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NOTIFICAZIONE E TERMINE DEPOSITO DEL RICORSO. ERRORE SCUSABILE, PRESUPPOSTI

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 19 gennaio 2017, n. 419

    Notificazione e termine deposito del ricorso. Errore scusabile, presupposti

    Anche nell’ambito del processo amministrativo, nel caso di pluralità di notificazioni la giurisprudenza osserva che il termine per il deposito del ricorso decorre dall’ultima notifica necessaria ai fini della completezza del contraddittorio, onde evitare che, con notifiche ulteriori e non necessarie, il ricorrente possa dilatare a piacimento il termine per il deposito (conforme, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 08/08/2014, n. 374).

    Questo orientamento risponde ad un canone di ragionevolezza posto che, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito. Non può quindi ritenersi scusabile l’errore nel quale è incorsa parte ricorrente, atteso che esso è stato determinato da un errore sulla (pacifica) interpretazione della norma.


    N. 00419/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 05582/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale …. del 2016, proposto da:
    P. S.R.L., con sede in …. alla Via ……, n. …., in persona del legale rappresentante, …. .., rappresentata e difesa dall’Avv. … ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

    contro

    – COMUNE DI …., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati …….., domiciliata in Napoli, piazza …….;
    – SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) del Comune di ……, in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento, previa sospensione

    – dell’ordinanza n. 1 del 4.11.2016, notificata in data 4.11.2016;

    – di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con la quale il Dirigente della S.u.a.p. ha ordinato “la chiusura temporanea per giorni 30, a partire dalla data di notifica del provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, dell’esercizio di sala del ….. sito in Napoli, alla P. zza …, n. …., condotto dalla sig. ra …., nata a Napoli il 17.8.197…..9, in qualità di legale rappresentante della P. s.r.l.”.

    VISTO il ricorso con i relativi allegati;

    VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di ……..;

    VISTE le memorie difensive prodotte dalle parti;

    VISTI gli atti tutti della causa;

    VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.;

    VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

    UDITI alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017 la relazione del dott. Vincenzo Cernese;

    RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    Con ricorso – notificato il 10-14.11.2016 e depositato il 13.12.2016 – la società P. – nella dedotta qualità di gestore del locale in Napoli, alla P. … n. …, destinato a sala videogiochi autorizzata, in base alla Legge nazionale, dal Questore della Provincia di Napoli, con licenza del 30.6.2016 – ha impugnato innanzi a questo Tribunale, l’ordinanza n. 001 del 4 novembre 2016 in epigrafe con cui il Responsabile del Servizio Sportello unico per le attività produttive, vista la deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, con cui è stato approvato il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, “ritenuto di dover provvedere alla chiusura della sala VKT in parola, in quanto esercitata in difetto di autorizzazione comunale” e che “sussistono le condizioni per l’adozione di provvedimenti cautelari, secondo quando previsto dall’art. 7, co. 2, della legge 241/1990, data l’esigua distanza dell’esercizio in questione dal Convitto …….., con i relativi e consequenziali gravi rischi per i frequentatori di quest’ultimo, ascrivibili in tutto o in parte alla categoria dei consumatori psicologicamente più deboli di cui in premessa, con specifico riferimento alla problematica della ludopatia”, ordinava la chiusura temporanea per giorni trenta, a partire dalla notifica del provvedimento, dell’esercizio di sala VLT sito in Napoli, alla P. zza …., ……, gestito dalla società ricorrente.

    L’intimato Comune di …. costituitasi in giudizio (tra l’altro) ha eccepito la tardività del deposito del ricorso rispetto alla notificazione.

    Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso – condividendosi l’eccezione in rito, sul punto, sollevata dal resistente Comune – è irricevibile in quanto depositato oltre il termine previsto dall’art. 45 c.p.a.

    Dalla documentazione versata in atti risulta che parte ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe in data 10 novembre 2016 al Comune di …, in persona del Sindaco pro-tempore, a mezzo di ufficiale giudiziario e, sempre con tale modalità, in data 14.11.2016, allo Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (S.u.a.p.) del Comune di ……, in persona del Dirigente pro-tempore.

