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IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI – ANCHE IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UN ATTO VINCOLATO

    T.A.R CAMPANIA NAPOLI, SEZ.VII, sentenza 21 novembre 2017, N.6075 

    Il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di impianti eolici – anche in caso di esito favorevole della conferenza di servizi – non può essere considerato come un atto vincolato

    Poiché l’autorità procedente deve sì tener conto degli esiti della conferenza di servizi, ma non deve limitarsi a prenderne atto ed a recepirli senza poter effettuare una propria autonoma valutazione degli interessi pubblici, il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di impianti eolici – anche in caso di esito favorevole della conferenza di servizi – non può essere considerato come un atto vincolato e, dunque, legittimamente la Regione, quando l’autorizzazione non è stata ancora rilasciata, pretende il rispetto dei nuovi criteri nelle more approvati.

    Il mero ritardo nell’adozione del provvedimento non giustifica, di per sé, il riconoscimento di un danno risarcibile, indipendentemente dalla spettanza del bene della vita richiesto o, quanto meno, dalla dimostrazione di aver subito danni diversi ed ulteriori rispetto al mero ritardo nella definizione dell’istanza.

    Massima a cura dell’avv. Giovanna Sestile

     

     

    Pubblicato il 27/12/2017

    N. 06075/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 00341/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 341 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    … s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv…., e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli alla via….;

    contro

    Regione …, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati…, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Monti in Napoli, via ….;

    nei confronti di

    Comune di L…, Comune di M…, Comune di C…., Comune di S…., Comune di T…., in persona dei Sindaci legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

    a) della delibera della Giunta Regionale n.532 del 4.10.2016, pubblicata sul BURC n.77 del 21.11.2016 ad oggetto : “ Art.15, comma 2 della L.R.n.6/2016.Approvazione degli Indirizzi per la valutazione degli impianti cumulativi di Impianti di Produzione di Energia Elettrica da Fonte Eolica di Potenza Superiore a 20 KW”; b) della delibera della Giunta Regionale n.533 del 4.10.2016, pubblicata sul BURC n.77 del 21.11.2016 ad oggetto : “ Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 KW, ai sensi del comma 1 dell’art.15 della Legge regionale 5 aprile 2016 n.6; c) il decreto dirigenziale n.442/2016 del 5.12.2016 ad oggetto l’individuazione dei Comuni saturi; d) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso e per quanto di ragione le comunicazioni di rigetto delle istanze presentate dalla ricorrente di rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di n. otto impianti ubicati nel Comune di L. e di n. due impianti nel Comune di M… a firma del Dirigente della U.O.D.04 Energia e Carburanti della Regione… prot. nn. 0802988, 0803050, 0803055, 0803035, 0803038, 0803042, 0803027, 0803036, 0804143, 0804142 del 9.12.2016;

    nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;

    nonché, con motivi aggiunti depositati in data 19.04.2017, per l’annullamento: e) delle comunicazioni di rigetto prot.n.85116 del 7.02.2017(cod.prog.48-163), prot.n.85125 del 7.02.2017 (cod.prog. 48-165), prot.n.85112 del 7.02.2017 (cod.prog.48-178), prot.n.85102 del 7.02.2017 (cod.prog.48-180), prot.n.85096 del 7.02.2017 (cod.prog.48-181), prot.n.85129 del 7.02.2017 (cod.prog.48-168), prot.n. 85132 del 7.02.2017 (cod.prog.48-169), prot.n.85136 del 7.02.2017 (cod.prog.48-170), prot.n. 85146 del 7.02.2017 (cod.prog.48-176), prot.n.85140 del 7.02.2017 (cod.prog.48-171), notificate a mezzo pec il successivo 13.02.2017, tutte di identico contenuto, con le quali l’amministrazione ha ritenuto “non accoglibili le osservazioni contenute nella nota in parola, in quanto le stesse non sono idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di realizzazione dell’impianto da fonte eolica in quanto la proposta progettuale insiste in un’area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto dirigenziale n.442 del 5.12.2016…”.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso iscritto al n. 341 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

    di aver chiesto, con undici distinte domande, tutte inoltrate nell’anno 2015, alla Regione…. il rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. n.387/2003 per la realizzazione di impianti eolici della potenza di 59,99 KW nelle località di L…, M… e C….;

