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Sentenza Tar Lazio, Sede di Roma, Sezione I n. 1278 del 3 febbraio 2022. FOCUS

    La tematica delle cosiddette “specializzazioni” nella professione forense è questione dibattuta ed oltremodo attuale.

    Di recentissima pubblicazione è l’epigrafata pronuncia del Tar Lazio, Sede di Roma, con la quale è stata declarata la legittimità del – più volte impugnato – D.M n. 144/2015 – sì come modificato dal D.M n. 163/2020 –concernente, per l’appunto, il regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell’art. 9 L. n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).

    Sei le sei censure mosse al citato D.M dai COA ricorrenti – tra cui quello partenopeo – con l’intervento ad adiuvandum di diverse Associazioni forensi.

    In quanto alla prima: sarebbe priva di copertura legislativa, ed in contrasto con la citata L. n. 247/2012, l’introduzione – all’interno delle tre macro-aree tematiche di specializzazione ovvero: diritto civile, penale, amministrativo – di ulteriori sotto-segmenti (art. 5 D.M impugnato).

    Tale scelta risulterebbe carente di motivazione ed in contrasto con quanto già statuito nella sentenza 5575/2017 del Consiglio di Stato (con la quale, lo si rammenta, era stato dichiarato in parte illegittimo il citato D.M 144/2015).

    Per quanto concerne il diritto amministrativo, in particolare, non sarebbero state incluse nei segmenti di specializzazione – a titolo esemplificativo – le materie di cui all’art. 119 c.p.a (articolo concernente il rito abbreviato).

    In quanto alla seconda: sarebbe illegittima – art. 3, comma 1 lett. b D.M impugnato– la previsione di poter conseguire il titolo di avvocato specialista in massimo due macro-aree, nonché quella – art. 5, comma 1 D.M impugnato– di indicare non più di tre segmenti di specializzazione nella già prescelta macro-area.

    In quanto alla quarta: sarebbe privo di copertura legislativa l’obbligo gravante su ciascun COA – art. 7, comma 4 D.M impugnato – di stipulare convenzioni con le associazioni specialistiche per lo svolgimento dei corsi volti al conseguimento del titolo.

    In quanto alla quinta: sarebbe illegittimo l’art. 2. comma 3 del D.M impugnato nella parte in cui attribuisce “di diritto” il titolo di avvocato specialista a colui il quale sia in possesso di un dottorato di ricerca.

    In quanto alla sesta: sarebbe illegittimo l’art. 6 comma 4 D.M impugnato poiché sarebbe stato disciplinato in modo poco dettagliato l’ivi previsto colloquio sì conferendo una discrezionalità troppo ampia alla Commissione valutatrice (in primis nell’ipotesi in cui le si attribuisce facoltà di derogare al numero minimo di incarichi previsti annualmente per il conseguimento del titolo).

    L’adito Tar ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le proposte censure, alcune poiché considerate infondate, altre poiché tardive.

    In particolare, in quanto alla prima i Giudici hanno opinato che la L.n.247/2012 non precluda la possibilità di articolare la macro-area tematica (cd. settore) in diversi segmenti. Tale assunto risulta maggiormente irrobustito dal duplice dato che:

    a-  l’eventuale indicazione del segmento di specializzazione risulta scelta discrezionale e non vincolata per il professionista;

    b- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5575/2017 aveva già declarato l’illegittimità dell’originario D.M proprio nella parte in cui non indicava – per il diritto amministrativo – alcuni specifici settori, evidenziando, quindi, come l’indicazione di segmenti per materie fosse scelta oltremodo legittima.

    La seconda censura, sì come la quarta, è stata ritenuta tardiva poiché meramente confermativa di una previsione già esistente nell’originario D.M del 2015 e mai, all’epoca, impugnata.

    La quinta censura è parimenti stata ritenuta non condivisibile poiché, nella lettura datane dal Tar adito, non appare irragionevole l’equiparazione tra il conseguimento del titolo di dottorato – consequenziale all’iter formativo previsto nella correlata disciplina –  a quello di avvocato specialista, titolo conseguito anch’esso all’esito di ben articolate scansioni procedimentali.

    Infine, parimenti infondata è stata ritenuta la sesta censura relativa all’oggetto del colloquio ed alla valutazione della Commissione poiché i criteri per l’attribuzione del titolo risultano ben specificati sia dall’art. 9 comma 4 della più volte citata L. n. 247/2012 sia dal D.M 11/2015 ed ivi, in particolare, dall’art. 8 comma 1 sì come modificato nel 2020.

    Ne deriva, per l’effetto, una disciplina ben definita derogabile unicamente in ipotesi di sussistenza di incarichi rilevanti. In tale ambito la Commissione godrà, sì, di discrezionalità valutativa ma non trasmodante in illogicità o irragionevolezza.

    Questo, in estrema sintesi e con ampliativo rinvio al testo fruibile sul sito di Giustizia amministrativa, il contenuto della sentenza epigrafata.

    Alcune brevi considerazioni finali.

    Quanto al dato contenutistico- processuale, la sentenza appare ben articolata e motivata e, allo stato, appare difficile immaginare un’eventuale impugnazione (art. 91 c.p.a) da parte degli originari ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato Nell’ipotesi in cui i COA decidessero di proporre impugnazione, insanabile sarebbe, comunque, il vizio di tardività relativamente alle censure di cui ai motivi nn. 2 e 4.

    Quanto al dato propulsivo, a seguito della pubblicazione della sentenza in esame, presso molti COA sono state create – o riattivate – le Commissioni preposte a ricevere-  per poi inoltrarle al CNF- le domande per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.

    L’auspicio è che, finalmente, una normativa, arenata da anni, possa trovare tempestiva e corretta applicazione in un’epoca in cui il requisito della “specializzazione” in una particolare branca del diritto appare oltremodo necessario.

     

    avv. Vittoria Chiacchio

    Componente Osservatorio sulla giustizia amministrativa Aiga Napoli

    Consigliere nazionale Aiga Napoli

    Componente Dipartimento nazionale “Specializzazioni”

     

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