Vai al contenuto
Home » Articoli » OCCUPAZIONE D’URGENZA AMPLIAMENTO ASSE VIARIO-  RICORSO CORTE DI APPELLO PER DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA-ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS T.U. ESPROPRIAZIONI-DIFETTO DI GIURISDIZIONE

OCCUPAZIONE D’URGENZA AMPLIAMENTO ASSE VIARIO-  RICORSO CORTE DI APPELLO PER DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA-ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS T.U. ESPROPRIAZIONI-DIFETTO DI GIURISDIZIONE

    TAR CAMPANIA , NAPOLI,  SEZ.VII, sentenza 20 marzo 2018 , n. 3042

    OCCUPAZIONE D’URGENZA AMPLIAMENTO ASSE VIARIO-  RICORSO CORTE DI APPELLO PER DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA-ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS T.U. ESPROPRIAZIONI-DIFETTO DI GIURISDIZIONE

    Il venir meno degli atti di esproprio rende incoercibile il contenuto della sentenza della Corte di Appello resa all’esito del giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione legittima. Inoltre si dichiara il difetto di giurisdizione del TAR in relazione al ristoro ex art 42 bis T.U Espropriazioni, che configurando indennizzo da atto lecito fa si che  le controversie inerenti la sua quantificazione vadano devolute al giudice ordinario.

     

    03042/2018 REG.PROV.COLL.

    00043/2016 REG.RIC.

    logo

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 43 del 2016, proposto da … e …, rappresentati e difesi dagli avvocati …., con domicilio pec come in atti, nonché eletto presso lo studio dell’avvocato …. in Napoli, via ….;

    contro

    …. s.p.a. e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio pec come in atti, nonché ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, via Diaz n.11;

    nei confronti

    …… Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati……, con domicilio pec come in atti, nonché eletto presso lo studio degli avvocati in Napoli……;

    per l’esecuzione

    della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4172 del 29.10.2014, notificata in data 8/15 gennaio 2015 e passata in giudicato;

    nonché per la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato o, in via subordinata, per l’annullamento

    del provvedimento di cd acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, prot. n. 0005742/EU del 9.10.2015, adottato dalla società ….. s.p.a., nonché della relativa nota di notifica prot. n. 0006689/EU del 18.11.2015, notificati il 23.11.2015, nella parte in cui è stata liquidata un’indennità di occupazione temporanea per la superficie di 590 mq. pari ad euro 8.272,28, in misura diversa e inferiore rispetto a quella liquidata con la sentenza della Corte di Appello di Napoli

    e per la condanna al pagamento delle somme in questione con rivalutazione monetaria ed interessi, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’…., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di …. Spa;

    Viste le memorie difensive;

    Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1…., proprietaria dei terreni siti in Comune di …. catastalmente identificati al foglio 8, particelle nn. 160, 933, 934 e 935, e …, proprietario dei terreni catastalmente identificati al foglio 8, particella 159, avendo subito un’occupazione d’urgenza a seguito dell’avvio della procedura espropriativa per la realizzazione dell’ampliamento dell’asse …. e dello svincolo …., a partire dalla notifica del decreto di occupazione prot. n. 41755 del 3.6.2003, hanno citato in giudizio dinnanzi al Giudice ordinario ….s.p.a. per ottenere la giusta determinazione degli importi loro spettanti.

    1.1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato per mancanza della proposizione del ricorso per Cassazione, ha condannato … s.p.a. : 1) a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di euro 58.447,16 a favore della sig.ra … e la somma di euro 2.957,88 a favore del sig….., a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali e rivalutazione dal 29.11.2012 fino al saldo effettivo; 2) a rifondere agli odierni ricorrenti le spese processuali liquidate in euro 100,00 per spese ed euro 6.400,00 per onorari, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA; 3) a corrispondere ai sigg.ri…. la somma di euro 2.750,00, a titolo di spese per la CTU espletata.

    1.2. Con nota del 6.8.2015 i ricorrenti hanno, pertanto, diffidato…. s.p.a. a dare integrale esecuzione alla predetta decisione.

    1.3. In data 23.11.2015 la Società….. s.p.a. ha notificato ai ricorrenti i provvedimenti di acquisizione sanante delle aree occupate, ai sensi dell’art. 42 bis del TU Espropriazioni, disponendo la liquidazione dell’indennità per occupazione temporanea della superficie di 590 mq. di proprietà della sig.ra …. in euro 8.272,28 e quella per l’occupazione temporanea della superficie di mq. 240 di proprietà del sig….. in euro 3.365,00.

    1.4. Secondo la prospettazione dei ricorrenti gli stessi sarebbero ancora creditori della somma complessiva di euro 77.861,00, di cui euro 61.407,05, a titolo di occupazione legittima in favore della sig.ra …., euro 3.365,00, a titolo di occupazione legittima in favore del sig. …. (importo liquidato nel provvedimento di acquisizione sanante, ma non corrisposto) ed euro 13.088,97, a titolo di spese legali.

