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Impugnabilita’ del verbale d’inottemperanza all’ordine di demolizione – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Inadempimento ingiunzione – Verbale accertamento –Impugnazione atto non provvedimentale – Verbale di dissequestro – esecuzione sentenza penale di condanna – giurisdizione g.o. (art. 7 cod. proc. amm.)

    T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 12 APRILE 2019, N. 2083

    (PRES. Donadono –  EST. Esposito)

     

    IMPUGNABILITA’ DEL VERBALE D’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE

    Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Inadempimento ingiunzione – Verbale accertamento –Impugnazione atto non provvedimentale Verbale di dissequestro – esecuzione sentenza penale di condanna – giurisdizione g.o. (art. 7 cod. proc. amm.)

    Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva.

    Il verbale con cui la Polizia municipale da atto della restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna è privo di valore provvedimentale, non essendo collegabile ad un potere amministrativo la cui cognizione è devoluta al giudice G.A. in base all’art. 7 c.p.a., cosicché nei confronti dell’attività ad esso sottesa la tutela dell’interessato è esperibile davanti al Giudice ordinario

     

    Massima a cura dell’Avv. Giovanna Sestile e del Dott. Claudio Esposito

     

     

    02083/2019 REG.PROV.COLL.

    00031/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 31 del 2015, proposto da: ::::::::::, rappresentato e difeso dall’avvocato :::::::::::, senza elezione di domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale, ex art. 25 c.p.a., con domicilio digitale:::::::::::::::;

    contro

    Comune di :::::::::, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato :::::::::::, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 19 e domicilio digitale: ………….;

    per l’annullamento

    dei verbali del Comando Polizia Municipale – Polizia Edilizia n. 224 e n. 225 del 22/7/2014, rispettivamente di accertamento della mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione e di dissequestro e restituzione delle opere; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per l’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati …………, per delega rispettivamente degli avvocati…………;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con il ricorso proposto alla sede staccata di Salerno (trasmesso a questo Tribunale con ordinanza della sez. I del 19/12/2014 n. 2169), il sig. ……… ha impugnato i suindicati verbali della Polizia municipale, con cui veniva accertata l’inottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione n. 329 del 27/10/2000 e n. 357 del 16/9/2004, disponendo inoltre la restituzione del manufatto abusivo al Comune in persona del Sindaco, in esecuzione del dissequestro facente seguito alla sentenza penale di condanna n. 350 del 26/11/2008 della sez. II della Corte di Appello di Napoli.

    Con quattro motivi di ricorso sono denunciati la violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU, degli artt. 42 e 97 Cost., dei principi generali dell’ordinamento comunitario e nazionale e della richiamata normativa, oltre all’eccesso di potere sotto più profili, deducendo che:

    1) occorreva accertare che il proprietario non è più il ricorrente;

    2) manca l’individuazione dei beni da acquisire;

    3) ciò produce ingerenza nella proprietà privata dell’edificio;

    4) il termine per l’acquisizione non decorre nel periodo in cui il bene è sottoposto a sequestro penale e non può provvedersi alla demolizione (essendo stato nella specie il dissequestro richiesto dalla stessa Amministrazione e non concesso).

    Il Comune si è costituito in giudizio, confutando le censure ed eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso il verbale con efficacia meramente dichiarativa.

    L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 22/1/2015 n. 174, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. VI del 5/6/2015 n. 2449.

    Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto memorie.

    All’udienza pubblica del 5 marzo 2019 il ricorso è stato assegnato in decisione.

    DIRITTO

    Come ripetutamente affermato nella giurisprudenza, anche di questa Sezione, al verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere riconnesso valore provvedimentale ed efficacia lesiva, cosicché lo stesso non è autonomamente impugnabile (cfr., per tutte, la sentenza dell’8/11/2018 n. 6493: “il verbale ha natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva (orientamento pacifico; cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 6/2/2017 n. 749: “il verbale di accertamento di infrazione redatto dal Corpo di Polizia Municipale non è direttamente impugnabile, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione (T.A.R. Trentino Aldo Adige, Trento, 10.12.2007, n. 183; anche T.A.R. Campania, sez. III, 15.1.2013, n. 28)”; conf., 2/1/2018 n. 5, cit.; cfr., altresì, la sentenza della Sezione del 14/9/2017 n. 4375: “Il verbale, in altri termini, non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell’interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata – qualora, com’è nel caso di specie, sia compilato da pubblici funzionari – la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5566)”; conf., da ultimo, 7/6/2018 n. 3763)”; cfr. altresì, di recente, 1/3/2019 n. 1160).