    Invero, nella fattispecie di cui in causa la difesa della ricorrente ha erroneamente computato come dies a quo per il deposito del ricorso la data di perfezionamento della notifica del ricorso al S.u.a.p. del Comune di Napoli e da ciò è conseguito il ritardato deposito dell’atto, rispetto alla notifica effettuata al Comune di ……, in persona Sindaco pro-tempore.

    La vigente disciplina processuale (art. 45, comma 1 c.p.a.) stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre << dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (…….) >> ed Il concetto di ultima notificazione di cui all’art. 45 comma 1 c.p.a. si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam , perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile (Cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 29/04/2013, n. 1259).

    La giurisprudenza a più riprese ha avuto modo di rilevare che: << una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima scadenza utile >> (C. di S., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154, conf. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17.5.2013, n. 4985; T.A.R. Catania. sez. II, 29.4.2013, n. 1259).

    Ora, è vero che questa impostazione rigorosa è stata temperata dal rilievo della possibilità di riconoscere – in favore del ricorrente – la sussistenza dell’errore scusabile (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835); ma è pure vero, che la relativa discussione riguarda essenzialmente la questione di una pluralità di notifiche effettuate nei confronti di più controinteressati, con la connessa esigenza di individuare esattamente il numero e l’identità dei medesimi e con le possibili conseguenti incertezze.

    Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte a una duplice notifica effettuata nei confronti del medesimo (ed unico) Comune intimato. In questa situazione, occorre seguire un criterio ancora più rigoroso, che il Collegio ritiene di poter desumere (per evidente identità di ratio) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all’art. 369 c.p.c.

    La Cassazione ha infatti affermato che il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n. 9967; sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456; sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1635; sez. II, 19 agosto 2002, n. 12240; sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118; sez. III, 9 aprile 1992, n. 4366).

    Anche nell’ambito del processo amministrativo nel caso di pluralità di notificazioni la giurisprudenza rileva che: << Il termine per il deposito del ricorso decorre dall’ultima notifica necessaria ai fini della completezza del contraddittorio, onde evitare che, con notifiche ulteriori e non necessarie, il ricorrente possa dilatare a piacimento il termine per il deposito >>. (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 08/08/2014, n. 374).

    Siffatta impostazione è pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito. Non può quindi ritenersi scusabile l’errore nel quale è incorsa parte ricorrente, atteso che esso è stato determinato da un errore sulla (pacifica) interpretazione della norma.

    Nella fattispecie, non costituisce idoneo argomento in senso contrario la eventuale ritenuta validità della seconda notifica eseguita nei confronti del S.u.a.p., in persona del Dirigente p.t. e perfezionata in data a1 4.11.2016, trattandosi di notificazione del tutto superflua ed ultronea, atteso che la notificazione del ricorso al Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore integra in pieno il contraddittorio processuale tra le parti.

    Per quanto anzidetto, a nulla valendo, ai fini della ricevibilità del ricorso, la notifica al S.u.a.p. per la decorrenza del termine di deposito, occorrendo, invece, far riferimento unicamente alla notifica perfezionatasi nei confronti del Comune di ….. il 10.11.2016, rispetto a tale data, il deposito del ricorso, avvenuto soltanto in data 14 dicembre 2013, allorché il termine previsto dall’art. 45 c.p.a. era già scaduto, deve ritenersi insanabilmente tardivo.

    In definitiva, preso atto che alla inosservanza del termine contemplato dall’art 45, ne consegue – giusta la previsione di cui all’art. 35, co. 1, lett. a del cod. proc. amm. – l’ irricevibilità del ricorso, al Collegio non resta che rendere pronuncia in tal senso.

    Le spese del giudizio seguono come di norma la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5582/2016 R.G.) proposto da P. S.r.l., lo dichiara irricevibile.

    Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di …., delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Vincenzo Cernese

    Fabio Donadono

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