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Revoca agevolazioni – immobile sottoposto a procedura di condono edilizio

    TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. III – sentenza 25 gennaio 2019, N. 419

    (Pres. Donadono, est. Esposito)

     

    Revoca agevolazioni – immobile sottoposto a procedura di condono edilizio

    Fermo restando che l’esercizio di un’attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del titolo sia nel corso del suo svolgimento, alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali – la circostanza che l’immobile sia sottoposto a procedura di condono edilizio non preclude la conservazione dell’attività già in precedenza esercitata. La revoca del contributo può essere legittimamente disposta a condizione che lo stesso sia destinato ad opere o interventi riguardanti un immobile il cui carattere abusivo abbia uno specifico e diretto rilievo, non bastando la circostanza che penda un’istanza di condono.

    Massima a cura del dott. Claudio Esposito e dell’Avv. Giovanna Sestile

     

    00419/2019 REG.PROV.COLL.

    04705/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.:

    sul ricorso numero di registro generale 4705 del 2018, proposto da:
    …, con sede in … alla Via …, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. …, rappresentata e difesa dagli avvocati … e …, con domicilio eletto presso lo studio legale … in … alla … e domicili digitali: .. e …;

    contro

    …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …, domiciliata in … alla …;

    nei confronti

    … e …. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

    per l’annullamento

    del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1027 del 5/4/2018, trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 273226 del 21/8/2018, di revoca delle agevolazioni concesse con D.M. di concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie di cui alla L. 488/1992 n. 106877; della nota della … … e … dell’8/2/2016, e correlati allegati, con cui è stata proposta la revoca dell’agevolazione concessa in via provvisoria, e degli atti e relazioni allegati alla stessa; laddove lesivi e per quanto di interesse: della nota di comunicazione dell’avvio del procedimento, del quesito del Comitato Tecnico Consultivo in essa richiamato, del D.M. n. 527 del 20/10/1995 e della circolare ministeriale n. 900516 del 13/12/2000; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per la camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l’avvocato …, per delega degli avvocati … e …, e …;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che:

    – è impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con decreto del 30/11/2001 n. 106877, ai sensi della legge n. 488 del 1992 (contributo in conto impianti di € 256.327,88 a fronte di investimenti ammessi per € 754.543,53), ordinando nel contempo il recupero dell’importo già erogato di € 230.695,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

    – la revoca è fondata sul riscontrato vizio di legittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse, senza che vengano in rilievo inadempienze del beneficiario nella fase successiva (per cui la cognizione della controversia resta affidata al Giudice amministrativo: Ad. Plen. n. 6 del 2014), e si basa sulla corrispondente proposta della banca concessionaria dell’8/2/2016, per le motivazioni riportate:

    <<Non sussistono le condizioni per attestare la rispondenza degli immobili oggetto del programma di investimenti ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Infatti l’immobile preesistente è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e cambi di destinazione d’uso per il quale sono state presentate n. 4 istanze di condono edilizio alla data della Relazione ancora in corso di istruttoria. Dalla perizia giurata del 06.07.2015 emerge l’esistenza di vincoli sull’immobile non ancora rimossi dall’autorità competente. Tali gravami sarebbero inerenti i vincoli ambientali ed idrogeologici del PUT della zona sorrentina. A tale proposito la Banca ha richiamato il quesito del Comitato tecnico consultivo nonché la sentenza n. 3903/2012 del Consiglio di Stato che ha stabilito che per la disposizione in tema di rispondenza “ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso (…), l’esistenza di una procedura di condono, non ancora definita, in area vincolata doveva ritenersi, con ogni evidenza, incompatibile con la disposizione stessa, sussistendo fino al rilascio della sanatoria una situazione di abusivismo, il cui superamento non costituiva atto dovuto in base alle norme eccezionali in materia di condono, essendo subordinato al parere discrezionale dell’Autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici protetti ex art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47>>;

    Rilevato che, con le censure articolate, la ricorrente sostiene che:

    I) la caducazione dell’agevolazione concessa o, comunque, la pretesa restitutoria sono da intendersi prescritte, trattandosi di interventi ammessi e ultimati sin dal 2004, in relazione ai quali è tutelabile l’affidamento ingenerato dal decorso del tempo;

    II) sono insussistenti i presupposti per far luogo alla revoca, poiché gli immobili interessati dal contributo non sono abusivi, ovvero manca qualsiasi incidenza dell’attività abusiva sull’iniziativa economica oggetto di agevolazione;

    III) la revoca configura un’ipotesi di annullamento d’ufficio, esercitabile nel termine di 18 mesi (art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990) e sussistendo l’interesse pubblico, nonché avendo riguardo all’affidamento ingenerato anche dalla successiva attività dell’Amministrazione e, altresì, dovendosi nella specie tenere conto del decorso del termine di cinque anni entro il quale deve essere garantita la disponibilità e l’uso dei beni agevolati, ai sensi del D.M. n. 527 del 1995;

    IV) difetta un’adeguata istruttoria sulla particolarità del complesso alberghiero costituito da 5 corpi di fabbrica separati, nonché sulla circostanza che gli impianti e i macchinari acquistati e, in misura minore, le opere murarie sono stati allocati e realizzati nel corpo di fabbrica centrale e in parti del complesso non interessate dal condono (necessitando, peraltro, la valutazione dell’incidenza percentuale del difetto dei requisiti sul contributo concesso, riducibile in tal caso proporzionalmente);

