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Silenzio; silenzio assenso; provvedimento tacito; autotutela – Provvedimento; annullamento; piano urbanistico; (art 10, comma 9, L. Reg. Campania n.1 del 2014) – Impresa; diritto d’impresa; interesse pubblico; programmazione urbanistica

    TAR NAPOLI, SEZ III, SENTENZA 14 maggio 2018, N. 3179

    Silenzio; silenzio assenso; provvedimento tacito; autotutela.

    In ipotesi di silenzio-assenso l’inerzia protrattasi oltre i limiti previsti equivale ad accoglimento della domanda. L’equivalenza comportera’ che gli effetti prodotti siano sottoposti allo stesso regime dell’atto amministrativo espresso, fermo restando il potere della pubblica amministrazione di poter intervenire in autotutela (art. 20 L. n. 241/1990; art. 21-nonies L. n. 241/1990)

    Provvedimento; annullamento; piano urbanistico; (art 10, comma 9, L. Reg. Campania n.1 del 2014)

    E’ legittimo l’annullamento del silenzio assenso formatosi per silentium in presenza di interessi pubblici urbanistici prevalenti su quelli del privato.

    Impresa; diritto d’impresa; interesse pubblico; programmazione urbanistica;

    L’attività di impresa commerciale, seppur garantita dalla Costituzione (art 41) e ancora più dall’ordinamento comunitario, deve, comunque, sottostare ai limiti sanciti dalla normativa urbanistica. Vi è quindi un rapporto di sovra-ordinazione del procedimento di verifica urbanistica rispetto a quello dell’autorizzazione commerciale.

    Massime a cura dell’avv. Valeria Aveta e Vittoria Chiacchio.

    Pubblicato il 14/05/2018

    03179/2018 REG.PROV.COLL.

    04683/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4683 del 2017, proposto da:… . S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore sig…., rappresentata e difesa dall’avvocato… , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in Napoli, Via ….(P.E.C.:…. );

    contro

    Comune di…., in persona del Commissario Straordinario Prefetto ….. legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato…., con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Napoli, Piazza Municipio, 64 (P.E.C.:…. );

    per l’annullamento

    del provvedimento del Dirigente del Settore Attività Produttive prot. n. 28172 del 21/9/2017, recante il diniego dell’istanza prot. n. 20978 del 30/6/2017 per l’apertura di una media struttura di vendita alla Via…., e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, primo comma, lett. a)-bis, c.p.a., dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 30/6/2017.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di…;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per l’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 il dott. Giuseppe Esposito e udito per le parti l’avvocato …  per delega dell’avvocato….;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    1. – La Società ricorrente premette di avere la disponibilità di un immobile con destinazione commerciale alla Via …. per il quale presentava una s.c.i.a. in data 24/4/2017, per la realizzazione di lavori funzionali all’insediamento di una media struttura di vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

    Terminati i lavori, in data 30/6/2017 veniva richiesta l’autorizzazione commerciale all’apertura della struttura (istanza prot. n. 20978), il cui rilascio è stato denegato con l’impugnato provvedimento.

    Lo stesso è affidato a una diffusa motivazione, che dà conto del precedente diniego (prot. n. 8098 del 14/5/2014), formulato nei confronti dell’iniziativa intrapresa sullo stesso immobile da un diverso soggetto e in relazione al quale questa Sezione ha respinto il ricorso con sentenza n. 4227 del 2015.

    Con l’attuale diniego si rileva che la situazione giuridica non è mutata.

    1.1. Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, notificato a mezzo del servizio postale il 20/11/2017, successivamente pervenuto all’Ente e depositato il 24/11/2017.

    Con distinti motivi ne è dedotta l’illegittimità per vizi formali e per erroneità del diniego, denunciando la violazione della richiamata normativa nazionale e regionale, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili (con gli ultimi due motivi è dedotto, altresì, che occorreva il preavviso di diniego e che non rilevano le asserzioni sulla presunta difformità edilizia dei locali, in quanto non rientranti nella motivazione del provvedimento).

    1.2. Il Comune si è costituito in giudizio il 15/12/2017, confutando le censure nella memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.

    1.3. La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1989 del 19/12/2017 (il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 563 dell’8/2/2018, ha accolto la richiesta cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito).

    2. – La ricorrente ha prodotto memoria in data 5/4/2018.

    Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica dell’8 maggio 2018 e assegnato in decisione.

    DIRITTO

    1. – Con i primi due motivi, la…. . S.n.c. deduce l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla sua istanza di autorizzazione, devolvendo la cognizione della questione all’adito Tribunale in sede di giurisdizione esclusiva.

    Aggiunge che l’atto tacito di assenso avrebbe dovuto essere rimosso attraverso l’esercizio del potere di autotutela (mentre, nella specie, non si è dato impulso ad un procedimento di secondo grado e il provvedimento impugnato non può configurare l’annullamento implicito del titolo assentito, è privo di motivazione e non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento).

    Sulla questione vanno svolte le seguenti considerazioni.

    Osserva il Tribunale che l’invocata norma dell’art. 17 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 prefigura la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita, stabilendo che: “Il Comune, ai sensi della legge n. 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire”.

    La norma riflette la disposizione della legislazione nazionale che, in materia commerciale, ammette che possa assentirsi per silentium il titolo che abilita all’esercizio dell’attività (cfr. l’art. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

    L’assenso tacito deve intendersi formato allorquando sulla domanda, corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, e non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento (ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento).

    Il Collegio presta adesione all’orientamento della giurisprudenza che, in analoga fattispecie, ha ritenuto che <<il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento>> (TAR Lombardia, sez. I, 20/2/2015 n. 521; cfr. p. V.2.: “Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo; con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge; fermo restando, come si specificherà a breve, l’autotutela per l’amministrazione e l’impugnativa giudiziale per il controinteressato. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l’altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della p.a. Inoltre, l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda”).

    1.1. A favore della suesposta conclusione milita la ricostruzione del complesso normativo, il quale induce a ritenere che:

    a) ove si ammettesse che il silenzio assenso non possa formarsi per difetto delle condizioni sostanziali, in concreto verrebbe svuotata di contenuto la previsione di legge, consentendo di fatto all’Amministrazione di poter provvedere in ogni tempo; ciò in spregio delle ragioni sottese alla norma, che da un canto tutelano l’interesse del privato e, d’altro canto, pongono l’esigenza di responsabilizzare la Pubblica Amministrazione, non tollerandosi la sua inerzia sull’istanza rivolta dall’interessato;

    b) correlativamente, l’ordinamento non presenta lacune rispetto all’eventuale formazione di un indebito atto tacito di assenso, assicurando la reintegrazione della legittimità attraverso il meccanismo dell’annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (applicabile ad ogni ipotesi di provvedimento, espresso o tacito), la cui disciplina costituisce la sintesi delle contrapposte esigenze di ripristino della legalità e di tutela dell’affidamento ingenerato (anche per questo aspetto, nell’ottica della responsabilizzazione della P.A.).

    1.2. Non può essere trascurato l’orientamento della giurisprudenza che reputa necessaria la sussistenza anche delle condizioni sostanziali per l’accoglimento della domanda, rilevando che non potrebbe ottenersi per silenzio “ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l’esercizio espresso del potere da parte dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. IV, 5/9/2016 n. 3805).

    Sennonché, ove si afferma che “perché tale provvedimento sia legittimo occorre che sussistano tutte le condizioni, normativamente previste, per la sua emanazione” (Cons. Stato, cit.), ne deriva che non viene posta in discussione l’esistenza del provvedimento tacito di assenso, bensì la sua legittimità.

    Va dunque considerato che il provvedimento tacito illegittimo è esistente ed esplica i propri effetti (al pari dell’atto espresso illegittimo), sino alla sua rimozione che non può altrimenti avvenire che mediante l’esercizio del potere di autotutela.

    1.3. Nel caso di specie, la domanda di autorizzazione della Società ricorrente è stata avanzata il 30/6/2017 e, dalla documentazione esibita, si mostra corredata di ogni elemento occorrente (mentre è solo genericamente contestata dalla difesa del Comune una incompletezza della domanda, senza che di ciò sia data prova).

    Pertanto, il diniego impugnato è intervenuto allorquando sulla domanda medesima si era formato il silenzio assenso.

    1.4. Quanto ora detto non esaurisce la valutazione rimessa al Tribunale.

    Posto l’indeclinabile principio secondo cui compete comunque al Giudice operare la corretta qualificazione del provvedimento, occorre stabilire se l’impugnato diniego equivalga ad un provvedimento di rimozione in autotutela dell’atto tacito di assenso.

