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CARENZA DI INTERESSE: INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER MERO INTERESSE SETTORIALE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ VII, sentenza 21 Novembre 2017, N.5888

    Carenza di interesse: inammissibilità del ricorso per mero interesse settoriale

    È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto da un’impresa avverso la delibera con cui la Regione ha adottato criteri restrittivi per l’installazione degli impianti eolici, qualora l’impresa stessa non abbia neppure presentato l’istanza (nel caso di specie, per l’ammodernamento degli impianti già realizzati): la lesione prospettata è, infatti, meramente eventuale ed ipotetica e, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, non basta la semplice qualità di imprenditore del settore, asseritamente interessato ad insorgere contro previsioni che renderebbero eccessivamente difficile qualsiasi ulteriore svolgimento della propria iniziativa imprenditoriale nel settore eolico.

    Massima a cura dell’avv. Giovanna Sestile

     

     

    5888/2017 REG.PROV.COLL.

    00348/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da:
    … S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro dagli Avv.ti …, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Napoli…

    contro

    Regione …, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati …., con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in NapolI….;

    per l’annullamento

    della Delibera di Giunta Regionale n. 532 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Art. 15, comma 2 della L.R. N. 6/2016. Approvazione degli “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20KW”, e del relativo documento tecnico allegato recante “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”, entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. 77 del 21 novembre 2016; nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso iscritto al n. 348 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

    di essere uno dei principali operatori nazionali nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di essere attualmente titolare, nel territorio della Regione …., di impianti già in esercizio da fonte eolica per una potenza installata complessiva di 95 MW;

    di voler procedere ad interventi di ammodernamento degli impianti in esercizio, attraverso la programmazione mirata di interventi di sostituzione delle pale degli aerogeneratori (c.d. reblading) nella prospettiva dell’efficientamento e della maggior producibilità dei parchi eolici;

    che, tuttavia, con la Delibera n. 532/2016, la Regione ha approvato un corposo documento “tecnico” contenente gli Indirizzi per la valutazione degli impatti ambientali cumulativi degli impianti eolici di potenza superiore a 20kW in Campania (Punto 1 della Delibera);

    che la valutazione di tali impatti viene a costituire un nuovo onere posto a carico degli operatori titolari di nuovi progetti eolici e di progetti già in corso di autorizzazione (Punto 2.2 della Delibera), a prescindere dalla sottoposizione del progetto ai procedimenti di valutazione ambientale ai sensi della normativa nazionale, e finanche nel caso in cui la verifica ambientale si sia già conclusa con provvedimento espresso (Punto 2.3 della Delibera);

    che, in base ai nuovi indirizzi approvati dalla Delibera, la valutazione cumulativa degli impatti ambientali deve tenere conto non solo dei progetti già esistenti (in esercizio o solo autorizzati), ma altresì dei progetti, o delle modifiche progettuali, in corso di autorizzazione (a prescindere dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze e al di là della configurazione finale dei progetti, che ben potrebbero non ottenere l’autorizzazione o ottenerla in un assetto ridotto), onerando per di più gli operatori del reperimento di informazioni di cui potrebbero non essere in possesso o comunque di cui non potrebbero garantire l’accuratezza (Indirizzi, par. 2. lett. iii e iv);

    che il tenore del documento di Indirizzi approvato dalla Delibera (Indirizzi, par. 2. lett. iv) non consente inoltre di escludere che anche i meri interventi di modifica sugli impianti eolici già esistenti di potenza superiore a 20 kW debbano considerarsi di per sé soggetti alla nuova procedura di valutazione cumulativa, quand’anche le modifiche non risultino sostanziali ai fini della valutazione ambientale e siano dunque escluse dal relativo campo di applicabilità. Con riguardo agli impianti già nella titolarità delle società ricorrenti, pertanto, anche i programmati interventi di sostituzione degli elementi rotanti degli aerogeneratori sembrano da ritenersi assoggettati al sopravvenuto onere di valutazione cumulativa degli impatti (quanto meno laddove tali interventi, comportando una modifica delle dimensioni e dell’ingombro degli aerogeneratori siano da considerarsi sostanziali ai fini del rilascio di un titolo abilitativo espresso, ancorché non necessariamente sottoposti a valutazione ambientale);

    che nel merito, inoltre, alcune delle valutazioni richieste ai singoli proponenti e i connessi adempimenti documentali riportati negli indirizzi approvati, oltre a risultare del tutto irragionevoli e privi di fondamento scientifico, sono espressamente qualificati come aggiuntivi a quelli già richiesti dalla normativa vigente, con conseguente ovvio aggravamento del procedimento, sia in termini di tempi che di costi.

    Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

    Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

    All’udienza del 21.11.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.

    DIRITTO

    La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1.1.) Violazione dell’art. 6, comma 1 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria; nessun cenno è infatti contenuto con riferimento alle risultanze dell’analisi preventiva sull’impatto della regolamentazione (AIR), con riguardo agli effetti sulle imprese del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili delle nuove previsioni regolamentari contenute nella Delibera e nell’Allegato Documento di Indirizzi; tale carenza si pone in diretto e aperto contrasto con l’obbligo di valutazione preventiva degli effetti della regolazione di cui alla Legge n. 246/2005, attualmente sancito dall’art. 6, comma 1 della Legge n. 180/2011, e posto a carico dello Stato e delle Regioni; 1.2) Illegittimità dei Punti 2.2 e 2.3 della D.G.R. n. 532/2016 nella parte in cui l’obbligo di valutazione cumulativa degli impatti ambientali viene esteso agli impianti eolici di potenza superiore a 20kW; il provvedimento regionale, delegato ad adottare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti eolici in applicazione del disposto dell’art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, ha in realtà modificato lo stesso campo di applicabilità del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, così come definito dalla normativa statale in materia, nell’ambito di una potestà legislativa di carattere esclusivo ai sensi dell’art. 117 Cost., secondo comma lett. s); la disposizione statale non ha affatto previsto la possibilità di modificare il campo di applicabilità della valutazione ambientale, ma ha delegato alla potestà normativa regionale la sola individuazione delle modalità e dei criteri per prevenire indebite elusioni di tale campo di applicabilità: operazioni fraudolente attuate tipicamente attraverso frazionamenti delle iniziative progettuali, intestati anche a soggetti formalmente distinti, strumentali al contenimento di ciascun segmento al di sotto delle soglie dimensionali previste per l’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale; 2) l’estensione dell’obbligo di valutazione degli impatti cumulativi a tutti gli impianti eolici di potenza superiore a 20kW, e dunque anche a quelli di potenza inferiore alla soglia per l’attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica (posta a 60kW dalla Tabella A del D.lgs. n. 387/2003), costituisce di per sé un aggravamento procedimentale, posto che anche per tali impianti si renderà di fatto necessario il rilascio di un titolo abilitativo espresso, o quanto meno l’acquisizione di un ulteriore atto di assenso non previsto dalla normativa vigente; inoltre, la valutazione preventiva degli impatti ambientali cumulativi viene a configurarsi come un nuovo e inedito atto di assenso, da ottenersi nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, nei casi in cui il progetto non sia già soggetto ad un onere preventivo di valutazione ambientale. E ciò in contrasto con i richiamati principi di semplificazione e razionalizzazione immanenti all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, la cui funzione è quella di ricondurre ad un modulo procedimentale unico il rilascio di tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 3) i contenuti della Delibera Regionale sono manifestamente illegittimi anche per la violazione del divieto generale di aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990; infatti, la delibera aggiunge un nuovo parametro alla valutazione ambientale o a quella di incidenza, non coerente con le finalità di tali procedimenti, relativo ad una considerazione degli effetti di cumulo estesa alle altre iniziative eoliche anche solo in corso di autorizzazione: ed è superfluo sottolineare l’impatto del parametro così introdotto, già solo in termini di costi e di tempi di conclusione dei procedimenti; inoltre, la Delibera Regionale esige che la valutazione degli impatti cumulativi sia effettuata non solo per gli impianti che, alla data di approvazione degli indirizzi sulla valutazione cumulativa, non abbiano ancora esaurito il procedimento, ma addirittura per quelli che abbiano già ottenuto il provvedimento finale di valutazione ambientale. Insomma, la conclusione del procedimento ambientale non esonera dall’applicazione (retroattiva) degli oneri istruttori sopravvenuti in forza della Delibera, che di fatto impone una riapertura del sub-procedimento ambientale già concluso; 4) è illegittimo il Documento di “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW” approvato dalla D.G.R. n. 532/2016, e in particolare il Punto 2 lett. iii) e iv) del Documento, nella parte in cui introduce un procedimento di valutazione ambientale “atipico” rispetto alla disciplina statale di riferimento; l’art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, oltre a non prevedere affatto la possibilità da parte delle Regioni di modificare il campo di applicabilità della valutazione ambientale, nemmeno consente l’introduzione di un procedimento valutativo “atipico”, ulteriore e differente rispetto a quello già disciplinato dalla normativa statale, che a sua volta costituisce attuazione delle direttive comunitarie; quand’anche si volesse sostenere che la Delibera Regionale abbia inteso introdurre norme più restrittive al fine di assicurare un migliore e più elevato livello di tutela dell’ambiente, circostanza di per sé non desumibile dagli atti dell’istruttoria, sarebbero comunque non soddisfatte le condizioni cui l’ordinamento statale subordina l’adozione di regole più restrittive da parte delle Regioni: l’art. 3-quinquies, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, infatti, limita tale possibilità ad un accertamento positivo (“qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio”) e ad uno negativo (“purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali”). Orbene, il primo presupposto è del tutto indimostrato ed il secondo è sconfessato dall’aggravamento del procedimento; 5) La Delibera regionale prevede che la valutazione degli impatti cumulativi posta a carico dei proponenti consideri, oltre agli altri impianti eolici già in esercizio o autorizzati nell’ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti autorizzativi; il meccanismo valutativo congegnato risulta del tutto arbitrario e irragionevole, perché pretende di includere nella valutazione anche gli impatti di cumulo solo potenziale o teorico, senza tenere in conto la configurazione definitiva, in termini di lay out e di caratteristiche tecniche, dei progetti che avranno effettivamente ottenuto un titolo abilitativo; 6) Illegittimità del Documento di “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW” approvato dalla D.G.R. n. 532/2016, e in particolare dei Punti 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.; 7) inoltre, si pretende di addossare ai proponenti oneri di indagine e di produzione documentale, diversi e non coincidenti affatto con quelli previsti dalla normativa statale ed anzi talora espressamente qualificati rispetto ad essi aggiuntivi, come avviene in tema di valutazione degli impatti cumulativi di carattere paesaggistico (Indirizzi, par 5.1); 8) Il provvedimento impugnato si mostra altresì illegittimo con riguardo alle indicazioni metodologiche che impone nel documento di Indirizzi della valutazione cumulativa degli impatti.

