Vai al contenuto
Home » Articoli » T.A.R. Campania, Napoli, VII Sezione, sentenza 23 febbraio 2021, n. 1219

T.A.R. Campania, Napoli, VII Sezione, sentenza 23 febbraio 2021, n. 1219

    Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale – Legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto – riconoscimento giudiziale caso per caso – requisiti.

    Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire delle associazioni e comitati ambientalisti – tutela ambientale in senso stretto e in senso lato – impugnabilità di atti con finalità urbanistico-edilizia.

    L’esplicita legittimazione all’azione giudiziale ex art. 13 legge n. 349/1986 delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto (finanche con riferimento ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio), atteso che, diversamente opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge; ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

    La legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati ambientalisti spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, che implica, in quanto tale, la possibilità di impugnare atti aventi finalità urbanistico-edilizia, specificando che “la materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano, assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri”.

     

    Massime a cura del dott. Francesco Allocca e dell’avv. Valeria Aveta.

     

     

    Pubblicato il 23/02/2021

    1. 01219/2021 REG.PROV.COLL.
    2. 03803/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2018, proposto da
    …, … Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, via … n…;
    Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via …, n. …;

    nei confronti

    …, quale amministratore pro tempore della … s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    e con l’intervento di

    ad opponendum:
    … s.r.l., in persona dell’Amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    – del permesso di costruire n. 45/18, rilasciato in data 18 giugno 2018 dal Funzionario Responsabile del III Settore del Comune di …, al sig. …, nella sua qualità di amministratore unico della soc. … srl, con sede in … (Na), via …;

    – nonché di tutti gli atti precedenti, preordinati e connessi, tra i quali: la relazione istruttoria a firma del tecnico istruttore Geom. … del 24 aprile 2018; la determinazione n. 313/17 (mai notificata) adottata in data 11.07.2017 dal Responsabile del Settimo Settore del Comune di …; il parere favorevole emesso dalla Soprintendenza BB.AA. di Napoli del 3.06.2014 prot. 13581; l’autorizzazione paesaggistica n. 45, rilasciata dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio del Comune di …, dott. …, in data 14.7.2014; l’autorizzazione in sanatoria prot. 8014 del 14 aprile 2011, con cui sono state accolte le istanze di condono edilizio n. 31-544 presentate ai sensi della legge 47/85; il parere espresso dalla Soprintendenza BB.AA con nota prot. 13018 del 10.07.2009;

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di …, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di … quale legale rappresentante della … s.r.l., e della … s.r.l.;

    Visto l’art 25 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020;

    Visto l’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore la dott.ssa Cesira Casalanguida, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    1. – Con atto notificato in data 13/09/2018 e depositato in data 5/10/2018, la ricorrente … Onlus – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

    1.1. – Ha riferito parte ricorrente che:

    – in data 18 giugno 2018, il preposto del III Settore – Lavori ed edilizia del Comune di … rilasciava al sig. …, quale amministratore della … s.r.l. – proprietaria dell’immobile individuato al catasto al foglio 10 mapp. 845 – il permesso a costruire finalizzato alla realizzazione di un “Intervento di recupero e riqualificazione del fabbricato alla via …“, attraverso la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio a destinazione prevalentemente residenziale, ai sensi dell’art. 5, commi 9 e 14, della L. 106/2011;

    – una prima istanza di rilascio del permesso di costruire era stata presentata in data 7/11/2013, archiviata con provvedimento, prot. n. 6169 del 19/03/2015;

    – con riferimento al medesimo immobile, il Comune, con nota prot. 8840 del 23.4.2015, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento dell’Autorizzazione paesaggistica n. 45 del 14/07/2014, nonché del Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 8014 del 14/04/2011, relativo alle pratiche di condono presentate ai sensi della L. 47/85 n. 31 e n. 544;

    – in data 31.10.2016, la soc. … a r.l. presentava nuova richiesta per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 19/2009;

    – con determina n. 313 dell’11.07.2017, il Funzionario Responsabile del 7^ Settore annullava il procedimento, avviato in relazione alla caducazione del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 8014/2011, ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 2081, e convalidava il suddetto condono;

    – in data 18 giugno 2018 veniva rilasciato del permesso di costruire n. 45/2018.

    1.2. – Parte ricorrente ha riferito che secondo l’amministrazione:

    – l’intervento progettato, ancorché in deroga al PUT, era ammissibile ai sensi della L.R. Campania, n. 16/2014, art. 1 comma n. 73 lett. g). Tale disposizione, modificando l’art. 12 bis della L. R. n.19/2009, avrebbe ammesso la deroga anche in zona sottoposta a L.r. n 35/87 (PUT dell’area Sorrentino – Amalfitana), limitata agli interventi da eseguirsi in aree non classificate come di inedificabilità assoluta;

    – il progetto presentato dalla … srl, ai sensi della L.R. Campania n. 19/2009 (piano casa), comportava un modesto incremento volumetrico (circa 1’1,8%), da realizzarsi in aggiunta all’immobile collocato nella zona territoriale 4 del PUT, aumento limitato anche per effetto della leggera traslazione dell’area di sedime del nuovo edificio, idonea a determinare una riduzione del volume lordo in tale zona;

    – l’opera era, in definitiva, coerente con i chiarimenti forniti dalla L.R.C. 16/2014, art. 1 comma 73 lettera g) e con l’atto d’indirizzo approvato dal Comune di … con D.G. n. 253 del 06.12.2011.

