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CODICE DELLA STRADA – DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO – PROCEDIMENTO – STRADE NON COMUNALI. ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AUTORIZZAZIONI – IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI – IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ EX ART. 17 COMMA 2 L.R. CAMPANIA N. 6/2006 – APPLICABILITÀ DISPOSIZIONI ANAS IN MATERIA DI SICUREZZA – INDEROGABILITÀ

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 7 giugno 2017, n. 3071

    Codice della strada – Delimitazione centro abitato – Procedimento – Strade non comunali.

    Attività produttive – Autorizzazioni – Impianti distribuzione carburanti – Impianti di pubblica utilità ex art. 17 comma 2 L.R. Campania n. 6/2006 – Applicabilità disposizioni Anas in materia di sicurezza – Inderogabilità.

    La deliberazione della Giunta municipale concernente la delimitazione del centro abitato che interessi strade non comunali, per diventare produttiva degli effetti previsti nei confronti dell’ente proprietario della strada, deve essere inviata al medesimo ente, che è competente a darvi esecuzione (1).

    Il potere del Comune di considerare, in base alle disposizioni regionali, un impianto come tollerato o di pubblica utilità al fine di consentirne la prosecuzione dell’attività pur in presenza di incompatibilità relative, non esclude tuttavia l’applicazione della normativa emanata dall’Anas in materia di sicurezza della circolazione per le strade rientranti nella propria sfera di competenza.

    (1) Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 21 luglio 2016 n. 485; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 maggio 2014 n. 2651. Quest’ultima pronuncia specifica che il parere dell’Anas nell’ambito del procedimento di delimitazione del centro abitato esaurisce la propria efficacia all’interno del procedimento amministrativo nel quale si colloca, essendo sempre consentito al Comune di decidere in via definitiva, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvando nuovamente la delimitazione del centro abitato, nonostante il contrario parere dell’ente proprietario delle strade e pubblicando anche la nuova delibera, al fine della decorrenza del termine per la eventuale impugnazione.

    Massima a cura dell’avv. Valeria Aveta

     

    Pubblicato il 07/06/2017

    03071/2017 REG.PROV.COLL.

    02138/2011 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    …. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati …, …, … e …, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. … in Napoli, via …;

    contro

    – … S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, … presso la sede compartimentale della Campania;
    – … S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,
    – Comune di …, in persona del legale rappresentantep.t., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    – quanto al ricorso introduttivo: della nota prot. n. CNA-0005085-P del 07/02/2011, comunicata in data 11/02/2011, con la quale l’… S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Campania ha espresso parere negativo al rinnovo della Concessione ANAS n. 29198 del 10/07/1978, relativa all’impianto di carburanti di cui la … S.r.l. è titolare nel Comune di … (BN) …; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 49595 del 15/12/2009, recante il preavviso di rigetto;

    – quanto ai motivi aggiunti: della nota prot. n. 28204 del 19/6/2015, recante la diffida alla chiusura degli accessi ed al ripristino dello stato dei luoghi e la conferma della chiusura e archiviazione del procedimento con la revoca della concessione ANAS n. 29198 del 10/7/1978; nonché degli atti connessi ivi comprese la nota prot. n. 4250 del 30/1/2014, relativa al diniego di riesame della questione, e le note prot. n. 5085 del 7/2/2011 e n. 49595 del 15/12/2009 già impugnate con il ricorso introduttivo;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di … S.p.A.;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato il 12 e 13/4/2011, la … s.r.l., nella dedotta qualità di titolare di un impianto carburanti nel Comune di … (BN) sito alla S.S. …, riferisce che:

    – l’impianto veniva autorizzato negli anni settanta e da ultimo con concessione regionale n. 218 del 19/8/1993 (ovvero, secondo quanto risulta dagli atti impugnati, con concessione Anas n. 29198 del 10/7/1978);

    – in conformità alle predette autorizzazioni, l’impianto veniva costruito e posto in esercizio;

    – l’attività si svolgeva in maniera regolare e non venivano segnalate nel tempo anomalie da parte delle autorità competenti;

    – in occasione della richiesta di rinnovo della concessione degli accessi, con domanda del 18/1/2008, l’… s.p.a. riscontrava, con nota prot. n. 49595 del 15/12/2009, alcune difformità dell’impianto rispetto alle indicazioni di cui alla circolare Anas n. 79 del 1973, comunicando di non poter assentire al rinnovo;

    – a seguito di controdeduzioni della ricorrente, l’… formulava parere negativo al rinnovo della concessione con provvedimento in questa sede impugnato e in epigrafe individuato.

