Vai al contenuto
Home » Articoli » Novità normativa: DPCM 2 marzo 2021 recante: “Nuove misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19”

Novità normativa: DPCM 2 marzo 2021 recante: “Nuove misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19”

    Con il DPCM epigrafato, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, il Governo ha introdotto nuove misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 prorogando, in particolare fino al 27 marzo p.v, il divieto di spostamento infraregionale e infraprovinciale (per le province autonome) eccezion fatta per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

    Il DPCM in questione è composto da 57 articoli suddivisi in otto Capi i quali, sostanzialmente, riprendono quanto già disposto dai precedenti DD.P.C.M. ed, in particolare, quanto introdotto dal D.L. 15/2021 relativamente alla suddivisione dell’Italia in fasce (bianca, gialla, arancione e rossa) ovvero le cd. “zone di contagio”.

    Appare opportuno analizzare, brevemente, le novità maggiormente rilevanti introdotte dal D.P.C.M in analisi.

    Prima tra queste la disciplina delle cd. zone bianche connotate dal più basso livello di rischio di contagio (Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive).

    Nello specifico, per le zone bianche (al momento di redazione della presente analisi, l’unica zona bianca d’Italia è la Sardegna) l’art. 7 del DPCM in oggetto prevede:

    a. la conferma della sospensione per gli eventi che comportano assembramenti;

    b. la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali e, nello specifico:

    i. riapertura dei ristoranti per il servizio serale e possibilità di consumare al bancone del bar o al tavolo oltre le ore 18.00;

    ii. riapertura delle piscine e delle palestre, le cui tempistiche saranno però definite da un’ordinanza regionale apposita, adottata di concerto con il tavolo permanente istituito presso il Ministero della Salute, con l’ISS, CTS e Regioni interessate, del quale si vedrà meglio infra;

    iii. cessazione del coprifuoco alle 22.00, rimettendo alla Regione interessata la rimodulazione delle fasce orarie (in Sardegna, ad esempio, il coprifuoco è stato posticipato alle 23.30).

    iv. riapertura dei Musei, Teatri e Cinema con le medesime limitazioni dell’affluenza di cui infra.

    Il D.L in analisi procede, di poi, a differenziare, in base alla zona, le diversificate attività.

    In particolare:

    A-Il comparto scuola risulta disciplinato dagli artt. 21, 22, 23, 43 e 44 i quali, prevedono:

    -Nelle zone rosse, dal 6 marzo è disposta la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

    -Nelle zone arancioni e gialle: I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

    -nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

    -nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

    -nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

    Per quanto riguarda le Università, queste, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, hanno autonomia di scelta relativamente alle modalità di erogazione della didattica nelle zone gialla ed arancione. In zona rossa resta confermata, invece, la didattica esclusivamente a distanza.

    B- Per quanto riguarda l’attività relativa a teatri, musei e cinema soccorrono gli artt. 14 e 15 i quali confermano la possibilità, per le strutture museali e per i luoghi di cultura unicamente nelle zone gialle, di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura per i musei anche il sabato e nei giorni festivi, nonché la possibilità di riapertura dei cinema e dei teatri con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza, comunque, non potrà superare il 25% di quella massima, ed in ogni caso fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

    C- In tutte le zone restano comunque chiuse le palestre, le piscine e gli impianti sciistici.

    D- Attività commerciali e servizi di ristorazione

    Zona gialla (artt. 26 e 27)

    In merito alle attività commerciali, in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto – dopo le ore 18 – per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

    Se gli esercizi commerciali si trovano all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili, questi sono chiusi nelle giornate festive e prefestive,

    ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

    Le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita – senza limiti di orario – la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

    Zona arancione (art. 37)

    Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di prevenzione e contenimento del contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

    Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

    Zona rossa (art. 45 e 46)

    Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

    Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, le disposizioni sono sovrapponibili a quelle applicabili in zona arancione.

    E-Servizi alla persona (art. 47)

    Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri e centri estetici.

    F-Tavolo tecnico di confronto con le Regioni (art. 50)

    Con Decreto del Ministero della Salute, è stato istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto composto da rappresentanti:

    · del Ministero della Salute;

    · dell’Istituto Superiore di Sanità;

    · delle Regioni e delle Province autonome, su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

    · del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

    · del Comitato tecnico-scientifico.

    con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

    Appare opportuno, infine, segnalare che la Regione Campania – con ordinanza del 5 marzo 2021 emanata dal Ministero della Salute ed in vigore dallo scorso 8 marzo – è stata inserita tra le cd “zone rosse” con ampliativo rinvio, al D.P.C.M stesso, per quanto concerne le limitazioni previste per quella fascia.

     

    A cura del dott. Alessandro Malfi e della dott.ssa Valeria Tranchini.

    Condividi su