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CONTRIBUTI INTERVENTI SU IMMOBILIZZAZIONI DEI SOCI (ART. 6, COMMI 1 E 3, D.M. DEL 24 APRILE 2015; ARTT. 2223 E 2224 C.C.)

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – 24 Gennaio 2017, n. 498

    Contributi interventi su immobilizzazioni dei soci (art. 6, commi 1 e 3, D.M. del 24 aprile 2015; artt. 2223 e 2224 c.c.)

    Le immobilizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 6 del D.M. 24/4/2015 non coincidono con le categorie enucleate al primo comma, ma riguardano, invece, l’intero novero delle immobilizzazioni di cui all’art. 2424 c.c., comprendente anche “terreni e fabbricati” (lettera B, II, n. 1).

    Le spese interessanti un immobile di proprietà del socio non possono essere ammesse se non in proporzione alle quote degli altri soci, onde evitare che l’agevolazione possa di fatto concretizzarsi in una locupletazione a favore del socio e non in un incremento patrimoniale della Società.


    Pubblicato il 24/01/2017 Contributi interventi su immobilizzazioni dei soci

    N. 00498/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 01728/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2016, proposto da:
    I. Sas di .., in persona del legale rappresentante p.t…, rappresentata e difesa dall’avv. .., con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;

    contro

    Ministero dello …, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11a;

    per l’annullamento

    del provvedimento n. 5890 del 25/1/2016 emesso dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello …., avente ad oggetto la comunicazione di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dal D.M. del 24/04/2015;

    di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, tra cui la nota prot. 96746 trasmessa a mezzo pec in data 14/12/2015, recante comunicazione dei motivi ostativi e, per quanto possa occorrere, delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione, limitatamente al punto 5.4;

    nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’erogazione in favore della ricorrente della somma dì € 32.500,00, quale contributo economico richiesto in conto impianti per la realizzazione di un programma di investimenti dal costo complessivo di € 65.000,00 al netto di I.V.A., ovvero al pagamento di una somma pari al medesimo importo a titolo di risarcimento del danno per equivalente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello …;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per l’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    La Società ricorrente presentava in data 30/6/2015 una domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal D.M. del 24 aprile 2015, al fine di ottenere un contributo in conto impianti di € 32.500,00 per la realizzazione di un programma di investimento (dal costo complessivo di € 65.000,00), volto alla riduzione nominale dei consumi medi pregressi di energia primaria nella propria unità produttiva di San Gregorio in provincia di Caserta.

    L’Amministrazione comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, risultando l’immobile interessato dal programma di investimento di proprietà del socio di maggioranza dell’impresa proponente per cui, “a seguito degli stralci operati in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto ministeriale del 24 aprile 2015, le spese ammissibili del programma di investimento presentato sommano ad Euro 11.034,55, importo inferiore alla soglia minima di Euro 30.000,00 richiesta dall’art. 5, comma 3, lett. b, del sopra citato DM per l’ammissione alle agevolazioni” (nota n. 0096746 del 14/12/2015).

    Con l’impugnato provvedimento sono state disattese le osservazioni della ricorrente del 29/12/2015 ed è stato disposto il rigetto della domanda di finanziamento.

    Avverso il provvedimento sono dedotti con l’unico motivo la violazione dell’art. 6, terzo comma, del D.M. del 24 aprile 2015 e l’eccesso di potere per motivazione erronea, illogica e contraddittoria, irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità manifesta.

    È, altresì, formulata domanda di condanna dell’Amministrazione alla concessione della somma richiesta di € 32.500,00 ed, ove l’importo non fosse erogabile (per decorrenza del termine del 31/12/2015 per l’ultimazione del programma di investimenti), il riconoscimento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente.

    Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

    Con ordinanza del 4/5/2016 n. 676 è stato ordinato a quest’ultimo di depositare gli atti della procedura e una dettagliata relazione sull’istruttoria compiuta.

    Nonostante la notifica dell’ordinanza a cura della parte ricorrente, il Ministero non vi ha adempiuto.

    La Società ricorrente ha illustrato le proprie ragioni nella memoria difensiva.

    All’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione

    DIRITTO

    1- Benché il Ministero non abbia ottemperato all’ordine di deposito degli atti della procedura e di una dettagliata relazione sull’istruttoria compiuta, il Collegio non ritiene necessario il compimento di attività istruttoria, potendo il ricorso essere deciso sulla base degli atti.

    Inoltre, dal comportamento processuale dell’Amministrazione non possono essere desunti elementi di prova a favore della ricorrente (come dalla stessa invocato nella memoria finale), non venendo in rilievo elementi fattuali ma vertendo la controversia su una questione di diritto.

    1.1- Ciò posto, va osservato che il rigetto della domanda di finanziamento è scaturito dalle considerazioni esternate nel preavviso di diniego del 14/12/2015, secondo cui:

    – l’immobile interessato dal programma di investimenti è di proprietà del socio di maggioranza;

    – le spese ad esso relative vanno stralciate, comportando per l’effetto una riduzione delle spese ammissibili ad € 11.034,55, inferiore alla soglia minima di € 30.000,00, richiesta per l’ammissione alle agevolazioni dall’art. 5, comma 3, lett. b), del D.M. citato.

