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T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, sentenza 30 dicembre 2019 n. 6203

    Accesso agli atti – Ruolo nominativo – Estratto di ruolo – Equipollenza

    La differenza tra estratto e ruolo, predicabile nei confronti dell’originale della cartella di pagamento non surrogabile se non con la dichiarazione di impossibilità al rilascio di copia, non pare proficuamente estensibile al diverso documento contenente il ruolo nominativo, in ragione del dato contenutistico-finalistico dello stesso.

    Invero, quando si parla di “estratto di ruolo” si fa riferimento alla porzione dei soli dati dell’interessato, come enucleati dall’insieme dei dati del flusso riguardante tutti gli iscritti nel ruolo: l’estratto di ruolo non è quindi né la copia, né la rielaborazione del documento originale che si assume essere il ruolo ma è esso stesso il ruolo, per la parte che afferisce all’interessato (1).

    (1) Conf. cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 908 del 6 febbraio 2019

     

    Massima a cura dell’Avv. Valeria Aveta e del dott. Francesco Allocca

     

     

    Pubblicato il 30/12/2019

    06203/2019 REG.PROV.COLL.

    03649/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2019, proposto da
    …., rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;

    per l’annullamento del provvedimento n. 7130511 del 03/09/2019 con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa e in particolare non ha rilasciato la copia conforme all’originale del ruolo nominativo.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Espone parte ricorrente che, essendo venuta in via informale a conoscenza dell’esistenza di pretese tributarie a suo carico, presentava una istanza di accesso all’A.D.E.R. con cui chiedeva il rilascio di copia conforme all’originale del ruolo nominativo nonché delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo unitamente alle relative “relate di notifica”.

    L’A.D.E.R. con la nota impugnata forniva copia delle relate di notifica, dichiarava di essere nell’impossibilità di rilasciare copia delle cartelle di pagamento in quanto esse sono formate in unico originale che viene inviato al contribuente e forniva copia degli “estratti di ruolo” sostenendone la equipollenza al ruolo nominativo.

    Con il ricorso all’esame la ricorrente denuncia che quanto fornitole dall’A.D.E.R. non è satisfattivo e, in particolare, denuncia l’illegittimità della nota nella parte in cui essa ha rifiutato il rilascio di copia conforme all’originale del ruolo nominativo sostenendo che l’estratto di ruolo non può considerarsi equipollente al ruolo nominativo sicché essa conclude chiedendo che la sezione ordini all’A.D.E.R. l’esibizione di copia conforme dei ruolo nominativi a essa intestati.

    L’A.D.E.R. resiste al ricorso.

    Il ricorso è infondato e va respinto.

    Il Collegio, rimeditando il precedente orientamento, osserva che la differenza ivi segnalata tra estratto e ruolo, predicabile nei confronti dell’originale della cartella di pagamento non surrogabile se non con la dichiarazione di impossibilità al rilascio di copia, non pare proficuamente estensibile al diverso documento contenente il ruolo nominativo, in ragione del dato contenutistico-finalistico dello stesso.

    Ed, invero, le risultanze dell’estratto appaiono perfettamente sovrapponibili ad esso sicché nessuna ulteriore utilità conoscitiva appare concretamente fruibile da un aggiuntivo ordine esibitorio: la formazione del ruolo avviene, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.m. n. 321 del 1999, (“i ruoli formati direttamente dall’ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione”) ovvero mediante trasmissione telematica, sicché la parte del flusso telematico riferibile al singolo debitore è rappresentata da ciò che viene, generalmente, denominato “estratto dì ruolo”.

    L’identità e l’univocità dei dati in parola fa sì che quando si parla di “estratto di ruolo” ci si intenda riferire alla porzione dei soli dati dell’interessato, come enucleati dall’insieme dei dati del flusso riguardante tutti gli iscritti nel ruolo: l’estratto di ruolo non è quindi né la copia, né la rielaborazione del documento originale che si assume essere il ruolo ma è esso stesso il ruolo, per la parte che afferisce all’interessato. Diversamente è da dirsi per la cartella di pagamento, attraverso la quale l’adempimento dell’obbligo, risultante dal ruolo, è intimato; sebbene l’uno (il ruolo) sia presupposto necessario dell’altro (la cartella), tra i due atti non sussiste, né potrebbe sussistere, data la funzionale differenza tra loro, corrispondenza formale o grafica, atteso che l’art.25, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dispone che “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” e l’art. 6 del d.m. 3 settembre 1999, n, 321 ne precisa il contenuto prevedendo, al comma 1, che “il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che (…) devono essere elencati nel ruolo ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al Concessionario (…)”.

    In tal senso anche il giudice amministrativo di appello (Cons. Stato sent. 00908/2019) ha avuto modo di chiarire di recente che “per quanto concerne la richiesta del “ruolo nominativo”, risulta che la stessa ricorrente abbia prodotto, in primo grado, l’estratto di ruolo del quale l’Agenzia delle Entrate, in sede di appello, ha, in maniera convincente, dimostrato la sovrapponibilità, se non identità, con il documento richiesto al punto a) dell’istanza di accesso del 21 luglio 2017 (il “ruolo nominativo”). Per tale profilo, può pertanto confermarsi la statuizione di improcedibilità resa dal primo giudice, atteso che il ricorrente non ha interesse ad acquisire un atto che è già nella sua disponibilità e che, secondo quanto asserito dallo stesso concessionario della riscossione, coincide con il “ruolo nominativo” nella parte di interesse del contribuente”.

    In conclusione il ricorso va respinto.

    Nelle peculiarità delle questioni trattate e nel parziale mutamento di indirizzo ermeneutico, il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro Paolo Passoni
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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