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Procedura negoziata – affidamento servizio noleggio – esclusione fondata su onere formale – soccorso istruttorio

    TAR NAPOLI, SEZ. IV – ordinanza 11 ottobre 2018, n.1474

    PROCEDURA NEGOZIATA – AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO – ESCLUSIONE FONDATA SU ONERE FORMALE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

    L’esclusione può essere sospesa se risulta fondata su una clausola che impone un onere formale in quanto è da ritenersi in conflitto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché superabile con l’istituto del soccorso istruttorio

    Massima a cura degli avv.ti Benedetta Mazziotti e Maria Allegra Zito

     

     

    Pubblicato il 11/10/2018

    01474/2018 REG.PROV.CAU.

    03647/2018 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2018, proposto da ……………. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ….., ……. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ….. in Napoli, via …….;

    contro

    Comune di ……., Servizio Autonomo Polizia Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ………., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso avv.ra municipale in ….., piazza ….., ………….;

    nei confronti

    …………… s.p.a., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    – del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio per un periodo di trenta mesi di un sistema radiomobile in tecnologia DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di ….., di cui al verbale di gara della Commissione giudicatrice dell’1.8.2018; della Disposizione dirigenziale n. ……del 2.8.2018, portante la presa d’atto del suddetto verbale che ha determinato l’esclusione dalla gara di tutte le offerte presentate; dell’art. 7.4 del Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica, nella parte in cui prescrive “a pena di esclusione” l’obbligo del concorrente di “specificare nell’offerta economica la disponibilità a cedere, in proprietà alla Stazione Appaltante, l’intero sistema a noleggio perfettamente funzionante, ad un prezzo stabilito fisso e invariabile pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale”; di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito e per la condanna dell’Amministrazioni intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …….;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato che l’esclusione risulta fondata su una clausola che impone un onere formale, da ritenere in conflitto con il principio di tassatività delle cause di esclusione ( così come applicato dalla stazione appaltante) e superabile con l’istituto del soccorso istruttorio, tenuto anche conto che, nell’allegato c) del disciplinare, la concorrente al punto 6 ha dichiarato di accettare tutte le condizioni della procedura di gara, fra cui rientra la disponibilità a consentire alla stazione appaltante l’opzione di acquisto al prezzo predeterminato,

    Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esclusione ai fini del prosieguo della gara e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza camerale del 21.11.2018.

    Compensa le spese della presente fase cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Anna Pappalardo, Presidente

    Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

    Luca Cestaro, Consigliere

         
         
    L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
    Michele Buonauro   Anna Pappalardo
         
         
         

    IL SEGRETARIO

     

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