    che i singoli progetti venivano inoltrati con domande così distinte: richieste Prot. del 17.06.2015: Lac.1, cod.prog. 48-163, richieste Prot. del 13/07/2015: Lac. 4, cod. prog. 48-169, Lac.5, cod. prog. 48-170, Lac.6, cod. prog. 48-171; richieste Prot. del 1/07/2015 Lac.7, cod. prog. 48-168; richieste Prot. del 29/06/2015 Lac.9, cod. prog. 48-165; richieste Prot. del 10/08/2015: Lac.11, cod. prog. 48-181,Lac.14, cod. prog. 48-180, richieste Prot. del 22/07/2015: Mol.1, cod. prog. 48-178, Mol.2, cod. prog. 48-176, Col.6, cod. prog. 48-177;

    che per ciascuna domanda veniva convocata la conferenza di servizi cui prendevano parte tutte le amministrazioni coinvolte;

    che gli impianti in questione sono esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, come tra l’altro comunicato dall’Ufficio regionale Valutazioni Ambientali in sede di riunioni delle conferenze dei servizi;

    che per nessuno dei siti interessati dai progetti elencati vigevano vincoli paesaggistici, né esistono o sono in itinere, sull’area interessata, procedure di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., come tra l’altro comunicato dall’Ufficio Pianificazione Paesaggistica, dalla Soprintendenza Archeologia e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in sede di riunioni delle conferenze dei servizi;

    che, acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte, tutte le conferenze relative ai progetti sopra menzionati si chiudevano positivamente in data 24 e 25 marzo 2016;

    che ciò nonostante, pur essendo trascorsi ben oltre i 180 gg. dalla data di presentazione dei progetti, la Regione…. non provvedeva ad adottare i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti mediante il rilascio in favore della ricorrente dei richiesti titoli autorizzativi;

    che non si può invocare, quale motivo ostativo al rilascio delle dette autorizzazioni, il termine di 180 gg. di sospensione previsto dalla L.R. Campania n.6 del 05.04.2016, peraltro di dubbia costituzionalità, termine ritenuto necessario per l’approvazione delle deliberazioni con cui si sarebbero dovuti individuare “gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.”; termine al quale la Legge Regionale subordinava “il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.”, come previsto ai commi 2 e 3 della suddetta legge regionale;

    di aver sollecitato, con note del 30.09.2016 e 3.10.2016, sollecitava l’amministrazione all’adozione del provvedimento finale;

    che, nonostante i solleciti, a distanza di circa un anno dalla presentazione delle domande di autorizzazione, non avendo l’Amministrazione, in assenza di motivi ostativi, ancora provveduto alla conclusione del procedimento e perdurando la “sospensione sine die” del termine per il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale” la società proponeva ricorso al TAR Campania (r.g. n.4569/2016) per censurare l’inadempimento dell’Amministrazione;

    che la c.d. moratoria regionale è anche illegittima alla luce del novellato art.12, comma 4 del D.lgs.387/2003 che, come noto, ha ridotto a 90 gg. il termine massimo per la conclusione del procedimento unico; la moratoria è altresì illegittima perché in contrasto con il giudicato costituzionale, in particolare si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 282/2009, 124/2010, 168/2010;

    di aver altresì chiesto, con tre ulteriori domande, inoltrate nell’anno 2016, all’amministrazione regionale il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art.12 D.Lgs. n.387/2003 smi per la realizzazione di impianti eolici della potenza di 200 kW nelle località di T… e S…;

    che i singoli progetti venivano inoltrati con domande così distinte: Sav 7, richiesta del 28.06.2016; Teo 2, richiesta del 12.07.2016; Teo 3, richiesta del 12.07.2016. Per tali domande l’ufficio regionale procedente, ufficio energia e carburanti, non aveva, al momento della presentazione del presente ricorso, ancora convocato le relative conferenze dei servizi, in violazione dei termini previsti dall’art. 14 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii e dall’art.12 del D.Lgs.387/2003 smi;

    di aver sollecitato, con nota del 13.10.2016, l’amministrazione a convocare la conferenza dei servizi per le nuove domande appena menzionate;

    che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso con le delibere nn.532 e 533, la Giunta regionale della Campania approvava rispettivamente gli “indirizzi per la valutazione degli impianti cumulativi di produzione di energia elettrica” e i “criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20KW” nonché, con decreto dirigenziale n.442 del 5.12.2016, l’elenco dei c.d. Comuni saturi;

    che, con preavvisi di rigetto del 9.12.2016, la Regione Campania comunicava il preavviso di archiviazione con esito negativo delle istanze;

    di aver pertanto impugnato tali atti di preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/1990;

    che, nelle more, la Regione adottava anche gli atti definitivi di diniego, e di aver pertanto impugnato anche questi ultimi con motivi aggiunti.

    Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

    Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

    All’udienza del 21.11.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.

    DIRITTO

    La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1.1) violazione del principio di irretroattività; con gli atti impugnati, infatti, la regione considera non conclusi anche i procedimenti per i quali si sia ottenuta la VIA, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dalla presentazione dell’istanza, violando i principi nazionali e comunitari che esigono una celere definizione di tali procedimenti e senza nemmeno dettare un regime transitorio; non possono condividersi le considerazioni della Regione in virtù delle quali non si considerano conclusi indistintamente tutti i procedimenti per i quali non sia stato rilasciato il titolo autorizzativo anche se sono state svolte le attività propedeutiche mediante la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. della L.241/90 smi: si veda infatti la sentenza della Corte costituzionale n. 282/2009 che si pronuncia – tra l’altro – avverso la previsione di cui all’art. 5 della L.R. Molise n. 15/2008 art. 5, che estendeva la sopravvenuta normativa relativa alla regolamentazione degli impianti eolici ai procedimenti in corso e, precisamente, “relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite”;

    1.2.) violazione del principio tempus regit actum, atteso che i nuovi criteri non possono trovare applicazione dal momento che tutti gli atti del procedimento conclusosi con la conferenza di servizi sono già stati acquisiti e restano validi mancando solo l’adozione dell’atto ricognitivo dell’autorizzazione unica;

    1.3.) le disposizioni sui cd. Comuni saturi violano i principi di proporzionalità e non discriminazione, atteso il favor verso l’istallazione di simili impianti;

    1.4.) La delibera GR Campania n. 532/2016 introduce la “valutazione degli impatti cumulativi”, ulteriore valutazione da effettuare nell’ambito del rilascio di qualunque tipo di autorizzazione (AU, PAS, CIL) per la realizzazione di impianti eolici di taglia superiore a 20 KW; orbene, la delibera in esame indica con grande accuratezza le modalità secondo cui il proponente è tenuto a presentare gli studi necessari a detta “valutazione degli impatti cumulativi” ma non indica quali debbano essere i provvedimenti a valle di tale valutazione, sia nel caso in cui vi siano detti impatti cumulativi, sia nell’ipotesi in cui non vi siano. Inoltre, non è indicato, nell’ipotesi in cui ai sensi di legge non sia necessario effettuare alcuna valutazione ambientale (verifica a VIA, VIA, ecc.), chi debba essere il soggetto o ufficio preposto a effettuare tale valutazione ed eventualmente a esprimere il conseguente provvedimento amministrativo (si pensi anche a livello comunale, nel caso di procedure abilitative semplificate). Non si comprende, quindi, lo scopo della delibera, dal momento che l’esito di tale valutazione, anche laddove giungesse a constatare la presenza di “impatti cumulativi” secondo i criteri indicati dalla delibera, non può di certo condurre alla limitazione del rilascio delle autorizzazioni per quegli impianti che risultano conformi alla normativa nazionale vigente (D.lgs. 152/2006, DM 52/2015). La stessa delibera nulla dice al riguardo. La delibera regionale risulta applicabile a tutti gli impianti eolici superiori a 20 kW, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di impianti; la delibera è inoltre illegittima perché interferisce nella normativa in materia di ambiente di competenza statale, creando ulteriori e restrittivi limiti; infatti introduce: a) un nuovo e più gravoso concetto di cumulo degli impianti, in violazione del d.lgs. 152/06 e DM 52/2015; b) un ulteriore e più gravoso studio degli impatti ambientali in aggiunta a quello normato dall’art. 22 del d.lgs. 152/2006 per la Via e dall’art. 13 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di incidenza; c) un’ulteriore valutazione, creando ulteriori limiti anche per gli impianti per i quali le norme statali non prevedono alcuna valutazione ambientale (in particolare per quanto previsto dal DM 52/2015, non sono soggetti ad alcuna verifica gli impianti per i quali la potenza complessiva dell’impianto da realizzare sommato alle potenze di tutti gli impianti della stessa tipologia presenti sul territorio a una distanza inferiore a 1 km, risulta inferiore a 1 MW ovvero per gli impianti la cui potenza complessiva sia 500 kW da realizzare in contingenza con altri impianti posti a una distanza inferiore a un km, di potenza anche superiore a 1 MW); d) un’estensione del raggio di esclusione dalla valutazione a 2 km dal punto in cui siano presenti altri aerogeneratori (in esercizio, autorizzati, con autorizzazione in corso, oggetto di modifica sostanziale); e) un’estensione della valutazione degli impatti cumulativi oltre che agli aerogeneratori anche alle opere di rete e alle opere funzionali per la messa in attività dell’impianto. In particolare, la delibera afferma che gli impatti cumulativi vanno estesi anche alle “ottimizzazioni delle infrastrutture” al fine di evitare concentrazioni in aree ove sono presenti porzioni di aree critiche; f) un ampliamento del concetto di impianto anche alle opere connesse, travalicando l’ambito territoriale definito – per tali opere – dal DM 52/2015; g) un’estensione delle valutazioni acustiche, senza alcuna valutazione tecnica né normativa, che estendono le aree di indagine a tutto il territorio comunale e alle aree esterne al Comune per un buffer di 5 km per ogni singolo aerogeneratore e ciò in palese contrasto con quanto previsto dal DPCM 1/3/1991, dalla legge 26 ottobre 1995 n.447, nonché dal giudicato costituzionale (vedi sentenza del 19-30 dicembre 1991 n.517 la quale ha chiarito che la materia acustica è di competenza statale); la delibera inoltre contrasta anche con la normativa nazionale in materia energetica e paesaggistica; la “valutazione degli impatti cumulativi” aggrava ingiustificatamente il procedimento;

