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Appalto – esclusione concorrente – valutazione discrezionale (art 80 comma 5 lett. c) d. lgs. n. 50 del 2016). Appalto – sostituzione ausiliaria ( art 89, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016)

    TAR NAPOLI, SEZ. III, SENTENZA N. 0713 DEL 8 FEBBRAIO 2019

     (PRES. Donadono – EST- Esposito)

    Appalto – esclusione concorrente – valutazione discrezionale (art 80 comma 5 lett. c) d. lgs. n. 50 del 2016)

    L’individuazione delle ipotesi configuranti cause non tipizzate comportanti l’esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solamente allorquando emergano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità dell’esame compiuto.

    Appalto – sostituzione ausiliaria ( art 89, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016)

    I fatti ascrivibili al comportamento dell’ausiliaria, anche se si ripercuotono necessariamente sulla partecipazione alla gara del concorrente, non determinano automaticamente la sanzione espulsiva, dovendo la stazione appaltante ammettere la sostituzione dell’ausiliaria.

     

    Massima a cura del Dott. Claudio Esposito e dell’Avv. Giovanna Sestile

    Pubblicato il 08/02/2019

    00713/2019 REG.PROV.COLL.

    00268/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 268 del 2019, proposto da:
    [OMISSIS], rappresentata e difesa dagli avvocati …….., con domicilio eletto presso lo studio……. e domicili digitali:…………….

    contro

    Comune di …., quale capogruppo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di …………., in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore dott. ……., rappresentato e difeso dall’avvocato ………., con domicilio eletto presso il suo studio in……e domicilio digitale:……
    Comune di…….., in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore sig. ….., rappresentato e difeso dagli avvocati………, con domicilio eletto presso la Casa comunale in ……. e domicili digitali: ……………

    per l’annullamento

    del provvedimento del Responsabile della C.U.C. ……….. prot. 0080107 del 17/12/2018 e del verbale della Commissione di Gara n. 2 del 12/12/2018, recanti l’esclusione della ……….. dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Igiene Integrata dei rifiuti solidi urbani per un periodo di anni cinque nel territorio comunale di ………, unitamente a tutti i verbali delle operazioni di gara in seduta pubblica e riservata ivi richiamati e non conosciuti; ove e per quanto di interesse: del disciplinare e del bando di gara pubblicato sulla GUCE in data 20/6/2018, in particolare del punto “b4. Insussistenza nel triennio 2015, 2016, 2017 di alcuna risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio a carico della concorrente”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo e non conosciuto.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ….., quale capogruppo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di ………….;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per la camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    – Il giudizio, all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è suscettibile di immediata definizione nel merito con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo.

    – Con determinazione dirigenziale n. 75 del 17/5/2018 veniva avviata dal Comune di……. la procedura aperta per l’affidamento del servizio quinquennale di igiene urbana, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e per un importo complessivo stimato presuntivamente in € 27.579.945,00, inclusi oneri della sicurezza e dei rischi da interferenza, oltre IVA (in media annuale € 5.498.734,40 al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA).

    La gara è stata indetta dalla suindicata Centrale Unica di Committenza, quale Amministratrice aggiudicatrice, con determinazione del Responsabile n. 28 del 21/6/2018.

    La Società ricorrente vi è stata esclusa con l’impugnato provvedimento del 17/12/2018, sulla scorta delle motivazioni recate dalla Commissione di gara nel verbale del 12/12/2018, valutando le dichiarazioni della ausiliaria [OMISSIS] e ritenendo che la stessa è “coinvolta in procedure di revoca per motivi legati a problemi sul servizio o DURC irregolari o quant’altro che inficiano la professionalità e la affidabilità richiesta per l’espletamento del servizio de quo” (verbale cit.).

