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COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL’ISTITUTO DEL PROJECT FINANCING

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 24 ottobre 2016, n. 4838 

    Competenza della giunta comunale relativamente all’istituto del project financing

    Ai sensi della normativa del T.U.E.L. è l’assemblea ad essere competente sulla programmazione triennale e sull’elenco annuale delle opere pubbliche, anche in merito all’adozione di pareri, trattandosi, in linea di principio, comunque di  un’attività generale e  di  indirizzo; rispetto a  tale ambito non è prevista nessuna eccezione in termini di competenza residuale nella titolarità di altri organi; quindi, in assenza di una norma specifica di attribuzione alla Giunta, ogni valutazione destinata ad incidere sulla programmazione in termini di inserimento di specifici interventi, non potrà che appartenere in via esclusiva al Consiglio comunale, quale titolare della funzione generale de qua.

    Ma la competenza del Consiglio va riconosciuta anche riguardo al potere di approvazione del progetto preliminare su cui si fonda la proposta di finanza di progetto, essendo così stabilito dall’art. 19 del citato d.p.r. n. 327/2001 rispetto a varianti allo strumento urbanistico, disposizione applicabile al caso sub judice per effetto del rinvio ad essa operato dagli artt. 153, comma 9 e 97 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. (Consiglio di Stato sez. IV 22 settembre 2014 n. 4762; Consiglio di Stato sez. IV 19 giugno 2014 n. 3116; T.A.R. Campania Napoli sez. V 26 maggio 2016 n. 2726).


    N. 04838/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 04608/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso n. 4608/15 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da: ……………….., rappresentata e difesa dall’avvocato ………………….., con domicilio  eletto  ……………..,  via  …….  n. 109/A;

    contro

    Comune di…………………,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  rappresentato  e  difeso dall’avvocato ……………………, con domicilio eletto ……………………; Ministero …….., U.T.G. – Prefettura di ….., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via Diaz, 11;

    per l’annullamento

    della delibera del Commissario straordinario del Comune di …. n…. del ………, avente ad oggetto revoca deliberazione Giunta comunale n. …….., di proposta di recupero dell’area di quartiere – Parco degli Aranci. Nonché della deliberazione n. … del ……… di integrazione e rettifica della prima ed ancora per il risarcimento dei danni subiti.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ……, del Ministero dell….. e di U.T.G. – Prefettura di ……..;

    Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

    Data per letta nell’udienza pubblica del 28 settembre 2016 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con nota n. ….. del ……, successivamente integrata con nota del ……., la ……. presentava al Comune di ….. una proposta di finanza di progetto per il recupero di un’area in località “……..”, denominata ……, allegando tutta la documentazione prevista dall’art. 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tra cui quella inerente alla progettazione preliminare e di sostenibilità economico-  finanziaria  dell’iniziativa,  il  cui  valore  complessivo  era  di €………., per una durata trentennale della concessione.

    All’esito dell’istruttoria, la Giunta comunale di ….., con deliberazione n. …. del …… condivideva la proposta (punto1 del deliberato) ed individuava quale promotore dell’intervento la società proponente (punto 3 del deliberato); con il medesimo provvedimento l’organo giuntale, oltre a  dichiarare l’opera di pubblico interesse (punto 5 del deliberato), dava atto altresì che l’iniziativa non avrebbe comportato costi a carico del bilancio comunale (punto 2 del deliberato), ad eccezione della cessione in proprietà al concessionario delle superfici da realizzarsi a carico del medesimo. Quanto al regime urbanistico dell’intervento, si procedeva all’approvazione del progetto preliminare in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 del d.lgs n.327/2001 (punto 11 del deliberato), disponendosene l’inserimento nell’annualità 2014 del programma triennale delle Opere Pubbliche; da ultimo, avuto riguardo all’esistenza di una procedura esecutiva relativa all’area interessata dalla proposta, sebbene ritenuta non influente sulla proprietà comunale, si stabiliva che il perfezionamento della finanza di progetto sarebbe avvenuto solo dopo la sua estinzione.

    Successivamente, il commissario straordinario del Comune di ……, con deliberazione   n….   del   ……   annullava   in   autotutela   il provvedimento della Giunta, su proposta del dirigente, a sua volta, fondata su una valutazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo cui «la cessione gratuita del terreno non rispetta il proficuo utilizzo dello stesso, anche  tenendo  conto  delle  agevolazioni,  in  termini  di  esenzione  del pagamento dei tributi locali».

