente il combinato disposto dell’art. 2 della lettera di invito, rubricato “Durata dell’Accordo Quadro” e dell’art. 2 del Capitolato Tecnico, rubricato “Durata della fornitura”;

    – e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di … s.p.a. e di … s.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    La società ricorrente premette di aver partecipato alla procedura indetta nel 2015 dalla … (di seguito …. s.p.a.) per la stipulazione di un accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania.

    La selezione si articola in diversi lotti e, per espressa previsione della lettera di invito, non è finalizzata alla individuazione di un unico aggiudicatario ma, attraverso di essa, si perviene alla selezione, per ogni lotto, di più soggetti ritenuti idonei a fornire le protesi ortopediche oggetto di gara, secondo le modalità indicate nella lex specialis.

    In proposito, la lettera di invito prevede che saranno chiamati a stipulare l’accordo quadro:

    a) per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-27: i partecipanti classificati nelle prime tre posizioni nelle graduatorie finali e, dalla quarta in poi, il 50% degli operatori economici eccedenti i primi tre arrotondati per difetto;

    b) per i lotti 10-11-12-15-16-17-18: i primi cinque concorrenti collocati utilmente in graduatoria;

    c) per i lotti 19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32: le società classificate nelle prime tre posizioni.

    Come criterio di aggiudicazione è previsto, ad eccezione dei lotti 23, 31, 32 (per i quali opera il criterio del prezzo più basso) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, con un punteggio massimo di 60 per le caratteristiche tecnico – qualitative e di 40 punti per il prezzo.

    Con specifico riferimento al punteggio qualitativo, l’art. 6.1.1 della lettera di invito contempla specifici parametri (cfr. anche Allegato A5), dei quali alcuni comuni a tutti i lotti (dal n.1 al n. 5) ed altri, viceversa, relativi a singoli lotti (dal n. 6 in poi); per ogni parametro sono previste due modalità di attribuzione del punteggio: 1) “tabellare”, con individuazione del punteggio secondo la regola aritmetica definita in corrispondenza del relativo parametro; 2) “discrezionale”, con espressione da parte della commissione di gara di un giudizio di merito secondo la scala indicata in apposita tabella.

    Il ricorso in trattazione ha ad oggetto il lotto n. 13 (protesi totale di ginocchio impianto primario cementato) nel quale la società ricorrente si è classificata in 7^ posizione e, in virtù della richiamata previsione contenuta nella lex specialis, non è stata chiamata a sottoscrivere l’accordo quadro (si sono viceversa utilmente classificate le prime sei società graduate).

    Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti in epigrafe insorge la ricorrente che affida il gravame a diversi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

    Si sono costituite in giudizio le controparti processuali per resistere al gravame proposto ex adverso.

    Con ordinanza n. 3346/2017 il T.A.R. ha disposto l’integrazione del contraddittorio ed incombenti istruttori.

    All’udienza pubblica del 24 gennaio 2018 la causa è passata in decisione.

    DIRITTO

    Viene in decisione il ricorso in epigrafe che ha ad oggetto la gara indetta dalla centrale di committenza regionale … per la stipulazione di un accordo – quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania, lotto n. 13.

    Preliminarmente occorre rilevare che le censure articolate possono essere distinte in tre gruppi, segnatamente:

    I) un primo ordine di rilievi (§ I, pagine 6-15 del ricorso) è diretto a contestare il subpunteggio assegnato in relazione ad alcuni parametri previsti dalla disciplina di gara; l’accoglimento di tali profili di illegittimità, nella prospettazione di parte ricorrente, condurrebbe ad una modifica della graduatoria conclusiva, con un posizionamento utile della ricorrente tra le imprese aventi titolo alla stipulazione dell’accordo – quadro;