    3. – Il ricorso avverso la disposta esclusione e la predetta clausola degli atti di gara (notificato con modalità telematiche in data 11/1/2019 e depositato il 21/1/2019) è affidato a due motivi con cui è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 80, comma 5 lett. c), e 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché del punto B4 del disciplinare di gara, oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili.

    È inoltre formulata un’istanza di risarcimento del danno.

    Si sono costituiti in giudizio per resistere il Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, in tale qualità, e il Comune beneficiario del servizio da affidare, formulando eccezioni di inammissibilità del ricorso e confutando le censure nelle memorie depositate.

    3.1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la ricorrenza dei presupposti per far luogo all’esclusione, affermando che:

    – l’ausiliaria, per cautela e con spirito collaborativo, ha riferito ogni circostanza da sottoporre all’attenzione della Commissione;

    – l’esclusione è stata disposta anche per situazioni che esulano dalle «significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni…»;

    – la clausola del disciplinare di gara, che ha richiesto “l’insussistenza nel triennio 2015, 2016, 2017 di alcuna risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione a carico della concorrente”, contrasta con l’art. 80, co. 5, lett.c), del d.lgs. cit., con i principi generali della materia e con l’art. 24 della Cost., in quanto lesiva degli operatori che abbiano contestato in giudizio le determinazioni delle stazioni appaltanti e che sono meritevoli di fiducia almeno fino alla definizione del contenzioso;

    – la clausola è comunque inapplicabile alla fattispecie, poiché le circostanze assunte per l’esclusione non riguardano la concorrente ma l’ausiliaria.

    In un articolato punto vengono poi esposte una per una le circostanze su cui poggia la valutazione della Commissione (inerenti alle situazioni dichiarate dall’ausiliaria, in numero di 10), sostenendo con ampie argomentazioni e richiami che le stesse non possono condurre all’esclusione del concorrente (pagg. 8-19 del ricorso).

    Viene ancora lamentato che la stazione appaltante non ha favorito un contraddittorio con cui si sarebbe potuto rappresentare la reale valenza delle circostanze, onde consentire una compiuta valutazione sull’affidabilità dell’ausiliaria.

    Infine, si sostiene la necessità di una più pregnante motivazione, adducendo che non ogni inadempimento pregresso giustifica l’esclusione dalla partecipazione a gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica della stazione appaltante circa la capacità del concorrente di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento (trattandosi peraltro di un giudizio di affidabilità riguardante l’ausiliaria).

    3.2. Con l’ulteriore motivo si osserva che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire alla concorrente di sostituire l’operatore ritenuto non affidabile con altro operatore, invocando l’art. 89, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016.

    4. – Si può passare all’esame del ricorso.

    4.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti, per mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi degli altri partecipanti alla gara.

    Ciò in quanto, laddove sia contestata l’esclusione dalla gara pubblica, non sono individuabili controinteressati (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 19/3/2018 n. 1745: “Come è noto, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione in corso di gara e prima dell’aggiudicazione definitiva, come nella fattispecie, non vi sono controinteressati cui notificare doverosamente il ricorso, non ravvisandosi posizioni giuridicamente rilevanti (cfr. la giurisprudenza del Consiglio di Stato di segno univoco dalla sentenza 12 febbraio 2007, n. 593; da ultimo, sez. V, n. 886-2014). Pertanto, a fronte dell’impugnazione del bando, di concorso o di gara, ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che la qualifica di controinteressato, quale soggetto che è titolare di un interesse giuridicamente rilevante al mantenimento dell’impugnata esclusione, non si configura in capo al mero partecipante in occasione dell’impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente laddove sia ancora in corso lo svolgimento della gara e, dunque, la stazione appaltante non abbia fatto contestualmente luogo all’aggiudicazione dell’appalto”).

    Inoltre, per ciò che concerne l’ausiliaria, non può rilevare che il ricorso non sia stato ad essa notificato, in quanto la stessa non ha una posizione contrapposta rispetto alla ricorrente.

