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L’ACQUISTO IN BUONA FEDE DEL BENE NON ESONERA IL TERZO DALLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 30 DEL D.P.R. N. 380/2001 PER LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II – sentenza 26 agosto 2016 n. 4098

    L’acquisto in buona fede del bene non esonera il terzo dalle sanzioni previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 per la lottizzazione abusiva

    Secondo un più rigoroso indirizzo ermeneutico, la lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante.

    Infatti, pur tenendo conto del principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui il terzo acquirente di buona fede, che ha a buon titolo confidato nella conformità del bene alla normativa urbanistica, non può in nessun caso subirne la confisca (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia) ed escludendo che la successiva giurisprudenza della stessa Corte (sentenza 21 ottobre 2013, Varvara contro Italia) sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva (così Corte Cost. n. 49 del 2015), è ancora valido l’orientamento che reputa sufficiente a giustificare la confisca urbanistica l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere.

    E’ onere infatti del potenziale acquirente accertare, al momento dell’acquisto ed usando la normale diligenza la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile oggetto dell’atto di alienazione. Deve infatti ritenersi un dovere, per chi intende acquistare un immobile, accertare la regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso e in tale attività l’acquirente ha il diritto di chiedere aiuto ai soggetti che hanno maggiore competenza tecnica in materia e che lo assistono nell’acquisto, come i notai e le agenzie immobiliari che hanno a loro volta il dovere di portare a conoscenza degli interessati gli eventuali elementi ostativi alla conclusione dell’acquisto (o che ne sconsigliano la conclusione).


    N. 04098/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 02788/2013 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2013, proposto da:
    ……., ………….., rappresentati e difesi dall’avv. ……….., presso il quale elettivamente domiciliano in ….;

    contro

    – Comune di ……., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ……., con il quale elettivamente domicilia in ….;
    – Provincia …….., in persona del Presidente f.f. della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dall’avv. …… ed elettivamente domiciliata in ….;

    per l’annullamento

    previa adozione di misure cautelari

    dell’ordinanza n. ….. del 19/02/2013, emessa dal Responsabile incaricato del Settore 10, Pianificazione e Gestione del Territorio, del Comune di ……., recante ordine di sospensione di lottizzazione abusiva, nonché ordine di demolizione delle opere e divieto di disporre dei suoli, e di tutti gli atti ivi richiamati; nonché, per quanto occorre, per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua del PRG del Comune di ……..; in subordine per la declaratoria di inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza impugnata a decorrere dal 10.04.2013; in ulteriore subordine per il risarcimento del danno.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ….. e della Provincia di …..;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. ……….e uditi l’avv. ……. per la parte ricorrente e l’avv. ….. per il Comune di …..;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con il ricorso in esame i sigg. ……. e ……., proprietari di un immobile sito nel Comune di …. in località Contrada …… alla via ……, censito nel n.c.e.u. al foglio .., p.lla …, sub …, in un’area facente parte in origine della ex p.lla …., hanno impugnato l’ordinanza n. …, prot n. …. del 19.2.2013, con cui il Responsabile del Settore 10, Pianificazione e Gestione del Territorio, del Comune di ….., ravvisando nel frazionamento e successiva edificazione della ex p.lla …. gli estremi di una lottizzazione abusiva, ha disposto l’immediata sospensione di ogni attività edilizia, ingiunto la demolizione delle opere e proibito di disporre con atto tra vivi dei suoli e delle opere stesse.

    Si sono costituiti in giudizio la Provincia di …., che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e il Comune di …., che ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

    Alla camera di consiglio dell’11.7.2013, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta degli stessi.

    In vista dell’udienza di discussione i ricorrenti hanno prodotto memoria, il Comune memoria e repliche.

    Alla pubblica udienza del 17.5.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. – Col provvedimento impugnato il Comune di …… è intervenuto a reprimere l’asserita lottizzazione abusiva di un’area di 4987 mq con destinazione urbanistica E1 (zona agricola normale), originariamente censita in catasto al foglio 4, p.lla 123, che sarebbe stata compiuta mediante il suo frazionamento in più lotti destinabili a fini edificatori, nonché attraverso la realizzazione di manufatti abusivi sulle particelle risultanti, contestata nella specie anche agli odierni ricorrenti, il cui immobile ricade nell’attuale p.lla …..