    In data 9/5/2011 si costituiva l’… s.p.a..

    Con ordinanza n. 855 del 13/5/2011 l’istanza cautelare veniva respinta.

    Con motivi aggiunti notificati il 21/9/2015, la ricorrente riferiva che:

    – successivamente al ricorso, la Regione Campania adottava la delibera di Giunta n. 85 del 6/3/2012 contenente «Criteri di deroga alle incompatibilità relative degli impianti di distribuzione carburanti stradali» che, in esecuzione dell’art. 25 del Regolamento regionale n. 1 del 20/1/2012, in attuazione a sua volta dell’art. 7 della legge regionale n. 6 del 2006, regolava la qualificazione di impianto tollerato in caso di incompatibilità relative;

    – in conformità alla predetta delibera, il Comune di …, con delibera di Giunta n. 47 del 27/4/2012 recepita con decreto prot. n. 3244 del 10/5/2012, stabiliva di riconoscere l’impianto della ricorrente quale impianto “tollerato” in quanto unico punto di rifornimento attivo sul territorio comunale e, pertanto, di pubblica utilità ex art. 17 della legge regionale n. 6/2006;

    – di conseguenza, la ricorrente richiedeva, in data 26/7/2012, all’… un riesame della pratica di rinnovo della concessione;

    – con successiva nota, qui impugnata e in epigrafe individuata, l’… negava il riesame non ritenendo «intervenuti nuovi elementi» e affermando «la non applicabilità della delibera della Giunta regionale» all’impianto in quanto avente concessione scaduta e incompatibile con le norme di sicurezza stradale;

    – a seguito delle controdeduzioni della …, con nuova nota del pari impugnata, l’…. confermava le sue posizioni e diffidava la ricorrente alla chiusura degli accessi e al ripristino dello stato dei luoghi.

    All’udienza pubblica del 16 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. L’…, nel preavviso inviato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, individua come ragioni ostative al rinnovo della concessione del 1978, scaduta ai sensi dell’art. 27, co. 5, del codice della strada, le seguenti considerazioni:

    – il fronte dell’impianto non sarebbe stato realizzato secondo le lunghezze previste dalla circolare Anas n. 79/73, che prescrive un’aiuola centrale di m. 30 e due accessi di m. 15, laddove l’aiuola sarebbe di m. 15 e gli accessi di m. 13 (lato …) e m. 10 (lato …);

    – lungo l’aiuola centrale vi sarebbero due pali di illuminazione, il prezzario e cartelli pubblicitari;

    – il piazzale non sarebbe delimitato interamente da corridoio;

    – sarebbero presenti nel piazzale altre attività commerciali in prossimità dell’accesso in entrata;

    – l’impianto sarebbe ubicato su un dosso non segnalato con segnaletica verticale;

    – l’incrocio con una strada comunale sarebbe a distanza inferiore a m. 95 dall’impianto (km. 8+666 lato dx);

    – con circolare Anas n. 6/2008, sarebbe stato disciplinato il fronte da adottare per impianti ricadenti su tratti extraurbani di strade statali con striscia continua di mezzeria e divieto di manovre sinistrorse;

    – sarebbe inattuabile lo schema previsto dalla circolare Anas n. 6/2008 con accessi speculari a 30°, attesa la presenza della suddetta strada comunale.

    A seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, l’… rileva conclusivamente che:

    – non vi sarebbe alcun verbale di delimitazione del tratto di strada statale in questione sottoscritto con il Comune, per cui l’impianto insisterebbe fuori del centro abitato;

    – le attività commerciali insistenti sul piazzale non potrebbero essere considerate come estranee all’impianto carburanti in quanto non vi sarebbero idonee opere di recinzione;

    – l’impianto non sarebbe conforme alle disposizioni Anas per le ragioni esposte nei numerosi pregressi pareri negativi reiterati nel tempo successivamente alla scadenza della concessione (note prot. n. 25467 del 23/10/2003, n. 19687 del 4/5/2000, n. 50233 del 21/10/1998, n. 7602 del 7/4/1987) senza che l’interessata abbia provveduto ad eliminare alcuna delle difformità riscontrate.