    Del resto, la stessa Società ricorrente si pone in tale prospettiva, negando che un tale effetto si sia prodotto ed osservando al proposito che non si è dato impulso ad un procedimento di secondo grado e che risulterebbe violato il principio di tipicità degli atti amministrativi (non essendo ammesso l’annullamento implicito), vi sarebbe un difetto assoluto di motivazione e, infine, mancherebbe la previa comunicazione di avvio del procedimento.

    La tesi non può essere condivisa.

    È consolidato nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui il potere di autotutela è legittimamente esercitato, se sono rinvenibili l’illegittimità iniziale del provvedimento annullando, l’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto, l’adozione del provvedimento entro un ragionevole lasso di tempo (non superiore a 18 mesi, in base alla modifica dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, introdotta con l’art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la valutazione comparativa degli interessi e l’insussistenza di un affidamento legittimo.

    Per quanto si dirà appresso, la domanda di autorizzazione richiesta dalla Società ricorrente contrasta con la previsione urbanistica di zona.

    In ragione di ciò, è riscontrabile nella specie il legittimo annullamento del silenzio assenso formatosi, risultando altresì che l’autotutela è stata tempestivamente esercitata, essendo trascorso meno di un mese tra la formazione del provvedimento tacito e l’atto di autotutela, per cui alcun affidamento tutelabile può dirsi ingenerato.

    Inoltre, il provvedimento reca la motivazione sulle ragioni di pubblico interesse (ravvisate nel danno arrecato alla popolazione portatrice di interessi specifici e nell’interesse pubblico all’assetto urbanistico e socio-economico del contesto territoriale, prevalente sull’interesse del privato), la cui validità non può essere sindacata in questa sede, in difetto di specifiche censure sul punto, al di là della generica contestazione sulla mancanza della motivazione.

    Quanto alla deduzione della ricorrente secondo cui contrasterebbe con il principio di tipicità un provvedimento implicito di annullamento in autotutela, reputa il Collegio che esso è viceversa riscontrabile in tutti i casi in cui sia evidente l’incompatibilità tra la determinazione assunta e il mantenimento del precedente assetto giuridico, regolato da un atto espresso o tacito, per cui l’annullamento d’ufficio si pone quale atto presupposto implicito nel diniego formulato (cfr., per tale principio, la sentenza di questa Sezione del 22/11/2016 n. 5424: “l’intendimento provvedimentale di rimuovere l’atto abilitativo pregresso può emergere implicitamente, purché in modo non equivoco, qualora le ragioni siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento esplicito e qualora lo stesso organo competente ad emanare l’atto presupposto, pur omettendo di formalizzare espressamente la determinazione, adotti un atto che sia assolutamente incompatibile con la sopravvivenza dell’atto abilitativo precedente e che quindi chiaramente comporti una volontà equivalente al ritiro dell’atto abilitativo stesso quale indefettibile presupposto dell’atto espresso presupponente. Pertanto, in definitiva, si realizza una coincidenza nel medesimo atto di due concorrenti determinazioni se l’atto espresso non può esistere, logicamente e giuridicamente, senza necessariamente anche l’atto implicito attraverso un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto espresso presupponente ed atto implicito presupposto (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/10/2002, n. 5758; sez. VI, 27/11/2014, n. 5887)”; conf., di recente, la sentenza di questa Sezione del 4/4/2018 n. 2160).

    Infine, per quanto si dirà sulla incompatibilità della programmata attività commerciale, non assume carattere invalidante la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento (cfr. le sentenze appena citate della Sezione: “Ne consegue che un vizio meramente procedimentale, relativo all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in base all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, non è idoneo a provocare l’annullamento di un atto il cui contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello contestato dalla società ricorrente”).

    2. – Si deve quindi passare all’esame dei motivi di ricorso rivolti al diniego/annullamento del silenzio assenso.

    Va anticipato che lo stesso non è affidato a ragioni concernenti la difformità edilizia dei locali (ancorché ve ne sia un riferimento nel corpo dell’atto, con “riserva di adottare qualsiasi ulteriore provvedimento di carattere urbanistico-edilizio”: cfr. pag. 5), cosicché resta escluso che il vaglio di legittimità del provvedimento possa concernere anche gli aspetti su cui esso non si fonda, con conseguente irrilevanza della censura avanzata con l’ultimo motivo.