    La società, in data … agosto …., presentava al Comune di …… un preavviso di ricorso ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, contestando la legittimità del provvedimento commissariale; l’iniziativa veniva riscontrata dall’amministrazione comunale con nota n. ….del ……. con cui si evidenziava l’incompetenza della Giunta ad approvare il progetto preliminare, trattandosi di competenza consiliare, con conseguente illegittimità derivata anche dei successivi provvedimenti comunali di inserimento dell’iniziativa nella programmazione comunale; incompetenza della Giunta inoltre rilevabile in ordine all’apprezzamento in sé della proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 153, comma 19 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, trattandosi anche da tale punto di vista di una prerogativa consiliare.

    Ancora, nella medesima nota, l’amministrazione comunale riteneva che la deliberazione commissariale n. ….. avesse natura di atto di annullamento e  non  di  revoca,  attesa  la  sussistenza  di  profili  di  illegittimità,  quali  la violazione di circolari ministeriali in merito alla proficua cessione gratuita di aree, nonchè il difetto di istruttoria e di adeguata valutazione di rilevanza di un contenzioso pendente relativo alle aree interessate dall’iniziativa che avrebbe potuto esporre il Comune di …… a gravi rischi in caso di soccombenza, anche in rifermento alla attuazione del progetto presentato dalla ………………

    Alla luce di tali premesse il preavviso di ricorso veniva respinto, con contestuale avviso di avvio del procedimento di rettifica/integrazione della deliberazione commissariale n. ….. ed annullamento delle deliberazioni di Giunta n. …. e n. ……, nonché della deliberazione consiliare n. … del …., le ultime due nella sola parte in cui avevano inserito il progetto della ……. nella programmazione annuale del 2014.

    Quale parte integrativa della deliberazione commissariale, la nota, oltre a ribadire i quattro vizi di legittimità richiamati in premessa, assumeva la sussistenza dell’interesse pubblico a ripristinare la legalità violata dal punto di vista della competenza consiliare, evidenziando la ragionevolezza dei tempi di intervento dell’autotutela, essendo decorso solo un anno dall’atto che ne costituirebbe oggetto, tra l’altro ancora in fase preparatoria dell’attuazione dell’intervento; in punto di interesse pubblico prevalente su quello del proponente, si rappresentava non solo l’esigenza di rivalutare il progetto da parte dell’assemblea consiliare, ma anche quella di valutare l’incidenza degli effetti negativi in ipotesi di soccombenza dell’ente nei giudizi risarcitori in cui era convenuto.

    La società in data …. settembre …. con nota n. …. faceva pervenire le proprie controdeduzioni.

    Avverso il  provvedimento del commissario  e  nei confronti  della nota  n. …. del …… ha proposto ricorso a questo Tribunale la  ………, chiedendone l’annullamento, con contestuale domanda di risarcimento dei danni.

    Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento commissariale impugnato, che, sebbene definito quale annullamento in autotutela, finisce poi con giustificare la sua adozione in una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario,presupposto, quest’ultimo,  del  diverso  istituto  della  revoca:  a  tale  riguardo,  è  stata contestata la sussistenza di tale condizione di fatto legittimante, atteso che la cessione gratuita in suo favore della proprietà delle aree interessate dall’intervento  costituiva  una  sorta  di  controprestazione  che  il  Comune avrebbe eseguito in corrispettivo delle risorse finanziarie che il promotore concessionario avrebbe impegnate per la realizzazione dell’iniziativa; possibilità, quest’ultima, espressamente contemplata  dall’art.  143, comma quinto del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 relativamente alla finanza di progetto.

    Inoltre, il provvedimento impugnato non giustificava in punto di motivazione le valutazioni degli studi finanziari allegati alla proposta di finanza di progetto, secondo cui, rispetto alla mera alienazione delle aree, il loro utilizzo, così come previsto dalla società ricorrente, avrebbe consentito di ottenere un vantaggio  economico  complessivo  ben  superiore,  pari  a  €10,446,000,00, costituito da introiti per tributi locali, gestione diretta delle opere una volta scaduta  la  concessione,  nonché  conseguimento  di  un  maggior  valore  di mercato delle medesime.