    I ricorrenti hanno, pertanto, concluso per l’esecuzione integrale della sentenza indicata in epigrafe, con condanna dell’…. s.p.a. al versamento delle somme dovute con rivalutazione e interessi, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., nonché per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna dell…. s.p.a. anche al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a..

    2. …. s.p.a., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti, ritualmente costituiti in giudizio, hanno evidenziato come il decreto di acquisizione oggetto della domanda di nullità o di annullamento è stato dichiarato legittimo con sentenza del Consiglio di Stato n. 1910/2016, concludendo per l’estromissione dei Ministeri dal giudizio e per la reiezione del ricorso

    3.….s.p.a., costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto ogni valutazione in materia di indennizzi spetterebbe alla competenza del giudice ordinario, nonché per difetto di legittimazione passiva in quanto la sentenza azionata ha condannato solo l’… s.p.a. al deposito delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione legittima. Nel merito …. s.p.a. ha concluso per la reiezione del gravame in quanto il decreto ex art. 42 bis TU Espropriazioni sarebbe comprensivo di ogni aspetto patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresa l’indennità di occupazione.

    4. All’udienza camerale del 20.3.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

    5. Parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale ha precisato che oggetto del giudizio è “l’ottenimento delle somme spettanti a favore dei ricorrenti a titolo di occupazione legittima dei propri terreni (e non in relazione alla loro occupazione illecita ed espropriazione illegittima), così come liquidate dalla sentenza – passata in giudicato – della Corte di Appello di Napoli, sezione Prima, 29 ottobre 2014, n. 4712”.

    Ne discende, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che la c.d. acquisizione sanante non atterrebbe in alcun modo alla determinazione e alla liquidazione spettante per il periodo di occupazione legittima in quanto volta esclusivamente ad estinguere il fatto illecito. Pertanto, in via subordinata rispetto all’azione di ottemperanza, parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento del provvedimento adottato da….. s.p.a. ai sensi dell’art. 42 bis del TU Espropriazioni per la parte in cui ha liquidato anche l’indennità da occupazione legittima, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 relativa al periodo 24.6.2003/19.3.2008, travolgendo in tal modo il giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli.

    6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che con la decisione n. 1768/2015 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da …..s.p.a. avverso la sentenza n. 1088/2014 della V Sezione del T.A.R. Campania che aveva accolto il ricorso dei sigg. ri ….. volto ad ottenere l’annullamento del decreto di espropriazione della Prefettura di Napoli n.41755/2003.

    Con la predetta decisione, confermata sul punto dal giudice di appello, il giudice di prime cure “(posto che non era dato, allo stato degli atti, stabilire se fosse o meno possibile restituire i fondi, previa riduzione in pristino dello “status quo ante”, e pagamento dei danni cagionati medio tempore) ha rimesso la decisione di optare per la restituzione del fondo od erogare il risarcimento per equivalente ex art. 42 bis del TUE espropriazione, dettando i criteri ex art.34 del c.p.a..”.

    ….. s.p.a. ha, quindi, adottato il provvedimento di acquisizione sanante prot. n. 0005742 del 9.10.2015, del quale parte ricorrente chiede nel presente giudizio la declaratoria di nullità per violazione del giudicato, oppure in subordine, l’annullamento per la parte in cui è stata liquidata un’indennità di occupazione temporanea per la superficie di mq. 590, pari ad euro 8.272.28, vale a dire in misura diversa ed inferiore rispetto a quella liquidata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4712/2014.

    6.1. Tanto premesso, osserva il Collegio come una volta caducata la procedura ablatoria il giudicato della Corte di Appello, che presuppone la validità della predetta procedura, non può considerarsi come ostativo all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni che si basa proprio sul venir meno della procedura espropriativa.

    Ad avviso del Collegio, infatti, non può ritenersi che dal giudicato della sentenza della Corte di Appello derivi un diritto di credito dei ricorrenti, insuscettibile di essere intaccato dalla decisione di annullamento della procedura espropriativa, perché il predetto giudicato non può considerarsi ex se come attributivo di un diritto di credito, essendo limitato alla mera quantificazione dell’indennizzo e presupponendo e non fondando la validità della procedura espropriativa.

