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T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 27 novembre 2020, n. 5587

    Giudizio di ottemperanza – Legittimazione a difendere l’operato del commissario ad acta.

    Sussiste la legittimazione a resistere in giudizio in capo all’ente, anche per reclami avverso l’operato del commissario ad acta, nel caso in cui il suddetto incarico sia espletato da un dipendente dell’ente stesso, peraltro difeso da un procuratore dell’ufficio legale di quest’ultimo. Sebbene il commissario ad acta sia assimilabile ad un ausiliario e longa manus del giudice, cui viene riconosciuta la potestas di adottare le misure più idonee ad assicurare la retta e puntuale esecuzione del comando giudiziale rimasto inottemperato (1), l’amministrazione può scegliere di assicurare tutela all’operato del dipendente, reso nello svolgimento dell’incarico di ausiliare del giudice, cui corrisponde un interesse idoneo in astratto a legittimare anche un eventuale intervento ad adiuvamndum dell’amministrazione. (T. A.R. Napoli, sez. VI, sentenza 16 marzo 2020, n. 1149).

     

    Giudizio di ottemperanza – Rimedio avverso le decisioni del commissario ad acta – Reclamo – Reclamo incidentale

    Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. Amm. Costituisce il mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta ed è pertanto l’unico mezzo processuale che l’ordinamento consente per contestare gli atti del commissario, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell’esecuzione del giudicato (1).

    L’art. 114 c.p.a, inoltre, prevede che i soggetti terzi possono invece impugnare i medesimi atti nelle forme ordinarie; ciò comporta che qualificandosi l’atto del commissario come il vero e proprio provvedimento che definisce il procedimento, e il «reclamo» al giudice dell’ottemperanza come un rimedio impugnatorio speciale, si deve anche ammettere la proponibilità di un «reclamo incidentale» ex art. 334 c.p.c., qualora il relativo interesse sorga per effetto della proposizione del reclamo principale (2).

    • Cons Stato, sez. V sent. 4402 del 19.7.2018; Cons. Stato, IV, 29 marzo 2018, n. 1979, 22 febbraio 2017, n. 826; in precedenza: Cons. Stato, VI, 15 settembre 2015, n. 4299
    • Consiglio di Stato, sez. IV sent. 5667 del 4.12.2017; sez. III, 03 febbraio 2016 n. 432.

    Pubblicato il 27/11/2020

    05587/2020 REG.PROV.COLL.

    03647/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2017, proposto da
    Consorzio Nazionale Tra Cooperative di Produzione e Lavoro – “…”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via del …, presso lo studio dell’avv. …;

    contro

    Acer …. – ex I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di … – in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
    Provincia di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato …, in Napoli, P.zza ….;

    per il reclamo, ex art. 114 comma 6, c.p.a.

    – e conseguente annullamento del Decreto n. 3 del 5.9.2019 reso dal Commissario ad acta, notificato a mezzo PEC e, per quanto occorra, dei Decreti nn. 1 e 2 mai comunicati e/o notificati e di cui si è venuti a conoscenza solo a mezzo la notifica del Decreto commissariale n. 3;

    nonché per la esatta esecuzione

    – della sentenza T.A.R. Campania, Napoli VII sez n. 2981/2018 volta all’ottemperanza:

    1) del lodo arbitrale pronunciato in data 22 ottobre 2077, dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Napoli in data 31 gennaio – 6 febbraio 2008, parzialmente riformato con la sentenza della Corte di Appello di seguito indicata;

    2) della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1910/2014, depositata il 30 aprile 2014, pronunciata nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, con cui è stata rideterminata una delle somme riconosciute nel lodo arbitrale, e sono stati rigettati tutti gli altri motivi di impugnazione;

    3) della ordinanza della Corte di Cassazione n. 18120/16, depositata il 14 settembre 2016, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’IACP avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acer …. – ex Iacp in Liquidazione, e della Provincia di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l’art. 114 c.p.a.;

    Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

    Relatore nell’udienza camerale del giorno 11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    1. – In data 10.10.2019 il Consorzio Nazionale tra Cooperative di Produzione e Lavoro – …. (di seguito anche solo Consorzio) ha depositato atto di reclamo avverso il provvedimento specificato in epigrafe.