    II) con un secondo gruppo di censure (§ II, pagine 15-18 del ricorso) si deduce l’illegittima partecipazione alla gara delle concorrenti … s.r.l. e … s.r.l., collocatesi in posizione poziore nella graduatoria; al riguardo, la ricorrente evidenzia che la … ha acquisito per incorporazione la società … e, inoltre, la … è fornitrice unica ed ufficiale in Italia dei prodotti a marchio …, per cui sussisterebbe una situazione di controllo sostanziale, impeditiva della partecipazione ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis; l’accoglimento della censura condurrebbe alla esclusione dalla gara delle offerte di … s.r.l. e … s.r.l., consentendo in tal modo alla ricorrente di posizionarsi utilmente nella graduatoria finale per la conclusione dell’accordo – quadro;

    III) infine, con l’ultimo profilo di illegittimità (§ III, pagine 18 e seguenti del ricorso), articolato in via subordinata, la istante assume l’illegittimità della lex specialis di gara – allo scopo di ottenere la demolizione ed integrale riedizione della procedura – e, segnatamente, del combinato disposto dell’art. 2 della Lettera di Invito e dell’art. 2 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui, precisata la durata dell’accordo – quadro in sei mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, hanno stabilito che “i singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni e dovranno comunque avere scadenza entro i 66 (sessantasei) mesi successivi alla data della sottoscrizione”; tale impostazione si porrebbe in palese violazione dell’art. 59, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis a mente del quale “la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni …”.

    Tanto premesso, il ricorso è infondato e va complessivamente respinto alla luce delle considerazioni di seguito illustrate.

    I) CONTESTAZIONI SUI PARAMETRI DELL’OFFERTA TECNICA.

    Con riguardo al primo ordine di censure, va preliminarmente rammentato che, per giurisprudenza consolidata, il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione di gara, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, non possono trovare spazio le censure con le quali si sollecita un sindacato volto a sostituire, con nuove valutazioni, le conclusioni rese dal seggio di gara, comportando la diversa ermeneutica un inammissibile travalicamento dei limiti della giurisdizione.

    Svolta tale considerazione metodologica, può passarsi al vaglio dei motivi di diritto.

    Un primo rilievo riguarda il parametro tabellare 6 A – “varietà delle taglie della componente femorale”.

    Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe erroneamente considerato il prodotto offerto dalla controinteressata … s.r.l. (3^ classificata) come composto da 8 taglie mentre, invece, le taglie sarebbero 7 e, pertanto, occorrerebbe rivedere il subpunteggio (quello attribuito è pari a 3,43 mentre dovrebbe essere assegnato il punteggio di 3).

    La censura è infondata alla luce dell’argomentazione difensiva di … s.p.a., comprovata dalla documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria disposta in corso di causa (Allegato A/6 denominato “Scheda riepilogativa dei valori necessari all’attribuzione del punteggio di qualità”) dalla quale emerge che, con riguardo al sottocriterio 6 A, la società … s.r.l. ha offerto n. 8 misure (n. 8 taglie destre e sinistre “standard”, oltre a 7 taglie “narrow”) per cui la valutazione della commissione si appalesa legittima. Non merita poi condivisione la deduzione con la quale la ricorrente lamenta il contrasto tra le informazioni riportate dal concorrente nel predetto Allegato A/6 – al quale assegna mero valore riepilogativo – e quelle risultanti dalla documentazione tecnica versata in sede di gara; in senso contrario, rileva il Collegio che il dato riportato nella predetta scheda riepilogativa è coerente con quanto riportato nell’estratto di scheda tecnica relativa alla componente femorale depositato da … che, per l’appunto, riporta n. 8 taglie destre e sinistre “standard”.

    E’ poi contestata la valutazione operata dalla commissione, per il medesimo parametro di valutazione 6 A, riguardo all’offerta della società … s.r.l. (5^ classificata)

    Secondo la ricorrente, il seggio di gara avrebbe assegnato un punteggio errato in quanto avrebbe considerato il prodotto offerto dalla controinteressata come composto da 12 taglie mentre, invece, le taglie offerte sarebbero 11, quindi occorrerebbe rivedere il subpunteggio (quello attribuito è pari a 5,14 mentre dovrebbe essere assegnato il punteggio di 4,71).

