Vai al contenuto
Home » Articoli » T.A.R. Campania, Napoli, VII Sezione, sentenza 15 ebbraio 2021, n. 978

T.A.R. Campania, Napoli, VII Sezione, sentenza 15 ebbraio 2021, n. 978

    Appalti – Esclusione dalla procedura di gara per gravi illeciti professionali – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti di attendibilità e coerenza del giudizio riguardante la non affidabilità dell’operatore economico.

     

    Il sindacato demandato al giudice amministrativo deve essere esercitato entro i limiti dell’attendibilità e coerenza, anche sotto il profilo del corredo motivazionale e della presupposta istruttoria, del giudizio, sotteso alla decisione di esclusione, di grave mancanza o, se si vuole, di cattiva condotta tenuta dall’impresa nello svolgimento dell’attività professionale, di talché la documentata presenza di pregresse omissioni, mancanze o scorrettezze nell’adempimento dei doveri nascenti dagli impegni professionali assunti, possono portare a qualificare l’operatore economico come non affidabile per onorare ulteriori contratti pubblici.

     

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’avv. Valeria Aveta.

     

     

    Pubblicato il 15/02/2021

    1. 00978/2021 REG.PROV.COLL.
    2. 04825/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2020, proposto da
    … S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    Società … a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

    per l’annullamento,

    previa sospensione dell’efficacia,

    – della determinazione D.S.G. n. 2043/2020 del 23.10.2020 del Comune di …, comunicata in data 28.10.2020, nella parte in cui dispone la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto triennale di cui alla determinazione D.S.G. n. 1539/2020 del 12.8.2020 “ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del D.lgs. 50/2016 e consequenziale aggiudicazione mediante scorrimento relativa graduatoria” alla Società … a r.l.;

    – nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso, o conseguente, anche se non conosciuto.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune del …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Visto l’art 25 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020;

    Visto l’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020;

    Relatore la dott.ssa Cesira Casalanguida nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, e successive modificazioni di cui al d.l. 183/2020;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. – Il Comune di …, in esecuzione della Determinazione DSG n. 316/2020 del 19.02.2020 -CIG 8213756DDD -n. gara 7690906 –, ha avviato, in seno alla CUC di …, una gara ad evidenza pubblica relativa alla gestione triennale delle procedure contravvenzionali.

    All’esito, ha adottato la Determinazione DSG n. 1539/2020 del 12.08.2020 recante: “Provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara relativa alla gestione triennale del procedimento sanzionatorio” mediante la quale il servizio è stato aggiudicato alla Società … Spa e sono stati avviati i controlli sulla sussistenza dei requisiti, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

    1.1. – Con determinazione DSG n. 2043/2020 del 23.10.2020 ha poi deliberato di revocare l’aggiudicazione alla Società … s.p.a. e, conseguentemente, di aggiudicare l’appalto alla concorrente seconda graduata, Società … a r.l., con contestuale avvio del controllo dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016. A fondamento della disposta revoca il Comune ha addotto il “venir meno della affidabilità dell’operatore economico e della dimostrazione della significativa carenza nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del D.lgs. 5012016, verificatasi peraltro in epoca immediatamente precedente alla aggiudicazione”.

    1. – Avverso la suddetta determinazione è insorta la … s.p.a., proponendo il ricorso in epigrafe.

    2.1. – Ha premesso:

    – di essersi aggiudicata, nel 2017, una precedente gara per l’affidamento del ciclo globale della gestione delle procedure contravvenzionali, cui era seguita la stipulazione del contratto, scaduto in data 16.2.2020, e prorogato nelle more dell’esperimento della procedura di gara per il nuovo affidamento (oggetto del presente giudizio);

    – che l’affidamento riguardava la stampa, l’imbustamento e la postalizzazione dei verbali di violazione al Codice della strada, da notificare al contravventore entro il termine di novanta giorni dalla data in cui la violazione era stata commessa;