    4.2. Ciò posto, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile, nella parte in cui è rivolto avverso la menzionata clausola del disciplinare che, nel caso di specie e nella prospettazione della parte, assumeva un onere gravoso per il partecipante e di fatto impeditivo della sua partecipazione, cosicché quest’ultimo era tenuto ad impugnarla tempestivamente, nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto lesivo, e cioè dalla pubblicazione del bando (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 18/4/2017 n. 1809: “Occorre al riguardo rammentare, infatti, che l’onere di impugnare immediatamente le previsioni della legge di gara non concerne solo quelle in senso classico “escludenti”, che prevedono requisiti soggetti di partecipazione (Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1), ma anche le clausole afferenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico, laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180)”).

    4.3. Sono infondate le censure contenute nel primo motivo di ricorso, alla stregua delle seguenti considerazioni.

    4.3.1. Le circostanze dichiarate dall’ausiliaria (di cui si dirà appresso) sono riconducibili ad altrettante ipotesi di illecito professionale, in presenza delle quali è possibile procedere all’esclusione del concorrente, secondo l’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante in ordine alla riconducibilità degli inadempimenti alla fattispecie di cui all’art. 80, quinto comma, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016. Peraltro l’esemplificazione contenuta nella citata disposizione (nel testo anteriore alla modifica da ultimo introdotta di recente dall’art. 5, co. 1, del recente decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135) ha una portata dichiaratamente non esaustiva (“tra questi rientrano:”), che invero non esclude la rilevanza di un apprezzamento discrezionale della posizione dei concorrenti specie quando tale valutazione sia effettuata sulla base di specifiche clausole sull’argomento nella disciplina di gara.

    Si deve poi precisare che le vicende riguardanti l’ausiliaria sono logicamente e giuridicamente destinate a ripercuotersi sul concorrente, non potendo evidentemente ammettersi che quest’ultimo possa partecipare alla gara con i requisiti di un soggetto immeritevole di contrarre con la P.A. e carente dei requisiti generali ex art. 80, secondo quanto prescritto dall’art. 89 del codice dei contratti pubblici, essendo da escludere che possa di fatto essere favorita una sua dissimulata forma di partecipazione e l’aggiramento del divieto.

    4.3.2. Ritiene il Collegio che l’individuazione delle ipotesi configuranti cause non tipizzate comportanti l’esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali (coerentemente al tenore del citato art. 80, comma 5, lett. c), il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’esclusione dalla gara di un concorrente ove la stessa “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”) è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solamente allorquando emergano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità dell’esame compiuto (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. V, 3/1/2019 n. 72: “fuori dall’ipotesi di cause esclusive tipiche, che vincolano in primis la stazione appaltante nelle proprie decisioni, la gravità di inadempienze non automaticamente escludenti è rimessa alla valutazione discrezionale di quest’ultima, al più sindacabile entro i limiti della abnormità o della manifesta irragionevolezza [sul tema si veda Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312, che in relazione all’omologa norma del previgente codice dei contratti pubblici – art. 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 163 del 2006 – ha affermato che è rimessa alla stazione appaltante «la individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente»]”.

    4.3.3. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante, complessivamente riguardata e senza che sia neppure necessario indagare punto per punto le singole situazioni, è correttamente pervenuta al giudizio di inaffidabilità dell’ausiliaria, per una serie numerosa di inadempienze ad essa ascrivibili e che in massima parte sono idonee a fondare un siffatto giudizio.