    1. – Avverso il permesso di costruire n. 45/2018 e gli atti pregressi, l’… onlus, con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto:

    2.1. – con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Legge regionale della Campania n. 19/09, in relazione all’art. 17 L. R. della Campania n. 35/87, della L. R. C. n. 16/04, degli artt. 9-13 della L. R. della Campania n. 35/87 (PUT), dell’art. 146 D. Lgs. 42/04, dell’art. 14 D.P.R. 380/01 in relazione al PUT; l’eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità; la violazione del principio del giusto procedimento, la carenza o contraddittorietà della motivazione anche con riferimento alla giurisprudenza richiamata ed alle normative invocate.

    Parte ricorrente, nel premettere che l’intervento previsto ricade in parte in zona 1/b, in parte in zona 4 del PUT e in sito SIC (di interesse comunitario), ha negato la derogabilità del PUT in considerazione della inedificabilità assoluta della zona 1/b;

    2.2. – con il secondo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. R. Campania n. 19/09 in relazione alla L. R.C. n. 35/87; dell’art. 17 L. R.C. n. 35/87; eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

    Secondo la prospettazione di parte ricorrente: l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso a costruire consentirebbero l’edificazione di un complesso residenziale difforme dalla precedente struttura, in assenza di qualsivoglia atto di pianificazione secondaria e, pertanto, in violazione dell‟art.17 della L.R.C. n. 35/87; la normativa premiale ed eccezionale di cui alla L.R.C. n. 19/09 non consentirebbe la deroga alla speciale disciplina di cui alla L.R.C n. 35/87, adottata peraltro in esecuzione della L. n. 431/1985 a tutela del Paesaggio;

    2.3. – con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 14 L.R. della Campania n. 19/09 e dell’art. 5 L. n. 106/11 in relazione all’art. 17 L.R.C. 35/87; eccesso di potere sotto molteplici profili.

    Parte ricorrente ha escluso che la previsione delle ipotesi di deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all’art. 5 della Legge 106 del 12 luglio 2011, possa essere di supporto al permesso di costruire contestato.

    Ha negato che l’immobile oggetto dell’intervento avesse, nella sua interezza, destinazione prevalentemente residenziale, contestando quanto in proposito rappresentato nella relazione del tecnico del Comune;

    2.4. – con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione art. 9 – 13 della L.R. per la Campania 35/87, degli artt.li 3 e 7 L.R.C. 19/09 anche in relazione agli articoli da 9 a 12 della L.R. 35/87, l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

    Parte ricorrente ha escluso che la legge regionale 19/09 possa derogare ai vincoli del PUT o che possa consentire interventi non coerenti con le disposizioni del Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitana, approvato con la Legge regionale 35/87;

    2.5. – con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione art. 3 L.R. della Campania n. 19/09, dell’art. 146 D. Lgs. 42/04, degli artt. 8 e 31 della. L. 47/885 e dell’art. 14 D.P.R. 380/01 – Eccesso di potere sotto molteplici profili.

    L’associazione deducente ha rilevato la contraddittorietà – ritenuta tale da renderne inconciliabili le conclusioni – tra le varie relazioni predisposte dai tecnici dell’Ente (in particolare, tra quelle del Capo Ufficio, Ing. …, da una parte, e quelle dei Geometri … e …, dall’altra).

    Del parere espresso dalla Soprintendenza ha contestato la formazione avvenuta senza la previa conoscenza della diversa area di sedime e delle ulteriori difformità, come emerse dalla relazione dell’allora capo dell’UTC. Ha, per questo, escluso l’idoneità del condono, rilasciato con provvedimento prot. 8014/2011, a sanare il manufatto nella sua interezza;

    2.6. – con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D.L.vo n. 42/04, della L.R. C. n. 19/09. Eccesso di potere sotto molteplici profili

    Parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità di tutti gli atti gravati a partire dalla concessione in variante n. 19/80, inefficace perché non preceduta da rimozione del vincolo paesaggistico e rilasciata senza considerare l’effettiva edificazione dell’edificio su area diversa da quella di progetto, e per giunta asservita a “verde privato”. Ha, altresì, lamentato l’omesso riferimento alla collocazione dell’area in questione all’interno del sito SIC;

    2.7. – l’Associazione ricorrente ha, da ultimo, argomentato sulla sussistenza dell’interesse ad agire.

    1. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di …, l’8.10.2018, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il 17.10.2018, e il controinteressato …, in qualità di amministratore della … s.r.l., anch’egli in data 17.10.2018.