    In merito alla istanza di riesame presentata dalla ricorrente, l’… rileva altresì che:

    – risulterebbe immutato lo stato attuale della strada comunale, non avendo il Comune di … provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi;

    – in base alle circolari Anas n. 79/73 e n. 6/2003, gli accessi di entrata e uscita dell’impianto dovrebbero essere a distanza non inferiore a m. 95 da tangenti di dossi;

    – la ricorrente non avrebbe inviato modifiche progettuali per eliminare le difformità evidenziate;

    – la delibera regionale non potrebbe derogare alle disposizioni volte a tutelare la sicurezza della circolazione previste dalla normativa Anas, per le strade di competenza.

    1.1. La ricorrente deduce, quanto al ricorso introduttivo, che:

    – il provvedimento impugnato si fonderebbe sull’assunto errato per cui l’impianto non ricade all’interno di centro abitato, applicando di conseguenza parametri inappropriati; al contrario, l’impianto sarebbe situato in centro abitato e tanto risulterebbe sia dalla nota del Comune prot. n. 3300 del 1/6/1995 che indica: «l’impianto di distribuzione carburanti …sito in …. ricade nel centro abitato denominato … giusta delibera n. 59 del 13.02.1995», sia dalla ubicazione dell’impianto in zona C167 del PRG (zona di espansione) “già edificata e interessata da previsioni di espansione” (ovvero “a poche centinaia di metri da altri insediamenti abitativi”); tant’è che con circolare Anas n. 29/95 sarebbe stata disposta la momentanea sospensione delle determinazioni per gli impianti situati nell’ambito di tratti di strade non delimitati che a seguito della delimitazione potrebbero risultare regolari;

    – le situazioni di pericolo poste dall’… s.p.a. a sostegno del diniego (dispositivi che limitano la visibilità degli accessi, mancanza segnaletica verticale del dosso, attività commerciali nel piazzale in prossimità degli accessi) sarebbero facilmente superabili con l’adozione di accorgimenti cui la ricorrente stessa si sarebbe resa disponibile, per cui l’unica ragione effettiva sarebbe l’esistenza di una strada comunale ad una distanza inferiore a m 95 dall’impianto; tuttavia, l’apertura di tale strada sarebbe avvenuta verosimilmente dopo il 1995 e quindi parecchi anni dopo l’autorizzazione alla … alla realizzazione dell’impianto e la concessione Anas degli accessi, per cui l’irregolarità sarebbe piuttosto imputabile alla realizzazione del nuovo incrocio con la strada comunale; sarebbe ingiusto farne gravare le conseguenze sulla ricorrente;

    – la motivazione del provvedimento sarebbe generica e non indicherebbe le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano il sacrificio dell’interesse privato, a maggior ragione considerato che la situazione della … sarebbe consolidata fin dal 1978; mancherebbe una congrua sulla ponderazione dei contrapposti interessi;

    – sarebbe violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in quanto il provvedimento impone di fatto un sacrificio ingiusto e non necessario, senza valutare soluzioni alternative;

    – emergerebbe un danno ingiusto sofferto dalla ricorrente per effetto della colpevole antigiuridicità degli atti impugnati; tale danno consisterebbe nelle spese necessarie per lo smantellamento dell’impianto, per la realizzazione di un nuovo impianto, nonché nei mancati introiti causati dalla interruzione del servizio e nella perdita della clientela.

    1.2. Quanto ai motivi aggiunti, la ricorrente ripropone motivi già illustrati con ricorso introduttivo, e, nello specifico, ulteriormente deduce:

    – ribadita l’insistenza dell’impianto in centro abitato, per cui il limite di distanza dall’incrocio con la stradina comunale sarebbe di m. 15 e non m. 95, ovvero di m. 12 ex delibera di Giunta regionale n. 8835 del 30/12/1999, la ricorrente evidenzia che la traversa posta in prossimità dell’impianto, considerata causa di incompatibilità relativa, non sarebbe di fatto più utilizzata, avendo come unico sbocco il piazzale della stazione ferroviaria in fase di dismissione e chiusura (come da certificazione comunale), per cui non sussisterebbe alcun pericolo, anche a prescindere da interventi comunali; l’apposizione di sbarre o cancelli sarebbe sufficiente ad escludere qualsiasi pericolo;