    – che durante il periodo di proroga, nella lavorazione di due lotti, uno (n. 80053C15V1) contenente 9 verbali e l’altro (n. 80053C16V1), contenente 970 verbali, relativi a contravvenzioni elevate nel mese di giugno 2020, venivano erroneamente indicati nel foglio informativo, allegato al verbale ed ai bollettini di conto corrente postale precompilati, i riferimenti di un altro Ente (Comune di …) in luogo del Comune di …, così che, tra il 06.08.2020 e il 13.08.2020, venivano recapitati, plichi con il contenuto esatto dei verbali di contestazione ed irrogazione della sanzione, ma con errate indicazioni nell’allegata informativa, dell’iban per il pagamento, della sede territoriale dell’autorità innanzi alla quale potere proporre eventualmente ricorso giurisdizionale o ammnistrativo ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della strada, del responsabile del procedimento e del titolare del trattamento dei dati, dell’indirizzo e dei contatti dell’ufficio di polizia locale, del Giudice di Pace, dell’autorità prefettizia, tutti riferiti al diverso ambito territoriale del Comune di …;

    – di aver prontamente provveduto, in data 27 agosto 2020, al nuovo invio dei verbali con allegato il foglio informativo correttamente compilato;

    – che, ciononostante, la Città di … riteneva l’accaduto quale ipotesi di illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. 50/2016), si determinava all’escussione della garanzia fideiussoria e all’applicazione della penale riferite al precedente contratto in proroga e, con il provvedimento impugnato, disponeva la revoca dell’aggiudicazione della nuova gara e l’affidamento della stessa alla Società … a r.l.;

    1. – Con unico ed articolato motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo l’annullamento della revoca e manifestando l’interesse al subentro nell’esecuzione del contratto.
    2. – Il Comune di … si è costituito in giudizio il 14.12.2020 per resistere al ricorso.

    Le ricorrente ha successivamente ribadito le pretese addotte a fondamento dell’impugnativa.

    1. – Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, e successive modificazioni di cui al d.l. 183/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. – La presente controversia ha ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione a favore della ricorrente di una procedura di gara per l’affidamento della “gestione triennale del procedimento sanzionatorio originato dagli atti di accertamento delle violazioni al Codice della Strada”, disposta dal Comune di … sul presupposto di sopravvenuti elementi, ritenuti dall’ente locale rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c) e c ter), D. Lgs. 50/2016, con conseguente aggiudicazione alla Società … a r.l., seconda classificata.
    2. – Come si evince dal provvedimento impugnato, secondo l’amministrazione, la … s.p.a avrebbe dimostrato una “significativa carenza nell’esecuzione del precedente appalto” con conseguente “riverbero negativo sulla capacità professionale determinando il venir meno dell’affidabilità dell’operatore economico, quale imprescindibile requisito richiesto per la stipula del nuovo contratto”.
    3. – Avverso le determinazioni dell’ente locale, la … S.p.A., con articolato motivo di ricorso, ha dedotto, in via diretta, quanto alla revoca ed, in via derivata, quanto all’aggiudicazione alla Società controinteressata … S.r.l., la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) e c ter), D. Lgs. 50/2016, dell’art. 32, comma 8, D. lgs. 50/2016 e dell’art. 21 quinques L. 241/1990, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, difetto di motivazione irragionevolezza manifesta e sviamento.

    Parte ricorrente sostiene l’irrilevanza, ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c ter), D. Lgs. 50/2016, dell’errore verificatosi nella gestione dei lotti relativi alle contravvenzioni elevate nel giugno 2020 e notificate ad agosto 2020, avendo prontamente rilevato l’accaduto, denunziatolo sua sponte e subito risolto a proprie cura e spese, tanto da ritenere che una conferma alla sua affidabilità sarebbe desumibile dalla modalità di gestione della complessiva vicenda. Lamenta, quindi, il difetto di istruttoria per la mancata indicazione di elementi concreti circa l’inadempimento e le violazioni ravvisati nell’esecuzione del contratto. Ha rimarcato la correttezza dei verbali e dei bollettini fin dal primo invio, riguardando l’errore unicamente il contenuto del foglio illustrativo e, in ogni caso, la tempestività del secondo invio della documentazione corretta. Nega che all’episodio riferito possano legittimamente ricondursi il venir meno del rapporto fiduciario e l’originarsi di effettivi danni per il Comune di …, che nulla avrebbe specificato sul punto. Riferisce, anzi, che nessun provvedimento concreto sarebbe stato adottato dall’ente locale, successivamente, alla comunicazione dell’errore, essendo proseguito il rapporto contrattuale fino alla scadenza prevista (anche mediante regolare esecuzione di successivi lotti di verbali). Lamenta anche il difetto di contraddittorio circa l’intervenuta revoca dell’aggiudicazione.

