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APPALTI SOTTO SOGLIA – DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 120-BIS DEL D.LGS. N. 104/2010 – SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI STAND STILL E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ALTERNATIVE PREVISTE DALL’ART. 123, D.LGS. N. 104/2010.

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, sez. V – sentenza 6 ottobre 2017, n. 4689

    Decorrenza del termine di cui all’art. 120-bis del d.lgs. n. 104/2010 –  Soccorso istruttorio – Violazione della clausola di stand still e applicazione delle sanzioni alternative previste dall’art. 123, d.lgs. n. 104/2010.

    Il termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara non può decorrere dalla data della seduta in cui è stata disposta l’ammissione stessa, anche nel caso in cui risulti che i legali rappresentanti della società ricorrente siano stati presenti alla seduta nel corso della quale è stata deliberata la ammissione. Ciò in quanto la disposizione di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., come introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede espressamente e inequivocamente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni sul profilo della stazione appaltante.

    Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2013 il soccorso istruttorio è previsto solo per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, tale non potendosi qualificare l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria.

    Il contratto tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La violazione della clausola di “stand still” non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 123, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), se l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, omette la fase delle comunicazioni previste dall’art. 79, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) – ora, art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 – e procede all’immediata stipula del contratto e all’esecuzione delle relative prestazioni.

    Massime a cura dell’avv. Benedetta Leone

     

    Pubblicato il 06/10/2017

    04689/2017 REG.PROV.COLL.

    02492/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2017, proposto da:
    I…, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, ….;

    contro

    A…., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio eletto presso lo studio …. in Napoli, ….;

    nei confronti di

    S…, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, …;

    per l’annullamento

    a) della deliberazione dell’A… n. 495 dell’8 maggio 2017 (avente ad oggetto l’affidamento a I… . della fornitura indetta con precedente lettera invito prot. n. 149 del 17.1.2017) e della lettera contratto prot. AOC-0008064-2017 dell’11 maggio 2017 (doc. 11);

    b) di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso (tra i quali, espressamente: il verbale di gara del 2.02.2017 – doc. 6; la nota della U.O.C. Servizio Provveditorato prot. n. 548 dell’8.02.2017 di ammissione di I…. – doc. 7; il verbale di gara del 23.03.2017, con l’allegata scheda di valutazione tecnica delle offerte datata 20.03.2017 – doc. 9; il verbale di gara del 18.04.2017 – doc. 10);

    nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la società controinteressata, per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di escludere I…. dalla predetta procedura e, conseguentemente, per l’aggiudicazione e/o il subentro nel contratto di fornitura de quo in favore della ricorrente;

    con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura che verrà ritenuta in via equitativa e, in ogni caso, per l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A… e della S…;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    I. Parte ricorrente, seconda graduata, impugna, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione di affidamento della fornitura di una gabbia di Faraday, da eseguirsi presso la U.O.C. Radiodiagnostica dell’O…, adottata dall’Azienda ospedaliera, stazione appaltante, al termine della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.

    II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

    a) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 32, comma 9, 80, comma 5, e 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, della Direttiva europea 93/42/CEE, del d.lgs. n. 46/1997 e del Capitolato speciale;

    b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.

    III. Si sono costituite l’Azienda sanitaria resistente e la società aggiudicataria, controinteressata, entrambe eccependo, quanto al primo motivo di ricorso concernente la mancata esclusione della medesima aggiudicataria, l’irricevibilità del gravame per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 120 bis c.p.a., e concludendo, comunque, per l’infondatezza della domanda.

    IV. All’udienza pubblica del 28.09.2017, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

    V. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione relativa alla tardività del ricorso nella parte in cui lo stesso è volto a censurare l’illegittima ammissione alla procedura di gara della società controinteressata.

    V.1. L’eccezione, re melius perpensa, è infondata.