    1.5.) la Delibera Gr 533 del 2016 è illegittima perché interferisce con le norme di competenza statale in materia di ambiente e di energia nonché con quanto previsto dalla stessa LR 6/2016 art. 15 comma 1; in particolare, il criterio secondo cui sono Comuni saturi quelli in cui il “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale” contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale; la delibera estende le fasce di rispetto, ed anche questo è in contrasto con la giurisprudenza della Consulta; si impongono anche altri limiti, in relazione alle altezze degli aerogeneratori, del tutto ingiustificati e tali da comprimere in modo capillare, diffuso e significativo, il territorio in cui è possibile realizzare impianti eolici; la delibera prevede un illegittimo termine di scadenza dell’autorizzazione non prevista dalle normative in materia; sono illegittime le misure compensative previste a favore dei Comuni, atteso che è principio ormai consolidato il divieto per le Regioni di prevedere misure di compensazione a favore degli Enti locali, meramente patrimoniali. Il comma 6 dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede espressamente che L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province; 1.6) è illegittimo il decreto dirigenziale 442/ 2016 del 5.12.2016, per i motivi sopra esposti; 1.7.) è costituzionalmente illegittima la cd. moratoria regionale, che ha di fatto introdotto una illegittima sospensione dei procedimenti amministrativi a quella data non ancora conclusisi determinando una disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri proponenti che, pur trovandosi nelle stesse situazioni, sono riusciti ad ottenere il rilascio del titolo. La disposizione citata si pone quindi in contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione. Inoltre, la normativa regionale introduce una ipotesi di sospensione del termine di conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia coperta da riserva di legge a favore dello Stato. Per cui la norma regionale si pone in evidente contrasto con la disposizione di cui all’art.117 della Costituzione; chiedeva inoltre il risarcimento del danno da ritardo, nei termini che si indicheranno in modo più dettagliato in seguito;

    chiedeva infine l’annullamento degli atti in epigrafe per i seguenti motivi aggiunti: 1) carenza di motivazione ed illegittimità derivata.

    L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

    Il ricorso in parte non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati; in parte è inammissibile per carenza d’interesse.