    – ciascuna difformità riscontrata dall’… non sussisterebbe in quanto: a) l’impianto ricadrebbe esattamente in cima ad un dosso e sarebbe visibile da entrambe le provenienze; in ogni caso rispetterebbe le distanze prescritte all’interno degli abitati; b) la ricorrente avrebbe più volte mostrato disponibilità all’adeguamento del fronte dell’impianto alla nuova circolare Anas n. 78 del 17/12/1986 che consente di ridurre il fronte fino ad un minimo di m. 25 per gli impianti nei centri abitati; c) la striscia di mezzeria in corrispondenza degli accessi sarebbe discontinua e consentirebbe manovre sinistrorse, per cui non sarebbero applicabili i requisiti indicati dall’Anas che presuppongono invece la continuità della striscia; d) tutte le ulteriori difformità sarebbero facilmente eliminabili;

    – il riconoscimento, tramite delibera di Giunta comunale in applicazione della delibera di Giunta regionale n. 85/2012, della tollerabilità dell’impianto nonché la sua qualificazione di pubblica utilità in quanto unico impianto presente sul territorio ne dimostrerebbero l’importanza per la collettività; pertanto non potrebbe derivarne una chiusura; inoltre, il Comune avrebbe attestato che l’impianto ha sempre adottato adeguate precauzioni in tema di sicurezza stradale e che non si sono mai verificati incidenti; … avrebbe disapplicato la delibera regionale regolante appunto le incompatibilità relative degli impianti di distribuzione aventi pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 6 del 2006.

    2.Preliminarmente, va evidenziato che il parere negativo formulato dell’… è fondato su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna derivante da una contestata difformità dell’impianto e quindi idonea a sostenere la relativa motivazione.

    Orbene, nel caso di impugnativa di atti plurimotivati lesivi, l’interessato ha l’onere di contestare tutte le singole ragioni poste a sostegno dell’atto controverso in quanto il consolidamento anche di una sola di tale ragioni determina la carenza di interesse sui motivi dedotti, posto che l’impugnativa si rivela nel complesso inidonea a demolire l’atto nella sua interezza (cfr. Cons. St., sez. III, 3/11/2016, n. 4611).

    Sennonché nella specie è pacifico che la ricorrente dichiara la propria acquiescenza in ordine ad alcune delle difformità rilevate da … ostative al rinnovo della concessione, astenendosi dal contestare alcune delle ragioni che sorreggono la determinazione impugnata; infatti nel ricorso introduttivo si rileva che alcune anomalie «sono tutte facilmente superabili attraverso l’adozione di accorgimenti cui, tra l’altro, la stessa … si è resa disponibile» e nell’ultima memoria depositata, del 14/4/2017, si continua a ribadire che la presenza di difformità è «rimediabile» e gli elementi di incompatibilità sono «suscettibili di rimedi alternativi».

    Tuttavia, nonostante tale manifestata “disponibilità”, non risulta che la ricorrente abbia mai adeguato il progetto presentato ai rilievi formulati da …, tant’è che nello stesso provvedimento impugnato espressamente si contesta tale circostanza, protrattasi nel corso dei decenni dopo la originaria scadenza della concessione e fino alla data odierna.

    Non sarebbe quindi dubitabile che la fondatezza dei motivi dedotti non potrebbe comunque condurre all’annullamento del parere negativo, posto che il progetto presentato e non modificato dalla ricorrente risulterebbe comunque inadeguato.

    3.Comunque, anche a voler prescindere da ogni ulteriore considerazione sull’ammissibilità dell’impugnativa, è opportuno rilevare che le contestazioni della ricorrente sono prive di fondamento sulla questione centrale e dirimente posta a sostegno della determinazione impugnata, consistente nell’ubicazione dell’impianto in questione fuori del centro abitato e quindi nella relativa individuazione dei parametri da applicare alla fattispecie.

    3.1. Innanzitutto, l’art. 3, co. 1, punto 8), del d. lgs. n. 285 del 1992 (cd. Codice della strada) definisce il “centro abitato” quale: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».

    Il successivo art. 4 prevede, al primo comma, che «Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato» e al secondo comma che «La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso».

    A sua volta, il d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di esecuzione al codice della strada, disciplina la specifica procedura di delimitazione del centro abitato, chiarendone l’importanza in quanto finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da parte dell’utente della strada una particolare cautela nella guida e sono imposte particolari norme di comportamento.

    L’art. 5 del predetto regolamento, al comma 7, statuisce: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stesso termine. […]».

