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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, Sentenza del 6 luglio 2016 n. 3384

    Occupazione suolo pubblico

    L’art. 36 co. 2 della L. Reg. n. 1 del 2000, sostituito dall’art. 41 della l. Reg. n. 1/2014, stabilisce che “l’istituzione di un mercato (e quindi anche di una fiera, che altro non è se non un mercato temporalmente limitato) è disposto con deliberazione del Consiglio comunale previa consultazione delle organizzazioni dei commercianti e delle imprese del commercio”.

    N. 03384/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01429/2011 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da:
    Associazione …….., rappresentata e difesa dall’avv. ………., con domicilio eletto presso …….. in ………., Via ……., ……..;

    contro

    Comune di …….. in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    della nota del 07/12/2010 con cui il Comune di ……. ha comunicato in via definitiva all’Associazione onlus il diniego allo svolgimento della manifestazione “Galleria di Natale” in piazza ………

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1.1. Con il ricorso in epigrafe, regolarmente proposto, la ricorrente associazione impugna il provvedimento del 7.12.2010, ricevuto il 14, con il quale il Comune di …….. ha comunicato in via definitiva il rigetto dell’istanza formulata il 12.10.2010 volta all’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione “Galleria di Natale” da tenersi lungo il Viale centrale di Piazza …….. nel periodo compreso tra il 10 e il 26 dicembre 2010 malgrado su detta istanza siano stati espressi pareri favorevoli dall’Ufficio verde pubblico e dalla Polizia municipale.

    1.2. Non si costituiva l’intimato Comune e alla pubblica Udienza del 7 giugno 2016, previa dichiarazione della persistenza dell’interesse ex art. 82 c.p.a., sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.

    2.1. Va premesso che il Comune ha denegata la domanda in questione, previo preavviso di diniego, sulla scorta di una pluralità di motivazioni, la principale delle quali è quella secondo cui dalla documentazione allegata si evince che l’oggetto della manifestazione, diversamente dal contenuto dell’istanza, consiste nello svolgimento di attività fieristica disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L. Reg. n. 1/2000, che richiede, quale precondizione, la previa individuazione dell’area da parte del Consiglio comunale.

    Altre ragioni di diniego sono individuate nel fatto che l’area interessata è stata oggetto di lavori il cui collaudo non è stato ancora ultimato; nel fatto che il viale centrale, pavimentato in “cocciopesto”, è molto delicato ed è esclusivamente pedonale e inidoneo a sopportare carichi puntuali verticali; nel fatto che il terreno a prato non può essere caricato da strutture che possono rovinarlo; nel pregiudizio alla sicurezza di persone e luoghi, data l’affluenza di pubblico nel periodo natalizio oggetto della richiesta occupazione.

    Avverso le delineate ragioni ostative la ricorrente ha svolto sostanzialmente il secondo ed il terzo motivo di diritto, che in realtà non censurano tutte le suindicate ragioni ostative.

    2.2. Il primo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 10 –bis della L. n. 241/1990 nella misura in cui il provvedimento non si sarebbe dato carico di esternare le controdeduzioni alle osservazioni procedimentali rappresentate dalla richiedente con la nota del 24.11.2010, è infondato in fatto poiché la motivazione del provvedimento finale prende adeguatamente posizione sulle osservazioni della ricorrente, illustrando che il concetto di prevalenza, speso dalla istante per sostenere che l’attività oggetto della manifestazione cui è funzionale l’istanza è la raccolta di fondi, non esclude la concomitante effettuazione di altre attività, poiché “come sembra evincersi dalla descrizione delle stesse…si rileva che oltre ad esposizione di prodotti, marchi, opere d’arte etc., si svolgerebbe un’attività di ristoro, somministrazione inclusa, in un’area composta da n. 5 stands per un totale di 45 mq.”.

    Non è pertanto esatto che il provvedimento conclusivo non abbia motivato in ordine alla non accoglibilità delle osservazioni procedimentali presentate dalla istante in esito alla comunicazione ex art. 10 – bis, L. . 241/1990.

