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INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI SINE TITULO DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INOTTEMPERANZA A ORDINI DEMOLIZIONE. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.A. ARTT. 11; 133, COMMA 1, LETT. F) C.P.A.

     TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 8 NOVEMBRE 2017, N. 5247

    Ingiunzione di pagamento di indennità per occupazioni sine titulo di immobili acquisiti al patrimonio comunale.  Inottemperanza a ordini demolizione. Difetto di giurisdizione del G.A. Artt. 11; 133, comma 1, lett. f) c.p.a.

    L’ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione sine titulo di immobili acquisiti al patrimonio comunale  – seguito da inottemperanza all’ordine di demolizione – riguarda una pretesa patrimoniale relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non di interesse legittimo.

    Va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – in favore del giudice ordinario – il ricorso sulla contestazione relativa all’indennità di occupazione sine titulo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. ed art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a.

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio

    N. 05247/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 03146/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 3146 del 2017, proposto da:
    …. e … , rappresentati e difesi dall’Avv. … ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

    contro

    Comune di … , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. … , presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via … ;

    per l’annullamento, previa sospensione

    – della ingiunzione di pagamento d’indennità di occupazione sine titulo, di costruzione abusiva realizzata alla Via  …. s.n.c., a firma del Responsabile del 4° e 5° Settore Ufficio Tecnico del Comune di  …. Prot. Gen. N.006329 del 15.5.2017;

    – di ogni altro atto ad esso connesso.

    Visto il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Sentite le parti, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017,, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Relatore alla camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 il dott. Vincenzo Cernese;

    Vista l’ordinanza n. 4529 del 27 settembre 2017 di questa Sezione;

    Rilevato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che:

    – con il ricorso in esame – notificato il 13.7.2017 e depositato il giorno 26 successivo – è impugnata la ingiunzione Prot. Gen. N.006329 del 15.5.2017, con cui, vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25 novembre 2016, e richiamata l’ordinanza n. 58 del 18.10.2011, con cui si ingiungeva la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via  … s.n.c., il Responsabile del 4° e 5° Settore Ufficio Tecnico del Comune di …. , preso atto che da giurisprudenza costante sia amministrativa che penale “l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione emesso dall’autorità comunale, comporta l’automatica acquisizione gratuita della costruzione abusiva” ed, inoltre, che “la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza, ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare”, nelle more che il Consiglio Comunale si pronunci in merito all’esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del suddetto immobile abusivo ai sensi del comma 5° dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, richiedeva a  … e  …. il pagamento d’indennità di occupazione sine titulo, di costruzione abusiva realizzata alla Via  … s.n.c.;

    Rilevato che parti ricorrenti, dopo aver ripercorso la storia catastale dei cespiti in contestazione, espongono che:

    – l’appezzamento di terreno sito nel Comune di  …. e riportato nel N.C.T. al foglio 5 p. lla 2374 è di esclusiva proprietà di … , mentre l’appezzamento di terreno sito nel Comune di  …. e riportato nel N.C.T. al foglio 5 p. lla 2375 è di proprietà per ½ di  … e per ½ di … ;

    – le opere abusive per le quali si chiede l’indennità di occupazione sono oggetto della domanda di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003, da … , in data 10.12.2004, prot. n. 19658, precisamente per le opere insistenti sulle particelle di terreno 2374, 2375 (ex 1823 e 1824) del foglio 5 del Comune di  … descritte come “vari corpi di fabbrica parte in muratura e parte in lamiera e ferro”, domanda, completa in ogni sua parte corredata dalla ricevute dei bollettini dell’oblazione integralmente versata e degli oneri concessori, sulla quale l’Autorità urbanistica non si è ancora determinata con un provvedimento espresso imposto ex art. 2, L. 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

    – il Comune non avrebbe provveduto, all’epoca, alla notifica dell’ingiunzione di demolizione, né all’adozione e comunque alla notifica di un formale accertamento dell’acquisizione al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ai fini dell´immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari;

    Considerato che:

    – in relazione all’ordinanza collegiale n. 4529 del 27 settembre 2017, il Collegio deve prendere atto che parti ricorrenti hanno proceduto alla regolarizzazione del ricorso in base alle disciplina dettata per l’attuazione del processo amministrativo telematico;

    – il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;

    – il ricorso è stato poi introitato per la decisione, con avviso dell’eventualità di sentenza breve, alla Camera di Consiglio del 31/10/2017, nonché con avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., dei profili di difetto di giurisdizione rilevabili d’ufficio, in relazione all’impugnazione dell’indennità di occupazione;

    Rilevato, ai fini di una corretta perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, che:

    – non constando, allo stato, l’emanazione di alcun atto di acquisizione gratuita dei cespiti in contestazione al patrimonio comunale (risultando redatto unicamente il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 58 del 18.10.2011), i ricorrenti si sono limitati ad impugnare l’ingiunzione di pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo, in conseguenza dell’inottemperanza alla demolizione;

    – neppure risultano adottati atti o provvedimenti in ordine alla domanda di condono, per cui è da escludere che le contestazioni dedotte in ordine alla sanabilità delle opere abusive realizzate siano riferibili ad atti relativi ai relativi procedimenti;

    – l’asserita mancata notifica dell’ordinanza di demolizione è (ai fini del presente giudizio) ininfluente sulla legittimità dell’ingiunzione di demolizione all’epoca adottata, potendo semmai incidere unicamente sulla sua efficacia ai fini dell’adozione degli atti conseguenziali;

    Ritenuto pertanto che:

    – la controversia in esame non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo in particolare da escludere che l’oggetto del contendere rientri tra quelle previste dall’art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a. riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni … del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”;

    – peraltro, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione in base alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui è lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo richiesta con l’impugnata ingiunzione con decorrenza dalla scadenza del termine per ottemperare, che produce l’effetto dell’acquisizione al patrimonio pubblico, riguarda una pretesa patrimoniale attinente a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni aventi la consistenza di interesse legittimo (cfr. sentenza della Sez. VIII di questo Tribunale del 29/3/2017 n. 1715, con ulteriori richiami e Sez. III, n. 3703 dell’11/07/2017);

    Ritenuto in definitiva, per le considerazioni che precedono, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulla contestazione relativa all’indennità di occupazione, in quest’ultimo caso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;

    Ritenuto che, per la novità della questione, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese processuali, restando a carico dei ricorrenti il contributo unificato versato;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3146/2017), proposto da … e  …. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione relativa all’indennità di occupazione, come chiarito in motivazione.

    Compensa interamente tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, restando a carico del ricorrente il contributo unificato versato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Vincenzo Cernese Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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