    1.1. – Ha premesso che,

    -con sentenza n. 2981/2018, questa Sezione, in accoglimento del giudizio di ottemperanza proposto dichiarava:

    1. a) l’obbligo dello IACP di Benevento di dare esecuzione al lodo arbitrale del 22.10.2007, nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 1910/2014 della Corte di Appello di Napoli (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18120/2016);
    2. b) la condanna dell’Ente al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a.;
    3. c) la nomina di un commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Istituto, nella persona del Prefetto di … o persona da lui delegata;

    – con ordinanza n. 6231/2018 è stato nominato Commissario ad acta il Responsabile del Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) della provincia di ….

    – il nominato Commissario ad acta, insediatosi in data 13.11.2018, con Decreto n. 3 del 5.9.2019 ha ordinato alla Tesoreria dello IACP – Banca Popolare Pugliese – il pagamento dell’importo di € 1.399.704,76 (o quella minor somma disponibile) in favore del Consorzio reclamante. A giudizio del Commissario dott. …, il suddetto importo corrisponderebbe a quanto dovuto al Consorzio in virtù dei titoli azionati in sede di giudizio di ottemperanza (lodo arbitrale, sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1610/2014) ed a quanto stabilito con la sentenza n. 2981/2018 del TAR Campania – passata in giudicato – che ha definito il giudizio di ottemperanza proposto ex art. 114 c.p.a.

    1. – Il reclamante, però, nel contestare quanto deciso ed indicato dal Commissario ad acta sostiene che, dai titoli azionati e da quanto statuito nella sentenza definitiva del giudizio di ottemperanza (peraltro non opposta dall’IACP di …. e, quindi, passata in giudicato), gli sarebbe dovuto un diverso e maggiore importo (dal ricorrente quantificato in euro 1.957.859,94, oltre interessi fino al soddisfo).

    Rivendica, in particolare, la spettanza di quanto dovuto a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a., di tutte le somme indicate nei titoli esecutivi azionati, oltre gli interessi.

    Si duole dell’illegittimità delle riduzioni operate degli importi dovuti e delle motivazioni addotte dal Commissario nei precedenti decreti (nn. 1 e 2), recepite anche nel decreto n. 3, in quanto ritenute in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 2981/2018.

    Afferma che il Commissario, infatti, sarebbe stato indotto in errore dall’Ente debitore, che avrebbe segnalato pregressi pignoramenti immobiliari: afferma che, come desumibile dai certificati rilasciati rispettivamente dalle Cancellerie del Tribunale di Benevento in data 31/3/2017 e del Tribunale di Napoli in data 10/3/2017, non sarebbero pendenti procedure esecutive mobiliari in danno del creditore reclamante.

    1. – Il Consorzio, agisce, pertanto, ai sensi del VI comma dell’art. 114 c.p.a. per l’annullamento e/o modifica e/o integrazione dei decreti oggetto di reclamo, chiedendo a questo T.A.R. di fornire un espresso indirizzo al Commissario (anche sotto forma di chiarimenti), ossia indicando i poteri ad esso conferiti ed i limiti degli stessi.

    Ha indicato in due punti quanto ritenuto dovuto dal Commissario ad acta per l’esatta esecuzione del giudicato della sentenza n. 2981/2018.

    1. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo, in data 8.11.2019, Acer Campania (ex IACP) di … e, in data 16.12.2019 la Provincia di …, in difesa del commissario ad acta.
    2. – Con ordinanza n. 170 del 14 gennaio 2020 sono stati disposti incombenti istruttori, a cui ha fatto seguito il deposito, in data 17 febbraio 2020, di una memoria della Provincia di …., con allegata la relazione del commissario ad acta.

    5.1. – Le parti hanno depositato memorie a sostegno delle reciproche pretese.

    5.2. – Il legale dell’ACER (ex Iacp), in data 21 luglio 2020 ha depositato memoria e documenti. Ha eccepito, in particolare, il difetto di legittimazione passiva della Provincia di …, quale ente costituito per la difesa del commissario ad acta, ritenendo che “un Ente non si costituisce a favore di un suo dipendente all’interno di un processo, ma poi qui il Commissario ad acta al più ausiliario del giudice per cui o provvedeva da sé o con un suo legale”.

    1. – All’udienza camerale dell’11 novembre 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. 137/2020, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. In limine litis, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia di …., sollevata dalla difesa di ACER Campania (ex Iacp).

    A riguardo giova rilevare che i provvedimenti oggetto di reclamo, sebbene posti in essere da un dipendente della Provincia di …., non promanano dalla suddetta Amministrazione e non sono ad essa in alcun modo imputabili.

