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PUBBLICAZIONE SITO INTERNET: CONOSCENZA ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

    TAR CAMPANIA, SEZ. III, 22 giugno 2016 n. 3196

    Pubblicazione sito internet: conoscenza atti dell’Amministrazione

    La pubblicazione sul sito internet costituisce l’ordinaria e generale forma di pubblicità delle attività delle Amministrazioni pubbliche, con riguardo agli adempimenti in tema di dematerializzazione della gestione documentale e semplificazione, non limitata a determinate categorie di atti e con esclusione, oltre che per la gestione del personale e il contenzioso, solo degli ambiti economico/finanziari, in cui non ricade però la fattispecie in esame (essendo l’ambito economico/finanziario attinente alla gestione interna: spese, bilanci, ecc.);

    – detta pubblicazione è idonea a garantire l’effettiva conoscibilità degli atti, in coerenza con le regole legislative e regolamentari fissate in tema di c.d. “dematerializzazione”, con la conversione dei documenti cartacei in un formato digitale, fruibile con mezzi informatici (v. il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, circa “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”: art. 50; nonché il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).


    N. 03196/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 02237/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2016, proposto da:
    ……… s.r.l. ………., in persona degli Amministratori legali rappresentanti p.t. sigg.ri ……… e ………., rappresentata e difesa dagli avv.ti ………. e ………, con domicilio eletto con le stesse in ….., Via …., …….;

    contro

    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

    per l’annullamento

    della nota del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Ufficio IV prot. n. AOODRCA.2840/U del 18/2/2016, con la quale la richiesta di conferma dell’Istituto Scolastico Paritario dell’Infanzia …., per la prosecuzione del progetto “Sezione Primavera” per l’a.s. 2015/2016, è stata esclusa dal contributo per progetti sperimentali di ampliamento dell’offerta formativa rivolta a bambini da due a tre anni d’età; di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della Società ricorrente.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che:

    – con l’impugnato provvedimento è stata disposta l’esclusione della domanda di contributo di cui in epigrafe, poiché inoltrata dalla Società ricorrente oltre il termine di scadenza;

    – nelle censure articolate è denunciata la violazione dell’art. 117 Cost., della legge n. 241/90, dell’art. 1, comma 630, della legge n. 296/06, nonché degli Accordi Quadro sanciti in Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali dell’1/8/2013 e del 14/6/2007, oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili, deducendo che:

    1) nel provvedimento è richiamato il Regolamento di attuazione in materia della L.R. Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, che non è applicabile nel territorio della Regione Campania (la quale non ha disciplinato con propri atti la procedura di erogazione del contributo in questione);

    2) il termine di scadenza non è espressamente contenuto nel bando a pena di esclusione, poiché la nota dell’U.S.R. del 2/11/2015 non prescrive alcunché in caso di tardività della domanda, per cui il diniego di contributo è stato formulato in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (né il rispetto del termine di presentazione della domanda è inserito in alcuna disposizione regionale, normativa o regolamentare, a differenza di quanto previsto in Regioni come il Friuli-Venezia Giulia, e nemmeno negli Accordi Quadro della Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali);

    3) il bando per la prosecuzione del contributo finanziario per le Sezioni Primavera per l’a.s. 2015/2016 è stato pubblicato esclusivamente sul sito internet e alla procedura non è stata data altra forma di pubblicità, cosicché non si è garantita la conoscenza diffusa della procedura, nemmeno con un invio di e-mail (dovendo essere effettuate con esclusiva pubblicazione sul sito internet, in base alla nota dell’U.S.R. del 24/2/2014, le comunicazioni a carattere ordinario e non quelle a contenuto economico/finanziario);

    4) con e-mail del 16/12/2015 l’Ufficio Scolastico invitava i destinatari a presentare la documentazione inderogabilmente entro il 21/12/2015, a riprova dell’inesistenza dell’ipotesi di esclusione per le domande non presentate entro il 30/11/2015 e, in ogni caso, rimettendo in termini l’Istituto richiedente;

    5) non è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’esclusione dal finanziamento;

    Ritenuto che le censure vanno disattese, poiché:

    – il riferimento al Regolamento di esecuzione della L.R. Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 deve ritenersi frutto di un refuso (verosimilmente originato dalla ricopiatura dello schema di altro atto), il quale è ininfluente e non inficia la legittimità del provvedimento che poggia su validi e autonomi presupposti;

    – il termine di scadenza per la presentazione delle domande è contenuto nella nota prot. AOODRCA 12200 del 2/11/2015, la quale costituisce il bando della procedura (essendo in essa stabiliti i criteri, generali e speciali, per l’ammissione al contributo, e che è stata emanata pressoché simultaneamente alla disposizione del 30/10/2015, con cui il Direttore dell’Ufficio Scolastico ha disposto la prosecuzione del servizio educativo delle “Sezioni Primavera” per l’a.s. 2015/2016);

    – non può dubitarsi della perentorietà del termine né della sanzione dell’esclusione per la sua elusione, essendo chiaramente stabilito in detta nota che le istanze “devono pervenire entro il 30 novembre prossimo” (richiamando, peraltro, l’attenzione sull’adempimento, mediante la sottolineatura del testo e l’utilizzo del carattere in grassetto);

    – non rileva la mancanza del termine in una disposizione regionale (non emanata), essendo sufficiente la sua fissazione da parte dell’Ufficio Scolastico, titolare della procedura in attuazione di quanto concordato con il richiamato Accordo Quadro della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali;

    – la pubblicazione sul sito internet costituisce l’ordinaria e generale forma di pubblicità delle attività delle Amministrazioni pubbliche, come specificamente comunicato in anticipo dall’U.S.R. con la nota del 24/2/2014 (richiamata nel provvedimento ed esibita dalla Società ricorrente), con riguardo agli adempimenti in tema di dematerializzazione della gestione documentale e semplificazione;

    – la pubblicazione sul sito internet costituisce quindi la forma di pubblicità degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale, non limitata a determinate categorie di atti e con esclusione, oltre che per la gestione del personale e il contenzioso, solo degli ambiti economico/finanziari (cfr. la nota citata), in cui non ricade però la fattispecie in esame (essendo l’ambito economico/finanziario attinente alla gestione interna: spese, bilanci, ecc.);

    – detta pubblicazione è idonea a garantire l’effettiva conoscibilità degli atti, in coerenza con le regole legislative e regolamentari fissate in tema di c.d. “dematerializzazione”, con la conversione dei documenti cartacei in un formato digitale, fruibile con mezzi informatici (v. il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, circa “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”: art. 50; nonché il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

    – tale forma di pubblicità è concretamente idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto, in ragione dell’usuale consultazione dei siti informatici, da parte degli operatori dei singoli settori interessati all’operato della P.A., atteso altresì che, nella specie, l’U.S.R. ha formulato un espresso avviso circa “l’onere della consultazione periodica del sito web” (cfr. ancora la suddetta nota del 24/2/2014);

    – la successiva e-mail del 16/12/2015 (con cui l’Ufficio Scolastico invitava a presentare la documentazione entro il 21/12/2015) ha riguardato la necessità di corredare le domande con i documenti necessari, senza potersene far derivare la mancanza di un termine perentorio per la presentazione né l’inesistenza di ipotesi di esclusione per le domande non presentate entro il 30/11/2015, ovvero la rimessione in termini;

    – stante il carattere vincolato dell’esclusione, è pacificamente esclusa l’incidenza invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento (atteso che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a diverso esito: cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12/5/2016 n. 1915), così come del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/90 (poiché il provvedimento avrebbe avuto in ogni caso lo stesso contenuto, “in quanto assunto in esito alla verifica vincolata della mancanza di un requisito indefettibile”: Cons. Stato, sez. III, 26/4/2016 n. 1615);

    Ritenuto dunque che il ricorso va respinto e che nondimeno sussistono valide ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese processuali, avendo l’Amministrazione costituitasi in giudizio depositato la relazione dell’Ufficio, senza svolgere difese;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Compensa interamente gli onorari e le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Alfonso Graziano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 22/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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