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CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 24 ottobre 2016, n. 4879

    Contributi per manifestazioni culturali

    La previsione di un limite di spesa per i progetti da ammettere a finanziamento è coerente con la finalità di non devolvere risorse (pur sempre limitate) alle iniziative che godono di budget elevati e che presumibilmente possono trovare più facilmente sostegno, anche senza l’ausilio del soccorso pubblico, attingendo a fonti finanziarie di norma non altrimenti accessibili, in modo agevole e misura sufficiente, per le manifestazioni con un bilancio previsionale esiguo, quali ad esempio le entrate derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi, introiti pubblicitari, vendita di biglietti, merchandising e proventi di attività collaterali.


    N. 04879/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 02908/2013 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2013, proposto da:
    T., in persona del legale rappresentante p.t., e Comitato per la C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati .. C.F. …, … C.F. …, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, … n. …;

    contro

    – Regione …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato …. C.F. …, con domicilio eletto in Napoli, via … n. … presso la sede dell’ente;

    nei confronti di

    1. , A., A., C., A. , A., A., A., C., C., U., A., A., non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    del decreto dirigenziale n. … del … 2013 (pubblicato sul BURC n. … del …./2013) con cui la Regione …, in esito al procedimento avviato con bando approvato con decreto dirigenziale n. … del …/2012 e rettificato con decreto dirigenziale n. … del …/2012, ha approvato la graduatoria delle istanze ammesse alla concessione di contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale, da cui i ricorrenti sono state esclusi; della nota dirigenziale prot. n. 347354 del 16/5/2013; del bando nella parte comportante l’esclusione dei ricorrenti; dei verbali della procedura di selezione; nonché degli atti connessi; con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni:

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione …;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato il …2013, il T. ed il C., nella dedotta qualità di organizzatori dell’incontro di Coppa … in programma a Napoli per i giorni …, … e … settembre …, hanno proposto l’impugnativa in epigrafe contro la determinazione di non ammissione dell’istanza di contributo avanzata dal … per partecipare alla selezione bandita dalla Regione … con decreto dirigenziale n. … del … per la concessione di contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale.

    La Regione …si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.

    Con ordinanza n. 1191 del 19/7/2013 la domanda incidentale di tutela cautelare veniva respinta.

    DIRITTO

    1. L’istanza di contributo presentata dai ricorrenti, secondo quanto determinato dall’amministrazione, non è stata ammessa poiché il preventivo complessivo di spesa, pari a euro 505.559,00, risulta superiore all’ammontare consentito dall’avviso pubblico al punto 5, co. 1, che prende in considerazione il dato della spesa totale.

    2. La difesa regionale eccepisce preliminarmente:

    – l’inammissibilità dell’impugnativa proposta contro il decreto dirigenziale n. 60/2013, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria, stante l’espressa riserva di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria definitiva;

    – la mancata impugnazione del decreto dirigenziale n. 559/2012 concernente la presa d’atto di FAQ relative anche alla previsione contestata;

    – la tardività dell’impugnativa contro il bando, ed in particolare contro il decreto dirigenziale n. 360/2012, in quanto la clausola escludente comporta una immediata lesività nella sfera giuridica dei ricorrenti.

    2.1. Si può prescindere dalla prima eccezione, sia in considerazione dell’infondatezza dell’impugnativa in esame, sia perché la Regione nulla ha provato in ordine all’approvazione della graduatoria definitiva ed al suo contenuto, che è da presumere conforme e confermativo rispetto alla portata lesiva dell’atto impugnato dai ricorrenti, almeno nella parte che forma oggetto del contendere nel presente giudizio.

    2.2. Del pari si deve prescindere dalla considerazione della mancata impugnativa, da parte dei ricorrenti, delle FAQ, atteso il carattere normalmente non dispositivo e meramente interpretativo o informativo delle risposte alle domande più frequenti.

    2.3. L’impugnativa del bando, essendo proposta in via subordinata all’esame della determinazione di esclusione, va considerata in prosieguo nel successivo paragrafo 3.4.