    L’impianto della ricorrente, come si rileva dagli atti di causa, è appunto ubicato lungo una strada statale (S.S. …) per cui ad esso risulta applicabile la menzionata normativa.

    Orbene, secondo quanto eccepito dell’… resistente (fin dalla memoria di costituzione in giudizio), l’invio della delibera di Giunta municipale di delimitazione del centro abitato all’ente proprietario della strada è mancato, tant’è che dalla delibera medesima emerge il solo obbligo della pubblicazione in albo pretorio senza alcuna preventiva comunicazione all’….

    In difetto di tale comunicazione, è quindi mancato il contraddittorio tra le parti, normativamente prescritto, che consente all’ente interessato proprietario della strada di inviare al Comune eventuali osservazioni od obiezioni in merito.

    Pertanto, la procedura prevista dalla legge per la delimitazione del centro abitato, ivi individuato dal Comune di …, nella specie non si mai perfezionata e la relativa delibera comunale non è divenuta efficace per gli effetti previsti.

    3.2. Sotto altro filo – ad avviso della ricorrente – l’ubicazione dell’impianto in un centro abitato sarebbe desumibile, anche a prescindere da una formale delimitazione, per effetto delle caratteristiche della zona in questione “già edificata e interessata da previsioni di espansione”.

    Al riguardo giova premettere che la perimetrazione del centro abitato da effettuare ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione richiede necessariamente l’adempimento delle formalità procedimentali previste dal codice della strada, in difetto delle quali la relativa determinazione non può acquisire efficacia nei confronti dell’ente proprietario della strada, competente a darvi esecuzione (cfr. TAR Lazio, sez. Latina, 21/7/2016, n. 485).

    Diversi sono i presupposti, il procedimento e gli effetti della perimetrazione del centro abitato in base alla disciplina urbanistico-edilizia, che risponde a differenti esigenze e finalità (cfr. TAR Campania, sez. II Salerno, 20/5/2013, n. 1118).

    Sennonché anche a voler valorizzare le caratteristiche sostanziali della zona, è tutt’altro che dimostrata la natura di centro abitato di … “sito nei pressi della stazione ferroviaria”. Infatti l’allegata delibera comunale del 1995 è stata adottata con il parere contrario dell’Ufficio Tecnico Comunale, espresso appunto per carenza di un numero minimo di 25 fabbricati (necessario in base all’art. 3, co. 1, punto 8, del CdS per costituire un centro abitato), tant’è che la stessa ricorrente rappresenta le potenzialità di espansione della zona piuttosto che l’attuale carattere residenziale, che invero stenta ad emergere dalla planimetria allegata alla citata delibera comunale.

    Né peraltro può assumere concreta rilevanza la circolare Anas n. 29/95, con la quale si prospetta una sospensione, meramente temporanea, delle determinazioni relative ad impianti situati nell’ambito di tratti di strade che potrebbero risultare regolari a seguito della delimitazione.

    Infatti, dopo l’adozione della ripetuta delibera n. 59 del 1995, non risulta che lo stesso Comune di … abbia mai adempiuto alle formalità prescritte per rendere efficaci le proprie determinazioni, per cui sarebbero comunque da escludere i presupposti per un’indefinita moratoria sul procedimento in questione.

    3.3. La ricorrente assume altresì che la strada comunale non debba essere considerata in quanto dismessa. Al riguardo allega una nota dell’Ufficio Tecnico Comunale con la quale “si attesta che la traversa posta in prossimità dell’impianto di distribuzione carburanti “…” di cui sopra congiunge la S.S. … con il piazzale della ferrovia di … e non ha altri sbocchi”.

    Sennonché il fatto che la strada non abbia sbocchi e finanche la circostanza che la Stazione ferroviaria sia attualmente dismessa, non escludono che l’arteria sia aperta al pubblico e conduca ad altri edifici abitati o strutture frequentate. Ciò premesso, per quanto modesto può essere il traffico in transito sulla strada comunale in questione, le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione considerate ai fini della disciplina Anas non consentono di operare alcuna distinzione a seconda della rilevanza e del volume di traffico dell’incrocio.

    Peraltro è opportuno notare che, quand’anche la strada risultasse chiusa da una sbarra o da un cancello (il che tuttavia non risulta neppure dalla perizia prodotta dalla ricorrente), comunque sussisterebbe un limite di m. 95 da “accessi di rilevante importanza”, il che non sembra smentito neppure dalla perizia di parte.