    V.1.1. Sostengono, in particolare, le parti avverse che il ricorso sarebbe inammissibile per omessa impugnazione, nel termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., primariamente, della nota dell’U.O.C. Provveditorato n. 548 dell’8.02.2017, e, da ultimo, del verbale relativo alla seduta del 23.03.2017. Con la prima comunicazione, la stazione appaltante rendeva edotte le partecipanti dell’ammissione definitiva della controinteressata, I…, a seguito dell’attivazione, quanto alla garanzia fideiussoria provvisoria, del soccorso istruttorio con scioglimento della relativa riserva. Nel corso della predetta seduta, la Commissione giudicatrice, premesso l’esito positivo della verifica espletata sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti alla gara, ivi compresa quella della società aggiudicataria, I…, aveva conseguentemente proceduto all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi, attestando, poi, che la medesima società, I…, era risultata la migliore offerente. Osservano, nella specie, le medesime parti che il rappresentante della società ricorrente non solo sarebbe stato presente a tale seduta ma avrebbe altresì sottoscritto il relativo verbale. In tal modo, la predetta società sarebbe venuta tempestivamente a piena conoscenza del provvedimento lesivo, l’implicita ammissione alla gara dell’odierna aggiudicataria, ma non avrebbe, di contro, proceduto ad impugnarlo entro il termine decadenziale legislativamente prescritto, decorrente, a loro parere, da tale momento (il gravame risulta notificato alle parti resistenti in data 6.06.2017). Né la decorrenza di tale termine potrebbe, secondo la parte controinteressata, ritenersi postergata al momento del successivo accesso documentale, essendo principio consolidato quello per cui l’istanza di accesso non sospende i termini dell’impugnazione consentendo, al più, la proposizione di motivi aggiunti all’esito dell’ostensione documentale.

    V.1.2. Orbene, il citato art. 120, comma 2 bis, c.p.a. espressamente prevede che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11”.

    V.1.3. Ciò posto, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, da ultimo affermatosi:

    a) “il termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara non può decorrere dalla data della seduta in cui è stata disposta l’ammissione stessa, anche nel caso in cui risulti che i legali rappresentanti della società ricorrente siano stati presenti alla seduta nel corso della quale è stata deliberata la ammissione. E ciò in quanto la disposizione di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., come introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocamente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che essa inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 22 agosto 2017 n. 9379);

    b) in particolare, “l’art. 120, comma 2-bis del c.p.a. … è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 19 luglio 2017 n. 8704);

    c) invero, “come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4994/2016; T.A.R. Puglia, n. 340/2017; T.A.R. Toscana n. 239/2017; T.A.R. Basilicata, n. 24/2017), in difetto del contestuale funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile – la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito. Si è infatti rilevato che “il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni costituisce eccezione al regime ‘ordinario’ del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto (T.A.R. Puglia – Bari I, 7 dicembre 2016 n. 1367), e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016; in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo” (T.A.R. Toscana, n. 239/2017)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29.05.2017, n. 2843);

    d) pertanto, “una volta esclusa l’applicazione del nuovo rito superaccelerato di cui all’art. 120 comma 2 bis del c.p.a., non vi è che da richiamare l’orientamento giurisprudenziale precedente che nega valenza procedimentale autonoma all’atto di ammissione alla gara e che ne ammette l’impugnazione solo unitamente al provvedimento di aggiudicazione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29.05.2017, n. 2843);

    e) in definitiva, “se l’atto di ammissione a gara pubblica dell’impresa, successivamente aggiudicataria, non è stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante, come disposto dall’art. 29 comma 1, d.lg. 18 aprile 2016 n. 50, il termine decadenziale di 30 giorni d’impugnazione inizia a decorrere dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento” (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 13 gennaio 2017 n. 24).

    V.1.4. Ora, nel caso di specie, non sussisteva alcun onere di immediata impugnazione, ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., dell’ammissione della società, poi risultata aggiudicataria,– la cui dedotta illegittimità è erroneamente ricondotta, da parte ricorrente, ad una presunta carenza dei requisiti dell’offerta e non alla reale assenza di quelli soggettivi di partecipazione-, “posto che, come detto, tale onere risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività della disposizione che consente l’immediata conoscenza dell’ammissione alla gara da parte delle imprese partecipanti e, segnatamente, dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni in materia di accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29.05.2017, n. 2843).

    VI. Respinta l’eccezione in rito, occorre passare alla disamina del merito del gravame.

    VI.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., deducendo la mancata esclusione dell’offerta presentata dalla I… in quanto carente dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva richiesta per l’esecuzione del contratto a norma degli artt. 103 e 105 del medesimo decreto legislativo.