    Con riferimento, poi, alla nota n. …. del ….., recante la rettifica e/o integrazione della deliberazione commissariale, parte ricorrente ha negato la sussistenza dei presupposti per procedere all’annullamento della medesima, questi  ultimi  dal  Comune  di  …… identificati  nell’incompetenza  della Giunta a dichiarare l’interesse pubblico della proposta, nell’incertezza della proprietà pubblica delle aree e nell’insufficiente istruttoria che avrebbe preceduto la valutazione favorevole all’iniziativa; in ordine al primo profilo, è stato rilevato che la competenza ad esprimersi sulla proposta di finanza di progetto sarebbe della Giunta, in quanto ente di governo rispetto ad un compito che la legge non riserva al Consiglio o al Sindaco e nemmeno alla dirigenza; né potrebbe validamente sostenersi che la competenza consiliare sarebbe giustificata dalla necessità di procedere ad una variante al piano urbanistico generale, non essendo stata compiuta alcuna verifica istruttoria al riguardo, anzi avendo le aree interessate destinazione urbanistica di tipo commerciale al minuto, quindi pienamente compatibile con i contenuti della proposta;  d’altronde,  ove  necessaria,  la  variante  urbanistica  ben  avrebbe potuto essere adottata dal Consiglio nel prosieguo dell’iter amministrativo, di cui la valutazione dell’interesse pubblico da parte della Giunta costituiva momento autonomo e presupposto. Relativamente al secondo profilo, parte ricorrente ha contestato la sussistenza di una istruttoria carente, atteso che, quanto alla proprietà comunale delle aree, vi era stato un parere favorevole del dirigente competente, anche alla luce di sentenze che avrebbero escluso la validità di titoli dominicali in capo a terzi soggetti; avuto riguardo all’insufficiente istruttoria sulla maggiore convenienza dell’intervento rispetto all’ipotesi di mera alienazione delle aree da parte del Comune di ……., parte ricorrente ha ribadito quanto evidenziato nel primo motivo di ricorso.

    Infine, vi sarebbe carenza di motivazione anche in ordine all’individuazione di un interesse pubblico eccedente il mero ripristino della legalità, rispetto all’interesse della società ricorrente alla realizzazione della proposta di intervento in cui favore ci si era espressi appena un anno prima.

    In merito alla domanda risarcitoria, la società ha lamentato la lesione dei principi di legittimo affidamento e di lealtà nella fase di trattativa, chiedendo la reintegrazione dell’interesse contrattuale negativo, sotto il profilo del danno emergente, consistente nelle spese inutilmente sostenute, e del lucro cessante, dal punto di vista di altre occasioni di guadagno, oltre al danno curricolare.

    Si sono costituiti l’Ufficio Territoriale del Governo di ….. ed il Ministero ….. chiedendo di essere estromessi dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

    Si è costituto in giudizio anche il Comune di …… concludendo per il rigetto del ricorso; l’amministrazione ha depositato la deliberazione commissariale n. … del …… con cui nel confutare nel controdeduzioni procedimentali della società ricorrente, aveva confermato l’annullamento della deliberazione di Giunta n. … del ……., nonché proceduto all’annullamento della deliberazione consiliare n. …. del …….., recante l’inserimento della finanza di progetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco annuale; in particolare, si è evidenziato che nulla aveva adotto la società riguardo al difetto di istruttoria in seno alla deliberazione di Giunta in questione; con rifermento, poi, alle questioni di competenza, è stata affermata quella del Consiglio in merito all’approvazione  di  progetti  e  di  valutazione  su  proposte  di  finanza  di progetto; le argomentazioni difensive sono state poi ricusate quanto alla rilevanza del contenzioso, attualmente pendente in Cassazione, che vedeva coinvolto il Comune di ……, in ragione dell’esistenza di gravi rischi economici in caso di soccombenza, nonché dell’impossibilità di attuare il progetto; tanto, era anche posto a fondamento della ritenuta prevalenza di un interesse pubblico a procedere in autotutela.

    Avverso tale deliberazione la …….. ha proposto motivi aggiunti di ricorso, deducendo oltre a profili di illegittimità derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, che venivano pertanto riproposti, anche un’autonoma censura di carenza di istruttoria e di adeguata motivazione in ordine alle deduzioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale. All’udienza pubblica del 28 settembre 2016, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali e di replica, in cui la difesa del Comune di …….. ha sollevato eccezione di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso introduttivo, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

    Innazitutto, occorre procedere alla qualificazione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, riconoscendosi in entrambi indici propri sia dell’istituto dell’annullamento che della revoca.

    La questione rileva ai fini della delibazione delle eccezioni di improcedibilità del ricorso introduttivo e di inammissibilità di questo e dei motivi aggiunti sollevate dalla difesa del Comune di ……..; nel primo caso, la nuova deliberazione commissariale n. …. del …….., a parere della resistente amministrazione, avrebbe assorbito la precedente deliberazione n. …. del …….., mentre nel secondo, emergerebbe la genericità delle censure prospettate rispetto alle concrete ragioni del provvedere.