    3. Nel merito i ricorrenti deducono che:

    – l’art. 5 dell’avviso pubblico andrebbe interpretato nel senso che l’importo di 150 mila euro sarebbe la spesa massima ammissibile a finanziamento senza escludere che la spesa massima possa superare detto ammontare; infatti i contributi sarebbero destinati a manifestazioni di rilevante interesse connesse all’esigenza di sviluppare l’attività promozionale della Campania orientando la selezione verso i progetti di maggiore rilevanza secondo i criteri della valenza qualitativa, della complessità organizzativa, dell’ampiezza e pubblicizzazione dell’iniziativa; il bando quindi non potrebbe escludere proprio le iniziative maggiormente costose in quanto di maggior rilievo; l’interpretazione restrittiva, comportante appunto l’esclusione dei progetti più significativi, sarebbe illogica e contrasterebbe con le finalità del bando; la partecipazione nell’investimento in misura maggiore dei fondi privati meriterebbe il sostegno del contributo pubblico e non potrebbe essere ragione di penalizzazione;

    – la determinazione sarebbe viziata da formalismo e sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza; la prescrizione dell’art. 5 non sarebbe prevista a pena di esclusione; l’art. 5 riguarderebbe i criteri selettivi, non i requisiti dell’iniziativa; tale disposizione regolerebbe esclusivamente l’ammontare del beneficio; la determinazione non risponderebbe all’interesse pubblico perseguito dallo stesso bando;

    – qualora l’art. 5 del bando fosse da interpretare in senso ostativo all’ammissibilità del finanziamento dell’iniziativa in questione, la clausola sarebbe viziata per irragionevolezza, contraddittorietà, lesione dell’affidamento e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

    – l’ammissione a contributo di alcune manifestazioni sarebbe in contrasto con le finalità del bando e con i criteri di merito ivi stabiliti; mancherebbe una congrua motivazione sulla rispondenza di tali iniziative agli obiettivi del bando; mancherebbe in particolare il rilevante interesse avente lo scopo di sviluppare l’attività promozionale della Campania; mancherebbe anche una congrua motivazione sulla valutazione di merito dei progetti.

    3.1. Giova premettere che l’art. 5 dell’avviso pubblico, come integrato dal decreto dirigenziale n. 360/2012, prevede espressamente che “La spesa preventivata non può superare l’importo di euro 150.000,00”.

    Di fronte alla inequivoca lettera del bando, che chiaramente esclude dal finanziamento i progetti con una spesa superiore al limite prefissato, non è consentito all’interprete di dare alla norma un contenuto additivo che modifica ed integra il significato letterale, nella ricerca di una presunta intenzione dell’amministrazione che non corrispondente a quella resa evidente dal tenore testuale della disposizione (cfr. art. 12 preleggi).

    3.2. In particolare la soluzione ermeneutica proposta dai ricorrenti non risponde all’esigenza di adottare una interpretazione correttiva idonea a salvare la clausola del bando da una asserita ingiustizia ed irragionevolezza.

    Infatti, la previsione di un limite di spesa per i progetti da ammettere a finanziamento è tutt’altro che illogica, essendo coerente con la finalità di non devolvere risorse (pur sempre limitate) alle iniziative che godono di budget elevati e che presumibillmente possono trovare più facilmente sostegno, anche senza l’ausilio del soccorso pubblico, attingendo a fonti finanziarie che normalmente non sono invece accessibili, in modo agevole e misura sufficiente, per le manifestazioni con un bilancio previsionale esiguo, quali ad esempio le entrate derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi, introiti pubblicitari, vendita di biglietti, merchandising e proventi di attività collaterali.

    3.3. Neppure risulta rilevante la collocazione della disposizione o la mancanza di una espressa previsione di esclusione, in quanto il difetto di un requisito non può che assumere rilevanza determinante ai fini dell’ammissione alla selezione concorsuale (cfr. Cons. St., sez. III, 17/2/2016, n. 641).

    3.4. L’impugnativa della disposizione del bando, prima ancora che infondata per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 3.2, si palesa tardiva, come eccepito dalla difesa regionale.

    Infatti la clausola escludente ha immediata attitudine lesiva, per cui il soggetto interessato, in quanto privo dei requisiti richiesti, ha l’onere di proporre una tempestiva impugnativa contro il bando nella parte in cui reca prescrizioni ostative alla propria partecipazione alla procedura concorsuale (cfr. Cons. St., sez. IV, 29/7/2016, n. 3433).

    3.5. Il consolidamento della determinazione di esclusione comporta altresì l’inammissibilità per carenza di interesse delle contestazioni dedotte contro l’ammissione di altri soggetti alla selezione.

    Peraltro vi anche da rilevare la genericità nella specie delle censure dedotte dai ricorrenti.

    3.6. L’esito dell’impugnazione proposta comporta altresì l’infondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto il danno lamentato dai ricorrenti non può essere considerato come ingiusto.

    4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile nella parte relativa all’impugnazione del bando e per il resto lo respinge.

    Condanna il T. ed il C., in solido, al pagamento, in favore della Regione …, delle spese di giudizio, nella misura di euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

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