    Neppure ha valore di provvedimento amministrativo il susseguente verbale con cui la Polizia municipale ha ordinato la restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna.

    Peraltro, esso non è collegabile a un potere amministrativo la cui cognizione è devoluta al G.A. in base all’art. 7 c.p.a., cosicché nei confronti dell’attività ad esso sottesa la tutela dell’interessato è esperibile innanzi al Giudice ordinario (cfr. la sentenza di questa Sezione del 4/4/2018 n. 2161, in tema di atti connessi alla procedura di attuazione della sentenza penale di condanna: “Deve, dunque, confermarsi che gli atti e i provvedimenti inscindibilmente ascrivibili alla fase di esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico – edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo, sono devoluti alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell’esecuzione penale (cfr. anche T.A.R. Napoli, sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4018 in materia di ordinanza di sgombero)”).

    Le suesposte conclusioni non mutano con riferimento a quanto illustrato dal ricorrente nella memoria finale, con cui è stato ribadito, sulla scorta della giurisprudenza invocata, che l’effetto acquisitivo non si sarebbe prodotto nella specie (non essendo decorso il termine per ottemperare alla demolizione, in pendenza di sequestro penale).

    Dalla regola secondo cui l’acquisizione opera di diritto alla scadenza del termine per demolire (art. 31, terzo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001) discende che il trasferimento della proprietà – in cui si concreta l’acquisizione – è un effetto diretto ed automatico della legge in quanto l’effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire.

    Pertanto il verbale della Polizia Municipale con il quale viene accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione non ha contenuto dispositivo, limitandosi alla mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi di amministrazione attiva dell’ente locale, fermo restando che la notifica di un atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari (art. 31 cit., quarto comma; cfr. Cons. St., sez. VI, 8/5/2014, n. 2368; Cass. pen. sez. III, 28/11/2007, n. 4962; Cons. St., sez. IV, 15/12/2017, n. 5914).

    Detto principio è stato riaffermato nella giurisprudenza di questa Sezione, con cui è stato precisato che “il verbale di accertamento di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale non è atto suscettibile di autonoma impugnazione, poiché, limitandosi a rappresentare l’attuale stato dei luoghi rispetto all’ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti previsti dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001” (sentenza del 26/6/2018 n. 4248).

    Ne consegue che ogni doglianza avverso l’oggetto stesso dell’acquisizione – comprendendovi la sua materiale possibilità – ed i confini dell’acquisto della proprietà in capo all’Ente pubblico debbono essere fatti valere nei confronti del successivo atto dell’Autorità che, facendo proprio l’esito dell’accertamento, ne fa discendere gli effetti di legge (cfr. la sentenza appena citata: “eventuali doglianze relative all’oggetto e alla consistenza della successiva misura acquisitiva non possono che essere proposte in sede di impugnazione di quest’ultimo provvedimento che, come detto, non risulta essere stato adottato”).

    Giova soggiungere che tale atto è comunque impugnabile unicamente per vizi propri, ferma restando l’inammissibilità e la tardività di contestazioni riferibili all’ordinanza di demolizione.

    Quanto al verbale, occorre infine precisare che la qualificazione dell’atto va operata dal Giudice e sono indifferenti le espressioni in esso adoperate e, in particolare (come nella specie), l’indicazione della sua idoneità a costituire titolo per la trascrizione (cfr. la sentenza della Sezione del 10/4/2018 n. 2309: “Né la natura del verbale impugnato può mutare per effetto dell’avviso ivi contenuto in ordine all’impugnabilità dell’atto ed agli effetti relativi alla trascrizione ed all’immissione nel possesso. Infatti – come chiarito da questa Sezione con la sentenza 30 gennaio 2018, n. 661 – l’atto ed i suoi effetti vanno qualificati ed individuati dal giudice in base alla legge e non possono dipendere da un’impropria ed erronea iniziativa dello stesso verbalizzante tendente ad assegnare al proprio atto una funzione diversa da quella meramente preparatoria e strumentale del formale accertamento da parte dell’organo di amministrazione attiva”).

    In altri termini, il verbale non ha valore di provvedimento e non produce l’effetto acquisitivo, determinato ope legis e i cui effetti discendono dall’emanazione di un formale atto dichiarativo, avverso il quale è esperibile la tutela dell’interessato.

    Per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

    Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, ferma restando la già disposta condanna alle spese della fase cautelare.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

    Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente degli onorari e delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma restando la già disposta condanna alle spese della fase cautelare.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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