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GIUDIZIO PER L’OTTEMPERANZA – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO – DINIEGO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DI UN NUOVO PIANO RIMODULATO DA PARTE DELL’ENTE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – ordinanza 18 aprile 2018, N. 3071

    GIUDIZIO PER L’OTTEMPERANZA – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO – DINIEGO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DI UN NUOVO PIANO RIMODULATO DA PARTE DELL’ENTE

    In caso di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, prima della decisione giudiziale (sia di rito che di merito) che conclude la vicenda, la tempestiva proposizione di un nuovo piano rimodulato da parte dell’ente non può ritenersi preclusa e la manifestazione di volontà di rimodulazione espressa con delibera consiliare dà luogo ad una nuova procedura che richiede l’intervento della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni. (Nel caso di specie, il T.A.R. Campania ha disposto la sospensione del giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa al mancato pagamento di lavori eseguiti da una società sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio proposto dall’amministrazione locale).

    Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e del dott. Claudio Esposito

    Pubblicato il 08/05/2018

    03071/2018 REG.PROV.COLL.

    03384/2015 REG.RIC.      

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    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2015, proposto da

    … s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …, via …;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

    e con l’intervento di

    dott. …;

    per l’ottemperanza

    al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 877 del 7 febbraio 2014.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Con sentenza n. 877/2014 questa Sezione accoglieva il ricorso proposto dalla società … s.r.l. contro il provvedimento emesso dal Comune di … recante risoluzione del contratto per l’esecuzione dei lavori di risanamento dei solai dell’Istituto comprensivo “…”, conseguente ad una interdittiva antimafia atipica emessa dalla Prefettura di … a carico della predetta società.

    Con successiva sentenza n. 4657/2015 questo T.A.R. accoglieva il ricorso ex artt. 112 e seguenti del c.p.a. con cui la società … s.r.l., nel denunciare il comportamento inottemperante del Comune di …, lamentava che l’amministrazione intimata non aveva dato corso ai pagamenti direttamente discendenti dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento risolutivo, omettendo di corrispondere sia l’importo della penale applicata sia la rata a saldo per l’intervenuta ultimazione dei lavori nonché la somma di € 2.000,00 per contributo unificato liquidato nella pronuncia n. 877/2014. Per l’ipotesi di inottemperanza il Tribunale nominava commissario ad acta il Prefetto di …, con facoltà di delega.

    Con determina n. 93 del 20 dicembre 2016 il Comune provvedeva al riconoscimento fuori bilancio delle somme dovute alla società ricorrente, revocava la penale applicata e, in esecuzione della sentenza ottemperanda, impegnava in favore della parte ricorrente la somma di € 102.889,30 Iva compresa (cfr. nota prefettizia prot. n. 219562 del 28 dicembre 2016).

    Tuttavia, il Comune non provvedeva all’emissione del mandato di pagamento ex art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) a causa di carenza di liquidità e, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17 marzo 2016 approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, l’amministrazione comunicava la sospensione delle procedure esecutive, ivi compresa quella di cui al presente giudizio, ai sensi del comma 4 della richiamata disposizione (“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”).

    Il piano di riequilibrio era oggetto di pronuncia negativa della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo (deliberazione n. 233/2017) e il relativo diniego di approvazione veniva impugnato dal Comune dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 243 quater, comma 5, del Tuel.

    Con sentenza dei giudici contabili n. 6 del 20 febbraio 2018 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto l’ente locale, nel frattempo, con deliberazione consiliare n. 1/2018, pubblicata nell’Albo Pretorio il 10 gennaio 2018, aveva manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla legge n. 205/2017 di rimodulazione della durata del piano di riequilibrio finanziario (art. 1, commi 848, 849, 888 e 889 L. n. 205/2017).

    Con decreto del Prefetto di … del 24 gennaio 2018 veniva nominato commissario ad acta il dott. …, funzionario della Prefettura che si insediava presso il Comune di … prendendo atto del perdurante inadempimento dell’ente locale.