    Preliminarmente, va respinta l’eccezione, opposta dalla Regione, di inammissibilità del ricorso cumulativo. Secondo la Regione, il ricorso ed i motivi aggiunti sarebbero cumulativamente proposti avverso atti afferenti una pluralità di procedimenti amministrativi, peraltro in mancanza di elementi comuni a tutti i procedimenti menzionati. In realtà le istanze, come si evince dalla documentazione in atti e come confermato dalla parte ricorrente all’odierna udienza, sono state respinte tutte per lo stesso motivo; sicché non vi è ragione di ritenere inammissibile il cumulo.

    Nel merito, è infondata la prima censura, con cui la parte ricorrente si duole della violazione del principio di irretroattività, atteso che con gli atti impugnati la regione considera non conclusi anche i procedimenti per i quali si sia ottenuta la VIA, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dalla presentazione dell’istanza (censure di cui ai punti 1.1. e 1.2.); e, coerentemente, sostiene l’illegittimità costituzionale della cd. moratoria regionale (censura di cui al punto 1.7.), che ha di fatto introdotto una illegittima sospensione dei procedimenti amministrativi a quella data non ancora conclusisi determinando una disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri proponenti che, pur trovandosi nelle stesse situazioni, sono riusciti ad ottenere il rilascio del titolo.

    Il problema è se i criteri restrittivi elaborati dalla Regione per l’istallazione degli impianti eolici si applichino anche alle imprese che – prima dell’adozione dei predetti criteri – avevano già ottenuto l’esito favorevole della conferenza di servizi; o, comunque, avevano già conseguito l’espletamento dell’istruttoria con esito favorevole, anche se non avevano ancora ottenuto l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003.

    Secondo l’impresa ricorrente, ove la conferenza di servizi (ovvero l’istruttoria altrimenti espletata) abbia avuto esito favorevole, la Regione non può che prenderne atto e rilasciare l’autorizzazione; che consisterebbe, in sostanza, in un “atto dovuto”.

    La tesi non può essere condivisa. Secondo l’orientamento più recente e prevalente, l’autorità procedente «conserva nel merito il suo potere, perché la cura di sua competenza va esercitata con il provvedimento appositamente nominato dall’ordinamento e secondo il suo contenuto tipico» (così Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378, in forza della nuova formulazione del comma 6 bis dell’art. 14 ter, aggiunto dall’art. 10 L. 11 febbraio 2005, n. 15). Anche Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 712 valorizza la posizione dell’Autorità procedente «nell’esercizio autonomo del potere provvedimentale rimesso all’autorità procedente, affatto legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica con le determinazioni della conferenza, né, specularmente, in caso di patologia delle delibere conferenziali, da un effetto caducatorio automatico all’eventuale invalidità di quest’ultime»). In altre parole, l’autorità procedente deve sì tener conto degli esiti della conferenza, ma non deve limitarsi a prenderne atto ed a recepirli senza poter effettuare una propria autonoma valutazione degli interessi pubblici. Ciò che spiega perché l’autorizzazione (o la mancata autorizzazione) sia atto autonomamente lesivo; ed impedisce di considerare il rilascio dell’autorizzazione come un atto vincolato.

    Dunque, legittimamente la Regione, quando l’autorizzazione non è stata ancora rilasciata, pretende il rispetto dei nuovi criteri; e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 comma 1 bis l. reg. n. 6/2016 appare manifestamente infondata, atteso che il legislatore regionale si è limitato a recepire un principio già consolidato in giurisprudenza.

    Né la riscrittura dell’art. 14 quater l. n. 241/1990 (come riformulato dal d.lgs. 127/2016) può indurre a diversa conclusione: tale norma, infatti, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione. E, comunque, l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 14 quater l. n. 241/1990 – esige, dopo la conclusione della conferenza di servizi, l’atto di autorizzazione unica; sicché – come precisato dal Consiglio di Stato – per quanto riguarda lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, l’istituto della conferenza di servizi resta “caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 712/2011).

    Come si accennava in precedenza, i dinieghi sono tutti motivati in base al fatto che il Comune di L… è saturo.

    Dunque, occorre esaminare prioritariamente la censura di cui al punto 1.5., nella parte in cui ci si duole dell’illegittimità del criterio secondo cui sono Comuni saturi quelli in cui il “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale”.