    L’Amministrazione eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso cumulativamente proposto, in quanto volto alla tutela di interessi differenti, derivanti dalla mancanza di elementi comuni ai rispettivi titoli autorizzatori; l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse al gravame proposto, laddove involge l’intera delibera di G.R. n. 533/2016 e, quindi, disposizioni non applicabili alla ricorrente, tenuto conto che le uniche disposizioni della delibera regionale oggetto di gravame, applicabili nel caso di specie, sono quelle innanzi riportate, che riguardano la fase relativa alla conclusione del ciclo produttivo degli impianti; in relazione a tali ultime disposizioni si eccepiva, comunque, la carenza d’interesse attuale alla caducazione, atteso che l’Amministrazione regionale non ha adottato alcun provvedimento applicativo delle stesse, concernente, cioè, il repowering ovvero, in alternativa, lo smantellamento definitivo degli impianti, idoneo ad incidere immediatamente e direttamente nella sfera economico-giuridica della ricorrente. La Regione eccepiva ancora l’inammissibilità del ricorso proposto anche sotto l’ulteriore profilo della genericità, traducendosi lo stesso, in sostanza, in una contestazione generalizzata e complessiva delle disposizioni e dei criteri introdotti in via generale ed astratta dalla Giunta regionale. Eccepiva infine l’infondatezza del ricorso nel merito, atteso che le disposizioni introdotte sono frutto di un’approfondita istruttoria e garantiscono un ragionevole contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco.

    La ricorrente, in memoria depositata in data 21.10.2017, ribadiva la fondatezza del ricorso.