    2. – I ricorrenti, individuati nell’elenco dei destinatari del provvedimento repressivo, hanno contestato l’impugnata misura con tredici motivi di doglianza, con i quali ne hanno sostenuto l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, oltre che l’inefficacia sopravvenuta.

    In particolare, con i primi tre motivi di censura affermano che:

    i) non è stato osservato l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito loro di far valere a) l’esistenza di un permesso di costruzione del 2004; b) l’avvenuta approvazione del frazionamento da parte del Comune; c) la destinazione di piano delle aree (quella a suo tempo e quella attuale); d) la realizzazione di opere di urbanizzazione e le espropriazioni effettuate anche dell’area del ricorrente;

    ii) l’acquisto della particella sulla quale è stato realizzato l’immobile dei ricorrenti, troppo piccola per essere destinata ad altri scopi, era stato effettuato dai danti causa dei ricorrenti al fine di accorparla con quella di maggiore estensione già di loro proprietà da molti anni, andando a costituire con questa un unicum e diventando, quindi, suscettibile, da un lato, di destinazione ad attività agricola e, dall’altro, di utilizzazione ai fini edificatori nei limiti consentititi in zona agricola, utilizzando la volumetria sviluppabile dall’intera estensione, tanto è vero che il successivo rilascio del permesso di costruire, in base al quale è stato costruito l’immobile poi acquistato dai ricorrenti, è stato possibile utilizzando la volumetria totale sviluppabile dalla maggiore estensione di loro proprietà; pertanto, tale acquisto non integra alcuna ipotesi lottizzatoria;

    iii) i ricorrenti non hanno acquistato un lotto di terreno, ma un immobile in relazione al quale era rilasciata una concessione edilizia ed era stato depositato al Comune il frazionamento, senza che lo strumento urbanistico allora vigente prevedesse una unità minima per la costruzione in zona rurale; pertanto, sono terzi acquirenti di buona fede, hanno agito senza incorrere in profili di colpa e, perciò, sono sottratti dal subire le sanzioni previste per le lottizzazioni abusive; d’altronde, il Comune non ha motivato il contrario, né si è preoccupato di differenziare le posizioni degli originari proprietari da quelle di coloro hanno acquistato a notevole distanza nel tempo un bene che non è costituito da un lotto ma da un edificio.

    Con i successivi dieci motivi, proposti “per mero scrupolo” difensivo (cfr. pag. 10 del ricorso), i ricorrenti adducono, a sostegno della loro azione giudiziaria, le ulteriori seguenti ragioni:

    iv) poiché l’atto di acquisto della proprietà dell’area dei ricorrenti, da parte dei loro danti causa, è avvenuta il 2.4.1990 e la notifica del frazionamento al Comune, come risulta dal medesimo, è avvenuta il 12.4.1990, senza che per sedici anni l’Ente abbia adottato alcun provvedimento di sospensione, deve presumersi che il Comune abbia ritenuto insussistenti gli estremi della lottizzazione abusiva, sicché adesso non può contestare ai terzi in buona fede l’acquisto, effettuato più di dieci anni addietro, a meno che non affermi e dimostri di non aver ricevuto a suo tempo la comunicazione e la notifica del frazionamento (nonostante l’obbligo per i pubblici ufficiali che autenticano o ricevano atti aventi per oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadri di trasmetterli al dirigente del competente ufficio comunale), oppure che la lottizzazione sia materializzata soltanto con le attività successive (il che, però, non può sostenersi, essendo noto al Comune almeno dal 2000 — anno di approvazione del PRG – che il suolo e quelli circostanti sono edificati);

    v) il Comune era certamente a conoscenza del frazionamento, poiché nel 1996 ha espropriato l’area dei danti causa dei ricorrenti per realizzarvi una fogna a servizio proprio del comprensorio abitativo ove insiste il fabbricato dei ricorrenti;

