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Provvedimento di sospensione del giudizio allo scrutinio finale (o.m. 128 del 14/05/99 art. 2 comma 4) – ammissione con riserva

    TAR NAPOLI, SEZ. IV – ordinanza 19 luglio 2018, N.1069

    PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ALLO SCRUTINIO FINALE (O.M. 128 DEL 14/05/99 ART. 2 COMMA 4) – AMMISSIONE CON RISERVA

    Impugnativa del provvedimento di sospensione del giudizio allo scrutinio finale, accoglie istanza cautelare, in quanto l’amministrazione scolastica non ha provveduto a rendere i chiarimenti richiesti con decreto presidenziale né a depositare documentazione inerente al thema decidendum, per contestare  la posizione attorea.

    Massima a cura dell’Avv. Benedetta Mazziotti e dell’Avv. Maria Allegra Zito

     

    Pubblicato il 19/07/2018

    01069/2018 REG.PROV.CAU.

    02647/2018 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2018, proposto da -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato ………, con domicilio digitale presso la p.e.c. del difensore;

    contro

    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania e Liceo Scientifico ………di Napoli, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico ex lege in ….i alla via …….

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    1.del provvedimento di sospensione del giudizio allo scrutinio finale (O.M. 128 del 14/5/99, art. 2 comma, 4) dell’ 11 giugno 2018 – notificato il 19 giugno 2018 – del Consiglio di Classe della classe 2N del Liceo Scientifico Statale “…… di …… nei confronti del minore -OMISSIS- in ragione della rilevata insufficienza grave nella materia “scienze motorie e sportive”, con il voto di 4 (quattro), oltre allo studio autonomo nella materia di “discipline sportive”;

    2.del verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/2018 – classe 2N, del Liceo Scientifico Statale ………..inclusi i relativi allegati le schede di valutazione, nella parte in cui il Consiglio della Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva di -OMISSIS-;

    3.delle schede di valutazione dell’alunno -OMISSIS-, classe 2N, delle materia di scienze motorie e sportive e di discipline sportive nella parte in cui, relativamente alla materia scienze motorie e sportive, viene assegnato il voto unico di 4/10 e relativamente alla materia di discipline sportive viene assegnata una leggera insufficienza da colmare con studio autonomo;

    4.della comunicazione dei risultati degli scrutini finali dell’11.06.2018, prot. n. 3398 FP notificato alla dott.ssa ………., genitore del minore -OMISSIS-, riportante il voto numerico di “4” nella materia di scienze motorie e sportive e lo studio autonomo nella materia di discipline sportive;

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Liceo Scientifico ………..di Napoli;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    RILEVATO che l’Amministrazione scolastica resistente non ha provveduto ad oggi a rendere i chiarimenti richiesti con decreto presidenziale n.992/2018 né a depositare documentazione inerente al thema decidendum, con le modalità prescritte della normativa in tema di processo amministrativo telematico;

    RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso, avuto riguardo al contenuto delle allegazioni attoree, allo stato rimaste prive di specifica contestazione ad opera della parte resistente, non appare sprovvisto difumus boni juris;

    RITENUTO di regolare le spese della presente fase cautelare secondo il principio della soccombenza;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede;

    a)accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva il minore -OMISSIS- alla classe terza (III) della Scuola Secondaria di Primo Grado;

    b)condanna le parti resistenti al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi €.500,00# (euro cinquecento/00#);

    c)fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 09/01/2019.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Anna Pappalardo, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere, Estensore

    Maria Barbara Cavallo, Consigliere

         
         
    L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
    Ida Raiola   Anna Pappalardo
         
         
         

    IL SEGRETARIO

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