    La ricorrente replicava di essere legittimata a ricorrere, attesa l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione sul presupposto che la delibera impugnata farebbe salve le autorizzazioni già rilasciate. Infatti, la …. dichiarava di agire anche come imprenditore del settore contro previsioni limitative che rendono praticamente impossibile qualsiasi ulteriore svolgimento della propria iniziativa imprenditoriale nel settore eolico sul territorio campano. Comunque, gli atti impugnati avrebbero potuto incidere anche sulle autorizzazioni già rilasciate, non potendosi escludere che gli interventi di sostituzione delle pale dei singoli aerogeneratori siano considerati a questa stregua modifiche sostanziali suscettibili di imporre la valutazione degli impatti cumulativi anche alle procedure per la modifica del titolo autorizzatorio. Si eccepiva inoltre l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, atteso che il ricorso ha ad oggetto un unico e medesimo atto di carattere generale, la cui impugnabilità anche sotto diversi profili è pacificamente ammessa in giurisprudenza, in ossequio al principio di economia processuale ed al fine di non comprimere irragionevolmente il diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale.

    Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

    Infatti, in primo luogo, non risulta essere stata presentata alcuna istanza finalizzata ad effettuare l’ammodernamento degli impianti in esercizio: la ricorrente afferma di voler procedere ai predetti interventi di ammodernamento, attraverso la programmazione mirata di interventi di sostituzione delle pale degli aerogeneratori (c.d. reblading). La ricorrente, in buona sostanza, ha impugnato la delibera in epigrafe non solo senza che la Regione si sia pronunziata in senso negativo su una sua istanza ma senza aver nemmeno presentato un’istanza.

    La ricorrente afferma di agire anche come imprenditore del settore contro previsioni limitative che rendono praticamente impossibile qualsiasi ulteriore svolgimento della propria iniziativa imprenditoriale nel settore eolico sul territorio campano. Tuttavia, come già ritenuto da questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5470/2017): “2.2. Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato, alla pari dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato; con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse allorquando la presunta lesione sia futura ed eventuale.

    2.3 Nel caso di specie poi la delibera regionale n. 533/2016 contiene previsioni che, coerenti con i caratteri di generalità ed astrattezza, non sono idonee a incidere direttamente sugli interessi giuridici della ricorrente; un tale effetto presupporrebbe l’adozione di un provvedimento negativo o inibitorio, applicativo dei principi generali tale da rendere attuale e concreta la possibile lesione, così determinando l’insorgere dell’interesse a ricorrere.

    2.4 In questa prospettiva il Collegio rileva che l’assenza di un provvedimento applicativo, e quindi concretamente lesivo, impedisce di riconoscere un effettivo interesse attuale all’impugnativa e dunque la sussistenza di un presupposto dell’azione esercitata nei confronti della delibera de qua, posto che occorre aver riguardo all’incidenza reale e non meramente ipotetica dell’atto sulla sfera giuridica del ricorrente (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2011, n. 2184).”

    In secondo luogo, la delibera impugnata non appare riferirsi agli interventi di semplice ammodernamento degli impianti già installati. La delibera in questione (con cui sono stati approvati gli “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”) si riferisce agli “impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza dei citati Indirizzi, non è stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza”, nonché agli “impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza degli Indirizzi, è già stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza, ove dovute”. La società ricorrente, in particolare, teme che, ai sensi del par. 2 lett. iv), i predetti indirizzi possano essere applicati anche in caso di semplice modifica sugli impianti eolici già esistenti di potenza superiore a 20 kW. Orbene, la suddetta lettera iv) si riferisce, testualmente, agli impianti “(iv) … oggetto di modifica sostanziale (spostamento aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento cavidotti, ecc) secondo la valutazione dell’Autorità competente all’autorizzazione.” Gli interventi di ammodernamento ed efficientamento prospettati dalla società ricorrente (sostituzione delle pale degli aerogeneratori) non appaiono rientrare nella nozione di modifica sostanziale come descritta nella delibera impugnata, e come si evince dagli interventi indicati nella stessa delibera a titolo esemplificativo (spostamento aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento cavidotti). Comunque, in mancanza di un’istanza presentata dalla ricorrente, e su cui la Regione si sia già pronunziata in senso negativo richiamando per l’appunto i citati indirizzi, la lesione prospettata dalla ricorrente è meramente eventuale ed ipotetica.

    Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

    Dichiara inammissibile il ricorso n. 348 dell’anno 2017;

    Condanna la…. s.r.l. a rifondere alla Regione …. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

    Luca De Gennaro, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Guglielmo Passarelli Di Napoli Rosalia Maria Rita Messina
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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