    vi) non vi è stata lesione della potestà pianificatoria del Comune, poiché la stessa è già stata esercitata nel 2007, dopo che le attività oggetto di contestazione sono state realizzate e prima che fosse emesso l’ordine di sospensione, il quale, posto che la presunta attività lottizzatoria non è più in corso da almeno dieci anni, non risponde più alla sua natura e funzione normativa di provvedimento cautelare, ma assurge ad ordine di demolizione, con conseguente sviamento di potere; peraltro, quando in origine il Comune ha effettuato le proprie scelte pianificatorie, ha ritenuto che l’area in questione dovesse essere destinata a espansione residenziale, tant’è che l’esistenza di manufatti era stata addirittura agevolata con la costruzione di un sistema fognario con soldi pubblici, e quando, in conseguenza dello stralcio delle previsioni effettuato dalla Provincia, l’ha destinata a zona agricola, come era prima, ha implicitamente ritenuto che l’esistenza delle costruzioni non ostacolasse le sue scelte pianificatorie; anzi, ha riconosciuto espressamente che la destinazione a zona agricola impressa nel 2007 è frutto di mero errore di adeguamento, dal momento che l’area doveva essere destinata a zona R1;

    vii) se pure un pregiudizio della potestà pianificatoria pubblica vi fosse stato, questo è stato certamente assorbito dalla successiva pianificazione urbanistica del Comune (l’approvazione del PRG del 2007 a vani zero), che ha tenuto conto di tali volumetrie e di tali edificazioni “digerendone” gli effetti, sostanzialmente inibendo per il futuro ogni possibilità di emettere un provvedimento di sospensione della lottizzazione;

    viii) il provvedimento impugnato difetta di motivazione quanto agli indici rivelatori della lottizzazione abusiva, avendo il Comune valorizzato unicamente la circostanza che un lotto unico di circa 4000 metri è stato frazionato nel 1990 in una pluralità di lotti e che su tali lotti vi siano state delle edificazioni, senza tener conto di una serie di elementi di segno contrario (il fatto che il piano di fabbricazione del 1957, ancora all’epoca vigente, consentiva l’edificazione in zona rurale nei limiti della copertura di 1/20 del lotto, ma senza limite di lotto minimo, faceva sì che non potesse ritenersi abusivo un frazionamento che preveda lotti di diversa estensione che vanno dai 500 metri ai mille e più; il fatto che l’attività edilizia contestata si è svolta nel periodo in cui il PRG adottato dal Comune per la suddetta zona prevedeva la destinazione ad espansione residenziale; nonché le altre circostanze addotte nei precedenti motivi di ricorso);

    ix) gli indici minimi della fattispecie di lottizzazione abusiva devono essere idonei a dimostrare l’intento di asservire per la prima volta all’edificazione una porzione di territorio comunale non urbanizzata, ma nel caso di specie l’area non soltanto era urbanizzata, ma lo era per iniziativa del Comune, siccome servita da una strada di proprietà comunale (perché espropriata nel 1999 per la realizzazione delle fogne a servizio dell’edificato esistenti e di quello a venire), da condotta idrica e da tutti gli altri servizi, realizzati dallo stesso Comune.

    x) non è possibile ordinare la sospensione della lottizzazione se è stato rilasciato un titolo edilizio abilitativo a monte; i ricorrenti sono titolari di concessione edilizia del 2004, rilasciata prima ancora del loro acquisto;

    xi) il provvedimento impugnato è perplesso, poiché l’amministrazione, oltre ad ordinare la sospensione di ogni opera edilizia e di lottizzazione, ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, con un ordine che è estraneo allo schema dell’art. 30 del DPR n. 380/01, che prevede la sospensione e successivamente l’acquisizione preordinata alla demolizione; inoltre, un ordine di sospensione è inconciliabile con quello di demolizione, soprattutto in presenza di un titolo edilizio rilasciato e legittimo;

    xii) il PRG approvato dal Comune nel 1999 prevedeva per l’area la destinazione ad espansione residenziale; nel 2006 la Provincia di …., in sede di approvazione, aveva stralciato dal Piano adottato tutte le nuove destinazioni di espansione residenziale ed il Comune aveva recepito tale provvedimento di approvazione con delibera C.C. n. 6 del 22.02.2007; per effetto di tale stralcio – avvenuto senza ripubblicazione del Piano o ad altra pubblicità – anche la zona ove insiste il fabbricato dei ricorrenti è stata destinata, puramente e semplicemente, a zona agricola semplice, ma si tratta di mera svista (del che ha espressamente preso atto la delibera consiliare n. 18/2013), poiché proprio l’esistenza dei nuovi insediamenti impediva ulteriori scelte urbanistiche espansive, in quanto di quella volumetria si era tenuto già conto al momento della scelta a monte di non procedere ad altra espansione; ove così non fosse, la scelta del Comune è, comunque, affetta da errore di valutazione e, quindi, viziata per omessa considerazione di circostanze essenziali;

