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REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORI GPL. DEROGHE DISTANZE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III –  31 gennaio 2017, N. 681

    Realizzazione di distributori di GPL; deroghe distanze
    1.- Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Vicino – Impugnazione – Termine – Decorrenza
    2.- Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impianti di GPL – Distanze da fabbricati circostanti
    3.- Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impianti di GPL – Normativa antiincendio – Permessi in deroga da parte dei Vigili del Fuoco – Distanze di sicurezza.

    1. Il termine entro cui può presentarsi ricorso giurisdizionale avverso il rilascio di un permesso di costruire rilasciato ad un terzo proprietario o possessore di un fondo vicino decorre dalla data in cui è palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, il che si verifica quando è percepibile la materiale entità dell’opera e la sua capacità di incidere sulla posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1746; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 4 novembre 2015 n. 5118)
    2. Gli impianti di erogazione di GPL, per la loro potenzialità di generare esplosioni ed incendi, sono soggetti ad una normativa particolarmente rigorosa, in particolare in tema di distanze dai fabbricati e dalle strade. Secondo l’Allegato “A” al D.P.R. 24.10. 2003 n. 340, gli “elementi pericolosi” dell’impianto, indicati nel “punto di riempimento” e nel “serbatoio fisso”, devono essere posti ad una determinata distanza di sicurezza dal perimetro dei fabbricati esterni all’impianto, stabilito, per i depositi di capacità complessiva fino a 30 mc., in 30 metri.
    3. In virtù dell’art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 340 del 20.10.2003 e del D.P.R n. 151 del 2011 (che non prevede più il divieto di deroga per le distanze di sicurezza esterna), per gli impianti GPL è consentito, con motivato provvedimento dell’autorità antincendi preposta, derogare al rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di incendi ma non anche a quello delle distanze di sicurezza, che hanno carattere inderogabile.

    N. 00681/2017 REG.PROV.COLL.
    N. 02180/2011 REG.RIC.


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente
    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    A., rappresentato e difeso dagli avvocati .., .., con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, piazza …,…;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale, domiciliato in …, piazza ..;
    Ministero …., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
    Regione …., rappresentata e difeso dall’avvocato …., con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via ….-C/0 Avvocatura Regionale;
    nei confronti di
    K…. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, via … N….;

    per l’annullamento,
    quanto al ricorso principale:

