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Autorizzazione stazione carburante – ampliamento – destinazione agricola del suolo

    TAR NAPOLI, SEZ. III, sentenza 4 febbraio 2019, N 610

    ( PRES. ed EST. Donadono)

    AUTORIZZAZIONE STAZIONE CARBURANTE – AMPLIAMENTO – DESTINAZIONE AGRICOLA DEL SUOLO

    Il sempre più crescente fenomeno di incremento delle attività industriali, commerciali e, in genere, del settore terziario con la consequenziale relativa attività edificatoria, produce e concorre a causare sempre più consumo del suolo, erosione del tessuto e del patrimonio naturale, della terra intesa come primigenia risorsa dell’uomo, complesso di valori e beni immateriali che possono essere riassunti nella vivibilità ed amenità del territorio e che vanno perseverati dalla cementificazione sempre più diffusa che le norme sul recupero e l’incentivazione del patrimonio edilizio esistente mirano ad arginare. Ma la delineata salvaguardia dei cennati valori e beni immateriali non deve porre in ombra anche la considerazione, di rilievo materiale, del territorio a destinazione agricola come sede di esercizio dell’attività agricola e sorgente delle risorse alimentari che ne sono il portato e l’esigenza di salvaguardarlo. Pertanto la destinazione di un’area a “zona agricola” va vista in positivo, come riserva del territorio rurale a fini alimentari, fatte salve ovviamente le specifiche indicazioni ed eventuali eccezioni dettate dallo strumento urbanistico, per cui risultano incompatibili con tale destinazione usi della zona inconciliabili con la vocazione naturale del territorio agricolo e comportanti in sostanza la sua deruralizzazione (cfr. anche TAR Campania, sez. III, 24/10/2016, n. 4869 e da ultimo sez. VII, 3/5/2018, n. 2965).

    Massima a cura del dott. Claudio Esposito e dell’Avv. Giovanna Sestile

     

     

    Pubblicata il 4 febbraio 2019

    00610/2019 REG.PROV.COLL.

    02426/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2018, proposto da

    …, già …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in …, via …;

    contro

    …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, …, …, …, …, …, …, …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in …, …, presso la sede …;

    per l’annullamento

    del provvedimento del … n. 182 del 8 febbraio 2018, notificato il 5/4/2018, con cui è stata respinta l’istanza di variante al permesso di costruire n. 68 del 25/2/2014, presentata dalla … in data 2/11/2017; di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, anche non cognito, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato in data 1/6/2018, la società … riferiva che:

    – il Comune di … aveva autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in …, in Via …, s.n.c., con il permesso di costruire n. 68 del 25/2/2014, seguito da proroga concessa con disposizione dirigenziale n. 84 del 9/3/2015, su suolo censito in catasto terreni al foglio 4, p.lle 193 e 324, ricadente in zona agricola E, sottozona Ea, non sottoposta a vincoli ambientali né paesistici;

    – successivamente, a seguito di varianti comunicate al Comune con SCIA prot. n. 0728667 del 24/9/2015 e con SCIA prot. n. 0465210 del 31/5/2016, venivano conclusi i lavori relativi alla porzione di impianto destinata allo stoccaggio dei carburanti ed al rifornimento degli autoveicoli e venivano rilasciate, in particolare, la licenza di esercizio da parte della Regione … prot. n. 0590979 del 9/9/2016 e la licenza definitiva di esercizio da parte della … prot. n. 2017A3524 del 11/5/2017;

    – sennonché prima del completamento delle opere di cui al p.d.c. n. 68/2014, al fine di conseguire l’ampliamento delle attività esercitabili insieme con la distribuzione di carburanti, la Società ricorrente ha presentato istanza di variante al permesso di costruire n. 68, unitamente ad una richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, per poter realizzare, all’interno dell’area dove è già ubicato l’impianto autorizzato, un ampliamento dei corpi di fabbrica già previsti nel precedente progetto, da destinarsi alle attività accessorie, consistenti in due corpi di fabbrica: il primo, da destinarsi ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed il secondo destinato a contenere attività commerciali di vendita di quotidiani, tabacchi, prodotti di vario genere, e un’autofficina, oltre area di parcheggio esterna;

    – al riguardo il Comune, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha respinto l’istanza in questione.

    Avverso tale determinazione è insorta la società ricorrente.

    Il Comune di … si è costituito in giudizio resistendo alle pretese avverse.

    L’istanza di sospensione non è stata trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.