    Come osservato dalla giurisprudenza “Il rimedio azionato dalla reclamante, invero, è funzionale allo scrutinio giurisdizionale dei provvedimenti emessi da un ausiliario del Giudice – chè, in tali inequivocabili termini è ora definito il commissario ad acta dagli artt. 21 e 114, comma 6, c.p.a.- titolare:

    – di un officium che trova diretto fondamento nel dictum giudiziale;

    – della potestas di adottare, al di là delle regole che governano il fisiologico dispiegarsi dell’agere degli organi sostituiti, le misure più idonee ad assicurare la retta e puntuale esecuzione del comando giudiziale rimasto inottemperato, in guisa da garantire alla parte vittoriosa l’effettivo conseguimento del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare dal Giudice” (T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. 1149 del 16 marzo 2020).

    Quindi come rilevato dalla menzionata giurisprudenza “dalla piana riconducibilità all’Organo giurisdizionale dell’agere del commissario ad acta, sin da tempo risalente per vero qualificato nei termini di longa manus del Giudice, discende:

    – la estraneità dell’Amministrazione, nel cui apparato è incardinata la persona fisica investita del munus giudiziale di commissario, agli atti da questi compiuti in tale sua veste;

    – la irriferibilità a tale Amministrazione – nella fattispecie, alla Prefettura di Napoli- delle condotte poste in essere dal commissario ad acta” (T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. 1149/2020, cit.).

    Ne deriva che deve essere escluso in generale il “dovere/potere” per l’Amministrazione di resistere alla domanda di annullamento veicolata con il reclamo (così, sent. 1149/2020, cit.).

    Tuttavia, va, altresì, rilevato come, nel caso in esame, la Provincia abbia inteso avvalersi di uno dei procuratori del proprio Ufficio legale al fine di assistere il Dott. …. nella difesa in ordine all’attività svolta, non quale proprio dipendente, ma nell’espletamento dell’incarico di commissario ad acta conferito da questo Tribunale. Tale assunto trova conferma nel fatto che sia stato proprio il legale dell’amministrazione, quale procuratore del dott. …, a depositare, in ottemperanza all’ordinanza n. 170/2020, la relazione richiesta da questo T.A.R. Ecco, allora, che la scelta di assicurare tutela all’operato del proprio dipendente, reso nello svolgimento dell’incarico di ausiliare del giudice, appare e può ritenersi coincidente con un interesse idoneo in astratto a legittimare anche un eventuale intervento ad adiuvamndum dell’amministrazione, così da risultare – in concreto – giustificata e corretta.

    L’eccezione, deve, pertanto, essere respinta.

    1. – Al fine di circoscrivere il perimetro all’interno del quale si pone la presente decisione, occorre, a questo punto, innanzitutto richiamare i principi regolatori il presente giudizio.

    8.1. – L’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. attribuisce al giudice dell’ottemperanza una competenza generalizzata e tendenzialmente esclusiva, su «tutte le questioni» ad essa relative, tra le quali «quelle inerenti agli atti del commissario ad acta», per «le parti nei cui confronti si è formato il giudicato». Contro tali atti la disposizione in esame attribuisce a queste ultime il rimedio del «reclamo», proponibile davanti al medesimo giudice dell’ottemperanza, mentre fa salva l’azione ordinaria di annullamento solo per i «terzi estranei al giudicato».

    La giurisprudenza costante afferma che il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. costituisce il «mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta» (ex multis, Cons Stato sez. V sent. 4402 del 19.7.2018; Cons. Stato, IV, 29 marzo 2018, n. 1979, 22 febbraio 2017, n. 826; in precedenza: Cons. Stato, VI, 15 settembre 2015, n. 4299).

    Il reclamo, dunque, è l’unico mezzo processuale che l’ordinamento consente (almeno per chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell’esecuzione del giudicato (Consiglio di Stato sez. VI 15 settembre 2015 n. 4299).

    L’art. 114 c.p.a, inoltre, prevede che i soggetti terzi possono invece impugnare i medesimi atti nelle forme ordinarie; ciò comporta che qualificandosi l’atto del commissario come il vero e proprio provvedimento che definisce il procedimento, e il «reclamo» al giudice dell’ottemperanza come un rimedio impugnatorio speciale, si deve anche ammettere la proponibilità di un «reclamo incidentale» ex art. 334 c.p.c., qualora il relativo interesse sorga per effetto della proposizione del reclamo principale (Consiglio di Stato, sez. IV sent. 5667 del 4.12.2017; sez. III, 03 febbraio 2016 n. 432).

