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Sent. n. 4983/19 II Sezione TAR Campania – Condono edilizio, presupposti. Silenzio assenso. Incompletezza domanda a seguito di richiesta documentale.

    La sanatoria è ammessa dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 solo per le nuove costruzioni di tipo residenziale, senza che assuma rilievo la volumetria dell’intervento abusivo nella specie concretamente realizzato; se infatti è indubbio che a norma dell’ articolo 32, comma 25, della menzionata legge sul condono del 2003, gli incrementi volumetrici consentiti del manufatto non devono essere superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e non possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi, è altrettanto indubbio che l’eventuale rispetto della volumetria massima consentita dalla normativa testè richiamata non assume alcun rilievo allorchè si valuti un intervento di nuova costruzione di un immobile ad uso non residenziale, radicalmente non consentito dalla stessa L. 326/2003, come avviene nella fattispecie che occupa.

    E’ noto infatti come, per giurisprudenza costante, la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio presupponga la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, con la conseguenza che, in caso di incompletezza della domanda o (come nella specie) della documentazione inoltrata a suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso inizi a decorrere soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata.

    Ciò in quanto, secondo la condivisibile giurisprudenza, “il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale”.

     

     

    Pubblicato il 18/10/2019

    1. 04983/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 01632/2012 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

    …., rappresentata e difesa dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio …. in Napoli, via ….;

    contro

    Comune di …., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in ….;

    per l’annullamento

    1) della comunicazione di avvio del procedimento prot. 210/A.T. del 17/01/2012, notificata il 18/01/2012, con la quale veniva avviato il procedimento di cui al provvedimento impugnato sub 2);

    2) della disposizione dirigenziale n. 710/A.T. del 07/02/2012, notificata in data 08/02/2012, con la quale il Comune di …. ha disposto l’annullamento in via di autotutela dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 32 della L. 326/2003 (prot. 44499 del 10/12/2004 – pratica N. 1158) e, pertanto il rigetto del condono presentato in relazione alla realizzazione di un capannone ad uso industriale/artigianale avente 60 mq di superficie utile e 100,00 mq di superficie pertinenziale sito alla …., ed identificato in catasto a1 foglio 16, p.lla 1573;

    3) nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli impugnati in via principale

    Nonché con i motivi aggiunti del 20.12.2013 per l’annullamento:

    -dell’ordinanza sindacale n. 73/2013 del 29/10/13, notificata il 31/10/2013, con la quale si comunicava alla ricorrente la demolizione dell’opera abusiva, sita alla …;

    – di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso notificato in data 19.03.2012 la ricorrente in epigrafe individuata invoca l’annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando:

    – Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 commi 25 e 26 della L. 326/2003 – Eccesso di potere. Erronea ed insufficiente motivazione;

    – Falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003 – Violazione della Circolare ministeriale n. 2699 del 07/12/2005 – Eccesso di potere – Falsità della causa – Travisamento – Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità manifesta -irragionevolezza – altri aspetti;

    – Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 comma 3° L. 241/90 – Violazione del giusto procedimento.

    Espone, in particolare, la ricorrente di avere realizzato, su un terreno di sua proprietà contraddistinto in catasto al foglio n. 16, particella n. 1573 del Comune di …, un capannone ad uso industriale/artigianale in assenza di titolo edilizio, della superficie utile di circa 60,00 mq e 100,00 mq di superficie pertinenziale e di avere presentato, per detto manufatto, domanda di definizione degli illeciti edilizi ai sensi della legge n. 326/2003, prot. n. 24499 del 10/12/2004 (pratica n. 1158); senonchè il Comune di …. con nota prot. n. 210/AT del 17 gennaio 2012, prot. Gen. 1036 del 17/01/2012, comunicazione n. 32/2012/D. del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici, ha prima comunicato l’avvio del procedimento di diniego, e successivamente con nota prot. 710/AT del 07 febbraio 2012, provvedimento n. 32/2012/Def., prot. Gen. 3311 del 07 febbraio 2012 ha disposto il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, di cui alla predetta domanda.

    Con motivi aggiunti notificati il 20.12.2013 la ricorrente impugna la successiva ordinanza sindacale n. 73/2013 del 29/10/13, notificata il 31/10/2013, con la quale le è stata ingiunta la demolizione della suindicata opera abusiva, sita alla ….

