Vai al contenuto
Home » Articoli » CONTRIBUTI PUBBLICI: GIURISDIZIONE

CONTRIBUTI PUBBLICI: GIURISDIZIONE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – 21 giugno 2016, N. 3407

    Controbuti pubblici: Giurisdizione

    In materia di contributi pubblici, ove si faccia questione di vizi genetici del rapporto, per lo più afferenti alla ritenuta carenza di requisiti di ammissione o di presupposti e condizioni di accesso al finanziamento, la cognizione rientra nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo sull’esercizio autoritativo dei poteri discrezionali di autotutela involgenti posizioni soggettive di interesse legittimo; rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano atti paritetici dell’amministrazione relativi alla liquidazione ed erogazione dei contributi ovvero vizi funzionali del rapporto concessorio connessi ad un inadempimento o impossibilità sopravvenuta degli impegni assunti dal beneficiario, in quanto involgenti situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritti soggettivi

    N. 03407/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 02071/2011 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2011, proposto da:
    ...... S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’Associazione T...... costituita per l’attuazione del “Progetto ,,,,”, rappresentata e difesa dall’avvocato ......., con domicilio eletto presso ........;

    contro

    Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ........ con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia, 81 presso la sede dell’ente;

    nei confronti di

    Banca di ....... - ora ........ in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di ........srl, rappresentato e difeso dagli avvocati ....... con domicilio eletto presso

    e con l'intervento di

    ad opponendum:

    ........ Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ......., con domicilio eletto presso .......

    per l'annullamento

    del decreto n. 402 del 17/12/2010, recante la revoca del contributo concesso con decreto dirigenziale n. 186 del 23/06/2008, con conseguente recupero dell'importo di euro ......., erogato a titolo di anticipazione del progetto ......; della nota prot. n. 2002 del 3/1/2011 di invito alla restituzione; della nota in data 6/4/2010 del soggetto attuatore del bando, recante la proposta di revoca; della nota regionale prot. n. 368833 del 28/4/2010 di avvio del procedimento; della nota del 10/11/2010 del soggetto attuatore, concernente ulteriore proposta di revoca; se del caso, del bando per la concessione degli aiuti PMI in attuazione della Misura 3.17 e della nota per la rendicontazione dei costi; nonché degli atti connessi;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di ...... S.p.A.;

    Visto l’atto di intervento adopponendum di .....;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato il 18 e 21/3/2011, la società ....... riferiva che:

    - con decreto dirigenziale n. 52 del 3/3/2006 veniva bandita la selezione dei soggetti interessati alla concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e di sviluppo nel settore dell’Information Communication Tecnology, nell’ambito dell’accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell’informazione sottoscritto tra Governo e Regione Campania in data 20/12/2004;

    - la ricorrente .......t presentava domanda di agevolazione per il finanziamento del “Progetto ......”;

    - con decreto dirigenziale n. 186 del 23/6/2008 la Regione approvava, tra le altre, la domanda in questione prevedendo l’assegnazione di un contributo di euro 500.750,00 liquidando un anticipo di euro 250.375,00 giusta decreti dirigenziali n. 277 del 16/5/2009 e n. 76 del 3/6/2009;

    - a seguito di ciò la ricorrente provvedeva alla realizzazione del progetto consistente in un sistema prototipale presso la società .....di Napoli gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti e, come richiesto dal bando, venivano fornite sia la rendicontazione intermedia che quella conclusiva, regolarmente integrate in base alle richieste di.......;

    - sennonché la Regione, su conforme proposta del soggetto attuatore, disponeva la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate per asserite irregolarità nella rendicontazione della spesa.

    Avverso tale determinazione la società ricorrente proponeva l’impugnativa in epigrafe unitamente a domanda di risarcimento dei danni.

    La Regione Campania e ,,,,,,,,, incaricata dell’istruttoria delle domande di incentivi, si costituivano in giudizio, resistendo alle pretese avverse.

    Con atto notificato il 4 e 5/7/2011 interveniva altresì ad opponendum la ......, facente parte del raggruppamento incaricato della verifica e del monitoraggio dei progetti finanziati.

    DIRITTO

    1. Con il decreto n. 402/2010 impugnato la Regione ha disposto la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate quale anticipazione in quanto, a seguito della verifica della documentazione giustificativa della spesa, è stato accertato che:

    - le ore di lavoro del personale dipendente rendicontate risulterebbero non compatibili con l’attività aziendale di produzione;

    - relativamente alla sede operativa mancherebbe il requisito previsto dal bando di una stabile struttura operativa;

    - mancherebbe nei registri delle presenze giornaliere il personale impegnato nelle attività di ricerca;

    - mancherebbero le attrezzature rendicontate sul progetto ammesso a cofinanziamento.

