Vai al contenuto
Home » Articoli » RILASCIO PATENTINO PER LA VENDITA DI TABACCHI, REDDITIVITÀ DEL LOCALE, LOCALIZZAZIONE (ART. 7, PRIMO COMMA, D.M. N. 38 DEL 2013)

RILASCIO PATENTINO PER LA VENDITA DI TABACCHI, REDDITIVITÀ DEL LOCALE, LOCALIZZAZIONE (ART. 7, PRIMO COMMA, D.M. N. 38 DEL 2013)

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 25 GENNAIO 2017, N. 547

    Rilascio patentino per la vendita di tabacchi, redditività del locale, localizzazione (art. 7, primo comma, d.m. n. 38 del 2013)

    In sede di rilascio del patentino per la vendita di tabacchi, la valutazione dell’Amministrazione competente non si esaurisce nel mero riscontro della sussistenza di requisiti specifici, ma con ampio margine di apprezzamento, verifica l’adeguatezza della rete distributiva dei tabacchi lavorati nell’area di rilevanza. In particolare, la redditività dell’impresa richiedente si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti (in specie, dei tabacchi). L’ampliamento della rete di vendita dei generi di monopolio è correlata alla redditività del locale al fine di garantire un incremento delle entrate fiscali, con la riscossione di maggiori accise (calcolate sulla quantità di prodotti messi in vendita), che non è presumibile possa essere conseguita da un esercizio con bassa redditività.

    È da respingersi il ricorso avverso il diniego di rilascio del patentino per la vendita dei tabacchi ove l’Amministrazione abbia correttamente esaminato:

    a) l’incidenza della redditività del locale, ai fini della concessione del patentino, pervenendo a conclusioni che mostrano con chiarezza l’insussistenza del requisito per far luogo ad un ampliamento della rete di vendita;

    b) l’insufficiente frequentazione del locale che (nonostante l’orario di apertura e le sue caratteristiche) non offre una particolare “attrattiva” per il potenziamento della rete di vendita, in considerazionedella sufficienza della rete distributiva di tabacchi, in un contesto periferico, in cui è possibile approvvigionarsi di tabacchi da più punti di vendita e con spostamenti veloci (poiché effettuati in autovettura), in particolare allontanandosi dal locale della ricorrente di poche centinaia di metri, fino al patentino già esistente.


    N. 00547/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 01912/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2016, proposto da:
    D. s.a.s. di ……., in persona del legale rappresentante p.t.…., titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “Bar E.”, rappresentata e difesa dall’avv. …., con domicilio eletto presso l’avv. …. in Napoli, Via ….., ……;

    contro

    Agenzia delle D., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via A. Diaz, 11;

    per l’annullamento

    del provvedimento del Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la … – sede di Napoli prot. n. 19789 del 17/2/2016, recante il rigetto dell’istanza per il rilascio di patentino presso il bar “E..”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa, per quanto di ragione, la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del richiesto patentino.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle D.;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per l’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    La Società ricorrente impugna la determinazione con cui il Direttore della sede di Napoli dell’Ufficio dei Monopoli (facendo seguito al preavviso di diniego prot. n. 60438 del 24/9/2015) ha disatteso le osservazioni presentate e negato il rilascio del patentino per la vendita di tabacchi nel locale sito in Scisciano alla Via ….., di cui all’istanza del 10/3/2015 (integrata in date 27/5/2015 e 10/8/2015).

    Nel ricorso si espone che è rispettata la distanza dalle rivendite e dagli altri punti della rete distributiva e non è presente un distributore automatico di tabacchi presso la rivendita ordinaria più vicina, specificando – quanto alle caratteristiche del locale – che il bar è aperto dalle 6 alle 24, non osserva alcun giorno settimanale di riposo e in esso vi è una gelateria nonché una sala giochi (con n. 4 slot macchine, n. 2 carambole e n. 1 calcio balilla, regolarmente autorizzate e di rilevante frequenza).

    Con quattro motivi (denunciando la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 del D.M. n. 38 del 2013 e degli artt. 3, 6 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili) sono contrastate le ragioni poste dall’Amministrazione a base del diniego.

    L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, osservando genericamente nella memoria difensiva che il procedimento seguito è immune da censure e l’istanza è stata respinta per assenza dei presupposti, con congrua motivazione.

    La ricorrente ha prodotto una relazione tecnica asseverata e le copie delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

    All’udienza in camera di consiglio del 17 maggio 2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta della ricorrente, che ha formulato istanza di prelievo in data 10/6/2016.

