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T.A.R. Campania, Napoli, VI Sezione, sentenza 6 febbraio 2020, n. 586

    Accesso agli atti – Procedimento disciplinare – Obbligo di ostensione dei documenti aziendali da parte del datore di lavoro – interesse qualificato dell’incolpato a consultare gli atti del relativo procedimento – interesse al corretto esercizio del diritto di difesa

    In materia di accesso agli atti nel procedimento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’accesso agli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (1); inoltre non si può negare che la parte lesa da un comportamento disciplinarmente rilevante abbia un interesse qualificato all’ostensione degli atti del relativo procedimento (2); in alteri termini, il soggetto colpito da una sanzione disciplinare è titolare di un interesse giuridicamente rilevante costituito dal corretto esercizio del diritto di difesa: si tratta di una nozione di interesse più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione che consente l’accesso a chiunque sia stato destinatario di atti e provvedimenti endoprocedimentali e non solo al titolare di un interesse diretto concreto e attuale.

    • Cassazione, Sezione Lavoro, 27 marzo 2018, n. 7581;
    • T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 2755.

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’avv. Valeria Aveta

     

    Pubblicato il 06/02/2020

    00586/2020 REG.PROV.COLL.

    04657/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2019, proposto da
    -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in …, via … n. …;

    contro

    Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio … in …, via … …;

    per l’annullamento

    della nota prot. n. 8195 del 05.11.2019, comunicata a mezzo pec in pari data, a firma del Direttore Sanitario del P.O. …, con cui l’ASL NA 1 Centro ha evaso negativamente la richiesta di accesso agli atti amministrativi trasmessa dal dott. -OMISSIS- e a mezzo pec in data 04.10.2019;

    2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, nonché per l’accertamento del pieno diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta nella suddetta istanza del 04.10.2019, e la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al rilascio della stessa.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 1 Centro;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Il ricorrente è stato dipendente dell’ASL NA 1 Centro, con incarico di -OMISSIS-, in virtù del contratto di lavoro rinnovato da ultimo, il 30.07.2015, per il periodo intercorrente dal 16.01.2015 al 12.11.2019, data in cui lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni.

    Espone che nel luglio 2019, con contestazione di addebito, prot.n. 64036 del 10.07.2019, l’ASL NA 1 – Ufficio Procedimenti Disciplinari ha avviato in danno del ricorrente un -OMISSIS- e, più specificamente, della Delibera ASL NA 1 n. 1092/2013 recante le norme per la gestione delle liste di attesa. Al termine dell’istruttoria, l’ASL NA 1 – Ufficio Procedimenti Disciplinari – con disposizione di servizio n. 47 del 25.09.2019 ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 01.10.2019.

    In seguito, l’interessato al fine di acquisire la documentazione utile per procedere all’ impugnazione della suindicata citazione innanzi al Giudice Ordinario con istanza trasmessa a mezzo p.e.c in data 04.10.2019 sia all’ASL NA 1 Centro – Direzione Generale che all’ Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale, ha chiesto di accedere ad alcuni atti necessari per la difesa.

    In dettaglio con la citata istanza, il dott. -OMISSIS- ha richiesto l’accesso, l’estrazione e la copia della seguente documentazione:

    – Elenco dei pazienti sottoposti all’intervento operatorio pervenuti attraverso ricoveri di elezione e/o attraverso accesso di Pronto Soccorso – citato nella relazione del Direttore Sanitario del … del 09.07.2019 -;

    – Schede di richiesta scorrimento lista di attesa inviate dalla U.O.C. di Chirurgia al CUP citato nella relazione del Direttore Sanitario del … del 09.07.2019

    – Registro di repertorio citato nella relazione del Direttore Sanitario del … del 09.07.2019;

    – Registro Repertorio degli atti chirurgici dell’Ospedale;

    – Copia delle SDO – Schede Dimissione Ospedaliera – rilasciate dalla UOC dott. -OMISSIS- dal 2013 ad oggi;

    – Elenco dei pazienti sottoposti ad intervento operatorio presso la UOC di Chirurgia del Prof. -OMISSIS- unitamente a copia dei registri operatori dal 2013 ad oggi relativi alla UOC di afferenza;

    – Elenco/Registro di Repertorio consegnato in copia dal dott. … alle Forze dell’Ordine così come attestato nella nota del 09.07.2019;

    – Copia della eventuale denuncia di smarrimento dei Registri operatori di cui sub 6) secondo la nota del D.S. del 09.07.2019.

    A seguito della presentazione della richiesta, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’ASL NA 1 Centro con nota inviata a mezzo pec in data 07.10.2019, ha comunicato alla parte attrice di aver provveduto a trasmettere la stessa alla Direzione Sanitaria del P.O. …, quale struttura competente.

    Successivamente, e precisamente con nota prot.n. 8195/2019 del 05.11.2019 – comunicata a mezzo pec al ricorrente l’Amministrazione ha differito sine die l’accesso ai sopradescritti atti ex art. 24 l. 241/90 sostenendo che l’ostensione degli stessi avrebbe infierito con le attività di indagine in corso.

    Tanto premesso l’interessato eccepisce in primis: violazione di legge – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/90 – violazione dei principi di partecipazione, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa – difetto del presupposto.