    VI.1.1. Il motivo è fondato.

    VI.1.2. Dispone il citato art. 93, comma 8, del codice dei contratti pubblici, nei seguenti termini: “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”.

    VI.1.3. L’offerta della società aggiudicataria, I…, risulta, invero, priva del corredato impegno di un fideiussore a garanzia dell’esecuzione del contratto, mentre, riduttivamente, in essa è riportata una mera dichiarazione di impegno, espressa, però, dalla medesima concorrente, a prestare genericamente la cauzione ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

    VI.1.4. Ne consegue che l’offerta di I… doveva essere esclusa, in sede di verifica della completezza della documentazione amministrativa, per mancanza di un requisito sostanziale (impegno del fideiussore ex art. 90, comma 8, del codice dei contratti pubblici), previsto espressamente a pena di esclusione e, come tale, non sanabile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 27.10.2016 n. 4988; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 18.01.2017 n. 878; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 21 aprile 2017 n. 275).

    Ed invero, “l’omessa produzione, in violazione dell’art. 93, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, non consente il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50, trattandosi di elemento richiesto a pena di esclusione” (Tar Sardegna, sez. I, 21 aprile 2017, n. 275).

    Posto, infatti, che, “ai sensi dell’art. 83, Nuovo Codice degli Appalti, il soccorso istruttorio è previsto solo per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, tale non potendosi qualificare l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. I, 18 gennaio 2017 n. 878), rispetto a tale impegno, “è posto, in capo alle ditte partecipanti alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, un preciso obbligo, a pena di esclusione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18 gennaio 2017 n. 878).

    D’altro canto, la stessa lettera di invito conteneva un espresso rinvio, “per quanto non previsto, … alla disciplina generale dettata in materia dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16)”, integrando, così, la disciplina di gara con quanto richiesto dalla legge anche in termini di efficacia e correttezza dell’esecuzione, indipendentemente dalla classificazione della procedura come appalto sotto la soglia comunitaria (artt. 30 e 36 del d.lgs. citato). E’ rimasta, peraltro, indimostrata l’ascrivibilità della controinteressata a categorie per le quali l’impegno al rilascio della polizza definitiva non trova applicazione (art. 2 dell’All. alla Raccomandazione n. 2003/361/CE).

    VII. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo di gravame.

    Con tali ultime doglianze, parte ricorrente, avuto precipuo riguardo alla posizione società aggiudicataria, I…, lamenta la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del Capitolato speciale, deducendo l’erroneità della dichiarazione resa in ordine alla classificazione della gabbia di Faraday offerta quale dispositivo e/o accessorio medico, in conformità alla Direttiva europea 93/42/CEE e al d.lgs. n. 46/1997. Con riferimento, invece, all’Azienda procedente, la medesima parte si duole dell’eccesso di potere in cui l’Amministrazione, a proprio parere, sarebbe incorsa, omettendo, per detto dispositivo, la verifica del mancato possesso del requisito di compatibilità richiesto in relazione all’apparecchiatura Siemens Magnetom Aera 48 canali, cui sarebbe destinato.

    VII.1. Ritiene, invece, il Collegio necessario procedere alla disamina della terza censura di gravame, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con specifico riferimento all’illegittima conclusione del contratto prima del decorso del termine (ivi previsto) di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

    VII.2. La censura è fondata.

    VII.2.1. Secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. citato, infatti, “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.

    A tal proposito l’art. 76, comma 5, del medesimo decreto, stabilisce, in particolare, che “le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria”.

    VII.2.2. Orbene, nel caso all’esame, non risulta che la Stazione appaltante abbia, da un lato, comunicato alla odierna società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione e, dall’altro, osservato il termine dilatorio, legislativamente previsto.

    Diversamente dall’assunto dell’Azienda resistente, infatti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva deve ravvisarsi non nel richiamato verbale del 23.03.2017, con il quale si dà atto di quale sia l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, ma nella deliberazione del Direttore Generale, n. 495 dell’8.05.2017, con la quale, nella specie, “si delibera di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla società “I… la fornitura di una gabbia Faraday, come da offerta, per il costo complessivo di € 55.200,00, IVA esclusa”.