    Dell’affidamento alla Società seconda classificata in graduatoria rileva l’illegittimità, in via derivata, contestando la sussistenza degli stessi vizi denunciati, in via principale, nei confronti della revoca dell’aggiudicazione.

    1. – Il Comune di …, con memoria depositata in data 14 dicembre 2020, ha argomentato sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione. Ha replicato a quanto sostenuto dalla ricorrente sulla vicenda, riferendo che diversi verbali erano stati (ri)notificati dalla … s.p.a. oltre il termine di legge decorrente dalla data di contestazione delle violazioni al C.d.S., con conseguenze in termini di perdita dell’introito per l’Ente Comunale derivante dal presumibile esito negativo di eventuali ricorsi avverso i relativi verbali.

    Ritiene che la vicenda in ogni caso abbia inciso, rompendolo, sul rapporto fiduciario con la ricorrente, anche al di là delle rilevanti, presumibili, conseguenze dannose allo stato non esaurite, prospettate in termini di tardività della notifica; proposizioni di azioni legali volte alla declaratoria di annullamento dei verbali; probabile soccombenza in giudizio, danno all’immagine. Esclude, pertanto, l’idoneità dei rimedi adottati dalla ricorrente nell’asserito tentativo di rimediare all’errore, ed escludere in radice le plurime ricadute negative dell’accaduto.

    Richiamando quando chiarito dall’ANAC (Delibera n. 231 del 4 marzo 2020), rivendica di aver titolo in via esclusiva, in quanto stazione appaltante, alla valutazione in concreto, non solo, della sussistenza dei motivi di esclusione di un operatore economico per “grave illecito professionale”, ma anche, dell’idoneità e adeguatezza delle misure di “self cleaning” adottate da tale operatore per ristabilire la sua integrità o affidabilità professionale.

    1. – Il ricorso è infondato.

    10.1. – L’art. 80 stabilisce al comma 5, lett. c), che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico, qualora “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” ed alla lett. c-ter) qualora “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

    La vigente disposizione normativa è stata introdotta dall’art. 5 del cd. “Decreto Semplificazioni” (il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2019) che ha modificato l’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, relativo alle cause di esclusione inerenti i gravi illeciti professionali.

    È stata, in sostanza, rimodulata la precedente formulazione mediante la differenziazione della casistica in tre tipologie [i punti c), c bis) e c ter)].

    10.2. – In giurisprudenza, fin da prima dell’introduzione della suddetta novella, con riferimento all’art. 80 comma 5, lett. c), è stato chiarito che né le linee guida ANAC (n. 6 approvate con delibera n.1293 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con delibera n. 1008 dell’11 ottobre 2017) né il parere del Consiglio di Stato del 3 novembre 2016, col n. 2286/2016 (e neanche il successivo, del 25 settembre 2017, n. 2042/2017) smentiscono l’interpretazione, ‹‹per la quale il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di <<grave illecito professionale>>, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della portata di pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto questi effetti specifici; in tale eventualità, però, i correlati oneri di prova e di motivazione sono ben più rigorosi ed impegnativi rispetto alle ipotesi esemplificate nel testo di legge e nelle linee guida›› (Cons. Stato, sez. V, sent. 199 del 2.03.2018).

    10.3. – Dopo la revisione normativa del 2018, la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Marche, sent. n. 7 del 7.01.2020) ha chiarito che:

    – nell’attuale formulazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), è rimasta ferma la previsione secondo cui le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “… con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. La modifica dell’art. 80, comma 5, realizzata con l’art. 5 del d.l. n. 135 del 2018, ha sdoppiato nelle successive lettere c- bis) e c- ter) la preesistente elencazione, ma ha mantenuto nella lettera c) la previsione a portata generale (cfr., Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171, che richiama, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; 25 gennaio 2019, n. 591; 3 gennaio 2019, n. 72; sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231; negli stessi termini, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 agosto 2019, n. 10533);

    – dal tenore letterale dell’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, si ricava che deve essere la stazione appaltante a dimostrare “con mezzi adeguati” la colpevolezza dell’operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e/o affidabilità (TAR Lazio Roma, sez. I, 11 settembre 2019, n. 10837). Nell’attuale paradigma normativo e giurisprudenziale, per l’individuazione dei “gravi illeciti professionali”, si assiste, infatti, a una tendenziale riduzione delle fattispecie tipiche, normativamente previste, in favore della dilatazione dei poteri valutativi delle stazioni appaltanti. In altre parole, queste ultime sono chiamate ad individuare in concreto le condotte suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” e, pertanto, devono soddisfare un preciso onere motivazionale, palesando le ragioni fattuali e giuridiche sottese all’esercizio dei poteri discrezionali loro attribuiti (TAR Lombardia Milano, sez. I, 24 luglio 2019, n. 1737);