    xiii) l’ordinanza impugnata è, comunque, inefficace – quanto agli effetti connessi al decorso del termine di 90 giorni – dal momento della presentazione dell’istanza di approvazione del piano di recupero; la delibera consiliare n. 18/2013 è in contrasto insuperabile con l’ordinanza impugnata, che, pertanto, deve ritenersi abbia perso efficacia.

    2. – In via subordinata alla domanda di annullamento, i ricorrenti hanno proposto nei confronti dell’amministrazione una domanda risarcitoria del danno per la perdita della proprietà del loro bene, che sarebbe ascrivibile all’omessa effettuazione della attività di vigilanza e controllo del territorio, nonché all’aver posto in essere atti e comportamenti tali da averli indotti nell’errore di ritenere legittimo l’immobile da loro acquistato.

    3. – I ricorrenti hanno prodotto in giudizio copia della deliberazione consiliare n. 18 del 29.4.2013 del Comune di ….., recante l’approvazione di un atto di indirizzo alla Giunta comunale ed ai tecnici incaricati della redazione del PUC di provvedere alla perimetrazione dell’insediamento abusivo ricadente in località … anche ai fini di successivi interventi mediante piani di recupero, con la prescrizione di prendere atto dell’erronea destinazione urbanistica della zona, che avrebbe dovuto essere “zona R1, nuclei extraurbani soggetti a recupero L. 47/85 art. 29”.

    4. – I ricorrenti hanno depositato copia di un’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata, presentata in loro nome e conto dall’avvocato che li ha assistiti nel presente giudizio (doc. n. 7 della produzione allegata al ricorso).

    L’istanza è datata 22.4.2013 e dalla risposta dell’amministrazione, di cui appresso si dirà, risulta essere stata acquisita al protocollo comunale al n. 4607 del 24.4.2013.

    Le sue argomentazioni sono interamente riprese nel secondo motivo del ricorso qui in esame.

    L’istanza è stata riscontrata dall’amministrazione comunale con la nota prot. 6158 del 31.5.2013 (doc. 2 della produzione del Comune del 9.7.2013), che, nel ribadire la legittimità del provvedimento e nel confermarne efficacia ed esecutività, sostanzia un diniego di autotutela.

    Nel motivare le proprie conclusioni, l’ufficio competente, dopo aver evidenziato che «la zona oggetto della procedura di lottizzazione è attualmente classificata come Zona Agricola Semplice; il Programma di Fabbricazione vigente al momento di acquisto dell’area da parte degli interessati era classificata come Zona Rurale; il lotto in questione, al momento dell’acquisto da parte degli interessati e della realizzazione degli immobili ivi ubicati, ricadeva in Zona Rurale del Programma di Fabbricazione all’epoca vigente» e riportato i principi in materia di lottizzazione abusiva cartolare, ha osservato che «nel caso in esame, la destinazione a scopo edificatorio del frazionamento è ricavabile dalle dimensioni dei lotti, che risultano del tutto esigue rispetto alla destinazione ad uso agricolo (sulla rilevanza di tale elemento, v. Cons. di Stato,. Sez. V, n.839/2009) e dal fatto che gli acquirenti non risultavano svolgere alcuna attività di coltivazione o di sfruttamento agricolo dei terreni. La circostanza, infine, secondo cui l’immobile in parola sia stato realizzato in virtù di concessione edilizia, di cui peraltro gli interessati non indicano gli estremi, non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza in oggetto, in quanto la destinazione a fabbricato “rurale”, appare ictu oculi inesistente attesa la assenza dei presupposti di legge».

    L’amministrazione ha in questo modo precisato, per quanto specificamente riguarda la proprietà degli odierni ricorrenti, gli elementi posti a base della misura adottata, in particolare con riguardo al fatto che la fattispecie lottizzatoria ipotizzata per il loro terreno è di natura cartolare (benché nel provvedimento impugnato si fa riferimento anche alla realizzazione di opere abusive) ed all’irrilevanza del titolo edilizio, in realtà rilasciato per un fabbricato rurale.