    All’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione.

    DIRITTO

    1- L’impugnato diniego si fonda su quanto rappresentato nella nota di comunicazione dei motivi ostativi (adottata il 24/9/2015 dal responsabile del procedimento), disattendendo altresì le osservazioni del 7/10/2015 della Società ricorrente.

    Con la suddetta nota venivano ravvisate le seguenti ragioni preclusive al rilascio del patentino:

    – bassa redditività (in base alle dichiarazioni dei redditi ed IVA per i periodi di imposta 2012 e 2013);

    – insufficiente frequentazione del locale (riscontrata dalle autocertificazioni relative agli scontrini fiscali emessi negli anni 2013 e 2014, nonché evincibile dalle fotocopie degli scontrini delle mensilità campione dei mesi di gennaio e febbraio 2015);

    – localizzazione del bar in zona periferica, con scarso insediamento abitativo e su strada di non intenso traffico.

    Quanto alle suindicate osservazioni dell’interessato, si aggiunge nel provvedimento che:

    – la valutazione sul contesto periferico non muta se si ha riguardo all’esistenza di un patentino a mt. 245, non risultando anche in ragione di ciò la necessità di espandere l’offerta;

    – la redditività dell’anno 2014 non appare comunque di consistenza tale da far intravedere un trend particolarmente positivo, anche per il numero medio giornaliero di scontrini, non superiore ad ottanta.

    1.1- La valutazione dell’Amministrazione è contrastata con le censure articolate, in cui si sostiene che:

    1) l’esistenza di un precedente patentino non può costituire una valida ragione ostativa, poiché l’apprezzamento deve riguardare l’erogazione del servizio da parte delle rivendite ordinarie, ex art. 7, primo comma, del D.M. n. 38 del 2013 (peraltro, la circostanza è scaturita dall’apporto partecipativo fornito dall’interessato e non può quindi costituire conferma della precedente valutazione, come affermato nel provvedimento);

    2) la motivazione del provvedimento è affidata ad espressioni che non denotano una valutazione attuale ed effettiva (laddove, in particolare, riferisce che la redditività “non appare” di consistenza tale da far “intravedere” un trend positivo), cosicché concetti indeterminati quali la “rilevante frequentazione” e l’”elevato flusso” vanno riempiti con l’indicazione di parametri concreti, che possono variare da zona a zona (nella specie, la dichiarazione dei redditi per il 2014 reca maggiori ricavi rispetto agli anni precedenti, in cui erano portate in detrazione consistenti quote di ammortamento, né può dirsi poco rilevante il numero di 80 scontrini medi giornalieri, tenuto conto tra l’altro che per alcuni servizi offerti, come le slot machine, non v’è emissione di scontrino);

    3) l’Amministrazione non ha debitamente considerato la centralità dell’arteria stradale su cui si trova l’esercizio e le caratteristiche stesse del locale, come emerge dalla perizia tecnica con cui si dà conto dell’importanza del collegamento stradale tra i Comuni vesuviani e con Napoli, dell’esistenza di diverse ed importanti realtà commerciali e della posizione strategica del bar, a sua volta caratterizzato dall’offerta di una pluralità di servizi e spazi;

    4) è falsamente applicato l’art. 7, terzo comma, del citato D.M., dovendo la “meritevolezza” del nuovo insediamento essere valutata alla stregua di una pluralità di fattori e parametri (rispetto ai quali la produttività non è un requisito esclusivo), che non sono stati considerati (orario di apertura dalle 6 alle 24, con prolungamento fino alle 2 durante l’estate, assenza di riposo settimanale ed eterogeneità dei servizi offerti rispetto agli altri punti di vendita).

    1.2- Ciò posto, occorre premettere che il sistema di cui si discorre è regolato dal principio di razionalizzazione della rete distributiva, dettato per la primaria esigenza di salvaguardia della salute e la correlata necessità di prevenire l’offerta che non sia giustificata da effettive esigenze.

    Significative, al riguardo, si mostrano le premesse del D.M. n. 38 del 2013, in cui è affermata <<la necessità di contemperare l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l’interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione>>.

    Detta esigenza di primario rilievo è stata ripetutamente posta in luce dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 22/6/2016 n. 2761: “Al riguardo, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, la disciplina di settore individua quale esigenza da soddisfare (o comunque da tenere presente, per contemperarla con quella relativa alla “apertura del mercato” della vendita dei tabacchi) l’esigenza della tutela della salute da una “sovraofferta” di prodotti da fumo (cfr. sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1427 e n. 1428, ove vi è ampia analisi della questione)”).