    – quanto sopra implica, in via generale e astratta, che è riconosciuta, alla stazione appaltante, la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali” anche a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti. Naturalmente, resta fermo il potere dell’amministrazione procedente di apprezzare autonomamente la condotta dell’operatore economico concorrente, ai fini della valutazione di affidabilità dell’offerta: ma si tratta, appunto, di valutazione sottratta a qualunque automatismo, che postula la valorizzazione di idonei elementi probatori od indiziari, nel contraddittorio con l’interessato.

    La disposizione richiamata persegue lo scopo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità e, quindi, per addivenire all’esclusione, occorre che il comportamento illecito attribuito all’operatore economico sia concretamente valutabile come ostativo alla considerazione positiva circa l’affidabilità dell’operatore medesimo (T.A.R. Marche, sent. n. 7/2020, cit.).

    1. – Nel caso in esame, nel deliberare l’esclusione della ricorrente, l’amministrazione nella relazione istruttoria, che costituisce parte integrante della gravata revoca dell’aggiudicazione, ha dettagliatamente ricostruito la vicenda e l’istruttoria procedimentale, condotta in contraddittorio con la società deducente, seguita all’errore commesso nel corso dello svolgimento del pregresso rapporto da parte della ricorrente nella gestione del medesimo servizio, di cui la gara per cui è causa costituisce procedura per il nuovo affidamento. Il Comune ha espresso il giudizio di inaffidabilità tenuto conto del particolare servizio oggetto della gara in esame e della gravità dell’episodio contestato.

    Ne consegue che è stata sottolineata l’omogeneità (rectius l’identità) dei servizi oggetto del pregresso rapporto contrattuale con quello da affidare con la gara per cui è causa, trattandosi in entrambi i casi del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio originato dagli atti di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

    Nel dare atto dell’inadempienza, l’amministrazione ha motivato la propria decisione rilevando che l’errore ha inciso sul giudizio di affidabilità dell’operatore economico, facendo venire meno un requisito ritenuto essenziale, richiesto per la stipula del nuovo contratto.

    11.1. – La mancata risoluzione del precedente rapporto contrattuale, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, in questa sede non si ritiene che possa assurgere ad elemento determinante ai fini della valutazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione. Rilevano, infatti, le seguenti considerazioni: il contratto precedente era giunto al termine di scadenza, tanto che l’errore si è verificato nella fase di proroga strumentale alla conclusione della nuova procedura di gara; l’amministrazione, come si evince dal provvedimento impugnato, ha comunque ritenuto di applicare la penale prevista all’art. 25 del disciplinare tecnico relativamente al contratto rep. n. 61 del 7.2.2017 e di escutere la cauzione definitiva riferita al suddetto contratto.

    Detti profili risultano, comunque, avvalorare la plausibilità della decisione assunta dalla P.A., una volta avuta conoscenza dell’episodio, essendo chiaramente rimaste evidenziate criticità nella corretta esecuzione delle commesse relative al ciclo della gestione delle procedure contravvenzionali da parte della società, tali da minare la fiducia nell’affidabilità di questa.

    11.2. – Per costante giurisprudenza, (T.A.R. Veneto, sez. III, sent. 483 del 29.05.2020, confermata da Cons. Stato sez. III sent. 7730 del 7.12.2020). “la valutazione della stazione appaltante in ordine all’affidabilità contrattuale e professionale dell’operatore economico in presenza di errori professionali commessi nello svolgimento della propria attività, è diretta a considerare ogni comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell’operatore.

    Tale valutazione è espressione di ampia discrezionalità poiché effettuata sulla base di considerazioni di opportunità e, comunque, in applicazione di norme interne o prassi amministrativa.

    Nondimeno la stazione appaltante è tenuta nella motivazione del provvedimento a dar adeguato conto di aver effettuato un’autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto conoscenza della pregressa commissione di un errore professionale e di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Cons. Stato, V, 21 gennaio 2020, n. 479).