    E’ giusto il caso di osservare, ove mai in quest’atto sopravvenuto al ricorso si volesse ravvisare (come, invero, i ricorrenti sono lungi dall’aver fatto) qualcosa di più di una semplice conferma delle ragioni originarie del provvedimento, che lo stesso non è stato impugnato in giudizio.

    5. – Tanto premesso, in via preliminare deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di …., la quale, di conseguenza, va estromessa dal giudizio.

    I ricorrenti, infatti, non impugnano alcun atto della Provincia né propongono alcuna diversa domanda nei suoi confronti.

    6. – Nel merito, il ricorso è infondato, fatto salvo che per l’impugnazione del solo ordine di demolizione.

    6.1. – Ai sensi dell’art. 30, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 380 del 2001, si ha lottizzazione abusiva formale o cartolare quando, pur non essendo ancora avvenuta la trasformazione urbanistica e edilizia propria della lottizzazione materiale, se ne siano già realizzati i presupposti «attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio», creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi.

    Per condivisibile indirizzo giurisprudenziale, non è necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga da una pluralità di elementi, anche di per sé non univocamente significativi, e persino da un solo indizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 novembre 2009, n. 10872; nonché la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, tra cui, ex multis, T.A.R. …., sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5562).

    In particolare, è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell’attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2013, n. 3534; 13 maggio 2011, n. 2937; 3 agosto 2010, n. 5170).

    A questo specifico riguardo, questo stesso Tribunale ha ritenuto indizio rilevatore sufficiente la vendita frazionata di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensione ridotta e palesemente incompatibile con una loro valida destinazione agli usi agricoli e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive pertinenti a tale utilizzazione agricola (cfr. TAR Campania, sez. IV, 21 aprile 2016, n. 2051).

    6.2 – Nel caso ora in esame, sussistono plurimi e concordanti indici rivelatori di una lottizzazione abusiva cartolare, quali il fatto, non contestato dai ricorrenti, che il lotto su cui sorge la loro proprietà e gli altri ugualmente colpiti dallo stesso provvedimento repressivo fossero tutti risultanti dal frazionamento di un’unica area molto più vasta avente destinazione rurale, che era stato compiuto in un’unica data (frazionamento n. 267 del 19.2.1990) e aveva dato luogo a una pluralità di lotti di dimensioni perlopiù manifestamente incompatibili con l’esercizio dell’attività agricola; l’esistenza, anche questa non contestata dagli odierni ricorrenti, di una pluralità di interventi edilizi sui medesimi fondi; il fatto che non consta che i loro acquirenti avessero la qualifica di imprenditore agricolo e che, per quanto riguarda gli odierni ricorrenti, gli stessi non hanno opposto né tantomeno provato la titolarità dei requisiti per la conduzione di fondi agricoli (nonostante lo specifico rilievo mosso loro nel diniego di autotutela), né la permanenza della funzione e destinazione dei fondi conforme alla zonizzazione di piano; la circostanza che, se è vero che l’immobile degli odierni ricorrenti è stato realizzato in virtù di permesso di costruire, tuttavia quest’ultimo era stato rilasciato per assentire la costruzione di due corpi di fabbrica da adibire a casa colonica ed a pertinenze accessorie, sull’espressa premessa che il conduttore del fondo era iscritto alla CCIAA di …. quale impresa individuale dedita allo svolgimento di attività agricola (cfr. doc. 3 della produzione allegata al ricorso).

    Va aggiunto che la destinazione della particella originaria a zona agricola nel piano di fabbricazione vigente all’epoca del frazionamento ed ancora alla data del rilascio del permesso di costruire, nonché a quella dell’acquisto dell’immobile da parte degli odierni ricorrenti, è pacifica, prima ancora che provata in atti, e la conferma della destinazione di zona nel P.R.G. del 2007 non può essere posta in discussione senza impugnare e muovere censure al provvedimento della Provincia (la deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 20.9.2006 di approvazione del PRG con stralci e modifiche) del quale la delibera del Consiglio comunale di …….  n. 6 del 2007 costituisce recepimento, per di più a distanza quasi un lustro dalla pubblicazione nel BURC del visto di conformità della Regione Campania.