    1.3- Poste queste premesse, va considerato quanto dispone l’art. 7, primo comma, del D.M. n. 38 del 2013, in base al quale la vendita di tabacchi a mezzo patentino concorre in via aggiuntiva all’assetto distributivo incentrato sulle rivendite, costituendo per espressa previsione un servizio complementare e sussidiario (cfr. la norma citata: “Ai fini del rilascio di patentini l’Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie”).

    Il successivo terzo comma esige la verifica di determinati elementi (orario prolungato dell’esercizio; giorno di riposo settimanale; distanza dalla rivendita più vicina; ubicazione e dimensione; redditività negli ultimi ventiquattro mesi; eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina; assenza di pendenze fiscali o di morosità verso l’Erario o l’Agente della riscossione).

    Gli stessi assumono il valore di indici denotanti la sussistenza delle ragioni per l’ampliamento della rete di vendita, valutabili dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità (indirizzata al perseguimento dell’interesse pubblico di cui s’è detto), con specifico riguardo all’assetto distributivo esistente nella zona (cfr. di recente TAR Molise, 9/11/2016 n. 467: “la valutazione demandata all’Amministrazione competente non si esaurisce nel mero riscontro della sussistenza, come vorrebbe parte ricorrente, di requisiti specifici, ma comporta una valutazione ampia connotata da un certo margine di apprezzamento in cui l’Amministrazione è chiamata a verificare l’adeguatezza della rete distributiva dei tabacchi lavorati nell’area di rilevanza. La finalità a cui la valutazione rimessa all’Amministrazione deve essere orientata è quella all’interesse pubblico alla tutela della salute (…); finalità di tutela della salute, alla quale non può essere disconosciuta la dignità di “esigenza imperativa di interesse generale”, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento europeo, idonea a consentire limitazioni al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche (in tal senso, TAR Parma, 21 novembre 2014, n. 437)”).

    1.4- Passando al caso in esame, si tratta di stabilire se detta discrezionalità sia stata correttamente esercitata, con la compiuta valutazione degli elementi che vengono in rilievo.

    Come detto, la ricorrente mira a far valere la necessità che fossero vagliati in senso ad essa favorevole sia gli aspetti “soggettivi” (redditività, frequentazione e caratteristiche del locale) che quelli “oggettivi” (contesto della zona e necessità di incremento della vendita di tabacchi).

    1.4.1- Sotto il primo aspetto, l’Amministrazione ha rilevato una bassa redditività e un basso volume di affari, sulla scorta delle “copie della dichiarazione dei redditi ed IVA relative ai periodi d’imposta 2012 e 2013, allegate alla suddetta istanza” (preavviso di diniego del 24/9/2015).

    Nelle proprie controdeduzioni la Società ricorrente rappresentava che “solo gli ultimi due periodi di imposta vanno presi in considerazione” (cfr. le osservazioni procedimentali del 7/10/2015).

    In relazione a ciò, nel diniego l’Ufficio dei Monopoli ha ritenuto che “anche a voler prendere in considerazione la redditività relativa all’anno 2014, essa non appare comunque di consistenza tale da far intravedere un trend particolarmente positivo, anche considerato il numero medio giornaliero di scontrini, non superiore a ottanta” (provvedimento impugnato).

    La Società ricorrente ha depositato agli atti del giudizio le dichiarazioni fiscali 2014 e 2015 (relative ai periodi di imposta 2013 e 2014), dalle quali emergono ricavi, rispettivamente, per € 70.981,00 e per € 58.589,00 (Sezione I, rigo RG2 delle dichiarazioni: ricavi ex art. 85, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che, attesa la natura dell’esercizio, sono riconducibili alla lett. a): “corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”).

    Essi sono evidentemente riferibili alla vendita dei prodotti ceduti per la consumazione nel bar o per l’asporto, nonché ai proventi per la raccolta delle somme giocate alle slot-machine (assoggettati a tassazione quale imposte dirette poiché costituenti a loro volta ricavi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, sub specie di raccolta delle giocate).

    I dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali mostrano un calo nelle entrate dell’esercizio, smentendo l’affermazione della ricorrente secondo cui nel 2014 sono incrementati i ricavi (pag. 12 del ricorso).

    Per altro verso (ed ancorché ci si riferisca ad un anno che non può essere preso in considerazione), risulta indimostrato il valore del dato contenuto nella perizia esibita, secondo cui sarebbero state effettuate nell’anno 2015 giocate per € 380.000,00 alle slot-machine.