    Il ricorso è stato riservato per la decisione all’udienza di discussione fissata a seguito di istanza di prelievo della ricorrente.

    DIRITTO

    1. Nel merito la società ricorrente deduce che:

    – il provvedimento di diniego sarebbe in contrasto con le disposizioni, nazionali e comunitarie, regolanti la materia dei carburanti e la liberalizzazione delle attività ad essi correlate; in particolare con l’art. 83-bis, co. 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, con l’art. 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, con la circolare regionale prot. n. 2009.0186994 del 4/3/2009, con l’art. 12, co. 1 e 3, e con l’art. 17, co. 6, della legge regionale n. 8 del 2013, con l’art. 5 del regolamento regionale n. 1 del 2012 emanato in attuazione della previgente legge regionale n. 6 del 2006;

    – mancherebbe una adeguata istruttoria, con violazione della legge n. 241 del 1990;

    – l’istanza della ricorrente non riguarderebbe la realizzazione di un nuovo impianto carburanti, ma piuttosto la realizzazione di strutture accessorie ad un impianto già esistente e regolarmente autorizzato; non si applicherebbe la disciplina relativa allo strumento urbanistico ordinario di cui agli articoli 39 e 40 della variante generale al P.R.G. della città di Napoli; con riferimento agli impianti esistenti, in base all’art. 17 decreto-legge n. 1 del 2012 ed all’art. 12 della legge regionale n. 8 del 2013, la realizzazione delle strutture collegate alla vendita dei carburanti sarebbe consentita con l’unico limite del rispetto degli indici di edificabilità previsti dall’art. 5 del regolamento regionale n. 1 del 2012; nella specie, infatti, le strutture oggetto dell’istanza sarebbero correlate alla vendita di carburanti, rientrerebbero nel limite massimo di cubatura pari a 0,40mc/1mq e sarebbero altresì circoscritte alla superficie pavimentata già autorizzata dal Comune; l’istanza avanzata dalla ricorrente sarebbe stata travisata;

    – l’art. 1 del Piano di razionalizzazione della rete carburanti approvato dal Comune di … non avrebbe natura vincolante, specie in presenza di fonti normative di rango superiore che liberalizzano la costruzione di detti impianti; lo stesso articolo peraltro consentirebbe gli ampliamenti e il potenziamento delle strutture già esistenti a prescindere dalla collocazione all’interno delle c.d. aree di opportunità; nella specie, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, i manufatti oggetto della variante non sarebbero una “nuova opera”;

    – l’intervento di ampliamento non sarebbe soggetto alla disciplina dello strumento urbanistico ordinario; tant’è che il Comune avrebbe contraddittoriamente già autorizzato, sulla medesima zona, la realizzazione dell’impianto carburanti; la destinazione agricola di un suolo non sarebbe ostativa alla realizzazione di impianti della specie; la destinazione a verde agricolo sarebbe suscettibile di usi diversi dalla coltivazione dei fondi, avendo il solo scopo di evitare insediamenti residenziali; i vincoli e le restrizioni in materia sarebbero in conflitto con le normative statali e con la libertà di stabilimento sancita dalla diritto europeo;

    – l’istanza di variante non implicherebbe un “notevole ampliamento” della volumetria precedentemente assentita (come sostenuto nel provvedimento impugnato), in quanto l’incremento sarebbe contenuto nei limiti prescritti dall’art. 5, co. 2, lett. b), del regolamento regionale n. 1 del 2012; l’istanza non concretizzerebbe una variante essenziale avente ad oggetto un’opera diversa rispetto a quella in origine assentita, ma riguarderebbe una modifica delle opere da realizzarsi senza mutamento dell’originaria destinazione, né della funzione dell’opera;

    – la determinazione impugnata comporterebbe un’assurda disparità di trattamento, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., e costituirebbe violazione dell’art. 41 cost. in tema di iniziativa economica privata.

    1.1. La reiezione della istanza avanzata dalla società ricorrente è motivata in quanto a) “il progetto (…) non può configurarsi come variante e va inquadrato come intervento subordinato a nuovo permesso di costruire (…) pertanto analizzato alla luce delle disposizioni vigenti”; b) “(…) la frustrazione della destinazione del fondo si configura in quanto nel caso specifico l’area ricade in zona E (…) per i quali sono consentiti solo interventi connessi all’attività agricola ed è posta al di fuori delle aree di opportunità di cui al piano di razionalizzazione dei carburanti licenziato dal Comune di … nel 2000, pertanto l’intervento è da valutare con lo strumento urbanistico generale”.

