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La Giustizia Amministrativa nel D.L. Milleproroghe

    Il 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 183/2020 (cd “DL Milleproroghe”), con il quale il Governo ha prorogato diverse scadenze normative.

    Importante tematica affrontata è stata quella relativa alla proroga del termine di scadenza della normativa emergenziale da Covid-19.

    In particolare, nel settore Giustizia si prevede la proroga della trattazione delle udienze in modalità telematica.

    Nell’ambito del processo amministrativo rileva l’art. 1, comma 17 del D.L. cit.

    In particolare, ivi, si prevede che all’articolo 25, comma 1, del DL n. 137/2020, il termine del “31 gennaio 2021” al “30 aprile 2021“.

    Pertanto, nella giustizia amministrativa, le norme emergenziali sono estese fino alla fine di aprile 2021.

    In virtù di detta proroga, fino al 30 aprile 2021, le regole applicate al processo amministrativo, come previste dalle disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono le seguenti:

     

    1. “L’istanza (di discussione) è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto.
    2. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno (tre giorni) prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
    3. Si da’ atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
    4. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e’ considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza (fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa) o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.
    5. Il decreto di cui al comma 2 (ossia del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, (il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative) stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.”

     

    Appare opportuno evidenziare che l’espressa proroga dei termini emergenziali riguarda esclusivamente il processo amministrativo e non anche quello civile, penale e tributario.

    Il DL Milleproroghe ha, altresì, prorogato una serie di previsioni e inerenti gli appalti pubblici. In particolare:

    1. resta sospesa – fino al 31 dicembre 2021 – la norma del Codice Appalti che obbliga ad indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori cui saranno commissionati i lavori, in caso di affidamento dell’appalto. Risulta prorogata anche la possibilità di subappaltare il 40% dei lavori anziché il 30%.
    2. Per tutto il 2021 resta possibile l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza presentazione di progetto esecutivo ma solo sulla base del progetto definitivo costituito da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza. Esulano dalla deroga gli interventi di manutenzione che comportano rinnovo o sostituzione di parti strutturali o di impianti.
    3. Per tutte le gare bandite entro il 31 dicembre 2021 resta ferma la possibilità, per le imprese contraenti, di ricevere l’anticipazione maggiorata del 30% del prezzo anziché del 20%.

     

     

     

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