    2.1. Tanto chiarito, occorre premettere che il Comune di … si dotava dello SIAD, approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 30/11/2000, del quale è in corso l’aggiornamento, secondo gli indirizzi formulati con deliberazione di Giunta n. 21 del 24/3/2015 (circostanza confermata dal Comune nella propria memoria difensiva).

    La Società ricorrente sostiene che, come precisato nelle circolari regionali approvate con i decreti dirigenziali n. 373 del 3/6/2014 e n. 673 dell’8/8/2014, è inefficace lo SIAD le cui disposizioni siano in contrasto con la nuova legge regionale.

    A suo parere, quest’ultima consente di insediare una media struttura di vendita in ogni zona del territorio comunale (compresa quindi l’area destinata dal PRG del Comune di …. a verde pubblico).

    Al riguardo, deduce che la circolare regionale n. 997 del 30/10/2014 (ricognitiva dei precedenti atti di indirizzo e che ha abrogato le precedenti circolari) chiarisce che la realizzazione degli insediamenti commerciali è ammessa se non v’è un espresso diniego dello strumento urbanistico generale e per gli edifici aventi destinazione commerciale, nei Comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento dello SIAD (cfr. pag. 10 del ricorso).

    La tesi muove dalla premessa secondo cui la L.R. n. 1 del 2014 avrebbe definitivamente superato qualsiasi limite del previgente regime normativo (coerentemente con il principio derivante dalla Direttiva europea c.d. “Bolkestein” e dalla normativa nazionale che vi ha fatto seguito).

    2.2. Viene in rilievo l’art. 10, quinto e nono comma, della legge regionale.

    La prima delle disposizioni pone il divieto di destinazione di specifiche aree agli insediamenti commerciali, stabilendo che:

    <<Lo SIAD non contiene le seguenti restrizioni:

    a) il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l’abilitazione a esercitarla esclusivamente all’interno di una determinata area>>.

    In base al successivo nono comma, è poi stabilito che:

    <<Le domande per l’apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei Comuni dove non è vigente lo SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all’insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge>>.

    Ciò posto, le argomentazioni di parte ricorrente vanno disattese.

    Va premesso che i principi derivanti dall’invocata Direttiva europea non possono essere predicati al fine di trascurare gli interessi pubblici di rilievo e, segnatamente, quelli urbanistici (cfr. la sentenza della Sezione n. 4227 del 2015: “L’attività di impresa commerciale – pur garantita, come sopra più ampiamente illustrato, dalla Costituzione (art. 41 Cost.) ed ancora di più dell’ordinamento dell’Unione, nel più ampio contesto della libertà di iniziativa economica privata e dei principi della concorrenza e del mercato – non è comunque affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica”).

    Tanto precisato, va detto che le deduzioni di parte ricorrente postulano un’estensione delle previsioni della legge regionale al di fuori del contesto per il quale sono prospettate e, di fatto, una generalizzata liberalizzazione delle attività commerciali nei Comuni che non abbiano adeguato lo SIAD.

    Sennonché, a tale conclusione può pervenirsi limitatamente alle zone territoriali omogenee che già prevedano l’insediamento di attività produttive, terziarie o correlate.

    Difatti, la L.R. n. 1 del 2014 rende ammissibili le domande nei Comuni dove non è vigente lo SIAD, ma (pur intendendo equiparabile a ciò la situazione in cui lo strumento settoriale è in corso di adeguamento) occorre pur sempre che si tratti di insediamenti “ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all’insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate” (art. 10, nono comma, cit.).

    2.3. Attengono esclusivamente a tali zone i chiarimenti della circolare n. 997 del 30/10/2014, sulla necessità che il PRG non rechi un espresso diniego e sulla possibilità di insediamento commerciale negli edifici aventi tale destinazione, pur conseguita in sanatoria.

    La possibilità di insediamento commerciale – limitatamente alle suddette zone – è sottoposta alla condizione che ciò non sia specificamente vietato dallo strumento urbanistico generale, nel qual caso il puntuale diniego prevale sulla liberalizzazione dettata per tali aree del territorio comunale.

    Di fatto, ciò rafforza la preminenza delle scelte urbanistiche, pur nelle aree liberalizzate.

