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T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 27 ottobre 2020, n. 5636

    Edilizia e urbanistica – Interventi di manutenzione straordinaria – Interventi conservativi – Restauro – Ristrutturazione edilizia – Differenza

    È da qualificarsi come “manutenzione straordinaria”, “restauro” o “risanamento conservativo”, l’intervento edilizio volto a conservare o rinnovare la funzionalità degli immobili esistenti sull’area e motivato da ragioni di carattere funzionale, in quanto finalizzato a recuperare l’assetto originario dei luoghi (1). La caratteristica di tali interventi è infatti quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell’immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell’edificio (2).

    (1. Cons Stato, Sez. VI, sent. N. 3353/2020 – 2. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005).

     

    Pubblicato il 27/11/2020

    05636/2020 REG.PROV.COLL.

    01338/2019 REG.RIC.

    03085/2019 REG.RIC.

    04115/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2019, proposto da
    … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, …;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ……, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, p.zza …;

    nei confronti

    …., rappresentati e difesi dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, ….;

     

    sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2019, proposto da
    …. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via …;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, p.zza …;

    nei confronti

    …. non costituiti in giudizio;

     

    sul ricorso numero di registro generale 4115 del 2019, proposto da
    … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via ….;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, p.zza ….;

    nei confronti

    …. non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento,

    previa sospensione dell’efficacia,

    quanto al ricorso n. 1338 del 2019:

    1. a) della disposizione dirigenziale n. 311 del 13.3.2019 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria su un’area in concessione demaniale sita in via ….(pratica edilizia n. 183 del 30 gennaio 2019);
    2. b) ove e per quanto lesiva della comunicazione prot. n. PG/2019/130850 del 12.2.2019 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica;
    3. c) ove e per quanto lesivi di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti;

    quanto al ricorso n. 3085 del 2019:

    1. a) della disposizione dirigenziale n. 411 del 15 luglio 2019, notificata il 18 luglio successivo, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria su un’area in concessione demaniale sita in via …. (pratica edilizia n. 183 del 30 gennaio 2019);
    2. b) ove e per quanto lesiva, della comunicazione prot. n. PG/2019/527009 del 17 giugno 2019 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica;
    3. c) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. PG/2019/413021 del 10 maggio 2019;
    4. d) ove e per quanto lesivi, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti;

    quanto al ricorso n. 4115 del 2019:

    1. a) della disposizione dirigenziale n. 676 del 30 settembre 2019, di diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria su un’area in concessione demaniale sita in …..(pratica edilizia n. 183 del 30 gennaio 2019);
    2. b) ove e per quanto lesiva, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza prot. n. PG/2019/731780 del 9 settembre2019;
    3. c) ove e per quanto lesivo, del verbale di sopralluogo del 5 giugno 2019 e della relazione integrativa PG/2019/546134 del 21 giugno 2019;
    4. d) ove e per quanto lesiva, della proposta di provvedimento del 24 settembre 2019, a firma del RUP;
    5. e) ove e per quanto lesivi, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

     

    Visti i ricorsi e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di …, di….;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. – Con ricorso R.G. 1338/2019, depositato in data 2 aprile 2019, … s.r.l. – quale esercente un’attività di stabilimento balneare in Napoli alla via …, collocato in parte su aree di proprietà privata dei sig.ri …. ed in parte su aree demaniali – ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 311 del 13.3.2019 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria su un’area in concessione demaniale. Ha precisato che la denegata autorizzazione paesaggistica aveva ad oggetto la realizzazione di una scala (amovibile, di carattere stagionale) di collegamento tra la parte privata del Lido e l’arenile in concessione, in quanto, per effetto dell’intervenuta esecuzione dell’ordinanza di demolizione della struttura precedentemente presente sulla sola area demaniale, dall’area privata del Lido non sarebbe stato più raggiungibile l’arenile in concessione (essendovi un dislivello tra area privata e arenile di oltre 4 metri).

    Ha richiamato, nell’occasione, i giudizi definiti da questo T.A.R. con sentenza n. 2500/2018, oggetto di appello (sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2300/2018 del 25.5.2018), relativa a plurimi ricorsi (riuniti) concernenti la medesima area ed i manufatti in essa presenti.

    1. – Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto plurime violazioni di legge e l’eccesso di poteri sotto svariati profili.
    2. – Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Comune di … in data 9 aprile 2019 e …, il 15 aprile 2019.
    3. – Con ordinanza n. 668 del 2 maggio 2019 l’istanza cautelare è stata accolta ai fine del riesame.
    4. – Con memoria del 31 gennaio 2020, la ricorrente ha riferito che, in esecuzione del disposto cautelare il Comune di … si era rideterminato, in ordine al diniego dell’istanza paesaggistica oggetto di causa, con un nuovo diniego, gravato innanzi a questo T.A.R. con un autonomo ricorso (R.G. n. 3085/19), mentre l’Autorità Portuale di … aveva autorizzato il mantenimento della scaletta fino alla data del 5.11.2019, a mezzo della nota prot. n. 24023/2019.