    La censura non è fondata. Come ritenuto da questa Sezione, «il criterio contestato non appare illegittimo: contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, non risulta in contrasto né con la giurisprudenza della Consulta né con le linee guida ministeriali. Il criterio, infatti, non comporta un divieto indiscriminato di installazione che riguarda l’intero territorio regionale o porzioni significative dello stesso; non riguarda zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né si traduce nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela (lett. d) dell’Allegato 3). Il criterio riguarda inoltre, specificamente, l’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 Kw; sicché non può sostenersi che non vi sia stata una differenziazione “con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto” (così la lett. b) dell’Allegato 3). Infine, risponde ad un’esigenza ritenuta meritevole di tutela dalle stesse linee guida, atteso che la Regione, con l’atto impugnato, ha inteso evitare «eccessive concentrazioni in alcuni ambiti territoriali e relativo effetto “selva”»: ciò che appare conforme alla già ricordata lett. d) dell’Allegato 3.

    3.5. La società ricorrente lamenta, in particolare, il fatto che il criterio elaborato dalla Regione non consideri la specificità degli impianti eolici, che sono naturalmente concentrati sulle linee del vento; sicché il criterio in questione si risolverebbe in un generalizzato divieto di nuove istallazioni. Orbene, se è vero che gli impianti eolici possono essere realizzati solo in determinate zone, è altrettanto vero che il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti, non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori istallazioni.

    3.6. Dunque, il criterio non può dirsi, in astratto, illegittimo; questione diversa è se esso risulti in concreto eccessivo, irragionevole o sproporzionato; nel qual caso la Regione non potrebbe vietare l’istallazione dell’impianto appellandosi all’esistenza del criterio in parola. Ma, per l’appunto, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sproporzionalità o irragionevolezza del criterio in concreto; in particolare, si sarebbe dovuto dimostrare che il criterio in questione comporta l’impossibilità di istallare tali impianti in porzioni troppo ampie del territorio regionale, ovvero che nell’area in questione non c’è una eccessiva concentrazione di impianti, ben potendo essere istallato un impianto ulteriore senza che si determini il cd. “effetto selva”. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.» (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4878/2017).

    Poiché, come si è già esposto, i dinieghi sono tutti fondati su quest’unico motivo, le censure che concernono altre disposizioni delle delibere impugnate sono inammissibili per carenza d’interesse.

    Anche la domanda risarcitoria è infondata e va respinta. La parte ricorrente chiede infatti il risarcimento del danno da ritardo, sostenendo che la mancata conclusione del procedimento “si traduce in un danno per la società ricorrente che si vede preclusa la possibilità di realizzare i relativi impianti e di accedere agli incentivi riconosciuti alle fonti rinnovabili dal DM 23.06.2016” (pag. 28 del ricorso introduttivo). Nel ricorso per motivi aggiunti la domanda risarcitoria non viene articolata in modo diverso, atteso che la parte ricorrente si è limitata a trascrivere la domanda in parola così come articolata nel ricorso introduttivo (pag. 20 del ricorso per motivi aggiunti).

    Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, cui questa Sezione ritiene di dover aderire, la riconosciuta infondatezza dell’istanza comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo: “Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l’altro, anche alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse ” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 3068/2017; nello stesso senso anche T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 01-06-2017, n. 1281; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 12-06-2017, n. 1054). Dunque, il mero ritardo nell’adozione del provvedimento non giustifica, di per sé, il riconoscimento di un danno risarcibile. Né, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato di aver subito danni diversi ed ulteriori rispetto al mero ritardo nella definizione delle sue istanze. Anzi, sul punto, giova mettere in evidenza come la parte ricorrente non abbia fornito neanche un principio di prova sull’entità dei danni asseritamente subiti (ad es., non è stata prodotta una perizia di parte, né altra documentazione che possa, si ribadisce, costituire almeno un principio di prova del danno che si pretende di aver subito).

    Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

    Respinge in parte, ed in parte dichiara inammissibile, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo, nonché per motivi aggiunti, n. 341 dell’anno 2017;

    Respinge la domanda di risarcimento dei danni;

    Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Campania le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

    Luca De Gennaro, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Guglielmo Passarelli Di Napoli Rosalia Maria Rita Messina
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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