    Tanto premesso, in data 15 marzo 2018 il commissario ad acta ha fatto pervenire a questo T.A.R. una richiesta di chiarimenti con la quale, in sintesi, espone che:

    – con deliberazione del 24 gennaio 2018 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha sottoposto alla Sezione Autonomia la questione di massima se un ente locale, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato già oggetto di una pronuncia negativa della Sezione Regionale di Controllo non riformata nel merito da parte delle Sezioni Riunite, possa accedere alla facoltà di rimodulazione prevista dalla L. n. 205/2017;

    – secondo la Sezione rimettente, le disposizioni di settore (art. 1, comma 848, 849, 888, 889 L. n. 205/2017) limitano la facoltà di rimodulazione del piano ai seguenti casi alternativi: a) avvenuta presentazione del piano di riequilibrio finanziario; b) approvazione del piano medesimo; quindi, la rimodulazione non potrebbe trovare applicazione nei confronti degli enti locali il cui piano sia stato oggetto di una pronuncia di diniego non impugnata e riformata nel merito ovvero di una sentenza di mero rito pronunciata dalle Sezioni Riunite, onde la richiesta di rimodulazione dovrebbe considerarsi irricevibile per carenza di un presupposto oggettivo, cioè di un piano finanziario da riformulare;

    – nel caso del Comune di … il diniego di approvazione avrebbe come effetto l’avvio della procedura di dissesto guidato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 (“la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica….il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”);

    – nelle more, prosegue il commissario ad acta, non opererebbe la sospensione della procedura esecutiva di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 potendo detta sospensione sussistere solo dopo il dissesto ai sensi dell’art. 248, comma 2, del Tuel (“Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”);

    – viceversa, il Comune ritiene, in ciò confortato da alcune pronunce della Corte dei Conti – Sezioni Riunite (sentenze n. 3/2017 e n. 17/2017), che sussistano le condizioni per la rimodulazione del piano da ritrasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e, inoltre, che durante la fase istruttoria si applicherebbe la sospensione delle procedure esecutive ex art. 243 bis del Tuel.

    Svolte tali premesse il commissario, ai sensi dell’art. 114, comma 7, chiede se sussistano, allo stato degli atti, le condizioni per l’esecuzione della sentenza oppure se operi la predetta sospensione.

    Tanto esposto, occorre rilevare che, sulla questione sollevata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 2 del 23 marzo 2018 trasmessa dal commissario ad acta in data 11 aprile 2018 con la quale, in sintesi, sono state fornite le seguenti statuizioni:

    – dopo il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, solo il mancato ovvero l’infruttuoso esperimento dei mezzi di impugnazione rende definitiva la delibera del controllo e consuma il potere dell’ente di rimodulazione ex L. n. 205/2017;

    – stesso effetto si verifica anche nel caso in cui il gravame si concluda con una sentenza in rito che evidenzi la carenza di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione ostativa al pronunciamento sul merito della causa; a tale proposito, le Sezioni Riunite hanno evidenziato che anche la sentenza di rito conclude definitivamente la vicenda, poiché i ricorsi avverso le delibere delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti danno luogo ad un giudizio in unico grado (cfr. art. 11, comma 6, del D.Lgs. 174/2016) e non ad un giudizio in appello avverso una pronuncia di primo grado;

    – la preclusione opera solo a decorrere dalla decisione giudiziale che conclude la vicenda e riespande tutte le procedure sospese in pendenza del giudizio;

    – quindi, prima della decisione giudiziale (sia di rito che di merito), la tempestiva proposizione di un nuovo piano rimodulato da parte dell’ente non può ritenersi preclusa e la manifestazione di volontà di rimodulazione espressa con delibera consiliare dà luogo ad una nuova procedura che richiede l’intervento della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni;

    – alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti è rimesso l’accertamento delle condizioni di ammissibilità del piano e la valutazione di merito.

    Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che l’attività del commissario ad acta non possa che conformarsi alla richiamata deliberazione n. 2 del 23 marzo 2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite.

    Al riguardo, occorre prendere atto che il Comune di … ha manifestato la decisione di avvalersi della L. n. 205/2017 con deliberazione n. 1/2018, pubblicata nell’Albo pretorio il 10 gennaio 20018, quindi in data antecedente alla sentenza n. 6 del 20 febbraio 2018 delle Sezioni Riunte della Corte dei Conti di definizione del giudizio contabile proposto avverso il diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo. Il nuovo piano è stato dunque proposto tempestivamente, con conseguente operatività della causa di sospensione della procedura esecutiva ex art. 243 bis, comma 4, del Tuel, almeno fino all’approvazione o al rigetto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

    Ritenuto, pertanto, di dover disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a., e del citato comma 4 dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio proposto dall’amministrazione locale, fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune di … dovrà immediatamente, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) sospende il giudizio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza al commissario ad acta.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

    Olindo Di Popolo, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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