    In particolare, occorre osservare al riguardo (in termini non esaustivi, ma bastevoli a ritenere adeguatamente supportato il giudizio della Commissione) che:

    a) con determinazione del Comune di……….. n. 361 del 22/12/2010 (doc. 7 della produzione di parte ricorrente), veniva disposta in danno della [OMISSIS] la risoluzione del servizio di igiene urbana per una serie di inadempienze (omesso pagamento degli stipendi, mancata prestazione del servizio, contrattualizzazione degli operatori da altra ditta, ecc.), le quali si mostrano indice sufficiente per la ricorrenza di gravi illeciti professionali, senza che possa valere quanto addotto dalla parte circa il credito vantato nei confronti dell’Amministrazione (attenendo tale dato ad altro aspetto, non incidente sulla risoluzione disposta);

    b) non assume rilievo l’invocata sentenza di questo Tribunale n. 2131 del 2015 su quella vicenda, trattandosi di un accertamento meramente incidentale con cui la Sez. VIII, nel giudicare di un ricorso proposto da altro soggetto, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni secondo cui non “si tratterebbe di un inadempimento, bensì di un contenzioso innescato dalla mancata corresponsione […] dei corrispettivi pattuiti del servizio reso” (tant’è che, in sede di appello, con la sentenza n. 3444 del 2016 a sua volta invocata, il Consiglio di Stato ha piuttosto evidenziato che la questione e l’accomunata vicenda, riguardante il servizio nel Comune di ….., “ineriscono a situazioni complesse” che, pur non facendo emergere “una situazione di evidente inaffidabilità” necessitano di valutazione che “non può che essere rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante”);

    c) costituiscono anch’essi motivi da cui deriva un giudizio di inaffidabilità (ravvisati dalla Commissione):

    – la revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di …….. con provvedimento n. 282 del 9/9/2016, non contestato in giudizio (doc. 25), per disservizi nella prestazione del servizio e mancato riscontro all’invito alla stipula del contratto;

    – la risoluzione unilaterale in danno dell’ausiliaria, per l’appalto del Comune di ………, dipendenti dalle riscontrate irregolarità nell’espletamento del servizio, oggetto di puntuali contestazioni e di plurimi verbali comminanti sanzioni pecuniarie (cfr. il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica di ……… n. 344 del 26/9/2016: doc. 27);

    – la falsa dichiarazione relativa al DURC, nella partecipazione in qualità di ausiliaria al servizio di igiene urbana in …….., che ha determinato l’applicazione di sanzione pecuniaria e interdittiva da parte da parte dell’ANAC, rinvenendo la colpa grave dell’impresa (provvedimento n. 247-S del 10/6/2015: doc. 30);

    – le altre revoche e risoluzioni intervenute, in un caso del quale (concernente irregolarità contributive per l’appalto del Comune di …..) si è pronunciata la giustizia amministrativa, nel doppio grado di giudizio, in senso contrario alle ragioni della ricorrente (docc. 36-37);

    – la revoca dell’aggiudicazione del servizio da parte del Comune di ……., che sebbene impugnata innanzi a questo TAR con ricorso RG n. 3423/2018, è successivamente risultata immune dai vizi dedotti con la recente sentenza n. 262 del 17/1/2019.

    5. – È invece meritevole di accoglimento la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con il quale si fa valere che i fatti ascrivibili al comportamento dell’ausiliaria (che pure, per quanto detto, si ripercuotono necessariamente sulla partecipazione alla gara del concorrente) non determinano automaticamente la sanzione espulsiva, dovendo la stazione appaltante ammettere la sostituzione dell’ausiliaria.

    Viene in rilievo quanto disposto dall’art. 89, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale:

    <<La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici>>.