    3.4. Né può assumere rilevanza il fatto che la strada comunale sia stata realizzata successivamente all’impianto di carburanti in questione, “verosimilmente” dopo il 1995. Infatti la realizzazione di tale opera risulta comunque successiva alla scadenza della originaria concessione, tant’è che il primo parere negativo al rinnovo formulato dall’Anas risale al 7/4/1987 ed è stato seguito da successivi pareri similmente negativi (e per quanto risulta inoppugnati) in data 21/10/1998, 4/5/2000 e 21/10/2003.

    In ogni caso neppure risulta che la ricorrente abbia tempestivamente e ritualmente impugnato gli atti relativi alla realizzazione dell’opera di viabilità, per cui è evidente che tale opera rappresenta ormai un presupposto di fatto rilevante ed ineludibile ai fini dello scrutinio della istanza di rinnovo della concessione.

    3.5. Orbene, per quel che riguarda la difformità dell’impianto per mancato rispetto delle distanze, si rileva che la menzionata circolare individua, al Capo II, tre “casi” di ubicazione degli impianti rispetto ai centri abitati:

    «1) Impianti ricadenti fuori dagli abitati a distanza maggiore di 1 Km. dal limite più vicino della traversa interna, regolarmente e formalmente delimitata;

    2) Impianti ricadenti entro 1 Km. dal limite più vicino dalla traversa interna come sopra definita;

    3) Impianti ricadenti entro i limiti della traversa interna».

    Esclusa, dunque, nella specie, la natura di centro abitato dell’area su cui insiste l’impianto, è prescritto che la distanza da incroci, biforcazioni o diramazioni deve essere pari a «m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio».

    Come rilevato dall’Anas, «la strada comunale “Contrada …” che incrocia la S.S. …, ovvero a soli 40 metri dall’asse dell’impianto di carburanti ed a circa 10 metri del primo accesso all’impianto è sicuramente un elemento impeditivo al rinnovo della concessione alla …».

    L’…, dunque, ha correttamente applicato i parametri individuati per gli impianti situati al di fuori dei centri urbani, così come stabiliti dalla citata Circolare n. 79 del 1973, e successivi aggiornamenti.

    Non è superfluo altresì notare che, anche a voler ritenere la sussistenza di un centro abitato, l’impianto in questione risulterebbe ad una distanza inferiore ai m. 15 prescritti al Capo II, III caso. Infatti tale circostanza, affermata da … non può dirsi superata dalla perizia giurata prodotta dalla ricorrente nella quale si afferma apoditticamente che “l’ingresso del punto di vendita dista oltre 15 mt. dalla strada cieca” senza tuttavia dare una adeguata dimostrazione grafica di tale assunto e facendo mero riferimento ad una foto dalla quale l’affermazione risulta tutt’altro che comprovata.

    In ogni caso l’esecuzione di incombenti istruttori in proposito sarebbe superflua e contraria ai principi di economia processuale, essendo da escludere per quanto si è già detto che nella specie l’impianto insista nell’ambito di un centro abitato.

    Le censure dedotte sull’argomento dalla ricorrente si rivelano pertanto prive di fondamento.

    4.Per quanto riguarda la qualità di impianto “tollerato” riconosciuta dal Comune e gli effetti di tale riconoscimento ai fini delle determinazioni di competenza dell’Anas, giova premettere che, a seguito della riforma introdotta per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti con il decreto legislativo n. 32 del 1998, emanato dal Governo in base alla delega conferita con l’art. 4, co. 4, lett. c), della legge n. 59 del 1997, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono stati sottoposti a preventiva autorizzazione, che ha sostituito il pregresso regime concessorio previsto dall’art. 16 del decreto legge n. 745 del 1970, successivamente delegato alle regioni con l’art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977.

    Con decreto ministeriale del 31/10/2001, è stato approvato, in attuazione dell’art. 19 della legge n. 57 del 2001, il Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, nell’ambito del quale sono individuate talune incompatibilità, nei centri abitati e fuori dai centri abitati, con devoluzione all’autonomia regionale di vari aspetti tra cui l’eventuale introduzione di deroghe.