    Ciò posto, in data 11.05.2017, tre giorni dopo l’intervenuta aggiudicazione, la medesima stazione appaltante ha inviato alla “I., prima graduata, la lettera contratto, valevole come proposta contrattuale, che, secondo assunto non contestato, è stata debitamente sottoscritta in pari data (cfr. allegato n. 8, alla produzione del dell’Azienda ospedaliera resistente del 27.06.2017).

    VII.2.3. Il contratto stipulato con I… mediante la sottoscrizione della citata “lettera contratto” dell’11 maggio 2017 risulta, pertanto, inequivocabilmente essere stato concluso in violazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

    VII.2.4. Tale circostanza fattuale ascrive il caso all’esame nella fattispecie disciplinata dall’art. 121, comma 1, lett. c), ravvisabile “se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -oggi art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 59/2016-, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.

    VIII. Tanto precisato, sulla base delle sovra esposte considerazioni e assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento nella parte in cui è volto all’annullamento degli atti di gara legittimanti l’ammissione della società controinteressata, I… e con essi, per illegittimità derivata, della delibera di aggiudicazione nei suoi confronti, peraltro, autonomamente viziata per inosservanza del termine del cd. “Stand still”.

    IX. Quanto alla sorte del contratto stipulato per la fornitura e posa in opera del dispositivo, concluso contestualmente all’accettazione delle condizioni di cui alla lettera prot. AOC-0008064-2017 dell’11 maggio 2017 (cfr. produzione dell’Azienda Ospedaliera resistente del 27.06.2017, allegato n. 8), preso atto che, in sede di udienza pubblica, il difensore dell’Amministrazione pubblica ha fatto “rilevare a verbale che la fornitura comunque è stata eseguita”, ritiene il Collegio che sia opportuno, in considerazione dell’interesse pubblico e, nella specie, delle esigenze di carattere tecnico sottese al suo soddisfacimento, mantenerne l’efficacia, non residuando ulteriori obblighi contrattuali il cui adempimento possa essere onerato da un diverso operatore economico, in applicazione del disposto di cui all’art. 121, comma 2, c.p.a..

    X. Il Collegio condanna, conseguentemente, l’Azienda Ospedaliera resistente al risarcimento, in favore della società I…, del danno per equivalente, liquidato, in via equitativa, nell’ammontare corrispondente alla misura dell’interesse del 5% sull’importo dell’offerta economica presentata dalla medesima parte ricorrente, I.V.A. esclusa.

    XI. Ciò posto, ferma la dichiarazione di permanente efficacia del contratto e visto il disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 121, c.p.a. a norma del quale “Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace … si applicano le sanzioni alternative di cui all’art. 123”, si statuisce quanto segue.

    XI.1. Preso atto che il mancato rispetto del lasso temporale minimo previsto per la conclusione del contratto (di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016) risulta motivato dall’urgenza di provvedere all’approvvigionamento del dispositivo oggetto della procedura concorsuale onde garantire, con tempestività, standard minimi ospedalieri nell’erogazione degli esami diagnostici, valuta il Collegio equo richiamare altro precedente giurisprudenziale secondo il quale, condivisibilmente, “la violazione della clausola di “Stand still” non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 123, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), se l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, omette la fase delle comunicazioni previste dall’art. 79, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) – ora, art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016- e procede all’immediata stipula del contratto e all’esecuzione delle relative prestazioni” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 11.04.2011, n. 3169).

    XII. Tanto deciso, le spese di giudizio seguono, quanto all’Azienda Ospedaliera, la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

    XII.1. Ragioni di equità, inducono, invece, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle medesime spese con riferimento alla controinteressata, società I…

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:

    a) annulla i provvedimenti gravati;

    b) condanna l’Amministrazione resistente, A.O…, al risarcimento del danno per equivalente, da liquidarsi, in favore della parte ricorrente, nella misura pari al 5% dell’offerta economica dalla medesima presentata.

    Condanna la medesima Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., unitamente all’assunzione dell’onere del C.U..

    Spese compensate quanto alla società controinteressata, I…

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Pierluigi Russo, Consigliere

    Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

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