    Ha, altresì, riferito che con sentenza n. 7042 del 15.12.2019 il Consiglio di Stato aveva accolto gli appelli avverso la sentenza n. 2500/2018 di questa Sezione.

    Ha ribadito le pretese poste a fondamento del ricorso.

    1. – Il Comune di …, il 31 gennaio 2020, ha anch’esso depositato memoria a difesa del proprio operato.
    2. – Con memoria del 15 settembre 2020, …. ha dichiarato di condividere le richieste della ricorrente, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
    3. – Con il ricorso R.G. 3085/2019 è stato impugnato il diniego autorizzazione paesaggistica per l’intervento manutenzione straordinaria del 15 luglio 2019.
    4. – Il Comune di … si è costituito in giudizio in data 29 luglio 2019 ed ha successivamente depositato memorie e documenti.
    5. – Con ordinanza cautelare n. 1572 del 27.9.2019, è stato confermato il decreto cautelare n. 1151/2019 con cui veniva disposto un ulteriore riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione.
    6. – In esecuzione del disposto remand il Comune di … ha adottato la disposizione n. 676 del 30.9.2019, ha rigettato nuovamente l’istanza della ricorrente in quanto: l’intervento è stato qualificato come ristrutturazione edilizia non ammesso secondo il Comune, ai sensi dell’art. 44 comma 5 della Variante generale al prg, che consente solo restauro e/o risanamento conservativo; inoltre mancherebbe documentazione antisismica; per l’intervento realizzato avrebbe dovuto essere quindi presentata un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004.
    7. – Con il ricorso r.g. 4115/2019 la ricorrente ha impugnato la suddetta disposizione dirigenziale n. 676 del 30 settembre 2019, recante il nuovo diniego opposto dal Comune.
    8. – Con ordinanza n. 1771 del 6.11.2019, è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso.

    13.1. – Il Comune di …. si è costituito anche in questo giudizio in data 24 ottobre 2019 e ha depositato, successivamente, documenti e una memoria in data 31 gennaio 2020, di identico contenuto a quella depositata negli altri giudizi.

    In data 23.01.2020 è stata depositato parere favorevole della Soprintendenza del 17.12.2019 (ai soli sensi della variante al PRG di Napoli art. 58 e tav 14), alla integrazione dell’istanza di trasformazione della scala a carattere stagionale e removibile, per la quale era già stato espresso parere favorevole in data 20.9.2018, in scala fissa.

    13.2. – La ricorrente e il Comune di …. hanno successivamente, entrambe in data 31 gennaio 2020, depositato memorie a sostegno delle reciproche posizioni.

    1. – Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020 tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

    DIRITTO

    1. – Preliminarmente ed in rito va disposta la riunione dei ricorsi rubricati ai nn. di R.G. 1338/2019; 3085/2019 e 4115/2019, attesa la sussistenza dei profili di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a.

    Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due controversie, consistenti nell’identità delle parti e nell’unitarietà della vicenda contenziosa.

    1. – Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità dei ricorsi Rg. nn. 1338 e 3085 del 2019.

    La disposizione dirigenziale n. 311 del 13.3.2019, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria su un’area in concessione demaniale, impugnata con il ricorso R.g. 1338/2019, è stata superata – per effetto dei remand disposti da questo T.A.R., (ordinanza cautelare n. 668 del 2 maggio 2019; decreto cautelare n. 1151/2019, confermato con ordinanza cautelare n. 1572 del 27.9.2019) -, dapprima dal provvedimento del 15.7.2019, impugnato con il ricorso R.G. 3085/2019 e, successivamente, anche questo secondo diniego è stato a sua volta superato dalla disposizione dirigenziale n. 676 del 30 settembre 2019, recante ulteriore rigetto dell’istanza, opposto dal Comune, e anch’esso avversato con il ricorso di cui al giudizio R.G. 4115/2019.

    Ne consegue che, rispetto ai menzionati ricorsi (rg. nn. 1338/2019 e 3085/2019), i provvedimenti con i medesimi gravati hanno, di fatto, consumato la loro efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’impugnativa, in quanto nessuna concreta utilitas potrebbe derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209). Secondo principi consolidati, condivisi dal Collegio (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent.1859 del 3.4.2019), ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo egli conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

    16.1. – Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi rg. nn. 1338/2019 e 3085/2019 debbono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

    1. – Resta da esaminare il ricorso Rg. n. 4115/2019.

    17.1. – La vicenda sottesa alla controversia sottoposta all’esame del Collegio, come appena evidenziato, è già stata oggetto di precedenti pronunce.