    6.2. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale la dipendenza del cosiddetto “giudizio di opposizione alla stima” dall’esistenza degli atti di occupazione e di esproprio “non può essere riservata alla sfera processuale, ma interessa anche la sfera sostanziale, in considerazione dell’indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l’espropriazione per pubblica utilità e allo stesso modo tra decreto di occupazione dell’area e indennità di occupazione. La sentenza del giudice ordinario che operi tale determinazione non si pone come titolo autonomo di accertamento della spettanza delle suddette somme al soggetto che subisce la procedura espropriativa (facendo nascere un autonomo diritto di credito), avendo il suindicato giudizio solo natura di quantificazione degli importi dovuti ad altro titolo (il decreto di occupazione e il decreto di esproprio). E’ stato in giurisprudenza osservato come il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’ espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare (…) il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa (Cass. civ. Sez. I, 21-08-2013, n. 19323). In base a quanto anzidetto, il Collegio ritiene quindi che l’effetto di giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello riguardi la quantificazione dell’indennità e non il diverso titolo del diritto della ricorrente di percepire le somme, che è subordinato all’esistenza del decreto di occupazione delle aree e del decreto di esproprio che nel caso di specie sono venuti meno.” (cfr. in termini TAR Campania, Napoli, V, 2.11.2017, n. 5109).

    6.3. Corollario di tali affermazioni è che il venir meno degli atti di esproprio rende incoercibile il contenuto della sentenza di Corte di Appello azionata che in quegli atti trova il suo presupposto di efficacia e azionabilità. Tale conclusione risponde anche a criteri di razionalità e giustizia sostanziale essendo del tutto illogico, innanzitutto, ordinare il versamento di un’indennità di occupazione legittima o di esproprio dove tali fatti non si siano concretizzati in base a sentenze (del giudice amministrativo) passate in giudicato, ma anche ritenere che possa acclarare la sussistenza di un diritto di credito un giudice diverso (quello ordinario) rispetto a quello che ha giurisdizione sulla validità del titolo da cui tale diritto di credito sorge (cfr. in termini TAR Campania, Napoli, V, 2.11.2017, n. 5109).

    6.4. Del resto tale ricostruzione della fattispecie trova conferma anche nella già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1768/2015 laddove considera destituita di fondamento “l’eccezione di inammissibilità del mezzo di primo grado (prospettata dall’appellante amministrazione a cagione della circostanza che l’appellata propose una parallela azione innanzi alla Corte di Appello per ottenere l’indennità “giusta” – il che in tesi presupporrebbe la legittimità della procedura espropriativa)”. Secondo il Giudice di appello è evidente che “vi sia logica incompatibilità tra l’azione proposta innanzi alla Corte di Appello e quella incardinata innanzi al Tar ed oggetto dell’odierno scrutinio (…): l’una postula che la procedura seguita sia legittima, ma che l’indennizzo erogato sia inferiore al dovuto, mentre il petitum articolato innanzi alla giurisdizione amministrativa poggia sul presupposto che la procedura espropriativa sia divenuta (o lo fosse ab origine) illegittima”.

    6.5. Per tutte le ragioni esposte, ad avviso del Collegio, il venir meno degli atti di esproprio rende incoercibile il contenuto della sentenza di Corte di Appello azionata e conseguentemente il ricorso per ottemperanza deve essere rigettato.

    7. Passando ora all’esame delle domande di nullità per violazione del giudicato o, in via subordinata, di parziale annullamento del decreto di acquisizione sanante il Collegio osserva quanto segue.

    7.1. La domanda di declaratoria di nullità del decreto adottato ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropriazioni per violazione del giudicato deve essere respinta per tutte le ragioni già esposte, anche a prescindere dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1910/2016, richiamata dalle parti resistenti, con la quale è stato respinto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1768/2015 ed è stata affermata la legittimità dell’esercizio di siffatto potere da parte di Autostrade Meridionali s.p.a..

    7.2. Con riguardo, invece, alla domanda di annullamento del provvedimento di acquisizione sanante per la parte in cui è stata liquidata un’indennità di occupazione temporanea per la superficie di mq. 590, pari ad euro 8.272.28, vale a dire in misura diversa ed inferiore rispetto a quella liquidata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4712/2014, il Collegio richiama in primo luogo tutte le considerazioni già espresse trattando della domanda di ottemperanza e, in particolare, quelle relative al contenuto della sentenza di Corte di Appello afferente alla quantificazione dell’indennità e non al diverso titolo del diritto dei ricorrenti di percepire le somme.

    7.2.1. Il Collegio rileva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. Ordinanza 29.10.2015, n. 22096) e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, IV, 19.10.2015, n. 4777), il ristoro previsto dall’art. 42 bis configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, lett. g), c. p. a..

    Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, come eccepito dalle parti resistenti.

    8. Per tali ragioni il ricorso in ottemperanza è in parte infondato ed in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

    9. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, attesa la complessità della vicenda trattata, evidenziata anche dalla molteplicità dei contenziosi che l’hanno caratterizzata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario competente per territorio dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le forme di cui all’art. 11, comma secondo, c.p.a..

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Marina Perrelli Rosalia Maria Rita Messina
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

    Condividi su