    In dettaglio, lo stesso sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto, differendo sine die l’accesso agli atti necessari all’impugnazione della sanzione disciplinare sacrifica l’esercizio del diritto di difesa del impedendo così al ricorrente un’adeguata tutela delle proprie ragioni in giudizio.

    In secundis la parte attrice deduce la violazione di legge, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge 241/90, nonché la violazione dei principi di partecipazione, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

    Nello specifico il provvedimento oggetto del ricorso risulta privo di una congrua ed idonea valutazione. L’Amministrazione, infatti, a parere dell’interessato, non ha addotto alcuna ragione atta a giustificare il differimento dell’accesso alla documentazione limitandosi ad affermare il rischio di interferenza con indagini inerenti presunte irregolarità di interventi chirurgici effettuati dal ricorrente. Tali indagini non costituiscono di per sé un ostacolo all’ostensione dei documenti richiesti essendo questi necessari per la difesa degli interessi giuridici del soggetto e non coperti, inoltre, da segreto istruttorio.

    Tanto premesso in fatto e diritto, occorre dare atto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che ha concluso per i rigetto del ricorso.

    Nella camera di consiglio del 29.01. 2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.

    Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto per le seguenti ragioni.

    In particolare è da ritenersi non condivisibile la motivazione dell’Amministrazione in merito all’irrilevanza della documentazione richiesta dal ricorrente ai fini dell’impugnazione della sanzione disciplinare.

    Come si evince a tal riguardo dalla consolidata giurisprudenza, per un verso, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’accesso agli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sezione Lavoro n. 7581/2018); e, per altro verso non si può negare che la parte lesa da un comportamento disciplinarmente rilevante abbia un interesse qualificato all’ostensione degli atti del relativo procedimento (T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 18-11-2019, n.2755); in alteri termini, il soggetto colpito da una sanzione disciplinare è titolare di un interesse giuridicamente rilevante costituito dal corretto esercizio del diritto di difesa: si tratta di una nozione di interesse più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione che consente l’accesso a chiunque sia stato destinatario di atti e provvedimenti endoprocedimentali e non solo al titolare di un interesse diretto concreto e attuale.

    Pertanto tali motivi è onere del datore di lavoro e, nel caso di specie dell’Amministrazione garantire all’interessato l’accesso, l’ostensione e l’estrazione dei documenti relativi al procedimento disciplinare che siano utili a consentire la tutela delle proprie ragioni giuridiche.

    Pertanto, se, come nella specie, vi è necessità di tutela giudiziaria, l’accesso deve essere garantito anche nelle ipotesi in cui viene generalmente escluso per interesse alla riservatezza ovvero alla protezione dei dati personali prevale (Tar Lombardia, sez. I 27 agosto 2018 n.2024)

    Le prerogative difensive, infatti sono indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47).

    Non meritevole di condivisione è infine la censura dell’Amministrazione riguardante il carattere meramente generico della documentazione richiesta dalla parte attrice.

    Quest’ultima, infatti, come risulta chiaramente dagli atti prodotti in giudizio ha indicato con precisione ed esattezza i documenti necessari per l’esperimento dell’azione giudiziaria che risultano peraltro non soggetti ad alcun segreto d’ufficio.

    Sotto altro aspetto si rileva che il riferimento operato nel provvedimento impugnato all’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a dedotte irregolarità degli interventi chirurgici eseguiti dall’odierno ricorrente, non si presenta quale circostanza di per sé ostativa all’accesso alla documentazione del procedimento disciplinare, e quindi non può occasionare il differimento, atteso che la documentazione richiesta non è coperta da segreto istruttorio ed è, come detto, necessaria a difendere gli interessi giuridici del ricorrente e, come tale, deve essere sempre garantita (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 18-10-2016, n. 1578).

    Infine, quanto all’eccepita irrilevanza della documentazine richiesta, va ribadito il principio di diritto per cui l’amministrazione che detiene i documenti oggetto di richiesta ostensiva non può in alcun modo sindacare l’utilità effettiva dell’accesso agli atti per il richiedente perché del tutto sprovvista di discrezionalità in materia, dovendo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per concedere l’accesso e, di conseguenza, la presunta irrilevanza degli atti richiesti rispetto alle esigenze difensive del ricorrente non può essere motivo di diniego (da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 24-07-2019, n. 5248); ne deriva che le ragioni di difesa sono idonee ex se a legittimare l’istanza di accesso agli atti, senza alcun onere da parte dell’istante di estrinsecare specificamente i vizi di illegittimità che si propone di dimostrare mediante l’acquisizione degli atti.

    Orbene, precisato che il procedimento disciplinare risulta avviato per la presunta violazione delle disposizioni aziendali che disciplinano le procedure di ricovero dei pazienti, sussiste un evidente nesso di pertinenza tra la posizione differenziata del ricorrente e tutta la documentazione necessaria a confutare le contestazioni mosse nei suo confronti, senza poter operare uno scrutinio in ordine alla fondatezza nel merito delle stesse, oggetto di distinto segmento giurisdizionale.

    In tali termini, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed ordine per l’amministrazione di esibire la documentazione richiesta.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’amministrazione di esibire e consentire copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza del

    Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1000,00.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro Paolo Passoni
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

    In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

     

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