    6.3 – L’avvio della procedura espropriativa per pubblica utilità e la realizzazione della rete fognaria nell’area ha seguito di diversi anni il frazionamento lottizzatorio.

    Pochi mesi prima dell’avvio dell’intervento pubblico, il Comune aveva adottato, con delibera consiliare 8.6.1999, n. 36, una prima versione del P.R.G. che prevedeva di destinare l’area in località ……o a zona di espansione residenziale.

    L’intervento infrastrutturale è stato, perciò, attuato nella prospettiva di una ulteriore edificazione dell’area in linea con le previsioni del nuovo strumento urbanistico in itinere e non per completare e regolarizzare, in qualche modo, quanto già compiuto in via di fatto dai privati.

    Si è così, più semplicemente, anticipato un esito (l’approvazione del P.R.G. con la nuova zonizzazione) che, tuttavia, non si è realizzato; l’area è rimasta a destinazione agricola, senza soluzione di continuità, per l’incapacità del piano meramente adottato di modificarne la disciplina urbanistica.

    6.4 – Non può inoltre ritenersi, contro ogni evidenza, che il P.R.G. approvato dalla Provincia, nello stralciare ogni ipotesi di espansione residenziale e nel confermare la destinazione agricola dell’area, abbia potuto implicitamente ritenere che l’esistenza in loco di costruzioni non ostacolasse le scelte di piano ed anzi ne abbia accettato (“digerito”, nella terminologia dei ricorrenti) la presenza, poiché ciò avrebbe significato avallare, contraddittoriamente, una situazione in netto contrasto con la vocazione rurale della zona che lo stesso strumento urbanistico ha mantenuto ferma.

    6.5 – La delibera (n. 18 del 29.4.2013) con cui il consiglio comunale di …….. ha approvato un semplice atto d’indirizzo rivolto alla Giunta e ai tecnici incaricati della redazione del P.U.C. con riferimento alla perimetrazione dell’insediamento abusivo ai fini di successivi piani di recupero e ad una presunta erroneità della destinazione urbanistica dell’area non muta i termini della questione e tanto meno vale a privare d’efficacia il provvedimento impugnato.

    Difatti, fintantoché lo strumento urbanistico generale non è modificato o sostituito, l’area resta a destinazione agricola, né la volontà politica manifestata dall’assemblea consiliare è sufficiente al recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, che è invece rimesso, ove ne ricorrano le condizioni, alle previsioni del P.U.C. e agli eventuali piani attuativi di recupero da quest’ultimo previsti, come stabilito dall’art. 23, co. 3 e ss., della legge regionale della Campania n. 16 del 22.12.2004, che debbono provvedere ad un razionale reinserimento di tali insediamenti nel tessuto comunale.

    6.6 – Le considerazioni sin qui svolte smentiscono le censure di violazione di legge, assenza di presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione articolate, con riferimento a tutti i profili finora esaminati, nei motivi di ricorso nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13.

    6.7 – Non rileva che il provvedimento repressivo sia intervenuto a distanza di anni dal frazionamento, atteso che la fattispecie di lottizzazione abusiva riflette un illecito a carattere permanente (cfr. C.d.S., sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 26) e, perciò, la misura sanzionatoria prevista dalla disciplina di settore, oltre che dovuta, deve ritenersi, per definizione, sempre attuale (cfr., ex multis, T.A.R. …., sez. II, n. 5562/2015 cit.).

    Va perciò respinto anche il quarto motivo di ricorso.

    6.8 – Col terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono altresì, come si è visto, di essere terzi acquirenti di buona fede del bene, scevri di colpa, e, perciò, sottratti alla sanzione prevista per le lottizzazioni abusive.

    Anche questa censura è infondata.

    Secondo un più rigoroso indirizzo ermeneutico, la lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr. C.d.S., sez. IV, 3.4.2014, n. 1589; TAR Toscana sez. III 17.9.2013, n. 1278; TAR Campania, …., sez. II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067).