    Si è costituito in giudizio il Comune … invocando il rigetto del ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti e, all’udienza pubblica del 08.10.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti notificati il 20.12.2013, è infondato nel merito e va pertanto respinto.

    Ed invero, osserva il Collegio in primo luogo che non può fondatamente sostenersi che il diniego impugnato sia stato adottato dall’Amministrazione Comunale resistente nonostante la formazione, sull’istanza di condono in oggetto, del silenzio assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37, del D.L. 326/2003, come invece affermato dalla ricorrente nel primo motivo del ricorso principale.

    Al riguardo, il Tribunale non ignora che, per costante e condivisibile giurisprudenza, (in linea di principio) nelle ipotesi di silenzio assenso, una volta decorso il termine fissato dalla legge per provvedere, il relativo potere dell’Amministrazione deve considerarsi consumato, potendo quest’ultima procedere solo in sede di autotutela all’annullamento dell’atto fictus illegittimamente formatosi (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 9 ottobre 2007 n. 1633; T.A.R. Toscana, Firenze sez. II 22 ottobre 2004 n. 5054; Consiglio di Stato, sez V 22 giugno 2004 n. 4335, T.A.R. Puglia Bari sez. II 7 aprile 2003 n. 1633); tuttavia, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che, anche nelle ipotesi di istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 L. 24.11.2003 n. 326, il semplice decorso del termine per provvedere costituisca un elemento sicuramente necessario, ma non di per se solo sufficiente al conseguimento del titolo edilizio abilitativo.

    Al riguardo, infatti, la condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di osservare come, anche in tale fattispecie, per la formazione del silenzio assenso, una volta decorso il previsto termine di ventiquattro mesi, sia necessario che la domanda del privato risulti corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, che sia stata interamente pagata la dovuta oblazione e che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 l. 28.2.1985 n. 47 (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12.4.2012, n. 625).

    Orbene, emerge dagli atti del giudizio che il Comune di …., in data 24.04.2006, abbia richiesto alla ricorrente una lunga serie di necessarie integrazioni documentali (copia del titolo di proprietà o atti equivalenti, attestazioni dei versamenti delle rate dell’oblazione, attestazioni dei versamenti degli oneri concessori, dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art.4 legge n. 15/68 e D.P.R. 445/2000 con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo in sanatoria e lo stato dei lavori riferito al 31/03/2003, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 legge n. 15/68 e D.P.R. 445/2000 sulla data di ultimazione delle opere, gli estremi catastali, le superfici – utile, non residenziale e complessiva-, il volume dell’abuso, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere oggetto di condono, a firma di tecnico abilitato, certificazione attestante l’idoneità statica delle opere abusive, denuncia in catasto dell’immobile oggetto di abuso, con documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale, denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, denuncia, ove dovuto, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione di suolo pubblico, grafici in triplice copia, eventuali copie dei verbali del Comando dei W. UU., eventuali copie delle ordinanze di demolizione delle opere abusive), per cui nella specie non può ritenersi formato l’allegato silenzio assenso, – non avendo peraltro la ricorrente dimostrato la data in cui ha fornito all’Amministrazione tutta la documentazione richiesta – in difetto di documentazione essenziale al fine dell’esatta individuazione dell’abuso.

    E’ noto infatti come, per giurisprudenza costante, la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio presupponga la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, con la conseguenza che, in caso di incompletezza della domanda o (come nella specie) della documentazione inoltrata a suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso inizi a decorrere soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata (in tal senso, tra tante, Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 1995 n. 1440).

    Ciò in quanto, secondo la condivisibile giurisprudenza, “il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3661).

    Peraltro, per quanto sopra evidenziato, appare altresì evidente che il provvedimento impugnato con il ricorso principale non risulta nemmeno adottato in violazione del principio di non aggravamento, come invece sostenuto dalla ricorrente sempre nel primo motivo dello spiegato gravame, posto che la richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale resistente di produrre la documentazione integrativa richiesta si fonda propriamente sulla necessità di dare alla ricorrente la possibilità di fornire al Comune tutti gli elementi eventualmente idonei a sostenere e legittimare la richiesta avanzata dalla ricorrente stessa, nell’ottica di consentire il più ampio e doveroso contraddittorio procedimentale.