    A tale decreto ministeriale ha fatto seguito l’art. 28, co. 3 e 4, del decreto legge n. 98 del 2011 (come modificato dal decreto legge n. 1 del 2012) che, nel contemplare la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili, tocca la tutela di rilevanti interessi pubblici che coinvolgono, oltre all’assetto del territorio e la viabilità, anche la sicurezza e l’incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato (cfr. Corte cost., 12/7/2012, n. 183).

    In materia di razionalizzazione ed ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, la Regione Campania ha regolato le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti con l’art. 8 della legge regionale n. 6 del 2006 (cui è seguito l’art. 18 della legge regionale n. 8 del 2013), demandando al comune la revoca dell’autorizzazione degli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta ovvero la determinazione delle modalità di adeguamento degli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa, successivamente all’entrata in vigore del disposizioni regionali di attuazione di cui all’art. 7 della legge regionale, poi emanato con il regolamento n. 1 del 20/1/2012.

    L’art. 25 di tale Regolamento detta indirizzi ai comuni per la chiusura degli impianti incompatibili, contemplando le fattispecie di incompatibilità relative che possono essere oggetto da parte delle amministrazioni comunali di interventi finalizzati all’adeguamento degli impianti e prevedendo la definizione di criteri sulla base dei quali le amministrazioni comunali ordinano gli interventi da effettuare sugli impianti per eliminare, laddove possibile, le incompatibilità relative. La delibera di Giunta regionale n. 85 del 6/3/2012, in attuazione del citato art. 25, prevede in particolare, in caso di impianti ubicati fuori dai centri abitati e ricadenti a distanza non regolamentare da incroci per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili, il potere delle Amministrazioni comunali di qualificare l’impianto come “tollerato”, previa specifica valutazione caso per caso della situazione e con provvedimento motivato, stabilendo la necessità di mantenere in servizio l’impianto pur in presenza dell’incompatibilità relativa “facendo in ogni caso osservare le norme di sicurezza stradale”.

    In base all’art. 17 della legge regionale n. 6 del 2006 (cfr. ora l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 2013), è poi considerato di pubblica utilità l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel comune. In tal caso il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell’attività dell’impianto di pubblica utilità incompatibile, fino all’installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

    Orbene è evidente che sia l’art. 25 del Regolamento n. 1 del 2012 e le deroghe previste dalla delibera regionale n. 85 del 2012, sia l’art. 17 della legge regionale n. 6 del 2006, si rivolgono alle amministrazioni comunali, disciplinando le verifiche demandate ai Comuni e l’esercizio dei relativi poteri in materia di autorizzazione e di revoca degli impianti.

    Tali disposizioni non possono tuttavia influire sull’applicazione della normativa emanata dall’Anas in materia di sicurezza della circolazione per le strade rientranti nella propria sfera di competenza.

    Del resto lo stesso Regolamento regionale n. 1 del 2012, all’art. 6, fa espresso rinvio, in materia di accessi degli impianti di distribuzione di carburanti, alle disposizioni di cui agli art. 22 e 24 del d. lgs. n. 285 del 1992 ed agli artt. 44, 45, 60 e 61 del d.P.R. n. 495 del 1992.

    Sennonché nella specie gli atti impugnati, riguardanti appunto la chiusura di accessi alla S.S. 212 e la revoca di una pregressa concessione Anas risalente al 1978, scaduta ai sensi dell’art. 27, co. 5, del CdS, risultano immuni dai vizi dedotti con i motivi aggiunti, a nulla rilevando la qualificazione di impianto “tollerato” riconosciuta dal Comune in applicazione di una normativa regionale inidonea ad incidere e a derogare alle disposizioni emanate ed applicate dall’Anas, quale ente proprietario e responsabile della sicurezza per la strada in questione.

    5.L’infondatezza delle esaminate doglianze e la natura di atti plurimotivati che caratterizza le determinazioni impugnate comportano la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori dedotte volte a contestare altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente stesso ad ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dalle ragioni che resistono e residuano rispetto all’impugnativa in esame (cfr. Cons. St., sez. VI, 18/7/2016, n. 3194; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 24/10/2016, n. 4869).

    6.Per effetto dell’infondatezza dell’impugnativa proposta il danno lamentato dalla ricorrente non può essere considerato come ingiusto, per cui la relativa domanda va disattesa.

    7. Le spese seguono come di norma la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

    Condanna … … al pagamento, in favore di …, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

     
     
    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Fabio Donadono
     
     

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