    Non vi è dubbio che nella specie non si tratta di variante nel senso previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 ed è pacifico che la società ricorrente abbia presentato per la realizzazione dell’intervento una richiesta di permesso di costruire, e non una SCIA.

    Tanto chiarito, il punto nodale della questione consiste nella sussistenza o meno della conformità urbanistica, e dunque nella possibilità di assentire, con permesso di costruire, l’intervento di costruzione in ampliamento di un impianto di distribuzioni carburanti già precedente autorizzato ed almeno in parte realizzato; ciò in relazione alla ubicazione dell’impianto in zona agricola ed al di fuori delle cd. aree di opportunità individuate dal Comune di … con il Piano di razionalizzazione dei carburanti del 2000.

    Il ricorrente prospetta l’ammissibilità dell’intervento invocando varie disposizioni che vanno qui di seguito esaminate.

    1.2. L’art. 83-bis, co. 17 e 18, del decreto legge n. 112 del 2008, facendo seguito al d. lgs. n. 32 del 1998, prevede che: “17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione”.

    E’ agevole osservare che la disposizione regola la liberalizzazione del settore con riferimento agli aspetti relativi alla concorrenza ed al mercato.

    Ciò non modifica il dettato dell’art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 32 del 1998 in base al quale l’autorizzazione degli impianti è “subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”.

    Sennonché il provvedimento impugnato non è basato su ragioni ostative che rientrano nel perimetro dispositivo della disposizione sulla liberalizzazione del settore, ma per ragioni urbanistiche che sono lasciate impregiudicate dalla suddetta normativa.

    1.3. La circolare regionale prot. n. 2009.0186994 del 4/3/2009 (in BURC n. 18 del 16/3/2009) recante indicazioni conseguenti alle disposizioni introdotte dal citato art. 83bis, in materia di competenza esclusiva dello Stato riguardante la liberalizzazione della rete distributiva carburanti, richiama espressamente l’attenzione degli enti territoriali sull’esigenza di adottare le proprie determinazioni “sempre osservando che le iniziative proposte siano conformi alle normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza antincendio, stradale, ambientale, sanitaria ed alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici”.

    1.4. L’art. 17 del decreto legge n. 1 del 2012 contempla diverse ulteriori misure in materia di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, con modifiche normative, tra le quali quella all’art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all’uopo disponendo in particolare che: “8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale … ».

    Anche tale disposizione non “liberalizza” aspetti relativi alla conformità urbanistica degli impianti. Al contrario, vi è semmai da rilevare che la disposizione fa espressamente salve le prescrizioni di cui all’art. 64, co. 5 e 6, del d. lgs. n. 59 del 2010 che appunto impongono il “rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

    1.5. L’art. 12, co. 1 e 3, della legge regionale n. 8 del 2013, ribadisce sostanzialmente il citato art. 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, sempre “fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell’articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 …” e nel contempo prevede che “3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 17 e dal regolamento di attuazione previsto nell’articolo 20”.

    Giova soggiungere che l’art. 9, co. 4, della stessa legge regionale rinvia espressamente alla conformità dei progetti con la normativa in materia urbanistica.

    1.6. L’art. 17, avente ad oggetto “disciplina urbanistica”, dispone che: “1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A. 2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell’articolo 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. 3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione previsto nell’articolo 20, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione”.

    Orbene il Comune di … ha adottato il Piano per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, recepito da un Accordo di programma con la Regione, che individua le “aree di opportunità” non costituenti varianti né grafiche né normative rispetto agli strumenti urbanistici, ma consistenti in un’ulteriore possibilità tecnica e normativa proposta e concomitante con le previsioni urbanistiche.

    Secondo quanto già posto in luce da questa Sezione (cfr. in tema, TAR Campania, sez. III, 8/6/2016, n. 2885; id, 5/12/2016 n. 5614), se la nuova installazione ricade in un’area individuata dal piano carburanti e non sottoposta a vincolo né rientrante nella zona omogenea A, non c’è bisogno di alcuna variante urbanistica, anche in caso di difformità con l’originaria destinazione dell’area; viceversa, nelle zone non individuate dal Piano carburanti come zone di opportunità, l’installazione dei nuovi impianti è consentita solo nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti.

    Detta conclusione non muta a seguito della normativa sopravvenuta al Piano.