    La questione attiene alla corretta interpretazione dei commi 1 e 3 dell’art. 6 del D.M. del 24/4/2015 (“Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all’interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013”).

    Le disposizioni in esame stabiliscono, rispettivamente, che:

    <<1. Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie:

    a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), al 40 per cento dell’investimento ammesso;

    b) macchinari, impianti e attrezzature;

    c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell’attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell’unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente all’impresa proponente;

    d) spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell’unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d’investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l’implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere a), b) e c)>>;

    <<3. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni>>.

    1.2- Tanto premesso, la tesi prospettata dalla ricorrente intende far valere che il significato del termine “immobilizzazioni”, di cui al terzo comma dell’art. 6 del D.M. 24/4/2015, va letto in connessione con quanto indicato al primo comma e coincide con le categorie da esso indicate.

    Da tale identificazione discende che esso non può riferirsi agli immobili oggetto d’intervento, bensì alle immobilizzazioni riportate nei programmi di spesa, per cui solo “qualora l’impresa, nell’ambito del proprio programma di investimento, si prefigga di acquistare da uno dei soci nuovi macchinari, ovvero di affidare ad uno dei soci l’esecuzione di opere murarie o ancora di richiedere ad uno dei soci la prestazione di servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, le relative spese saranno ammissibili al finanziamento in proporzione alle quote di partecipazione degli altri soci …” (pag. 8 del ricorso).

    Secondo la ricorrente, non importa quindi che l’immobile oggetto di intervento sia di proprietà del socio di maggioranza (al 98%: cfr. l’esibita visura camerale) e concesso in comodato alla Società.

    1.3- La tesi non può essere condivisa.

    Essa muove – come detto – dall’identificazione tra il termine “immobilizzazioni” di cui al primo comma dell’art. 6 citato con il termine adoperato al successivo terzo comma, ancorché tale identificazione non può affermarsi, perché contrastante con la lettera e con lo spirito della norma del D.M. del 24/4/2015.

    Innanzitutto, va premesso che l’art. 6, primo comma, del D.M. rinvia alle definizioni del codice civile (artt. 2423 ss.), che all’art. 2424 distingue tra immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

    Da tale ambito, il primo comma enuclea solo alcune categorie di immobilizzazioni immateriali e materiali (come sopra visto), agevolandone l’acquisto e il conseguente incremento patrimoniale della Società.

    Trattasi di una specificazione riguardante i limiti oggettivi degli interventi ammissibili, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e a perseguire l’obiettivo di dotare l’unità produttiva di adeguate opere e dotazioni tecnologiche.

    L’agevolazione non è dunque concedibile per ogni forma di immobilizzazione, come definita dal codice civile (ne sono ovviamente del tutto escluse le immobilizzazioni finanziarie), bensì solo ed esclusivamente per quelle individuate.

    Tuttavia, tale riduzione dell’intervento solo ad alcune categorie di immobilizzazioni non può comportare che anche il termine di cui al terzo comma sia adoperato con un significato coincidente, posto che:

    – sul piano letterale, non è espressamente enunciato che si tratta delle immobilizzazioni di cui al primo comma, ma piuttosto (in generale) delle “immobilizzazioni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni”;

    – sul piano della finalità della norma, il terzo comma intende ovviare all’ipotesi che l’intervento non sia interamente rivolto a beneficio dell’unità produttiva, ma possa essere in futuro distratto a favore del socio proprietario del bene immobile (ipotesi configurabile nella specie, trattandosi di immobile concesso in comodato alla Società).

    In conclusione, le immobilizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 6 del D.M. 24/4/2015 non coincidono con le categorie enucleate al primo comma ma riguardano, invece, l’intero novero delle immobilizzazioni di cui all’art. 2424 c.c., comprendente anche “terreni e fabbricati” (lettera B, II, n. 1).

    Consegue da ciò che le spese interessanti un immobile di proprietà del socio non possono essere ammesse se non in proporzione alle quote degli altri soci, onde evitare che l’agevolazione possa di fatto concretizzarsi in una locupletazione a favore del socio e non in un incremento patrimoniale della Società.

    Tale essendo la finalità perseguita, va poi sconfessata l’argomentazione con cui si afferma che l’art. 6, terzo comma, configuri invece una sorta di clausola “antielusiva” (c.d. “transfer pricing”, volta ad evitare possibili alterazioni nei prezzi di trasferimento dei beni oggetto di agevolazione imponendo la terzietà dei rapporti di fornitura), mirando essa, piuttosto, alla destinazione del finanziamento all’incremento tecnologico del patrimonio dell’unità produttiva.

    2- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

    La reiezione del ricorso comporta l’infondatezza, altresì, della domanda risarcitoria, non sussistendo evidentemente i presupposti per dare accesso alla pretesa di ristoro patrimoniale, in relazione alla domanda di annullamento destituita di fondamento.

    Sussistono nondimeno eccezionali ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese processuali, tenuto conto che il Ministero si è costituito con comparsa formale, senza svolgere difese, e si è mostrato inadempiente all’ordine istruttorio rivoltogli.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente alla connessa domanda risarcitoria.

    Compensa interamente tra le parti gli onorari e le spese di giudizio, restando a carico della Società ricorrente il contributo unificato versato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Giuseppe Esposito

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

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