    Al riguardo, mette conto evidenziare che la censura è solo genericamente contestata da …; tuttavia, la fondatezza del rilievo non ha alcuna incidenza sulla graduatoria finale, tenuto conto della differenza del subpunteggio che ne consegue (0,43) e del divario che separa la … dalla 6^ classificata (… punti 82,1; … Punti 81,29) che è l’ultima società utilmente classificata in graduatoria per la stipulazione dell’accordo – quadro.

    Passando all’esame del parametro tabellare 8 A costituito dalla “varietà dei diametri dell’inserto tibiale”, la ricorrente contesta i prodotti offerti dalla … (4^ classificata) che avrebbe proposto le protesi …, disponibili soltanto in 3 diametri e non in 5, come erroneamente rilevato dalla commissione di gara. Pertanto, sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto ottenere 1,8 punti e non i 3 punti assegnati dalla commissione.

    La censura è infondata perché, come rilevato da …, l’inserto in parola è disponibile in cinque diametri: CR 59; CR 63/67; CR 71/75; CR 79/83, CR 87/91, per cui il punteggio attribuito risulta corretto (cfr. allegato B/2, elenco dei prodotti offerti, esibito dalla parte ricorrente, documento n. 13).

    Riguardo al parametro tabellare 8 B – “varietà delle tipologie dell’inserto tibiale”, la ricorrente sostiene che la … (5^ classificata) avrebbe offerto n. 2 varietà di tipologie di inserto tibiale (Persona CR Fisso e Persona UC Fisso) e non 3, come erroneamente indicato dalla commissione, con la conseguenza che la … avrebbe dovuto ottenere 3 punti anziché 4,50.

    Il motivo di gravame collide con la documentazione esibita da … (pag. 606 dell’offerta tecnica di …) dalla quale si desume che la società controinteressata ha offerto la disponibilità di inserti articolari con grado di vincolo CR, UC e PS; si tratta quindi di n. 3 varietà di tipologie di inserto tibiale che giustificano l’attribuzione del subpunteggio riconosciuto alla società controinteressata.

    Per il medesimo parametro 8 B la ricorrente critica poi il giudizio espresso dalla commissione per i propri prodotti. In particolare, lamenta l’iniquità del subpunteggio conseguito per il citato sottoparametro e ritiene che lo stesso necessiti di profonda revisione, sostenendo di aver offerto n. 4 varietà di tipologie di inserto tibiale e non 2, come erroneamente indicato dalla Commissione, quindi avrebbe avuto diritto al punteggio massimo di 6 punti (invece dei 3 assegnati) avendo presentato la più ampia gamma di inserto tibiale.

    Il rilievo non ha pregio alla luce delle documentate deduzioni difensive di … (documentazione tecnica, Allegato A/6, pag. 605), secondo cui la ricorrente ha offerto la disponibilità di n. 2 tipologie di inserto tibiale, segnatamente quello CR (per componenti e mantenimento del legamento crociato) e PS (per stabilità posteriore per componenti a sacrificio del legamento crociato).

    Al riguardo, vanno dequotate le considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente che, nella sostanza, tendono a sminuire il rilievo delle dichiarazioni contenute nell’Allegato A/6 ritenendo, in estrema sintesi, che ciò che rileva era unicamente la documentazione tecnica esibita in sede di gara.