    Recentemente, questa Sezione (cfr. TAR Campania, …., sez. II, n. 5562/2015 cit. e numerose altre), tenendo conto del principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui il terzo acquirente di buona fede, che ha a buon titolo confidato nella conformità del bene alla normativa urbanistica, non può in nessun caso subirne la confisca (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia) ed escludendo che la successiva giurisprudenza della stessa Corte (sentenza 21 ottobre 2013, Varvara contro Italia) sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva (così Corte Cost. n. 49 del 2015), ha ritenuto ancora valido l’orientamento che reputa sufficiente a giustificare la confisca urbanistica l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere, assicurando continuità all’indirizzo della Sezione secondo cui «resta … onere del potenziale acquirente accertare, al momento dell’acquisto ed usando la normale diligenza (tanto più in un contesto territoriale come quello nel quale si è determinata la vicenda in esame), la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile oggetto dell’atto di alienazione …. Deve infatti ritenersi un dovere, per chi intende acquistare un immobile, accertare la regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso (e in tale attività l’acquirente ha il diritto di chiedere aiuto ai soggetti che hanno maggiore competenza tecnica in materia e che lo assistono nell’acquisto, come i notai e le agenzie immobiliari che hanno a loro volta il dovere di portare a conoscenza degli interessati gli eventuali elementi ostativi alla conclusione dell’acquisto (o che ne sconsigliano la conclusione) » (cfr. TAR Campania, …., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 26).

    Nel caso in esame, la destinazione rurale dell’area, incompatibile col frazionamento simultaneo dell’originaria particella di oltre quattromila metri quadri in una pluralità di lotti di dimensioni talora minime, e il fatto che contratto di acquisto dell’immobile stipulato dai ricorrenti riportasse la natura di casa colonica dell’immobile, edificato in base ad un titolo edilizio rilasciato sulla premessa che il conduttore del fondo era titolare di un’impresa agricola, avrebbe dovuto indurre gli odierni ricorrenti, privi di quella stessa qualità soggettiva, ad una condotta negoziale improntata a ben maggior cautela, valendo ad escludere che gli stessi, tanto più in un contesto già caratterizzato dalla presenza di ulteriori opere nei fondi vicini, potessero confidare “a buon titolo” nella rispondenza della situazione di fatto alla disciplina urbanistica di zona.

    6.9 – Contrariamente a quanto sostenuto con l’undicesimo motivo di ricorso, l’atto impugnato non è perplesso per il fatto di aver direttamente ingiunto la demolizione delle opere, né corrisponde al vero che l’ordine di sospensione è di per sé inconciliabile con quello di demolizione.

    La circostanza, infatti, che l’ordine di sospensione della lottizzazione, che comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, sia il provvedimento tipico previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 380/01 per il caso di lottizzazione abusiva e comporti, decorsi novanta giorni, l’acquisizione di diritto delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune, che deve provvede alla demolizione delle opere, non esclude che l’atto in concreto emanato possa avere contenuto dispositivo plurimo, colpendo nello stesso tempo, con l’irrogazione della sanzione demolitoria di cui al successivo art. 31, anche i meri interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire

    Vero è, invece, che l’irrogazione di quest’ultima sanzione non è compatibile con la esistenza di un titolo edilizio a base della costruzione dell’immobile, come è nel caso di specie, fermo restando ciò che si è detto sull’incapacità di tale circostanza ad escludere la più grave ipotesi della lottizzazione abusiva.

    6.10 – Va disatteso, infine, il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’atto per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

    Come si è visto, infatti, le argomentazioni difensive spese nel merito dai ricorrenti nella presente sede sono risultate infondate, palesando in tal modo che il contenuto dell’atto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Si può perciò concludere che nella vicenda in esame la comunicazione dell’avvio del procedimento sarebbe stata oggettivamente superflua, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

    7. – Venendo alla domanda di risarcimento, il danno lamentato dai ricorrenti, alla luce di quanto detto, non è ascrivibile al fatto doloso o colposo dell’amministrazione, neppure sotto forma di omesso controllo o vigilanza, e pertanto la domanda deve essere rigettata.

    8. – In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va accolto limitatamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione impartito ai ricorrenti, che va quindi annullato, e respinto per il resto.

    9. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe (n. 2788/13), estromette dal giudizio la Provincia di …., accoglie il ricorso limitatamente all’annullamento dell’ordine di demolizione impartito ai ricorrenti e lo respinge per il resto. —

    Spese compensate. ——

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in …. nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Claudio Rovis, Presidente

    Gabriele Nunziata, Consigliere

    Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Francesco Guarracino

    Claudio Rovis

    IL SEGRETARIO

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