    Con riferimento in particolare al secondo periodo della disposizione (“Essa [stazione appaltante] impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”), la giurisprudenza ha evidenziato l’ampiezza dell’ambito di operatività della norma (riferibile “a tutti i motivi di esclusione dell’art. 80”: Cons. Stato, sez. V, 21/2/2018 n. 2527), ponendo in luce il carattere di doverosità del comportamento della stazione appaltante che rinvenga un motivo di esclusione in capo all’ausiliaria, statuendo la necessità che sia accordata al concorrente la facoltà di provvedere alla sostituzione, evitando per tale via l’esclusione (cfr. Cons. Stato, cit.: “La disposizione del d.lgs. n. 50 del 2016, che innova al sistema del d. lgs. n. 163 del 2006, recepisce la previsione dell’art. 63 della Direttiva 24/2014/UE, per cui: «L’amministratore aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione», con ampliamento dell’ambito di operatività a tutti i motivi di esclusione dell’art. 80. In precedenza, sotto il d.lgs. n. 163 del 2006, la sostituzione era consentita solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese per i motivi ivi previsti (art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006) e solamente nella fase esecutiva (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2015, n. 169). L’art. 89, comma 3, invece, consente (anzi, impone) la sostituzione anche nell’ambito di rapporto tra imprese scaturito dalla stipulazione di un contratto di avvalimento ed anche nella fase precedente l’esecuzione del contratto (per questo, è stato definito “istituto del tutto innovativo” da Cons. Stato, III, 25 novembre 2015, n. 5359, nell’affrontare il tema dell’immediata applicabilità dell’art. 63 prima del recepimento nazionale, nonché dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in C-223/16 del 14 settembre 2017 causa Casertana costruzioni s.r.l. cui era stata sottoposta la medesima questione). La sostituzione dell’ausiliaria durante la gara è istituto derogatorio al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi, e, per questa via, della stessa offerta); ma risponde all’esigenza di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni lui non direttamente riconducibili e così, seppur di riflesso, stimolare il ricorso all’avvalimento. Il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per ciò solo, escluso”; conf., sez. V, 21/2/2018 n. 1101; è stato inoltre precisato che la disposizione si applica in tutti i casi in cui ricorra una causa “mediata” di esclusione del concorrente, per motivi riconducibili all’ausiliaria, ovverossia non solo se dette condizioni siano successivamente venute meno, ma anche qualora esse siano dall’inizio rinvenibili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3/1/2019 n. 69: “il legislatore, infatti, non ha distinto il caso in cui l’ausiliaria, in possesso del requisito di partecipazione (messo a disposizione dell’operatore concorrente) al momento della stipulazione del contratto di avvalimento, lo abbia perduto – nel quale la sostituzione sarebbe consentita – da quello in cui il requisito non è mai stato posseduto – in cui, invece, la sostituzione sarebbe preclusa – ma ha ammesso la sostituzione dell’ausiliaria in assenza del requisito (ovvero di ricorrenza di una causa obbligatoria di esclusione), quale che sia il momento cui essa risale. […] La mancanza del requisito di partecipazione (messo a disposizione), che sia originaria o sopravvenuta alla stipulazione del contratto di avvalimento, non è, in entrambi i casi, riconducibile all’operatore economico il quale, pertanto, per volontà di legge, non ne deve subire le conseguenze”).

    Per quanto considerato, il ricorso va dunque in tali limiti accolto e, conseguentemente, deve essere annullato l’impugnato provvedimento di esclusione, conseguendone l’obbligo della stazione appaltante di provvedere nei termini illustrati.

    6. – La domanda di risarcimento del danno va respinta, atteso che l’immediata definizione del contenzioso fa sì che alcun pregiudizio possa ritenersi arrecato alla ricorrente (che, del resto, ha formulato la domanda risarcitoria in via meramente subordinata e per l’ipotesi di successiva aggiudicazione del servizio).

    7. – Va infine accolta, sussistendone i presupposti, la richiesta di oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idonea ad identificare le parti interessate.

    8. – Le spese processuali sono poste a carico, in solido, della Centrale Unica di Committenza che ha adottato gli atti e il provvedimento impugnato (e, per essa, del capofila Comune di …..), nonché del Comune di ……., che risultano in prevalenza soccombenti, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiarati antistatari.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo accoglie, come chiarito in motivazione, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione, nei termini illustrati.

    Condanna in solido il Comune di ……., quale Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, ed il Comune di……, al pagamento in favore della Società ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione diretta agli avvocati………

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

    In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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