    Dell’autorizzazione P.A.C. n. 376 del 03/07/2008 rilasciata dal Comune di ……. alla Società K. S.p.A. per il potenziamento con l’aggiunta di G.P.L. dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in Napoli, alla Strada Provinciale SP1 – Circumvallazione Esterna di Napoli, direzione Casavatore; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente;
    quanto ai primi motivi aggiunti:
    dell’autorizzazione n. … del 7.5.2010 del Dirigente servizio polizia amministrativa del Comune di … concernente la modifica mediante installazione di impianto di distribuzione di GPL all’impianto della controinteressata;
    di tutti gli atti dell’istruttoria, tra cui i pareri favorevoli prot. 28201/2009 dei Vigili del Fuoco di Napoli, della nota prot. 327 SISP del 16.3.2010 dell’ASL NA1; della nota 276/2010 del Comune di …, VII Municipalità; della nota 752/2010 del Comune di …, IV Direzione centrale LL.PP.; della nota n. 647/2010 del Comune stesso, VII Direzione Centrale Traffico e Mobilità;
    del parere del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Napoli n. 1820/2011;
    del permesso di costruire n. 376 del 3.7.2008;
    del titolo edilizio formatosi sulla D.I.A. in variante al predetto permesso di costruire;
    quanto ai secondi motivi aggiunti:
    del verbale della Commissione di cui all’art. 15, L. Reg. n. 6/2006 di data e numero sconosciuti, di collaudo dell’impianto della K. S.p.A. con l’aggiunta di GPL sito in Napoli, S.P. circumvallazione esterna di Napoli, direzione Casavatore;
    quanto ai terzi motivi aggiunti:
    del predetto parere in data 18.9.2012;
    della nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli prot. 20529 del 3.10.2011 recante parere favorevole in deroga al potenziamento mediante aggiunta di GPL dell’impianto in questione;
    dell’atto della Direzione regionale della Campania dei Vigili del Fuoco prot. 398 del 5.12.2011 di concessione della richiesta deroga al potenziamento mediante aggiunta di distributore di GPL.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di … in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero .. e di K. S.p.A. e di Regione ….;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 21.4.2011, il ricorrente, titolare di stazione di rifornimento di policarburanti nel Comune di Casandrino, premettendo di aver appreso che ad una distanza di km 2,9 dal suo impianto (che eroga anche GPL per autotrazione) sono in corso lavori autorizzati dal Comune di …., per il potenziamento, con l’aggiunta di D.P.L., dell’impianto di distribuzione stradale di carburanti di proprietà della K. S.p.A. ed assumendo che gli “elementi pericolosi” del nuovo impianto di GPL ed in particolare il serbatoio fisso e del “punto di riempimento” non rispettano le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni e dalle strade stabilite dalla normativa antincendi e precisando che l’impianto in questione si porrebbe in stretto rapporto di concorrenza ed inciderebbe sul medesimo bacino di utenza da lui servito, impugna l’autorizzazione P.A.C. n. 376 del 3.7.2008 rilasciata alla citata società proprietaria, articolando due motivi di diritto.
    1.1. Venuto a conoscenza in corso di causa per il deposito effettuato da controparte, che l’installazione del GPL era oggetto dell’autorizzazione n. 19 del 7.5.2010, con motivi aggiunti depositati il 13.7.2011 ha impugnato anche quest’ultima autorizzazione, mentre con secondi motivi aggiunti del 5.4.2013 ha esteso l’impugnazione anche al
    verbale della Commissione di collaudo di cui all’art. 15, L. Reg. Campania n 6/2006 con la quale è stato collaudato l’impianto in controversia.
    Con un terzo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale del 18.9.2012 della predetta Commissione di collaudo nonché la nota prot. 20529 del 3.10.2012 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli recante parere di prevenzione in deroga al potenziamento con GPL dell’impianto della controinteressata e l’atto della direzione regionale della Campania dei Vigili del fuoco prot. 398 del 5.12.2011 di concessione della richiesta deroga.
    1.2. Si sono costituiti il Comune di … e la controinteressata K. producendo documenti e memorie, nonché il Ministero … a mezzo della difesa erariale e la Regione ….
    Il Comune di …. ha depositato una seconda memoria il 6.9.2016.
    Anche la controinteressata ha presentato una seconda memoria il 5.12.2016
    Il ricorrente ha anche prodotto una replica il 20.12.2016.
    Alla pubblica Udienza del 10 gennaio 2017 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.
    2. Deve preliminarmente il Collegio scrutinare l’eccezione di inammissibilità, recte irricevibilità per tardività del ricorso principale, sollevata dal Comune di … e dalla K. sul rilievo che l’autorizzazione impugnata, al potenziamento dell’impianto della controinteressata mediante aggiunta del GPL, risale ad anni addietro e nella specie al 3 luglio 2008, data di adozione del permesso di costruire n. 376, laddove il ricorso principale è stato notificato solo il 19.4.2011.
    2.1. Ad avviso del Collegio l’eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza consolidata, espressa anche dalla Sezione, che stabilisce che il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per l’impugnativa di un permesso a costruire va individuato non nel momento del rilascio o della pubblicazione dell’atto e neanche nella data di apposizione o presa visione del cartello di cantiere bensì nel completamento delle opere ovvero nel momento in cui le stesse hanno raggiunto un grado di consistenza tale da palesarne la portata il contenuto lesivo.