    Più specificamente, da ultimo, con sentenza n. 7042 del 15 ottobre 2019, depositata in allegato al ricorso in esame, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questa Sezione del T.A.R. n. 2500/2018, che aveva respinto i ricorsi di prime cure proposti da Ideal s.r.l. e …., volti all’annullamento di provvedimenti concernenti: l’accertamento dell’abusività di manufatti realizzati in via … ove sorge uno stabilimento balneare, nonché l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il conseguente atto di acquisizione gratuita dell’immobile al Comune per inottemperanza all’ordine di ripristino, e il diniego di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di gestione dello stabilimento balneare.

    Il giudice d’appello, a seguito del deposito (in corso di giudizio da parte di Ideal) della mappa aerofotogrammetrica del 1929, ha ritenuto, con ordinanza collegiale n. 1047 del 2019, di disporre una verificazione volta ad accertare “la specifica data di realizzazione dei manufatti oggetto dell’ordine di demolizione sull’area di proprietà privata, nonché la loro natura amovibile o inamovibile, con particolare riferimento alla scala di accesso allo stabilimento balneare e alla piattaforma di cemento su cui lo stesso sorge, avente una superficie di 350 mq, specificando quali parti della stessa siano state realizzate dall’uomo, nonché la data esatta di realizzazione, e quali, invece, costituiscano un terrapieno di origine naturale”.

    17.2. – Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7042/2019 sono riportati gli esiti della verificazione, come desunti dalla relazione del verificatore del 22 luglio 2019. In particolare, è specificato che: “la piattaforma principale è di origine naturale e non è stata sostanzialmente modificata dal 1929. Probabilmente neanche dalla fine dell’800, come la scala di accesso allo stabilimento. L’altra piattaforma risale agli inizi del secolo scorso, ma solo dal 1974 risulta avere tale consistenza. Il deposito risale alla fine dell’800. Molte delle altre opere risalgono quasi tutte a prima del 1949 e del 1964. Le restanti sono opere amovibili, a servizio dello stabilimento balneare”; e si è concluso che: “Grazie alla verificazione disposta dal giudice, dalle risultanze della quale non si ha motivo di discostarsi in ragione dell’accuratezza della ricostruzione, esiste un adeguato livello di certezza sull’epoca di ultimazione delle opere, raggiunto grazie all’attenta analisi della documentazione allegata”.

    L’appello è stato, pertanto, accolto sulla ritenuta “fondatezza dell’assorbente dedotta censura di erronea e carente motivazione della sentenza impugnata in relazione al conclamato difetto di istruttoria e carente motivazione da cui risulta viziata l’ordinanza di demolizione n. 44 del 27 maggio 2016, nonché, per illegittimità in via derivata, del diniego di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di gestione dello stabilimento balneare”.

    Ne consegue che i provvedimenti adottati dal Comune di … sono stati ritenuti viziati da difetto di istruttoria, atteso che non distinguono “l’analitica data di realizzazione dei singoli manufatti o l’eventuale origine naturale degli stessi, né la loro natura amovibile o inamovibile”, delle singole opere.

    1. – Secondo quanto rappresentato nei ricorsi riuniti, nelle more della pronuncia in appello che ha riformato la sentenza n. 2500/2018 con annullamento dei provvedimenti comunali inerenti la presunta abusività della parte edilizia privata, …. ha richiesto al Comune di … l’autorizzazione paesaggistica con istanza protocollata al Comune in data 30.1.2019 prot. n. 183/19.

    La richiesta della ricorrente ha ad oggetto la “realizzazione di scala removibile di collegamento tra l’arenile in concessione e la parte privata dello stabilimento balneare”.

    La necessità della realizzazione dell’intervento in questione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe derivata dall’esecuzione di quanto impartito con precedente ordinanza di demolizione (relativa al ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad una soletta di calcestruzzo sulla quale la precedente scala insisteva), attesa l’impossibilità di raggiungere (per la presenza di un dislivello di circa mt. 4 tra) l’arenile in concessione dall’area di proprietà privata dello stabilimento balneare.

    18.1. – Con disposizione dirigenziale n. 675 del 30.9.2019 il Comune di … ha negato l’accoglimento dell’istanza della ricorrente.

    18.2. – Tra le questioni evidenziate nelle premesse del reiterato diniego (il terzo adottato dal Comune di …., in esecuzione del riesame, più volte disposto da questa Sezione del T.A.R.) si riferisce anche dell’appello pendente avverso la sentenza di questa Sezione n. 2500/2018, e si “ritiene rinviata ogni valutazione in merito alla dimostrazione della legittimità della consistenza pregressa”.