    Osservato che:

    – il complesso …, sito nel Comune di …, è costituito da cinque edifici, su cui sono state realizzate opere prive di titolo edilizio, oggetto di distinte domande di condono non ancora definite (prot. n. 1831 del 6/2/1986 e n. 13098 del 30/9/1986, ex legge n. 47 del 1985; prot. n. 2886 del 28/2/1995 e n. 4601 del 30/3/1995, ex legge n. 724 del 1994);

    – dal tenore del provvedimento risulta che trattasi di “interventi di manutenzione straordinaria e cambi di destinazione d’uso”, ancorché emerga dalla documentazione agli atti di causa che gli abusi, di varia natura e tipologia, hanno comportato anche ampliamenti di superficie utile (cfr. la perizia asseverata, la domanda prot. n. 2886/95 ex legge n. 724 del 1994 e le relazioni tecniche esibite: docc. 8, 9, 10 e 13 della produzione di parte ricorrente del 18/1/2019);

    Considerato che:

    – gli interventi ammessi in via provvisoria alle agevolazioni finanziarie riguardano le spese per progettazione e studi e le opere consistenti nei rivestimenti dei bagni, nella fornitura e posa in opera di pezzi igienici e nell’arredamento (armadio, letto, comodino, scrittoio, porta tv, sedia, casseforti e frigobar) di 148 camere, oltre a 150 poltroncine in legno (cfr. la nota istruttoria della … n. 010430/488 del 5/11/2011: doc. 14);

    – non è specificamente contestata l’affermazione contenuta nella perizia di parte del geom. … (pur priva, tuttavia, di asseverazione), secondo cui le opere murarie e assimilabili realizzate con il contributo concesso “riguardano interventi di manutenzione delle camere e dei relativi bagni (in particolare: rivestimenti dei bagni, fornitura e posa in opera dei servizi igienici) dell’edificio C, non oggetto delle istanze di sanatoria ex L. 47/85 e L. 724/94” (doc. 24), mentre la relazione finale della banca concessionaria si limita a fare generico riferimento all’“attuale stato di pendenza di pratiche di condono edilizio sull’immobile agevolato” (doc. 3 della medesima produzione della ricorrente);

    Ritenuto che:

    – tale dato, di per sé solo considerato, non può assurgere ad elemento tale da determinare la revoca totale delle agevolazioni, non essendo sufficiente che pendano domande di condono per talune parti del complesso, senza che sia adeguatamente verificata la loro inerenza all’attività oggetto del beneficio concesso e alla destinazione di quest’ultimo ad opere o interventi per un immobile privo di regolarità edilizia;

    – in termini generali, nella giurisprudenza di questa Sezione è stato a più riprese ribadito che – fermo restando che l’esercizio di un’attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del titolo che nel corso del suo svolgimento, alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali – la circostanza che l’immobile sia sottoposto a procedura di condono edilizio non preclude la conservazione dell’attività già in precedenza esercitata (cfr. la sentenza del 7/11/2017 n. 5215: “la presentazione della domanda di condono edilizio, […] per un verso produce effetti conservativi dello status quo ante rispetto alle attività svolte anteriormente alla presentazione della relativa domanda”; si aggiunge, sotto altro concorrente profilo, che non è legittimo imporre la cessazione totale dell’attività commerciale, ove essa possa svolgersi per la parte legittima: cfr., tra le altre, le sentenze del 22/11/2016 n. 5425, del 5/9/2017 n. 4250, del 25/9/2017 n. 4491 e del 19/12/2017 n. 5969);

    – facendo applicazione estensiva di questi principi (a cui è sottesa una regola di proporzionalità, con il corollario di consentire all’interessato che può conservare l’attività l’esercizio delle facoltà connesse, non escludendo quindi, nel caso in esame, una richiesta di agevolazioni finanziarie), deve dunque ritenersi che la revoca del contributo può essere legittimamente disposta a condizione che risulti che lo stesso è destinato ad opere o interventi riguardanti un immobile il cui carattere abusivo abbia uno specifico e diretto rilievo, non bastando la circostanza che penda un’istanza di condono;

    – non vi osta quanto disposto dall’art. 2, comma l, del D.M. 527 del 1995 e dal punto 2.1 della Circolare n. 900516 del 13/12/2000 (richiamati nel provvedimento di revoca), poiché la prescrizione secondo cui “tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” (art. 2 cit.) va ragionevolmente letta con riferimento ai principi sopra illustrati, non potendo valere a imporre la revoca del beneficio, qualora manchi l’inerenza tra l’oggetto e la destinazione del contributo con la riscontrata irregolarità sotto il profilo edilizio;

    Ritenuto pertanto che il ricorso è meritevole di accoglimento per la fondatezza, con carattere assorbente, dei motivi con cui si fa valere l’insussistenza dei presupposti di fatto per la revoca, con riguardo alla peculiare fattispecie in cui si rileva l’assenza di una diretta e univoca correlazione tra l’oggetto dell’agevolazione concessa e la conformità edilizia degli immobili;

    Ritenuto in conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso va accolto e va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato;

    Ritenuto che le spese processuali, nella misura liquidata nel dispositivo, vanno poste a carico del … soccombente che ha adottato il decreto, giustificandosene la compensazione tra la ricorrente e la … in liquidazione;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del … n. 1027 del 5/4/2018.

    Condanna il …, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato; compensa gli onorari e le spese di giudizio tra la Società ricorrente e la … in liquidazione.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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