    La Sezione ha di recente precisato infatti che “il fenomeno dell’ultimazione delle opere, che segna il limite temporale estremo individuato alla giurisprudenza quale dies a quo massimo di decorrenza del termine decadenziale per impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa del permesso di costruire (T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III , 4 giugno 2015 n. 1856 ; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 19 novembre 2015 n. 2677) , dies che, inoltre, in disparte l’avvenuto completamento delle opere, e da determinare anche nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto uno stadio idoneo a fugare ogni dubbio sulla loro consistenza (…)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9 marzo 2016, n. 1300).
    2.2. Segnala in argomento il Collegio che la Sezione ha già denotato che è consolidato “il principio secondo il quale il dies a quo per l’impugnazione di un permesso di costruire decorre dal momento in cui si è raggiunta la piena conoscenza del contenuto lesivo del titolo autorizzatorio, che può verificarsi o con la cognizione del medesimo e dei relativi allegati progettuali o a livello fenomenico, con la percezione della portata effettiva dell’intervento edilizio, conseguibile allorché esso sia stato ultimato o abbia raggiunto un livello esecutivo tale da fugare ogni dubbio sulla sua consistenza” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3939).In generale il Consiglio di Stato ha in proposito precisato, a conferma della sentenza della Sezione distaccata di questo T.A.R. n. 890/2013, i limiti del concorso del criterio basato sulla presa visione del permesso di costruire con quello oggettivo derivante dalla conseguita contezza della portata dell’intervento edilizio affermando che “nell’ipotesi di costruzione da parte del vicino, la conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga il titolare dell’interesse legittimo oppositivo ad attivarsi immediatamente in sede giurisdizionale” e che il termine a ricorrere decorre solo dalla piena conoscenza del contenuto specifico della concessione o del progetto e dell’entità delle violazioni urbanistiche, “ovvero dal completamento, quanto meno strutturale, dell’opera stessa (d.p.r. n. 380/2001 – T.U. Edilizia)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18-4-2014, n. 1995), in tal modo giustapponendo in termini di rilevanza la cognizione del titolo e del relativo progetto, alla raggiunta consapevolezza della portata dei lavori.4 / 72.3.Oltretutto, estendendo i confini dell’elemento oggettivo oltre il completamento delle opere, in armonia con la rilevanza attribuita dalla Sezione con la pronuncia n. 3939/2014 all’elemento oggettivo, il Consiglio aveva del resto già chiarito che “Il termine per l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato a terzi decorre, in linea di massima, dal momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, in modo da evidenziare la eventuale non conformità della stessa al titolo”(Cons. di Stato, Sez. IV, 21-11-2013, n. 5522). Dal che, più di recente la giurisprudenza, sulla scia di quest’ultimo precedente, a partire dal Consiglio di Stato, seguito da questo Tribunale, ha apportato ulteriori elementi di chiarezza in argomento, mitigando la nettezza del riferimento al momento del completamento strutturale dell’opera ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine a ricorrere e annettendo dirimente rilievo al momento di percezione della concreta entità dell’intervento, al riguardo precisando che “Il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso il rilascio di permesso di costruire decorre dalla data in cui è palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, il che si verifica quando é percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua effettiva incidenza sulla propria posizione giuridica” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1746; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII , 4 novembre 2015 n. 5118).
    2.4. Va parimenti respinta la richiesta di estromissione del Ministero degli …, formulata dall’Avvocatura di Stato nelle varie memorie difensive, atteso che sono stati impugnati anche atti (con i secondi e i terzi motivi aggiunti) adottati dal Comando dei Vigili del fuoco di Napoli e dalla Direzione regionale della …. di siffatto organo, incardinato nel Ministero degli interni, che pertanto è passivamente legittimato all’odierna impugnativa.
    3. Approdando al merito, con il primo motivo il ricorrente, rubricando violazione di varie disposizioni di legge ed eccesso di potere per inesistenza ed erroneità dei presupposti, lamenta che gli impianti di erogazione di GPL, per la loro potenzialità di generare esplosioni ed incendi sono soggetti ad una normativa particolarmente rigorosa specie in tema di distanze dai fabbricati e dalle strade.
    A tal fine deducono la violazione dell’Allegato “A” al D.P.R. 24.10. 2003 n. 340, che dispone che gli “elementi pericolosi” dell’impianto, indicati nel “punto di riempimento” e nel “serbatoio fisso”, devono essere posti ad una determinata distanza di sicurezza dal perimetro dei fabbricati esterni all’impianto, stabilito, per i depositi di capacità complessiva fino a 30 mc., in 30 metri.