    In senso contrario, si rammenta che, in base alla lettera di invito (pag. 10), l’allegato in questione confluiva nell’offerta tecnica e consisteva in un una scheda riepilogativa dei valori necessari all’attribuzione del punteggio di qualità da redigere a cura e sotto la responsabilità dei singoli partecipanti al fine di fornire alla commissione di gara le informazioni essenziali per la valutazione dell’offerta suddivise in varie colonne “descrizione dell’elemento di valutazione”, “risposta”, “rimando alla documentazione tecnica”. Si trattava dunque di un atto dichiarativo con funzione ricognitiva, contenente precisi riferimenti tecnici. Lo scopo era evidentemente quello di agevolare il compito della commissione di gara nonché rendere più efficienti e celeri le operazioni concorsuali invitando i concorrenti a sintetizzare le informazioni attinenti alla propria offerta tecnica secondo un modulo standard prestabilito da compilare a cura degli operatori. E’ pertanto evidente che, secondo il principio dell’autoresponsabilità, eventuali lacune ed omissioni nella compilazione della predetta tabella ricadano unicamente sui partecipanti che le hanno compilate, i quali non possono dolersi di valutazioni conseguenti alle indicazioni riportate sul predetto allegato. Si aggiunga poi che, nel caso specifico, il contenuto del predetto allegato non è stato confutato dalla ricorrente, mediante evidenziazione di errori ed incongruenze, e che la medesima si è limitata, come si è visto, a negarne genericamente la rilevanza ed attendibilità.

    II) PRESUNTA ILLEGITTIMA AMMISSIONE DELLE SOCIETA’ … E ….

    E’ privo di pregio il secondo ordine di rilievi che si appunta sulla illegittima ammissione delle società … e ….

    In particolare, i motivi di gravame vanno respinti alle luce delle statuizioni rese da questa Sezione in analogo giudizio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 71/2018) con cui si è osservato quanto segue.

    L’ipotesi di un collegamento sostanziale tra le concorrenti … s.r.l. e … s.r.l. è stato dalla società ricorrente individuato nel fatto che la prima sarebbe anche fornitrice unica ed ufficiale in Italia dei prodotti a marchio ….

    Al riguardo, l’art. 38, primo comma, lettera m – quater) del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016 ma vigente ratione temporis, non consente la partecipazione ad uno di quegli operatori economici che “che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

    La finalità della norma è la salvaguardia della par condicio degli operatori nell’ambito di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, valore che potrebbe essere pregiudicato dalla presenza di concorrenti le cui relazioni intersoggettive potrebbero escluderne l’indipendenza in fase partecipativa; è noto che la giurisprudenza qualifica tale ipotesi come fattispecie di mero pericolo, non richiedendo di conseguenza l’effettiva compromissione dell’andamento del confronto concorrenziale, ma dovendosi comunque suffragare l’ipotesi di unicità del centro decisionale mediante un’attenta ed adeguata attività istruttoria; tanto, all’evidente fine di bilanciare esigenze di par condicio con l’altrettanto fondamentale principio del favor partecipationis. Ebbene, ritiene il Collegio che la sussistenza di un mero rapporto commerciale di fornitura tra due o più concorrenti, di per sé sola, non si elevi a sintomo di quella unicità di centro decisionale che la norma assume come situazione generatrice di una possibile lesione del principio generale di concorrenza; anzi, potrebbe, al contrario, evidenziarsi che nell’ipotesi in cui una tale relazione commerciale si configuri attraverso contratti di compravendita tra fornitore e cliente, i due operatori economici restano distinti ed addirittura in rapporto concorrenziale, in quanto entrambi possono offrire sul mercato un medesimo prodotto; va aggiunto che, ad eccezione dell’ipotesi dell’esclusivista, sia esso produttore o rivenditore, accedendo alla prospettazione della società ricorrente, negli altri casi, vi sarebbe unicità di centro decisionale indistintamente in tutte le ipotesi in cui più operatori economici offrano uno stesso prodotto da essi commercializzato; evenienza ancor più ricorrente ove si tratti della vendita di beni non aventi connotazioni generali, ma specifiche, come le protesi ortopediche di cui si discute.

    Pertanto, l’avere la società ricorrente prospettato la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 38, primo comma, lettera m quater del D.Lgs. n. 163/2006, fondandosi solo sull’esistenza di un rapporto commerciale tra due concorrenti, non consente di accogliere la censura in esame.