    Per tale aspetto manca un elemento certo di valutazione in ordine alla redditività, che deve risultare dalle dichiarazioni fiscali o, quanto meno, dal calcolo delle giocate effettuato con la procedura automatizzata di collegamento degli apparecchi alla rete telematica (del resto, lo stesso tecnico precisa che il valore riportato è puramente indicativo ed i riferimenti contabili sono indicati in fattura e sono regolarmente registrati, senza tuttavia fornirne prova).

    In ordine alla frequentazione del locale, come ritenuto dall’Amministrazione non può ritenersi rilevante un numero di scontrini medi giornalieri di 80 (che, per l’esercizio osservante un orario dalle 6 alle 24, corrisponde a poco più di 4 scontrini all’ora).

    Quanto alla deduzione della ricorrente secondo cui occorreva tenere conto che, nella determinazione del reddito, erano computate consistenti quote di ammortamento, occorre precisare che la redditività del locale non coincide con il reddito ritraibile (quest’ultimo calcolato previa detrazione delle quote di ammortamento).

    Difatti, la redditività si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti (in specie, dei tabacchi).

    Su questo piano, l’ampliamento della vendita ai generi di monopolio è correlata alla redditività del locale al fine di garantire un incremento delle entrate fiscali, con la riscossione di maggiori accise (calcolate sulla quantità di prodotti messi in vendita), che non è presumibile possa essere conseguita da un esercizio con bassa redditività (sul principio di massimizzazione del gettito erariale, benché espresso con riferimento a fattispecie di trasferimento fuori zona di una rivendita, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22/9/2016 n. 3916: “la vendita di generi di monopoli è strutturata secondo “un sistema nel quale l’interesse commerciale dell’esercente deve soggiacere a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio” (cfr. Cons. St.,sez IV, sent. n. 4811/2014)”).

    Consegue da quanto esposto che l’Amministrazione ha correttamente esaminato:

    a) l’incidenza della redditività del locale, ai fini della concessione del patentino, pervenendo a conclusioni che (al di là delle espressioni adoperate) mostrano con chiarezza l’insussistenza del requisito per far luogo ad un ampliamento della rete di vendita;

    b) l’insufficiente frequentazione del locale che (nonostante l’orario di apertura e le sue caratteristiche) non offre una particolare “attrattiva” per il potenziamento della rete di vendita.

    1.4.2- L’ulteriore aspetto negativo individuato dall’Amministrazione attiene alla localizzazione dell’esercizio e all’insussistenza delle condizioni per far luogo all’ampliamento della rete di vendita nel contesto della zona interessata.

    Al riguardo, nella relazione tecnica esibita dalla ricorrente si dà atto che il locale proposto quale sede del patentino si trova su un asse viario e, precisamente, a 600 metri dallo svincolo di collegamento di Scisciano con Somma Vesuviana e la S.S. 268.

    Come emerge anche dalla documentazione fotografica, nei pressi non vi sono insediamenti abitativi, la strada non è percorsa da un intenso traffico veicolare (v. in particolare le foto 3 e 4) e l’esercizio è frequentabile esclusivamente da avventori motorizzati.

    Inoltre, nel raggio di un chilometro e mezzo vi sono tre rivendite e due patentini, uno dei quali a 245 metri.

    In ragione di ciò, può dirsi comprovata la sufficienza della rete distributiva di tabacchi, in un contesto indubitabilmente periferico (come ravvisato nella determinazione impugnata), in cui è possibile approvvigionarsi di tabacchi da più punti di vendita e con spostamenti veloci (poiché effettuati in autovettura), in particolare allontanandosi dal locale della ricorrente di poche centinaia di metri, fino al patentino già esistente.

    A tal riguardo, non può essere condivisa la censura con cui si sostiene che la presenza di quest’ultimo non può valere a fondare il diniego (poiché l’art. 7, primo comma, del D.M. n. 38 del 2013 esige che si abbia riguardo all’ampliamento della rete di vendita rispetto alle sole rivendite).

    Ciò in quanto la determinazione non poggia su tale esclusivo elemento (se non in replica alle deduzioni procedimentali della parte), bensì sulla riproposizione delle ragioni ravvisate nel preavviso di diniego (localizzazione “in zona periferica, con scarso insediamento abitativo, su strada di non intenso traffico”) che, in base a quanto detto, si palesano aderenti alla realtà e concretamente idonee a determinare la reiezione dell’istanza di rilascio del patentino.

    2- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta dall’Amministrazione.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Giuseppe Esposito

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

    Condividi su