    3.1. Orbene, dalla rilevata compresenza dell’attività di somministrazione, nonché dalla offerta espositiva di prodotti ed opere d’arte, il Comune fa discendere che l’attività oggetto della richiesta rientra tra quella fieristica disciplinata dalla L. Reg. n. 1/2000, che richiede ai fini del suo assentimento la preliminare condizione della previa individuazione delle aree da parte del consiglio comunale.

    Avverso siffatta motivazione la deducente svolge il secondo motivo di ricorso, con cui lamenta che l’art. 2 del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, redatto sulla base del D.L.gs. n. 114/1998 e della L. Reg. n. 1/2000, definisce “fiera” “la manifestazione che si tiene in pochi e determinati giorni dell’ano in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, ovvero istituita con deliberazione del Consiglio comunale.

    Per la ricorrente, dunque, la norma in esame prevede quale preliminare condizione non la previa individuazione delle aree ad opera del Consiglio comunale bensì la sola istituzione della fiera.

    3.2. Ad avviso del Collegio la doglianza è infondata alla luce dell’art. 36 co. 2 della L. Reg. n. 1 del 2000 (poi sostituito dall’art. 41 della l. Reg. n. 1/2014) che stabilisce che “l’istituzione di un mercato (e quindi anche di una fiera, che altro non è se non un mercato temporalmente limitato, n.d.s.) è disposto con deliberazione del Consiglio comunale previa consultazione delle organizzazioni dei commercianti e delle imprese del commercio”.

    Ora, è sottinteso ed implicito a tale disposto il dato che il mercato, nel momento stesso in cui viene istituito dal Consiglio Comunale, viene istituito con la contestuale individuazione della relativa area mercatale, circostanze tutte non sussistenti nel caso della manifestazione di cui la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione con la denegata domanda.

    Oltretutto, la ricorrente non assolve nemmeno alla condizione imposta dalla norma invocata, ovvero la previa istituzione della fiera, atteso che non dà prova che la “manifestazione “Galleria di Natale” a cura dell’ ……..” (ricorso, pag. 10) sia stata già previamente istituita.

    Sicché si profila anche un’inammissibilità della doglianza in disamina per difetto di interesse.

    4.1. Con il terzo mezzo la deducente censura solo una parte delle altre ragioni di diniego sopra riportate, dolendosi in particolare che non è vero che il viale centrale di Piazza …… sarebbe stato interessato da lavori ancora non collaudati, come si afferma nel provvedimento.

    L’esecuzione di incombenti istruttori sul punto sarebbe contrario ai principi di economia processuale, posto che la determinazione impugnata risulta comunque sorretta dalle altre ragion i di diniego.

    Riguardo alla pericolosità per il manto stradale della manifestazione de qua agitur, la deducente si limita ad opporre che nello stesso periodo, a novembre 2010, il viale in questione sarebbe stato percorso da vetture della Polizia municipale, a riprova del fatto che non sussiste la paventata pericolosità.

    La censura non può essere condivisa poiché nel provvedimento l’amministrazione non allega una generica delicatezza dell’area in questione, ma fornisce una circostanziata e plausibile giustificazione, precisando che la pavimentazione, per le sue peculiari caratteristiche, non può sopportare carichi puntuali verticali, ossia la posa di strutture atte a contenere gli spazi espositivi della fiera.

    E sul punto la associazione istante non svolge alcuna censura.

    Così come non censura specificamente le altre ragioni erette a fondamento dell’avversato diniego, ossia quella secondo cui il terreno a prato non può essere rovinato con strutture, al pari di quella incentrata sul pregiudizio alla sicurezza di persone e luoghi, data la notevole affluenza che si registra nel periodo estivo.

    Ne consegue che le precedenti doglianze, di cui pure si è dimostrata l’infondatezza nel merio, si appalesano anche inammissibili per difetto di interesse poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento dell’impugnato diniego, siccome basato su altre ragioni autonomamente idonee a sorreggerlo e non fatte oggetto di specifiche censure.

    In definitiva, per le ragioni finora illustrate, il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

    Non luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di ……

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Nulla sulle spese.

    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei Signori Magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

    Giuseppe Esposito, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 06/07/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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