    Infatti, la disposizione regionale ribadisce sostanzialmente quanto già espresso nella legislazione nazionale (art. 2 del d.lgs. n. 32 del 1998), che costituisce norma di indirizzo per gli Enti locali, ai quali è consentito nella propria potestà pianificatoria di settore, di prevedere l’insediamento degli impianti in qualsivoglia zona, a parte la zona “A” e le aree assoggettate a vincoli, senza necessità di variante. Tale possibilità non è tuttavia di diretta applicabilità se il Piano comunale espressamente la esclude e riserva a determinate aree lo stabilimento degli impianti.

    Infatti, lo stesso art. 17 in esame, dichiaratamente non determina l’effetto di travolgere la pianificazione comunale relativa alla rete di distribuzione di carburanti, ma pone semmai l’esigenza di un suo adeguamento, riguardante anche, tra l’altro, in base al comma 6, l’individuazione degli indici di edificabilità ed i criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

    Tuttavia siffatto obbligo è conseguente all’emanazione del regolamento di attuazione della legge regionale (“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione”), per cui è da escludere che il Piano di razionalizzazione della rete distribuzione carburanti del 2000 sia divenuto inefficace o inapplicabile per effetto della mera entrata in vigore della legge regionale n. 8/2013.

    Tant’è che, in base al comma 4 del ripetuto art. 17, l’applicazione delle norme vigenti è espressamente differita “per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all’adeguamento entro il termine stabilito”.

    Sennonché la Regione … non ha provveduto ad emanare il Regolamento ex art. 20 della legge regionale n. 8/2013.

    Ne consegue che la pianificazione comunale non pone una disciplina in conflitto con una normativa sopravvenuta di rango superiore, ma è appunto quest’ultima che impone l’applicazione della pregressa pianificazione in attesa della emanazione della nuova disciplina regolamentare e dell’adeguamento della pianificazione. Il che è da imputare evidentemente all’intenzione del Legislatore regionale di non lasciare il settore, liberalizzato dal punto di vista commerciale, privo della regolamentazione di dettaglio comunale dal punto di vista urbanistico.

    Pertanto, qualora l’area non rientri tra quelle classificate come “di opportunità” dalla preesistente Pianificazione comunale all’uopo elaborata e ricada in zona agricola, la realizzazione dell’intervento progettato risulta in contrasto con la destinazione agricola del fondo e comporterebbe la realizzazione di cubature non ammesse in base alla suddetta destinazione.

    La mancata conformità dell’impianto con la qualificazione urbanistica della zona, non compresa nelle aree di opportunità, sorregge adeguatamente il diniego in punto di motivazione.

    1.6. Come già detto, il Piano di razionalizzazione dei carburanti del Comune di … prevede che le zone individuate in cartografia non costituiscono varianti né grafiche né normative rispetto agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione, risultando la localizzazione della rete di distribuzione solo un’ulteriore possibilità tecnica e normativa sovrapposta e concomitante con le previsioni urbanistiche. Ciò è tuttavia appunto previsto per le sole zone individuate ai fini della realizzazione di impianti della specie.

    La pianificazione in questione è aderente al disposto dell’art. 2 del d. lgs n. 32 del 1998 che demanda ai comuni di individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti, in sede di pianificazione della rete (ovviamente allorquando essa sia stata introdotta), consentendo la localizzazione dei nuovi impianti in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale – ad accezione della zona A e compresa la zona agricola – purché non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, con la conseguenza che allorquando è stata introdotta tale pianificazione settoriale il mancato inserimento dell’area interessata dall’intervento tra le “aree di opportunità” nel Piano null’altro sta a significare che l’intervento è soggetto alla disciplina dello strumento urbanistico.

    Né peraltro l’intervento può essere considerato ammissibile in quanto consistente in una mera modifica, o potenziamento, o ristrutturazione di un impianto esistente, trattandosi piuttosto, come già accennato e come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, di un ampliamento volumetrico e funzionale, progettato in corso d’opera rispetto ad un impianto precedentemente autorizzato, per il quale è richiesto uno specifico permesso di costruire per nuova costruzione in quanto comportante la realizzazione di una volumetria commerciale pari 5.155 mc, in luogo della volumetria precedentemente assentita di 554 mc..

    1.7. L’art. 5 del Regolamento regionale n. 1 del 2012, di attuazione della legge regionale n. 6 del 2006, applicabile fino alla emanazione del Regolamento previsto dall’art. 20 della citata legge regionale n. 8/2013, demanda ai Comuni l’individuazione degli indici di cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, all’uopo stabilendo i criteri ed i parametri di riferimento, determinando i valori da applicare fino all’individuazione da parte dei comuni degli indici previsti.