    8.2. – Da quanto appena ricostruito discende che le censure dell’ACER Campania (ex IACP) avverso gli atti del commissario ad acta, depositate successivamente all’atto di reclamo da parte del Consorzio creditore, sono inammissibili attesa la mancata formalizzazione (con instaurazione di rituale contraddittorio mediante notifica alle altre parti) da parte dell’ente in apposito atto di reclamo, o eventuale reclamo incidentale.

    1. – Circoscritto il perimetro del presente giudizio, debbono, ora, essere scrutinate le doglianze del Consorzio reclamante volte a censurare i decreti con cui il commissario ad acta ha disposto il pagamento all’ente creditore di un importo ritenuto “notevolmente inferiore” rispetto ai titoli esecutivi oggetto del giudizio di ottemperanza concluso con la sentenza di questa Sezione del T.A.R. n. 2981/22018, della quale lamenta, pertanto, l’avvenuta elusione del relativo giudicato.

    9.1. – A riguardo, il Collegio condivide i principi largamente consolidati per cui “sul versante teleologico, la latitudine del potere commissariale va calibrata in funzione dell’esigenza di garantire l’attuazione pienamente satisfattoria del dictum giudiziario, in ossequio ai canoni costituzionali ed europei richiamati dall’art. 1 del codice del processo amministrativo. Ne deriva l’immanenza alla fase dell’esecuzione del giudicato, garantita dall’attività del Commissario ad acta, anche dell’effettiva attribuzione del bene della vita che si realizza, nella specie, con la corresponsione della somma riconosciuta con la sentenza oggetto di esecuzione” (Cons stato sez. V, sent. 1194 del 1.03.2012).

    Ne consegue che, compito del commissario ad acta è l’esatta esecuzione della sentenza di ottemperanza, nel caso in esame, coperta addirittura da giudicato.

    1. – In ossequio al principio per cui “l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione” (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 5752 del 16.5.2016; Cons. Stato, sez. IV, sent. 830 del 29.2.2016, id. Ad. P. n. 2 del 2013), il Collegio ritiene che il reclamo merita accoglimento nei sensi di quanto di seguito precisato.

    Come si desume dai decreti oggetto di reclamo e come espressamente asserito nella relazione depositata in data 17 febbraio 2020, il medesimo commissario ammette di aver proceduto ad un calcolo provvisorio del credito del Consorzio, riservandosi per gli importi ritenuti di dubbia spettanza anche sulla base dei rilievi dell’ente debitore, ulteriore “specifico approfondimento” ed “eventuale separato provvedimento”.

    Emerge in tutta evidenza che il commissario ad acta non abbia concluso il proprio incarico che prevede il pagamento delle somme dei titoli azionati nel giudizio di ottemperanza definito con sentenza di accoglimento coperta da giudicato.

    10.1 – Sulle spese del collegio arbitrale e del CTU, ritenute non dovute dalla Acer e detratte dalla somma dovuta dal commissario ad acta, giova rilevare che le spese di funzionamento del Collegio arbitrale sono indicate nella sentenza 2981 del 3.5.2018 come “punto 18 del dispositivo …2/3 delle spese di funzionamento del collegio arbitrale) € 195.000,00 + cpa ed iva…2/3 delle spese di CTU € 20.000,00 più cassa ing. ed iva”.

    Ebbene, le contestazioni avverso gli importi come quantificati nei titoli azionati sono inammissibili in questa sede in quanto le suddette somme sono oggetto della sentenza di ottemperanza rimasta inoppugnata.

    9.4. – Con riferimento all’eventuale esistenza di procedure giudiziali a carico del Consorzio, giova richiamare il principio secondo cui “in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (ex multis Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2007, n. 20594).

    Tale principio è vieppiù estensibile al giudizio di ottemperanza attivato per l’esecuzione dei giudicati del g.o., esperibile unicamente “ al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ” (art. 112 comma 2, lett. c, c.p.a.) e cioè per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite, e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione, per di più riservate alla giurisdizione del g.o. (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2757)” (T.A.R. Perugia, sent. 408 del 12.06.2018).