    L’impianto della controinteressata, come emerge dalla perizia tecnica dell’Ing. Damiano, versata in atti, è costituito da un serbatoio fisso distante soli 26 metri dal perimetro del fabbricato più vicino.
    Il sintetizzato motivo è riproposto alle lettera con il secondo mezzo dei secondi motivi aggiunti depositati in data 8.5.2013.
    La controinteressata sul punto eccepisce l’inidoneità dell’elaborato tecnico di parte, siccome redatto in assenza di contraddittorio, a costituire prova della riferita allegazione.
    3.2. Ritiene il Collegio fondata la censura, alla luce dello stesso verbale di collaudo del 12.4.2011, redatto dall’apposita commissione, prodotto dall’avvocatura municipale il 23.5.2011 (doc. 13).
    Ebbene, la Commissione, composta da delegati dei Vigili del fuoco di Napoli, dell’Agenzia delle Dogane e del Comune, attesta che “1. Le distanze di sicurezza dei citati elementi pericolosi dell’impianto GPL non risultano osservate rispetto al confine di proprietà (distanza di sicurezza)”.
    Per la rilevata ragione ostativa, oltre che per altre pure espresse nel verbale in disamina, la commissione incaricata denegava il collaudo dell’impianto per cui è causa, tanto che l’interessata società ha dovuto presentare un’istanza di autorizzazione in deroga.
    Dal riferito accertamento, redatto nel pieno contraddittorio e promanante da organi pubblici, consegue la fondatezza della doglianza svolta da parte ricorrente e rende l’autorizzazione all’installazione del GPL n. 19 del 2010 illegittima. Il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti vanno pertanto accolti potendosi assorbire le doglianze svolte con i residui motivi del ricorso principale e dei secondi motivi aggiunti.
    4. Con i terzi motivi aggiunti la ricorrente avversa il verbale del 18.9.2012 e i presupposti pareri dei Vigili del Fuoco di Napoli, concessivi della autorizzazione in deroga. E’ dedotta la violazione dell’art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 340/2003 che stabilisce non potersi concedere deroghe al mancato rispetto delle distanze di sicurezza esterne. Secondo la controinteressata, invece, il D.P.R n. 151 del 2011 non prevede più il divieto di deroga per le distanze di sicurezza esterna, ragion per cui è infondata la censura della ricorrente e la deroga è stata legittimamente assentita.
    2.2. A parere del Collegio non può essere seguita la tesi della controinteressata e va invece accolto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 4.10.2016. Va al riguardo osservato anzitutto che la deroga consentita dal D.P.R. n. 151 del 2011 resta circoscritta alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, concetto nel quale non può essere compreso anche il mancato rispetto delle distanze di sicurezza esterne. Dispone infatti l’art. 7, co. 1 del D.P.R. n. 151 del 1.8.2011 che “Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.”
    Non è quindi menzione nella norma invocata dalla controinteressata, né in alcun’altra del decreto in esame, delle distanze di sicurezza esterne all’impianto, questione che resta pertanto regolata dal precedente D.P.R. n. 340 del 2003, tuttora vigente e non compreso nell’elenco delle norme abrogate contenuto all’art. 12 del D.P.R. n. 151/2011.
    2.3. Orbene, stabilisce l’art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 340 del 20.10.2003 che “Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne”. Oltretutto le distanze di sicurezza esterne sono ribadite ben due volte nella riportata norma, sia testualmente nell’ultima parte, che indirettamente mediante il rinvio all’art. 5, rubricato proprio “Mancanza delle distanze di sicurezza”.
    Dal ricostruito plesso normativo discende dunque che è consentito, con motivato provvedimento dell’autorità antincendi preposta, derogare al rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di incendi ma non anche al rispetto delle distanze di sicurezza, che restando pertanto tassative ed inderogabili.
    Con il che è dimostrata l’illegittimità dell’impugnato verbale di collaudo del 18.9.2012 e delle presupposte note dei Vigili del fuoco recanti i pareri richiesti per la deroga in argomento.
    2.4. Invero, non può essere seguito l’argomento speso dalla difesa erariale, secondo cui con l’impugnato verbale del 18.9.2012 la commissione di collaudo non ha fornito alcun parere favorevole e non ha autorizzato la deroga alle distanze, né, in definitiva, collaudato l’impianto di cui è questione.
    Contrariamente a tali assunti infatti, constata il Collegio che con l’impugnato verbale del 18.9.2012 l’apposita commissione ha deliberato nel senso che “ritiene l’impianto conforme alle vigenti norme di sicurezza e fiscali e pertanto dichiara lo stesso idoneo all’esercizio”.
    Le uniche condizioni impartite sono la previa presentazione da parte della società titolare, di una SCIA, nella cui relativa documentazione dovranno figurare i “verbali di verifica iniziale dell’impianto di rilevazione fughe gas e dell’impianto antincendio” e il potenziamento della segnaletica relativa alle procedure di emergenza (v. verbale 18.9.2012, doc. 6 produzione K. del 27.7.2016).
    6 / 7

