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Sent. n. 5184/2019 VI Sezione TAR Campania – Immigrazione. Controlli. Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Requisito. Certezza abitativa. Carenza. Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

    La certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero. La certezza abitativa costituisce dunque un requisito essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno e la sua falsa attestazione costituisce circostanza assolutamente dirimente per il rigetto della stessa (1).

    Immigrazione – Controlli – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Requisito – Reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero – Carenza – Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno

    Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso nello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo (2).

     

    (1) cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 17 Aprile 2015, n.2201 e Consigli di Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1313.

    (2) cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1456.

     

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’Avv. Valeria Aveta

     

    Pubblicato il 31/10/2019

    1. 05184/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 00610/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 610 del 2019, proposto da
    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in …, via …;

    contro

    Ministero dell’Interno, Questura …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    per l’annullamento

    -Del provvedimento n. 380 /2018 emesso dalla Questura di … in data 18.06.2018 e notificato VIA PEC in data 12.12.2018, con il quale è stato decretato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

    – Di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    In data 24.04.2018 il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso n. I11926980 rilasciato dalla Questura di … per lavoro autonomo.

    Successivamente, in seguito agli accertamenti esperiti, la P.A ha concluso il procedimento amministrativo con un decreto di rigetto che è stato comunicato all’interessato soltanto dopo l’istanza di accesso agli atti tramite pec in data 12.12.2018.

    Tanto premesso la parte attorea eccepisce in primo luogo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’eccesso di potere per erronea interpretazione dei motivi dei presupposti di diritto e di fatto, motivazione errata, difetto di istruttoria.

    In particolare il ricorrente afferma che l’irreperibilità è stata dichiarata in base ad un’istruttoria lacunosa ed incerta.

    La P.A, infatti, si è limitata, a parere dell’interessato, a dichiarare che presso l’indirizzo di Via … non è ubicata alcuna civile abitazione ma è presente soltanto un centro polifunzionale sede di uffici direzionali di Enti pubblici quali Inps, Inail.

    La stessa non ha accertato che l’indirizzo risultante dalla Carta di identità del ricorrente è Via … n. … e non … e che gli uffici direzionali sede dei suindicati Enti pubblici si trovano al civico … e non al numero ….

    La P.A ha, inoltre, affermato a sostegno dell’irreperibilità del soggetto presso l’indirizzo indicato aveva sede la Cooperativa sociale …, utilizzata dai cittadini stranieri al fine di garantirsi una sistemazione provvisoria e sottrarsi al controllo degli organi istituzionali.

    Tale motivazione è secondo la parte attrice contraddittoria ed ininfluente ai fini del rilascio del permesso poiché ciò che è necessario per quest’ultimo è il possesso di una valida e certa residenza che può essere individuata anche presso la sede di una cooperativa sociale.

    In secondo luogo il ricorrente deduce l’illegittimità della motivazione inerente la mancanza di un’adeguata capacità reddituale per difetto di istruttoria.

    La propria posizione reddituale, afferma il soggetto, è adeguatamente comprovata dalle dichiarazioni relative ai periodi 2015, 2016 e 2017.

    Infine la parte attorea eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis l. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione del giusto procedimento.

    Nello specifico il ricorrente ritiene che è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, impedendogli in tal modo di consentirgli un’adeguata partecipazione e di dimostrare la validità della residenza e la regolarità della propria posizione lavorativa.

    Si è costituita l’amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

    Nell’udienza del giorno 23 ottobre 2019 il ricorso è stato introitato per la decisione.

    Il collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto per le seguenti ragioni.

    Nello specifico come si evince dalla consolidata giurisprudenza (in termini, Tar Campania, Napoli, Sez. VI 17 Aprile 2015 n.2201 e Cons. St., Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1313) la certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero.

    La certezza abitativa costituisce dunque un requisito essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno e la sua falsa attestazione costituisce circostanza assolutamente dirimente per il rigetto della stessa

    Nel caso di specie, come si deduce con chiarezza dalla documentazione allegata al ricorso, non solo non è stata accertata la residenza del ricorrente presso l’indirizzo dallo stesso indicato in via … n. …, ma risulta dichiarato nei dati forniti all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione reddituale del 2016 un diverso luogo di residenza indicato in via … n. …, assente nell’istanza di permesso di soggiorno e non riscontrato nella banca dati dell’anagrafe del Comune di …

    Inoltre, come si deduce dagli accertamenti compiuti l’indirizzo fornito dall’interessato, sede in precedenza della cooperativa sociale … è stato utilizzato per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di un ingente numero di cittadini extracomunitari tra cui anche …, requisiti che di fatto sono risultati falsi o inesistenti.

    A quanto scritto deve aggiungersi altresì l’assenza di una idonea capacità finanziaria del ricorrente.

    Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di essere titolare di un’impresa di bijotteria e chincaglieria domiciliata al Vico … n. … che dai controlli accuratamente effettuati risulta del tutto inoperante ed ha fornito unicamente la dichiarazione reddituale relativa all’anno del 2016. Per il 2017, invece la parte attrice si è limitata ad inviare in data 22. 10. 2018 all’Agenzia delle entrate l’impegno telematico al versamento di imposta per i redditi derivanti dall’ omonima impresa individuale dichiarazione che risulta ancora non liquidata.

    Va sul punto ribadito che il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso nello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo.

    Tale orientamento è confermato altresì dalle recente giurisprudenza per cui il possesso del requisito reddituale costituisce un requisito fondamentale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons.St., Sez. III 6 marzo 2018 per cui “il possesso del requisito reddituale attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite”.

    In conclusione il ricorso va respinto.

    Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

         
         
    L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro   Paolo Passoni
         
         
         
         
         

     

    IL SEGRETARIO

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