    Osserva in  proposito  il  Collegio che, in  linea  di  principio,  non  esistono ostacoli di ordine logico e giuridico a che un’amministrazione pubblica possa esercitare distinte funzioni di secondo grado su una medesima fattispecie concreta – ed in un medesimo provvedimento, atteso il principio di libertà delle forme – sempre che di tutte sussistano i presupposti di fatto e la corrispondenza al tipo normativo; coesistenza tra funzioni che, dal punto di vista dell’effetto eliminatorio, in caso di rimedi di tale categoria, quali l’annullamento di ufficio e la revoca, impone, tuttavia, di individuare una sorta di  primazia  di  una  sull’altra,  in  considerazione  dell’incompatibilità dell’efficacia retroattiva del primo rispetto agli effetti ex nunc, propri della revoca.

    Ritiene  il  Collegio  che,  nel  caso  di  specie,  prevalenza  debba  essere riconosciuta alla funzione di annullamento, non solo perché espressamente richiamata nei provvedimenti impugnati, ma anche in ragione dell’esigenza comunque di ripristino della legalità violata di cui l’istituto è presidio, rappresentando i profili di legittimità connessi all’emersione dell’interesse del destinatario  come  mero  controlimite  ad  un  potere  che,  diversamente, potrebbe giungere a non soffrire eccezione alcuna al suo esercizio.

    Nel caso di specie, i due provvedimenti oggetto di impugnazione rappresentano manifestazione di una stessa volontà di ritiro da parte del Comune di …… e, non a caso, la seconda deliberazione è qualificata come rettifica ed integrazione della prima. Tale vincolo genetico non consente di

    ritenere improcedibile il ricorso introduttivo, proprio in considerazione degli effetti costitutivi immanenti da riconoscersi alla prima deliberazione, la n. ….. del ……, rispetto alla fattispecie provvedimentale complessa oggetto di scrutinio.

    Ne discende anche l’infondatezza della seconda eccezione, dal momento che sia  nel  ricorso  introduttivo  che  nei  motivi  aggiunti  parte  ricorrente  ha illustrato  adeguatamente  specifici  profili  di  illegittimità,  alcuni  dei  quali proprio rivolti avverso quella che viene assunta come un’incertezza del Comune di …….. rispetto alla funzione di autotutela concretamente esercitata, mentre, come visto, nessuna incompatibilità logica e giuridica sussiste in merito all’attivazione di entrambe rispetto ad una medesima fattispecie.

    Nel passare all’esame del merito, premette il Collegio che nelle ipotesi in cui nella motivazione di un provvedimento siano contenute un’espressa qualificazione del potere esercitato ed elementi di fatto e ragioni giuridiche proprie di un tipo differente, tale discrasia potrebbe implicare la commissione di almeno un errore, di eccesso di potere per sviamento nel primo caso, di erronea motivazione nel secondo.

    Nel caso di specie, come poc’anzi accennato, la volontà emergente dalla deliberazione n….. del ……. era manifestamente di annullamento in autotutela del provvedimento della Giunta, ma errata ne era stata la motivazione, fondata su evidenti profili di opportunità connessi all’utilizzo delle aree, di cui vi è stata rettifica ed integrazione con effetti propri di conferma con il secondo atto commissariale, impugnato con i motivi aggiunti. Di conseguenza, la fattispecie provvedimentale impugnata sarà esaminata in termini di  azione  di  autoannullamento  esercitata  dal  Commissario straordinario con i poteri della Giunta.

    Ebbene, tra le ragioni di annullamento, natura pregiudiziale ed assorbente assume quella di ritenuta incompetenza della Giunta ad esprimere valutazioni di interesse pubblico sulla proposta di finanza di progetto, nonché ad adottare

    la variante allo strumento urbanistico; invero, la fondatezza di tale rilievo, imponendo la rimessione dell’affare ad altro organo, determinerebbe il superamento di ogni ulteriore questione in merito alle modalità di concreto esercizio del potere da parte dell’organo giuntale.

    Al riguardo, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

    L’art. 153, comma 19 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che «gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (…). L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati  dall’amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore».

    L’art. 97 del medesimo decreto legislativo, richiamato dall’art. 153, comma 9, stabilisce che «l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia».

    Riguardo alle disposizioni statali, l’art. 42 del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267, al secondo comma, lettera b), affida alla competenza del Consiglio «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

    Infine, l’art. 19 del d.p.r. n. 327 del 2001, ai primi due commi, stabilisce che «quando l’opera  da  realizzare  non  risulta conforme  alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’ articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico».

