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D.L n. 44 /2021, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale n. 79 del 1 aprile 2021, avente ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”.

    L’epigrafato decreto – strutturato in tre Capi per un totale di 12 articoli – si pone in linea di continuità con la pregressa legislazione emergenziale emanata negli ultimi mesi.

    Appare opportuno analizzare, brevemente e con ampliativo rinvio al testo normativo, la portata degli articoli maggiormente rilevanti del decreto in parola seguendone la relativa suddivisione in Capi.

    Il Capo I –composto dagli artt. da 1 a 5 – concerne le disposizioni generali.

    Nella presente analisi, ci soffermerà, in particolare, sugli artt. da 1 a 3

    L’art. 1 prevede l’appicazione dal 7 al 30 aprile 2021, delle stesse misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

    Il successivo art. 2 concerne le disposizioni riguardanti il comparto scuola.

    In particolare, è stato previsto che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

    Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

    L’art. 3 – rubricato “Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2” – introduce il cd Scudo penale ossia l’esclusione della punibilità per i sanitari che operano in veste di vaccinatori.

    Nella specie, la disposizione esordisce con il richiamo ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose[1] – previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 c.p. – stabilendo che, qualora l’evento, lesivo o mortale, si sia verificato a causa della somministrazione di un vaccino anti-Covid, conformemente a quanto previsto dal piano straordinario di vaccinazione, resta esclusa la punibilità dell’operatore sanitario.

    L’introduzione della norma de qua, richiesta con urgenza dall’ordine dei medici e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, appare finalizzata allo scopo di tutelare le i professionisti impegnati nella somministrazione dei vaccini, escludendo eventuali responsabilità di natura penale a loro carico in caso di effetti dannosi occorsi a danno dei pazienti.

    Per l’operatività della nuova causa di non punibilità, è necessario (e sufficiente) che l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità di riferimento – segnatamente OMS, EMA, AIFA – e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

    Il Capo II – composto dagli artt. da 6 a 9 – concerne le disposizioni concernenti i termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale, nonché per il rinnovo degli ordini professionali.

    In particolare, l’art. 6 rubricato “Misure   urgenti   per   l’esercizio    dell’attivita’    giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19” prevede la proroga fino al 31 luglio delle precedenti disposizioni emergenziali – ultime in ordine temporale quelle contenute nell’art. 23 del D.L 137/2020 – relative all’esercizio dell’attività giurisdizionale nel perdurare dell’attuale quadro pandemico. Si pensi, in primis, alla celebrazione delle udienze da remoto.

    Importante novità viene introdotta agli artt. 23bis e 23 ter del citato D.L n. 137/2020.

    In particolare, il comma 23 bis dispone, nel giudizio penale, la decisione in camera di consiglio dei giudizi di appello (salva richiesta espressa della discussione orale o della volontà dell’imputato di comparire).

    Il23 ter la sospensione dei giudizi e dei termini di prescrizione in caso di rinvio dell’udienza in dipendenza delle limitazioni di movimento.

    Si prevede, inoltre, l’nserimento di due nuovi commi all’articolo 24 del più volte citato  D.L.n.  137/2020.

    In particolare, viene introdotto il comma 2 bis ed il comma 2 ter.

    Il comma 2 bis prevede che il – purtroppo – frequente malfunzionamento del portale del processo penale telematico sia attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisca caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale.

    Il successivo comma 2 ter precisa che – nei casi di cui al precedente comma – fino alla riattivazione dei sistemi, l’autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Inoltre, si è previsto che l’autorità giudiziaria possa autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali in deroga a quanto previsto dal comma 1 il quale dispone che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze avvenga, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico e che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

    È stato aggiunto infine il seguente periodo: “Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.

     

    Il successivo art. 7 si occupa delle elezioni dell’ordine professionali dei giornalisti richiamando la L. n. 69/2003.

    In particolare, si prevede che il Consiglio nazionale dei giornalisti possa

    disporre, al  fine  di consentire l’adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalita’ telematica delle procedure di elezione,  un differimento della data  delle  stesse,  da  svolgersi comunque entro un termine non superiore a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

    Il successivo art. 8, concernente termini in materia di lavoro e terzo settore,

    estende agli enti in parola (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino alla data del 31 luglio 2021.

    L’articolo 9 proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario.

    Il Capo III, infine, è composto dagli artt. da 10 a 12.

    L’art. 10 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 denominato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del TUPI (ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999) modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, assicurandone  comunque  il profilo comparativo.

    In particolare prevede:

    1. a) l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
    2. b) la possibilità di utilizzare strumenti informatici e digitali (videoconferenza) per l’espletamento della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche adeguate;
    3. c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. La possibilità di valutare i titoli (inclusi quelli di servizio) e l’eventuale esperienza professionale, ai fini del calcolo del punteggio finale.

    Per lo svolgimento delle prove è possibile avvalersi di sedi decentrate a seconda del numero dei partecipanti, assicurando trasparenza ed omogeneità delle prove somministrate e la par condicio.

    Qualora non sia stata svolta alcuna attività, per i concorsi già banditi è possibile utilizzare strumenti informatici e digitali; nel caso in cui le predette amministrazione vogliano procedere alla valutazione dei titoli devono darne tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione.

    Al reclutamento del personale a tempo determinato (36 mesi) previsto dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178[2], provvede il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi del Formez PA mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga al DPR 487/1994, alle procedure di mobilità di cui all’art. 34, comma 6 e 34 bis della TUPI ed alla legge n. 56/2019, assicurando comunque il profilo comparativo che consta di una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e di una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

    Per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si prevede una sola prova scritta ed una eventuale prova orale previa comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza riapertura dei termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e par condicio. Resta ferma l’attività già espletata.

    Le commissioni di concorso possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione del numero dei commissari e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove

    Dette norme si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione (RIPAM).

    Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi nel rispetto di linee guida CTS.

    1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
    2. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
    3. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. I candidati impossibilitati a partecipare per motivi connessi a emergenza COVID sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

    Inoltre, per dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021.

    L’art. 11 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta per il concorso per accedere magistrato ordinario indetto con DM 29 ottobre 2019 e rimette a successivo DM da adottarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonchè le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, previo rilascio della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di sintomi covid a causa di esclusione.

    La commissione del concorso per esami é nominata 30 giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con DM, previa delibera del CSM.

    La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi 10 giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

    La prova scritta consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all’art. 1, comma 3, dlgs. 160/2006, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell’art. 5, comma 3, del dlgs. 160/2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di 4 ore dalla dettatura.

    L’idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a 96 punti, fermi i restanti criteri di cui all’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 160/2006.

    A cura degli avv. ti Benedetta Leone, Vittoria Chiacchio e Roberta Freda.

     

     

     

    [1] Si tratta delle stesse disposizioni menzionate dall’art. 590-sexies c.p. (“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”), introdotto dalla l. 24/17, cd. Legge Gelli-Bianco, a mente del quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. A tal proposito, appare opportuno sottolineare che in molti, tra cui lo stesso relatore della menzionata Legge, hanno ritenuto l’art. 3 D.L. 44/21 non sufficiente per approntare al personale sanitario la tutela da essi auspicata, asserendo che uno “scudo penale” sarebbe efficace ove non legato alla sola attività di vaccinazione, ma anche alla cura e all’assistenza di pazienti affetti da Covid, attesa l’attuale situazione emergenziale.

    [2] 179.  A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell’articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

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