    Il sindacato del giudice amministrativo è necessariamente un sindacato sulla motivazione nel senso che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce delle ragioni articolate dalla stazione appaltante nella motivazione del provvedimento, la valutazione sia connotata da illogicità, irrazionalità, abnormità o, comunque, da travisamento dei fatti (Cons. Stato, V, 24 luglio 2017, n. 3652; V, 17 settembre 201-OMISSIS-, n. 5424, in cui si afferma: “Perciò il giudice amministrativo, posta la ragionevole opzione legislativa di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di ritenuta inaffidabilità dell’impresa, deve prendere atto, nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto, della scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente: onde il relativo il sindacato, propriamente incentrato sulla motivazione del rifiuto, va rigorosamente mantenuto sul piano della verifica estrinseca della non pretestuosità della operata valutazione degli elementi di fatto, senza attingere, per ritenere concretato il vizio di eccesso di potere, la logica intrinseca di vera e propria condivisibilità della valutazione”) (C.d.S., V, n. 2260/2020).

    In buona sostanza, il sindacato demandato al giudice adito deve essere esercitato entro i limiti dell’attendibilità e coerenza, anche sotto il profilo del corredo motivazionale e della presupposta istruttoria, del giudizio, sotteso alla decisione di esclusione, di grave mancanza o, se si vuole, di cattiva condotta tenuta dall’impresa nello svolgimento dell’attività professionale, di talché la documentata presenza di pregresse omissioni, mancanze o scorrettezze nell’adempimento dei doveri nascenti dagli impegni professionali assunti, possono portare a qualificare l’operatore economico come non affidabile per onorare ulteriori contratti pubblici.

    1. – Orbene, entro questi limiti deve essere valutato il provvedimento impugnato che si rivela immune dai dedotti vizi.

    La determinazione avversata ha, infatti, dato correttamente conto dell’istruttoria effettuata dall’amministrazione al fine di comprendere le ragioni e i termini in base ai quali ha poi inteso non proseguire a far gestire il servizio oggetto di gara dalla ricorrente, con conseguente revoca dell’aggiudicazione della procedura volta al nuovo affidamento del medesimo servizio.

    Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza formatasi in materia, ‹‹raccordata al concetto di importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., per la cui valutazione è necessario tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, da cui si possa desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. In particolare, si è correttamente ricordato che la gravità dell’inadempimento non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riguardo alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte ad una prestazione esatta e tempestiva (sull’importanza dell’inadempimento, oltre a Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346, e 28 giugno 2010, n. 15363, menzionate dall’Azienda, cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 maggio 2015, n. 10995; cfr., altresì, C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3137, secondo cui “in tema di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, la gravità dell’inadempimento deve essere accertata non solo in relazione all’entità oggettiva dell’inadempimento stesso, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base, quindi, di un criterio che consenta di coordinare l’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi”)›› (Cons. Stato, sez. III, sent. 7730/2020, cit.).

    12.1. – Il giudizio di inaffidabilità formulato dall’amministrazione appare, dunque, coerente e giustificato, a fronte della necessità di assicurare la corretta esecuzione del servizio oggetto del nuovo affidamento.

    Il Comune ha attribuito rilevanza alla frattura del rapporto fiduciario, derivante dalle carenze esecutive dimostrate in occasione dell’esecuzione del precedente contratto, peraltro in un lasso temporale ravvicinato, pur avendo valutato gli apporti procedimentali della ricorrente. Si tratta di frattura che, come affermato dalla difesa della civica amministrazione, assurge ad elemento di specifico ed autonomo rilievo ai fini del giudizio di affidabilità, indipendentemente dai rimedi volti a fornire ristoro per il danno subito, non solo in termini economici ma ancor più a livello di immagine.

    Ricordato ancora una volta che la ratio dell’art 80 comma 5 lett. c), risiede “nell’esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone quale contraente” (C.d.S., sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412;), è possibile concludere nel senso che la determinazione assunta dall’amministrazione intimata nell’ambito del perimetro dell’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere de quo, abbia dato adeguata contezza della rilevanza dell’inadempimento contestato e della sua diretta incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico nella prospettiva di affidare a tale operatore nuovamente il servizio di cui si discute.

    1. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
    2. – Considerata la peculiarità della controversia e l’evoluzione normativa e giurisprudenziale registrata sulle norme oggetto di applicazione nella vicenda esaminata, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176/2020, e successive modificazioni di cui al d.l. 183/2020, con l’intervento dei magistrati:

    Michelangelo Maria Liguori, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori

    IL SEGRETARIO

     

    Condividi su