    Peraltro, La Cassazione ha avuto modo di precisare che anche nel corso del giudizio, se il convenuto eccepisce in compensazione un credito non certo né quantificabile perché oggetto di accertamento in un differente giudizio avanti a un altro Giudice, il Giudice respinge l’eccezione e non sospende il giudizio in attesa dell’esito di quel giudizio (Cass. Civ. n. 23225 del 15.11.2016).

    Il giudice amministrativo ha, altresì, precisato che “il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato e non può essere attributo un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire; l’amministrazione, dunque, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti dell’interessato, non consentendo il giudizio di ottemperanza al giudice altro accertamento che quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

    Giova precisare che i crediti pretesi in sia pure parziale compensazione dall’ente traggono inequivocabilmente genesi da titoli diversi rispetto alla sentenza oggetto di ottemperanza”. (T.A.R. Lazio, sez. II bis 9272 dell’11.09.2018).

    Restano salvi gli obblighi ed oneri derivanti dai pignoramenti presso l’Acer (ex Iacp) quale terzo pignorato per i debiti del Consorzio, previa verifica della effettiva e perdurante efficacia del relativo vincolo.

    Il Commissario ad acta, pertanto, ai fini della corretta esecuzione del giudicato è tenuto a procedere entro il perimetro tracciato dai richiamati principi condivisi dal Collegio.

    1. – Deve, in definitiva, ribadirsi che l’ottemperanza del commissario ad acta ha fondamento e limite esclusivamente nel giudicato e deve procedere all’esatta liquidazione degli importi come determinati nella sentenza della cui esecuzione si tratta.

    10.1. – Quanto agli adempimenti successivi, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha stabilito che il commissario ad actadeve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108)” (T.A.R. Perugia, sent. 144 del 3 marzo 2020).

    In tale senso si è da ultimo pronunciata anche questa Sezione (Sez. VII ordinanze n. 2559/2020 e n. 3203 ): “il Commissario ad acta è autorizzato, conformemente alla natura e alla funzione di organo ausiliario del giudice, a tutto quanto necessario perché, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, venga resa effettiva la tutela giurisdizionale consentendosi all’interessato di conseguire il bene della vita già definitivamente riconosciutogli in sede cognitoria (cfr. Cons. Stato, V, 18.1.2010, n.136), non potendo incontrare limiti in sede di svolgimento del suo operato;

    Atteso che, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta deve ritenersi investito di tutti i poteri al fine di assicurare il materiale reperimento delle somme necessarie, nell’ambito delle risorse dell’Amministrazione intimata, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove ritenute coerenti con l’espletamento dell’incarico e con l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Del resto ciò è in linea con un constante orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, TAR Molise, 7.6.2017, n.265; TAR Calabria, Catanzaro, II, 16.12.2010, n. 2962; 3.3.2010, n. 80; TAR Sicilia, Catania, III, 28.10.2009, n.1778; TAR Lazio, Roma, II, 14.12.2006, n.14540), peraltro fatto proprio dalla Sezione (5.10.2017, n.4636) che, nel definire l’ampiezza dei poteri del commissario ad acta, si è costantemente ispirato al principio di effettività della tutela giurisdizionale evincibile dall’art.24 Cost., nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n. 1220), sino ad affermare che il Commissario deve ritenersi investito del potere di emanare i necessari provvedimenti anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione;

    Considerato che, in sede di giudizio di ottemperanza, le azioni sostitutive poste in essere dal giudice o, per esso, dal Commissario ad acta per eseguire il giudicato, possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l’Amministrazione nell’ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro (così T.A.R. Lazio, Roma, III, 8.6.2015, n.7987)”.

    1. – In definitiva, per le ragioni illustrate, il reclamo deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, va disposto che il Commissario ad acta già nominato rieserciti il potere facendo stretta esecuzione del giudicato della sentenza. T.A.R. Campania, Napoli VII sez n. 2981/2018, nei termini sopra precisati.
    2. – La liquidazione delle spese del giudizio segue la regola della soccombenza nei confronti di Acer Campania, mentre in considerazione della peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione con la Provincia di ….

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il reclamo nei limiti precisati in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

    Dispone che l’attività del commissario ad acta si conformi ai principi ed ai limiti esposti in motivazione, ai fini della integrale ottemperanza del giudicato della sentenza. T.A.R. Campania, Napoli VII Sez n. 2981/2018.

    Condanna l’ACER Campania (ex IACP) alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge. Spese compensate con la Provincia di Benevento.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:

    Michelangelo Maria Liguori, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori

    IL SEGRETARIO

     

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