    In merito la società ricorrente deduce che:

    - la ricorrente avrebbe maturato un legittimo affidamento derivante dall’approfondita istruttoria per la concessione del contributo e dal consolidarsi nel tempo della situazione di fatto e di diritto; gli atti sopravvenuti a distanza di cinque anni sarebbero contraddittori rispetto alla precedente attività amministrativa;

    - mancherebbe una comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla seconda nota in data 10/11/2010 del soggetto attuatore che integra con ulteriori elementi la proposta di revoca;

    - mancherebbe la valutazione e la motivazione sulle osservazioni e controdeduzioni presentate dalla ricorrente;

    - in base alle disposizioni del bando, la revoca potrebbe essere disposta unicamente se l’iniziativa realizzata non sia rispondente alle attività e finalità ammesse alle agevolazioni; le ragioni contenute nell’atto impugnato non giustificherebbero la revoca;

    - i presupposti indicati nell’atto sarebbero generici, inconsistenti ed erronei; i dati emergenti dai registri non sarebbero contraddittori;

    - oltre al personale impegnato sul progetto vi sarebbe personale impegnato sul mercato;

    - la società avrebbe una stabile struttura operativa presso la sede di ........; successivamente alla realizzazione del progetto la sede sarebbe stata utilizzata per lo svolgimento di attività in collaborazione con altre società; comunque le note di rendicontazione, nella parte in cui prevedono la revoca in caso di mancata comunicazione di variazioni di sede andrebbero riferite unicamente alle spese inerenti la nuova sede;

    - la ricorrente avrebbe curato la tenuta di un registro presenze;

    - l’hardware del progetto si troverebbe presso la società ......, sede pilota del progetto;

    - le disposizioni del bando, ove interpretate in senso ostativo all’accoglimento del ricorso, sarebbero illegittime in quanto sanzionerebbero violazioni meramente formali a fronte della sostanziale realizzazione del progetto, vanificando la ragione d’essere del bando stesso;

    - la revoca totale delle agevolazioni sarebbe irragionevole, immotivata e sproporzionata, nonché non giustificata dal carattere formale dei rilievi formulati; mancherebbe un interesse pubblico alla revoca, originario o sopravvenuto;

    - la revoca sarebbe stata adottata oltre il termine perentorio per la conclusione del relativo procedimento; in subordine, l’amministrazione avrebbe dovuto iniziare un nuovo procedimento;

    - la pretesa di interessi sulle somme da restituire con decorrenza dalla data di erogazione del contributo sarebbe in contrasto con l’art. 2033 c.c..

    Preliminarmente le parti resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

    2. Va in primo luogo scrutinata la questione di giurisdizione.

    Al riguardo si osserva che, con riferimento agli aiuti alle ..... in attuazione della Misura 3.17 del P.O.R. Campania 2000/2006, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che allorché, in materia di contributi pubblici, si fa questione di vizi genetici del rapporto, per lo più afferenti alla ritenuta carenza di requisiti di ammissione o di presupposti e condizioni di accesso al finanziamento, la cognizione rientra nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo sull’esercizio autoritativo dei poteri discrezionali di autotutela involgenti posizioni soggettive di interesse legittimo, mentre rientrano piuttosto nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano atti paritetici dell’amministrazione relativi alla liquidazione ed erogazione dei contributi ovvero vizi funzionali del rapporto concessorio connessi ad un inadempimento o impossibilità sopravvenuta degli impegni assunti dal beneficiario, in quanto involgenti situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritti soggettivi (cfr. TAR Campania, sez. III, 15/6/2015, n. 3167).

    Infatti, anche in tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo va determinato in base al petitum sostanziale risultante dalla domanda, tenendo conto della intrinseca natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati.

    Pertanto è stato chiarito (cfr. Cons. St., ad. plen., 29/1/2014, n. 6), sulla scia di un consolidato orientamento del giudice dei conflitti in materia (cfr. Cass., ss.uu., 25/1/2013, n. 1776) che, in disparte i casi di giurisdizione esclusiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge, ma anche quando “la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato … anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo”, a nulla rilevando peraltro che la liquidazione definitiva sia preceduta da un’erogazione in via provvisoria ovvero, come nella specie, da una preventiva fase di approvazione delle domande e prenotazione delle risorse seguita dalla fase di erogazione definitiva.

    Il beneficiario del contributo è dunque titolare di un diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando la controversia (come nella specie) riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione in base a criteri normativamente stabiliti e senza l’esercizio da parte dell’amministrazione di alcun potere discrezionale suscettibile di incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario.

    3. Conclusivamente va quindi rilevato, per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., che la materia qui controversa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

    Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Condividi su