    Quanto invece alle ulteriori censure articolate dalla ricorrente nel primo e secondo motivo del ricorso principale avverso il provvedimento n. 710/A.T. del 07/02/2012, notificato in data 08/02/2012, di definitivo diniego dell’invocato rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui alla pratica prot. n. 24499 del 10/12/2004 (pratica n. 1158) avanzata dalla ricorrente, osserva il Tribunale che le stesse risultano destituite di fondamento, non potendosi fondatamente sostenere – come invece fa la ricorrente nello spiegato gravame – che gli interventi nella specie realizzati siano suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 L. 326/2003, pur essendone incontestata la natura di nuova costruzione ad uso non residenziale.

    Ed invero costituisce un dato assolutamente pacifico che la sanatoria è ammessa dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 solo per le nuove costruzioni di tipo residenziale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 211, Consiglio di Stato sez. VI, 17/12/2013, n.6042), senza che assuma rilievo la volumetria dell’intervento abusivo nella specie concretamente realizzato; se infatti è indubbio che a norma dell’ articolo 32, comma 25, della menzionata legge sul condono del 2003, gli incrementi volumetrici consentiti del manufatto non devono essere superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e non possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi, è altrettanto indubbio che l’eventuale rispetto della volumetria massima consentita dalla normativa testè richiamata non assume alcun rilievo allorchè si valuti un intervento di nuova costruzione di un immobile ad uso non residenziale, radicalmente non consentito dalla stessa L. 326/2003, come avviene nella fattispecie che occupa.

    Peraltro, non può nemmeno condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo del ricorso principale, in cui afferma che l’atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 Legge n° 241/1990; ed invero, osserva il Collegio che nella specie il provvedimento indica chiaramente, quale causa di diniego del chiesto condono, la realizzazione di una nuova costruzione ad uso non residenziale in contrasto con quanto stabilito dall’art. 32 della L. n. 326/2003.

    Ciò posto, non può che ritenersi che la motivazione adottata sia nella specie assolutamente idonea ad assolvere la funzione, ex art. 3 L. n. 241/1990, di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione deve essere inteso “secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

    Parimenti, il Collegio ritiene infondati nel merito anche i motivi aggiunti del 20.12.2013 con cui la ricorrente impugna la successiva ordinanza di demolizione n. 73/2013 del 29/10/13, notificata il 31/10/2013, che vanno perciò respinti.

    Ed invero, attesa l’infondatezza – per quanto sin qui osservato – delle censure articolate che ripropongono i motivi di impugnazione già formulati nel ricorso principale, il Tribunale evidenzia come parimenti infondate si palesino in primo luogo le doglianze inerenti l’asserita violazione dell’art. 3 e 7 della Legge n° 241/1990, posto che, come è stato chiarito da condivisibile giurisprudenza in tema di D.I.A., ma con principio pacificamente applicabile anche al caso di interventi di nuova costruzione realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio, “i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di inizio del relativo procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di una mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime che, in quanto tali, non richiedono neppure una specifica motivazione. Pertanto, in caso di adozione di misure sanzionatorie conseguenti alla violazione di disposizioni in materia di denuncia di inizio di attività – trattandosi di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato – non sussistono le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo” (T.A.R. Campania, sez. V, 15.1.2015, n. 225).

    Al riguardo, il Tribunale si limita a richiamare la maggioritaria e condivisibile giurisprudenza che afferma che «il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo» (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, n. 5229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, n. 2441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270).

    Del resto, è stato condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza che «l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare, né l’interessato può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi» (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 maggio 2011, n. 2781; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2011, n. 2497; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 gennaio 2011, n. 79).

    Peraltro neppure è ravvisabile, nella fattispecie che occupa, la dedotta violazione dell’art. 7 l. 28.2.1985 n.47 o degli artt. 24, 42 e 113 cost considerato che il provvedimento impugnato contiene l’esatta indicazione delle opere da abbattere, e ritenute abusive perché realizzate in assenza del titolo edilizio, per cui anche le doglianze spiegate dalla ricorrente nell’ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti appaiono infondate, alla luce del carattere doveroso del provvedimento repressivo per cui è controversia.

    Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate lo spiegato ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti del 20.12.2013, è infondato nel merito e va pertanto respinto.

    Sussistono i presupposti di legge in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Gabriele Nunziata, Presidente FF

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

    Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Antonella Lariccia Gabriele Nunziata

    IL SEGRETARIO

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