    A sua volta, la destinazione commerciale dell’edificio (condizione imprescindibile per l’insediamento dell’attività) può rilevare anche se conseguita per sanatoria, ma ciò non può evidentemente condurre a ritenere che in tutti gli edifici con destinazione commerciale si possa insediare l’attività, anche in contrasto con lo strumento urbanistico.

    2.3. In conclusione, al di fuori delle zone individuate dalla legge regionale, non è stabilita una generalizzata libertà di insediamento delle strutture commerciali e le stesse non sono ammesse in ogni zona del territorio comunale.

    Si deve infatti considerare che la L.R. n. 1 del 2014, pur operando una spinta verso la liberalizzazione del settore, non rende compatibile l’insediamento commerciale sempre e comunque.

    In primo luogo, già con la sentenza n. 4227 del 2015 questa Sezione ha escluso che, in base ad essa, si sia realizzata una liberalizzazione che possa porsi in contrasto con le scelte urbanistiche (cfr. punto 7: <<La lettura della normativa regionale di settore fornita dalla ricorrente appare parziale, perché omette di considerare il principio di bilanciamento enunciato dall’art. 1, comma 2, della legge medesima nel punto in cui esclude espressamente dalla tendenza verso una generalizzata liberalizzazione i profili “connessi alla tutela” di valori fondamentali, quali: salute dei lavoratori, ambiente, beni culturali e non ultimo “ambiente urbano”>>).

    In secondo luogo, il divieto di destinare specifiche zone agli insediamenti commerciali – in cui si riassume l’opzione liberalizzatrice – non può essere inteso nel senso della generalizzata ammissibilità delle strutture di vendita in ogni parte del Comune.

    Esso ha piuttosto il significato di impedire scelte programmatorie prefissate, favorendo quindi la possibilità di insediamento in più aree del territorio comunale (diversificate sotto l’aspetto della disciplina del P.R.G. e, di fatto, consentendo la coesistenza dell’attività commerciale con qualsiasi destinazione urbanistica), restando comunque ferma la scelta urbanistica e la preclusione che lo strumento urbanistico rechi, ove stabilisca l’inconciliabilità dell’attività commerciale con la regolamentazione dell’area.

    In altri termini, va ribadito che v’è un “rapporto di sovraordinazione del procedimento di verifica urbanistica rispetto a quello dell’autorizzazione commerciale” (punto 6.6 della sentenza n. 4227 del 2015, cit.; cfr., altresì, il precedente punto 6.5, con richiamo alla giurisprudenza che ha affermato che “la disciplina urbanistica deve essere la prima ad essere tenuta in considerazione al fine di valutare l’assentibilità di un’attività commerciale”).

    La nuova disciplina introdotta dalla legge regionale n. 1 del 2014 non ha sovvertito tale rapporto, ribadendo piuttosto che le autorizzazioni all’apertura all’ampliamento di una media struttura di vendita devono essere concesse “nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti” (art. 17, quarto comma).

    Nel caso di specie, la destinazione a verde pubblico risulta inconciliabile con l’insediamento della struttura commerciale, come rimarcato già con la sentenza n. 4227 del 2015 (cfr. punto 7), che ha puntualizzato quanto già detto sul bilanciamento recato dalla L.R. n. 1 del 2014, che tutela valori fondamentali, tra cui l’ambiente urbano, che si contrappongono alla tendenza verso la liberalizzazione e rendono prevalente la scelta urbanistica ad essi relativa.

    Ciò legittima la determinazione del Comune di … di diniego dell’autorizzazione (con annullamento del silenzio assenso, come detto), dettata dall’esigenza di salvaguardare la destinazione a verde pubblico della parte di territorio comunale interessata, di cui non in contestazione l’inconciliabilità con l’insediamento commerciale.

    2.4. Da ultimo, deve essere disattesa la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ribadendo quanto sopra considerato sull’ininfluenza del vizio meramente procedimentale, in base all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, emergendo che l’omissione non può provocare l’annullamento dell’atto che, in ogni caso, non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo, per quanto sin qui detto.

    3. – Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

    Sussistono valide ragioni, attesa la specificità della questione, per disporre la compensazione per l’intero tra le parti delle spese processuali, restando a carico della Società ricorrente il contributo unificato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Compensa per l’intero gli onorari e le spese di giudizio, restando a carico della Società ricorrente il contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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