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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO MONITORIO – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA – CREDITI DEL COMUNE NON DERIVANTI DA ATTI O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – NON SUSSISTE.

    T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, decreto 24 ottobre 2017 n. 3859

    Giustizia Amministrativa – Procedimento monitorio – Giurisdizione esclusiva – Crediti del Comune non derivanti da atti o provvedimenti amministrativi – Non sussiste.

    Non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, quindi, non può formare oggetto di procedimento monitorio la pretesa creditoria vantata dal Comune che non deriva da atti o provvedimenti adottati dall’amministrazione, ma è conseguente alla esecuzione in danno della demolizione ordinata dal giudice penale, avente carattere accessorio rispetto alla condanna principale e costituente esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo, non residuale né sostitutivo rispetto al potere autoritativo della pubblica amministrazione (1).

    (1) si veda Cassazione civile SS.UU. sentenza 10 luglio 2006 n. 15611 che afferma il medesimo principio nella ipotesi in cui il Comune – emessa ordinanza contingibile e urgente per eliminare una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica – agisca per il rimborso delle spese sostenute dopo avere provveduto direttamente all’esecuzione dei lavori previsti dal provvedimento, a fronte nell’inerzia del cittadino.

    Massima a cura dell’avv. Valeria Aveta

     

     

     

    Pubblicato il 24/10/2017

    03859/2017 REG.PROV.COLL.

    04083/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza) 

    Il Presidente

    ha pronunciato il presente

    DECRETO

    sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 4083 del 2017, proposto da:
    Città di …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, trav. ….;

    contro

    …, … non costituiti in giudizio;

    per il pagamento

    di Euro 50.804,52 (cinquantamilaottocentoquattro/52) a titolo di rimborso delle somme anticipate dal Comune per gli oneri relativi alla demolizione di opere abusive in base a provvedimento del 19.4.2006 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a seguito di sentenza n. 1131/2003 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Penale, come riformata dalla sentenza n. 2782/2005 della Corte di Appello di Napoli, I Sezione Penale;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli artt. 118 c.p.a. e 633 ss. c.p.c.;

    Premesso che il Comune ricorrente chiede il rimborso delle spese relative alla demolizione del manufatto realizzato abusivamente in … alla via …, anticipate dall’ente per il pagamento della fattura n. 10 del 9.3.2016 di € 46.000,00, emessa dalla ditta incaricata dell’intervento, e della fattura n. 4 del 4.3.2016 di € 4.804,52, emessa dal CTU per il compenso professionale liquidato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;

    Considerato che:

    – l’art. 118 c.p.a. prevede che “nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile…”;

    – l’art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a. comprende nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio …”;

    Rilevato che nella specie la pretesa creditoria del Comune ricorrente non deriva da atti o provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale, ma è piuttosto conseguente alla esecuzione in danno della demolizione ordinata dal giudice penale;

    Considerato che il provvedimento giurisdizionale in sede penale, avente carattere accessorio rispetto alla condanna principale, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo, non residuale né sostitutivo rispetto al potere autoritativo della pubblica amministrazione, per cui la materia è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo;

    Ritenuto che pertanto è da escludere che possa formare oggetto di un procedimento monitorio innanzi al Tribunale amministrativo una pretesa creditoria che non scaturisce da atti o provvedimenti amministrativi in materia urbanistica e edilizia;

    Ravvisata l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia sulle spese;

    P.Q.M.

    Respinge il ricorso per decreto ingiuntivo in epigrafe.

    Nulla per le spese.

    Manda la Segreteria per la comunicazione del presente decreto al Comune ricorrente.

    Così deciso in Napoli il giorno 20 ottobre 2017.

    Il Presidente
    Fabio Donadono

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