    Tuttavia l’applicazione di tale disposizione presuppone a monte che l’intervento sia compatibile ed ammesso nell’area prescelta.

    1.8. La relazione tecnico-descrittiva in data 23/10/2017, prodotta a corredo dell’istanza di permesso di costruire, dà atto che l’impianto in questione è assoggettata alla Variante generale del Piano Regolatore di … approvata con decreto PGR n. 323 del 2004 e ricade in zona E- sottozona Ea- aree agricole, disciplinata dagli artt. 39 e 40 delle norme di attuazione, al di fuori del perimetro del centro edificato (individuato con delibera consiliare n. 1 del 1972 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865 del 1971) e fuori della delimitazione del centro abitato (in base alla delibera di Giunta n. 423 del 1995 ex d. lgs. n. 285 del 1992).

    In base alle prescrizioni dello strumento urbanistico la sottozona Ea identifica le parti del territorio ricadenti in zona E connotate dalla funzionalità all’attività agricola tuttora prevalente, nonché ad altri usi connessi alla conduzione del fondo agricolo. Per tutta la zona E il PRG espressamente esclude la modifica degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, ammettendo in rapporto agli insediamenti, agli edifici e ai manufatti rurali esistenti unicamente le trasformazioni fisiche indirizzate al recupero delle caratteristiche tipologiche originarie, nonché dei valori testimoniali delle attività colturali connesse, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo per i manufatti già esistenti.

    Orbene, la destinazione agricola, a meno che non risulti diversamente dallo strumento urbanistico, non può essere considerata esclusivamente in negativo, come inibitoria per una edificazione residenziale che nondimeno consente l’utilizzazione del suolo per scopi diversi non abitativi.

    Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di osservare che “il sempre più crescente fenomeno di incremento delle attività industriali, commerciali e, in genere, del settore terziario con la consequenziale relativa attività edificatoria, produce e concorre a causare sempre più consumo del suolo, erosione del tessuto e del patrimonio naturale, della terra intesa come primigenia risorsa dell’uomo, complesso di valori e beni immateriali che possono essere riassunti nella vivibilità ed amenità del territorio e che vanno perseverati dalla cementificazione sempre più diffusa che, non a caso, le norme sul recupero e l’incentivazione del patrimonio edilizio esistente mirano ad arginare. Ma la delineata salvaguardia dei cennati valori e beni immateriali non deve porre in ombra anche la considerazione, di rilievo materiale, del territorio a destinazione agricola come sede di esercizio dell’attività agricola e sorgente delle risorse alimentari che ne sono il portato e l’esigenza di salvaguardarlo … La consumazione in generale del territorio che l’edificazione, ancorché a scopo non residenziale, concorre a determinare, si pone in palese contrasto con la ratio insita nella destinazione di una parte del territorio a zona agricola e relativa classificazione negli strumenti urbanistici, risolvendosi in ultima analisi in una frustrazione di tale ratio, che va individuata nella salvaguardia delle potenzialità immateriali e materiali intrinseche dei suoli agricoli” (cfr. TAR Campania, sez. III, 1/12/2016, n. 5555).

    Pertanto la destinazione di un’area a “zona agricola” va vista in positivo, come riserva del territorio rurale a fini alimentari, fatte salve ovviamente le specifiche indicazioni ed eventuali eccezioni dettate dallo strumento urbanistico, per cui risultano incompatibili con tale destinazione usi della zona inconciliabili con la vocazione naturale del territorio agricolo e comportanti in sostanza la sua deruralizzazione (cfr. anche TAR Campania, sez. III, 24/10/2016, n. 4869 e da ultimo sez. VII, 3/5/2018, n. 2965).

    1.9. La determinazione impugnata ha carattere essenzialmente vincolato all’osservanza delle prescrizioni urbanistiche, per cui è da escludere la rilevanza in materia di profili sintomatici dell’eccesso di potere, ivi compreso la contraddittorietà rispetto a pregresse determinazioni, posto che l’orientamento espresso in pregresse occasioni non può ovviamente condizionare le nuove determinazioni, fino a comportare la disapplicazione nella presente circostanza della normativa vigente.

    2. In conclusione il ricorso in esame va quindi respinto.

    Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

    Condanna la .. al pagamento, in favore del Comune di …, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

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