    L’impugnato parere prot. 20529 del 3.10.2011 del Comando provinciale del Vigili del fuoco di Napoli, poi, afferma che l’impresa, nel richiedere la deroga ha presentato “grafici e relazione tecnica comprovanti un possibile adeguamento e soluzioni impiantistiche e/o gestionali atte al raggiungimento di un livello di sicurezza equivalente”, poi precisando che “per il serbatoio e per l’apparecchio distributore la Società Petrolifera, adducendo un notevole danno economico conseguente allo spostamento (…) propone l’elevazione di muri continui di altezza > 2,0 mt., atti a deviare il percorso ei eventuali rilasci di GPL ed a fungere da schermo a radiazioni termiche e nubi infiammabili” (v. nota prot. 20529/2011, doc. 3 produzione Kuwait del 27.7.2016).
    E’ pertanto evidente che con gli atti impugnati si è illegittimamente consentita una deroga al rispetto delle distanze di sicurezza, a nulla valendo le cennate misure equivalenti, stante l’inderogabilità delle distanze di sicurezza esterne ex art. 6, co.2, del D.P.R. n. 340 del 2003.
    2.5. Non può oltretutto essere condivisa l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti contro il verbale di collaudo del 18.9.2012, sollevata dalla controinteressata e dal Comune di.., atteso che la conoscenza del predetto provvedimento è avvenuta solo a seguito del deposito in giudizio del verbale stesso, effettuato con la citata produzione K. del 27.7.2016, ragion per cui è tempestivo il ricorso per motivi aggiunti notificato il 29.9.2016 e depositato il 4.10.2016.
    Gli atti oggetto dei terzi motivi aggiunti sono dunque illegittimi e vanno annullati.
    In definitiva, al lume delle svolte considerazioni anche i terzi motivi aggiunti si prospettano fondati e vanno per l’effetto accolti con annullamento del verbale di collaudo dell’impianto e dei pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco sopra menzionati ed indicati meglio in epigrafe.
    Le spese seguono la soccombenza nella misura definita in dispositivo.
    La ricorrente dovrà peraltro regolarizzare, prima della richiesta di copia della presente Sentenza, il versamento del contributo unificato relativo ai tre atti per motivi aggiunti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale, i secondi e i terzi motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti con essi impugnati.
    Condanna il Comune e la K. S.p.A. a pagare al ricorrente le spese di lite, nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuna parte resistente, oltre rimborso del contributo unificato relativo al ricorso principale ed ai motivi aggiunti.
    Compensa le spese nei confronti della Regione … e del Ministero …
    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:
    Fabio Donadono, Presidente
    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
    Giuseppe Esposito, Consigliere

    L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
    Alfonso Graziano Fabio Donadono

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