    Dalle citate disposizioni  emerge che il  modello  procedimentale in  esame consta di  tre fasi: la  prima,  inerente alla  presentazione della proposta  di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell’interesse pubblico, di competenza dell’organo di governo; la seconda, ove avviene l’inserimento dell’opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale, con sottoposizione ad approvazione del progetto preliminare, sempre a cura dell’organo di governo; l’ultima, che prevede l’indizione di una gara sul progetto approvato, rimessa alla competenza della dirigenza.

    Con riferimento all’individuazione dell’organo di governo competente per le prime due fasi, rileva il Collegio che questo vada individuato in quello consiliare; infatti, ai sensi della normativa del T.U.E.L. è l’assemblea ad essere competente sulla programmazione triennale e sull’elenco annuale delle opere pubbliche, anche in merito all’adozione di pareri, trattandosi, in linea di principio,  comunque di  un’attività generale e  di  indirizzo;  rispetto a  tale ambito non è prevista nessuna eccezione in termini di competenza residuale nella titolarità di altri organi; quindi, in assenza di una norma specifica di attribuzione alla Giunta, ogni valutazione destinata ad incidere sulla programmazione in termini di inserimento di specifici interventi, non potrà che appartenere in via esclusiva al Consiglio comunale, quale titolare della funzione generale de qua.

    Ma la competenza del Consiglio va riconosciuta anche riguardo al potere di approvazione del progetto preliminare su cui si fonda la proposta di finanza di progetto, essendo così stabilito dall’art. 19 del citato d.p.r. n. 327/2001 rispetto a varianti allo strumento urbanistico, disposizione applicabile al caso sub judice per effetto del rinvio ad essa operato dagli artt. 153, comma 9 e 97 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. (Consiglio di Stato sez. IV 22 settembre 2014 n. 4762; Consiglio di Stato sez. IV 19 giugno 2014 n. 3116; T.A.R. Campania Napoli sez. V 26 maggio 2016 n. 2726)

    Né rilevanza può essere riconosciuta alla circostanza di fatto addotta da parte ricorrente, in merito alla non necessità di una variante urbanistica rispetto alla progettazione preliminare presentata dalla società, in quanto compatibile con l’originaria destinazione di piano; invero, l’argomentazione, così come proposta,  investe  le  modalità  di  esercizio  del  potere  di  approvazione  di variante urbanistica e non la sua sussistenza nel caso concreto, dovendosi prendere atto che, in ogni caso, si è in presenza comunque di un atto espresso di approvazione.

    Va infine, evidenziato come l’impugnata decisione di annullamento contenga anche un’adeguata rappresentazione e valutazione degli ulteriori presupposti normativi che sottendono l’esercizio del potere di annullamento, essendovi stato un non irragionevole giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico su quello del privato in termini di utilità dell’azione e non essendo trascorso un lasso di tempo eccessivo tra l’adozione della deliberazione di Giunta annullata e l’intervento eliminatorio, non potendosi, comunque, dare particolare risalto ad esigenze di tutela del legittimo affidamento in presenza di vizi provvedimentali di particolare gravità ed immediata percezione.

    Da tali considerazioni discende la legittimità dei provvedimenti commissariali impugnati nella parte in cui hanno, in via pregiudiziale, correttamente ritenuto la competenza del Consiglio sia sulla valutazione di interesse pubblico in merito alla proposta di finanza di progetto della società ricorrente, sia sull’approvazione del progetto preliminare dalla stessa presentato, ciò determinando la rimessione di ogni valutazione all’assemblea consiliare ed il conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione di legittimità proposta nel presente giudizio.

    Anche la domanda risarcitoria, allo stato non può trovare accoglimento, risultando legittimo l’impugnato atto di annullamento e dovendosi attendere, per ogni valutazione in merito all’ingiustizia del pregiudizio subito, le future determinazioni da parte dell’organo assembleare.

    Le spese seguono la soccombenza con condanna della società ricorrente al relativo pagamento in favore del Comune di ……. che si liquidano nella misura di €2.500,00 (duemilacinquecento/00) e compensazione delle stesse con l’amministrazione statale resistente, restando a carico di parte ricorrente il pagamento del contributo unificato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Respinge anche la domanda risarcitoria.

    Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del  Comune  di  …….  che  nella  misura  di  €2.500,00 (duemilacinquecento/00), con compensazione delle stesse con l’amministrazione statale resistente, restando a carico di parte ricorrente il pagamento del contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

    Ida Raiola, Consigliere

     L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

        Paolo Corciulo                      Salvatore Veneziano

     

                IL SEGRETARIO

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