    Ebbene, la questione relativa alla dimostrazione della “legittimità della consistenza pregressa” può ora essere affrontata alla luce delle risultanze emerse nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato. Come chiarito in corso di causa, infatti, per effetto della sentenza n. 7042/2019, sono sopravvenuti i chiarimenti sullo stato di fatto, da cui, peraltro, è conseguito l’annullamento dei provvedimenti, tra cui l’ordinanza di demolizione relativa alle opere presenti sull’area privata.

    L’esistenza di una precedente scala trova, anch’essa, conferma nella relazione di verificazione disposta con ordinanza n. 01047/2019, nell’ambito del giudizio di appello definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7042/2019, in cui si parla di “accesso all’arenile a mezzo di una scala, attualmente non più presente” e si specifica, altresì, che dalla prima planimetria “che si può considerare in data certa (luglio 1949),(…) si rilevano (…) anche alcuni manufatti presenti sull’arenile, compreso la scala di accesso allo stesso”.

    1. – In disparte i profili derivanti dalla sentenza n. 7042/2019 del Consiglio di Stato, idonei ad incidere sulla legittimità del diniego, in quanto fondato su di una serie di presupposti allo stato superati, quali, in particolare, quelli che hanno definito la questione della “consistenza pregressa”, il ricorso merita accoglimento per un’ulteriore dirimente considerazione.

    19.1. – Il Comune, nel provvedimento impugnato, dopo aver premesso che “l’istanza riguarda la trasformazione di una struttura destinata a impianto stagionale per la balneazione mediante l’inserimento di un nuovo elemento”, qualifica l’intervento “in quanto consistente in una trasformazione dell’organismo edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d)”, come di “ristrutturazione edilizia”, ritenendolo non consentito ai sensi dell’art. 44 comma 5 della Variante generale al prg. Nella memoria depositata in data 31.01.2020 (pag. 3) la difesa della civica amministrazione, nel richiamare la giurisprudenza a supporto della propria tesi, afferma che “Il carattere precipuo della ristrutturazione edilizia (e che la connota in senso distintivo rispetto alle altre fattispecie di interventi edilizi sull’esistente) è, dunque, costituito dalla finalità, che è quello della «trasformazione» dell’organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente”.

    19.2. – Ebbene, la realizzazione dell’intervento oggetto dell’istanza è motivato da ragioni di carattere funzionale e finalizzato a recuperare l’assetto originario dei luoghi, appunto caratterizzato dalla costante presenza della scala nel passato. Una conferma a quanto affermato dalla ricorrente circa la preesistenza della scala di discesa a mare si rinviene, ancora una volta, nella più volte menzionata sentenza n. 7042/2019 del Consiglio di Stato.

    Fondata risulta, pertanto, la doglianza della ricorrente avverso la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, in luogo di “manutenzione straordinaria”, “restauro” o “risanamento conservativo”, in quanto l’intervento è da ritenersi come volto a conservare o rinnovare la funzionalità degli immobili esistenti sull’area.

    Come osservato dalla giurisprudenza il manufatto espressione dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente (Cons Stato, Sez. VI, sent. 3353/2020).

    La caratteristica di tali interventi è infatti quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell’immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell’edificio (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005).

    1. – Inconferenti risultano gli ulteriori rilievi opposti dal Comune a fondamento del diniego, relativi alla eventuale diversa qualificazione dell’istanza (di sanatoria) a fronte della successiva riscontrata realizzazione della scala, questioni che al più avrebbero potuto costituire oggetto di diversi ed autonomi provvedimenti (sia eventualmente, di tipo sanzionatorio, che di richiesta di integrazione documentale in sede istruttoria).
    2. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego gravato, con onere dell’amministrazione di riconsiderare l’intera vicenda tenendo in debita considerazione le sopravvenienze intervenute in corso di causa, in modo particolare per effetto della sentenza n. 7042/2019 del Consiglio di Stato.
    3. – Per tutto quanto esposto i ricorsi riuniti sono: improcedibili, quelli Rg. nn. 1338 e 3085 del 2019 e fondato quello R.G. n. 4115/2019, con conseguente annullamento degli atti con quest’ultimo gravati.
    4. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono poste a carico del Comune di … in favore della ricorrente …, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario, nella misura di € 3.000,00. Spese compensate con gli interventori ad aduiuvandum, costituiti solo nel primo dei ricorsi.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

    – dispone la riunione dei ricorsi RG. nn. 1338/2019; 3085/2019 e 4115/2019;

    – dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi RG. nn. 1338 e 3085 del 2019;

    – accoglie il ricorso R.G. n. 4115/2019, con conseguente annullamento degli atti con esso gravati;

    – condanna il Comune di … al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore della ricorrente …, con distrazione al legale dichiaratosi antistatario, nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati versati. Spese compensate con le altre parti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

    Michelangelo Maria Liguori, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori

    IL SEGRETARIO

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