    Né alcun rilievo può essere autonomamente attribuito alla circostanza dell’avvenuta fusione (per incorporazione) tra … e …, sia perché attuata con atto del 22 febbraio 2016 (cfr. memoria della … s.r.l. e documentazione allegata), quindi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (3 settembre 2015), sia in quanto vicenda estranea al controllo societario su … s.r.l..

    III) PRESUNTA ILLEGITTIMA DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.

    Infine, va dequotata anche l’ultima censura che attiene alla presunta illegittimità della lex specialis in relazione alla durata dell’accordo – quadro.

    Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. può richiamarsi il contenuto della statuizione resa da questo T.A.R. con sentenza n. 5209/2017.

    Nello specifico, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, la durata di un accordo – quadro non può superare i 4 anni. In particolare, … s.p.a. avrebbe illegittimamente ed immotivatamente previsto una deroga al predetto termine ritenendo di scollegare l’efficacia dell’accordo quadro (indicato in 6 mesi decorrente dalla relativa stipula) da quella del contratto di fornitura (5 anni). Con tale espediente, prosegue la ricorrente, la durata dell’accordo – quadro sarebbe stata fittiziamente estesa oltre il termine massimo previsto dal citato art. 59, in tale periodo dovendosi computare anche la durata dei contratti da sottoscrivere a valle con le singole aziende ospedaliere.

    La censura va respinta.

    La tesi di controparte non trova riscontro nell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 che riferisce il termine di durata di 4 anni all’accordo quadro e non anche ai contratti stipulati sulla scorta dello stesso; infatti, ove il legislatore avesse inteso estendere il predetto termine non solo alla conclusione dell’accordo – quadro ma anche ai contratti a valle e alla loro esecuzione, lo avrebbe fatto espressamente, considerato il carattere derogatorio di una tale previsione rispetto alla natura ed alla funzione dell’istituto dell’accordo – quadro.

    Detto questo, giova comunque evidenziare che la prospettazione della ricorrente collide anche con la ratio dell’istituto dell’accordo – quadro che, invero, va ricondotto alla categoria dei contratti normativi, in quanto si tratta di uno strumento che permette la conclusione di una pluralità di contratti determinandone sia l’elemento soggettivo, individuando i soggetti da cui potranno essere conclusi, sia – più o meno specificamente – quello oggettivo ossia il programma negoziale da recepire nei successivi negozi.

    Da tanto consegue che l’accordo – quadro rileva ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti stipulati che sono sottoscritti in attuazione del medesimo. Si vuol affermare che il termine di durata massima dell’accordo – quadro va riferito al momento in cui lo stesso esaurisce la sua funzione: vale a dire alla conclusione dei contratti a valle e non certo alla loro esecuzione; quindi il termine di 4 anni deve ritenersi rispettato se l’accordo – quadro ne prevede uno di durata inferiore per la stipula dei contratti attuativi, a prescindere dalla durata di questi ultimi, perché è in quel momento che l’accordo esaurisce la sua funzione principale.

    Precisato quanto innanzi, si osserva che oggetto della procedura è la conclusione di un accordo quadro multi – fornitore a condizioni fisse da stipulare con i soggetti aggiudicatari della procedura, della durata di 6 mesi rinnovabile per ulteriori 6 mesi in caso di non raggiungimento del massimale annuo previsto; entro tale termine le aziende sanitarie dovranno concludere i contratti di fornitura che hanno durata di anni 5 (artt. 1 e 2 della lettera di invito).

    Il termine quadriennale di cui si discute risulta quindi rispettato e non può configurarsi alcuna violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n.163/2006.

    In conclusione, il ricorso va respinto con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali che vengono liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

    Condanna la società ricorrente … s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di … s.p.a. e di … s.r.l. che liquida complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), da ripartire in parti uguali tra le controparti processuali (€ 3.000,00 ciascuna), oltre altri accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Paolo Corciulo, Consigliere

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

    Condividi su