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T.A.R. Campania, Napoli – I Sezione, ordinanza 22 aprile 2020, n. 844

    Giustizia Amministrativa – termini processuali – sospensione feriale – procedimenti cautelari – applicabilità

    Sebbene, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 11/2020 e dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini processuali nel periodo 8.3.2020 – 15.4.2020 non trova applicazione per il procedimento cautelare in base all’art. 54, comma 3, del c.p.a., la deroga prevista nella citata norma processuale opera nel senso di consentire anche nel periodo feriale la trattazione della domanda cautelare ed attribuisce all’interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell’impugnativa nel periodo di sospensione feriale – con contestuale richiesta di sospensiva dell’atto impugnato ove ravvisi l’urgenza dell’esame cautelare – e la proposizione successiva, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione; viceversa, essa non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per quali resta ferma la sospensione dei cui all’art. 54, comma 2, del c.p.a. (ex multis, Tar Lazio, n. 9282/2017, Tar Sicilia, Palermo, n. 298/2013).

    Non può ravvisarsi alcuna irricevibilità della tutela cautelare qualora sia proposta con domanda incidentale contenuta in un ricorso impugnatorio e quest’ultimo venga notificato nel rispetto dei termini, considerata anche l’eventuale sospensione feriale ex art. 54, comma 2, del c.p.a.

    Massime a cura dell’Avv. Giorgia Cicala

     

    Pubblicato il 22/04/2020

    00844/2020 REG.PROV.CAU.

    01181/2020 REG.RIC.           

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2020, proposto da

     

    – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato – OMISSIS -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in – OMISSIS -;

     

    contro

    Ministero – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di – OMISSIS -, domiciliataria ex lege in – OMISSIS -;
    Comune di – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato – OMISSIS -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    – OMISSIS -, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato – OMISSIS -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in – OMISSIS -;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    1. a) della determinazione a firma del Dirigente della VI Direzione del Comune di – OMISSIS – n. 221 del 19.02.2020 con cui è stata disposta in favore della costituenda ATI tra – OMISSIS – l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indetto dal Ministero – OMISSIS -, per l’affidamento “dei lavori di realizzazione di riqualificazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell’esistente di collegamento tra via – OMISSIS -; b) della nota prot. n. 15388 del 19.02.2020 del Comune di – OMISSIS -, inviata alla ricorrente società a mezzo p.e.c. in data 19.02.2020, con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara in questione alla ATI tra la – OMISSIS -; c) del decreto n. 50 del 12.02.2020, con cui il Ministero – OMISSIS -, ha approvato i verbali della controversa gara e ha dichiarato aggiudicataria della stessa la costituenda ATI – OMISSIS -; d) dell’Avviso in materia di trasparenza ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, inviato dal Ministero – OMISSIS – alla ricorrente società a mezzo p.e.c. in data 12.02.2020, con cui è stata comunicata, tra l’altro, l’adozione del decreto della – OMISSIS – n. 50 del 12.02.2020, impugnato sub c); e) di tutti i verbali della gara controversa in seduta pubblica e in seduta riservata e dei relativi allegati, nella parte in cui, per le ragioni esposte nella presente impugnativa, è stata disposta l’ammissione alla gara della costituenda ATI tra la – OMISSIS – e non la sua estromissione dalla gara medesima ed è stata aggiudicata in suo favore la gara medesima, nonché nella parte in cui la Commissione di gara ha proceduto all’illegittima attribuzione del punteggio all’offerta presentata in gara dalla medesima ATI e nella parte in cui l’offerta di quest’ultima è stata valutata congrua; f) della proposta di aggiudicazione della gara controversa in favore della costituenda ATI tra – OMISSIS – e del verbale di gara n. 8 del 23.01.2020 in cui essa è stata disposta; g) del verbale del 13.01.2020 di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala presentata dalla costituenda ATI tra – OMISSIS – in cui la detta offerta è stata ritenuta adeguatamente giustificata, congrua e priva di anomalie; h) di tutti gli atti e/o provvedimenti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla costituenda ATI tra – OMISSIS – sulla scorta dei quali la detta offerta è stata ritenuta congrua, tra cui, in particolare, il verbale del RUP del 13.01.2020 e la nota prot. n. 96250 del 27.12.2019 di richiesta di documentazione giustificativa; i) ove non coincidenti con gli atti innanzi impugnati, degli ulteriori verbali, atti e/o provvedimenti della controversa gara, della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione definitiva della gara controversa disposte in favore della costituenda ATI – OMISSIS -; l) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, allo stato non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell’integrale conoscenza degli stessi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero – OMISSIS -, del Comune di – OMISSIS -, di – OMISSIS – e di – OMISSIS -.;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Gianluca Di Vita;

    Ritenuto che la camera di consiglio si svolge da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 e dell’art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;

     

    Ritenuto che:

    – non è condivisibile l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte controinteressata secondo cui la domanda cautelare sarebbe stata tardivamente proposta in relazione all’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con decreto n. 50 del 12.2.2020;

    – vero che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 11/2020 e dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini processuali nel periodo 8.3.2020 – 15.4.2020 non trova applicazione per il procedimento cautelare in base all’art. 54, comma 3, del c.p.a.;

    – la deroga prevista nella citata norma processuale opera nel senso di consentire anche nel periodo feriale la trattazione della domanda cautelare ed attribuisce all’interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell’impugnativa nel periodo di sospensione feriale – con contestuale richiesta di sospensiva dell’atto impugnato ove ravvisi l’urgenza dell’esame cautelare – e la proposizione successiva, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione;

    – viceversa, essa non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per quali resta ferma la sospensione dei cui all’art. 54, comma 2, del c.p.a. (ex multis, Tar Lazio, n. 9282/2017, Tar Sicilia, Palermo, n. 298/2013);

    – per l’effetto, non può ravvisarsi alcuna irricevibilità della tutela cautelare qualora sia proposta con domanda incidentale contenuta in un ricorso impugnatorio e quest’ultimo venga notificato nel rispetto dei termini, considerata anche l’eventuale sospensione feriale ex art. 54, comma 2, del c.p.a., come è avvenuta nel giudizio in trattazione, trattandosi di ricorso notificato il 20.3.2020;

    – non possono trarsi argomentazioni di segno contrario dalle pronunce del Consiglio di Stato indicate dalle controinteressate (ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4909/2016; Sez. IV, n. 5412/2017; Sez. V, n. 37/2015; Sez. IV, n. 3989/2012) che, invero, hanno riguardato appelli di ordinanze cautelari di primo grado non abbinati alla impugnazione di sentenze, quindi procedimenti esclusivamente cautelari governati dal regime previsto per tale rito;

    Considerato quanto alla domanda cautelare che, come già statuito con decreto monocratico n. 722 dell’8.4.2020, allo stato non si ravvisa il presupposto del periculum in mora per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, tenuto anche conto della durata dell’appalto e della possibilità, in caso di accoglimento del ricorso, di ottenere il bene della vita mediante subingresso nel contratto eventualmente stipulato;

    Ritenuto in ogni caso che le esigenze cautelari possono essere salvaguardate mediante la celere trattazione del merito e in quella sede potranno essere approfondite le censure proposte, attesi anche i profili di connessione con il ricorso R.G. n. 4887/2019 già fissato per l’udienza pubblica del 10.6.2020;

    Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti costituite;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

    – rigetta la domanda cautelare;

    – fissa l’udienza pubblica del 10.6.2020;

    – compensa tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A., con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

    Domenico De Falco, Primo Referendario

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano

    IL SEGRETARIO

     

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