    3.1. – …, con memoria del 6.12.2018, nel ricostruire la vicenda, ha inteso precisare:

    3.1.a. sulla situazione dell’immobile:

    -che l’edificio veniva edificato, a seguito di una concessione edilizia, rilasciata nel 1976, volta ad assentire la realizzazione, in zona E dell’allora vigente P.R.G., di una struttura agricola per la zootecnia e, dunque, prima del 1985, ossia del vincolo paesaggistico apposto con L.R. n. 35/1987; con concessione edilizia n. 19 del 24.5.1980, veniva autorizzata una variante per la trasformazione della destinazione da stalla a caseificio, per il plesso A; successivamente, venivano presentate tre istanze di sanatoria, ai sensi del primo condono edilizio: con provv. n. 8014/2011 venivano accolte due delle richieste concernenti, la prima, la realizzazione di un locale seminterrato, la seconda, la trasformazione del primo piano in sei unità abitative, mentre la terza, relativa a superfetazioni mediante la realizzazione di talune opere esterne al fabbricato, veniva rinunciata dall’istante;

    – che l’immobile, privo di pregio, versava in pessimo stato di manutenzione, con rischi attinenti anche alla sua staticità;

    – che, dopo la presentazione di un primo progetto di costruzione sulla base della legge sul piano casa, il medesimo veniva rimodulato;

    – che il Comune concludeva un procedimento avviato in autotutela, volto all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 8014/2011, convalidando il condono con provvedimento prot. n. 313 dell’11 luglio 2017;

    – che, a seguito del parere favorevole della Soprintendenza, è stato rilasciato il p.d.c. n. 45/2018 per la ristrutturazione dell’immobile;

    3.1.b. sui motivi di ricorso:

    – la società controinteressata, in persona del suo amministratore, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di …, avendo questa agito in qualità di associazione nazionale, in luogo della sua articolazione campana decentrata, effettivamente operante sul territorio;

    – ha replicato ai motivi di ricorso sostenendo l’ammissibilità del progetto in base alla normativa vigente, con riferimento specifico all’area interessata dall’intervento.

    In proposito ha, innanzitutto, argomentato sulla legittimità dei pregressi titoli abilitativi, in particolare, del condono rilasciato nel 2011 e convalidato nel 2017.

    Ha escluso che la sanatoria fosse stata rilasciata senza previa verifica delle modifiche ritenute essenziali dalla ricorrente. Ha negato la mancata conoscenza da parte dell’amministrazione della traslazione dell’edificio, determinata dall’esigenza di assicurare adeguata distanza tra l’immobile originariamente destinato ad impianto con finalità zootecniche ed uno limitrofo ad uso scolastico, realizzato all’esito di apposita procedura espropriativa. Ha escluso la sussistenza di modifiche essenziali, ritenendo la questione relativa, al più, alla misura degli oneri dovuti per l’intervento, da inserirsi semmai in categoria n. 1 (variante essenziale) e non n. 4 (modifica di destinazione d’uso). Ha aggiunto di avere a tal fine, e in ottica prudenziale, provveduto a versare il maggiore importo, previsto per gli interventi inseriti nella categoria 1.

    Ha escluso che la disciplina prevista per la zona 1/b del P.U.T. impedisse l’incremento degli edifici preesistenti.

    Ha argomentato sulla legittimità del progetto assentito nel 2018, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso.

    1. – In data 14 dicembre 2018, la società di progettazione … a r.l., in qualità di titolare del contratto di opera professionale stipulato con la … s.r.l. per la cura dell’attività progettuale e la direzione dei lavori oggetto dell’intervento assentito nel 2018, ha proposto intervento ad opponendum.

    Ha sollevato eccezione di tardività del ricorso, quanto al permesso a costruire in sanatoria rilasciato il 14.4.2011 e ai presupposti pareri espressi dalla Soprintendenza, seguiti dalla successiva autorizzazione paesaggistica, in considerazione dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio.

    Ha richiamato, in proposito, l’orientamento ai sensi del quale, in presenza di attività edilizia oggetto di successiva sanatoria, in quanto relativa ad intervento percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi, non vale il principio della piena conoscenza dell’atto, ma quello generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione sull’albo pretorio.

    Ha negato, nel merito, la fondatezza del ricorso.

    1. – Il Comune di…, con memoria di costituzione del 14.12.2018, ha ricostruito la successione degli iter amministrativi relativi all’immobile oggetto dell’intervento avversato, dagli anni 70 ad oggi.

    Ha sollevato eccezione di inammissibilità, per essere stato il ricorso presentato dalla sede nazionale dell’Associazione … e non da quella periferica regionale campana.

    Ha qualificato l’intervento come demo-ricostruzione, con leggero aumento volumetrico dell’edificio (1,8%), e, per la parte di immobile collocata nella zona 4 del PUT, lo ha ritenuto finalizzato all’adeguamento sismico, con cambio di destinazione d’uso degli immobili del piano terra e del piano interrato.

    Quanto alla presunta collocazione dell’opera nella zona SIC, ne ha rilevato la linea di demarcazione unicamente in uno spigolo di terreno in corrispondenza di un varco carraio di accesso.

    Ha, altresì, argomentato sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione anche con riferimento ai titoli edilizi pregressi. Ha riferito, in particolare, che il procedimento di annullamento del titolo edilizio in sanatoria del 2011 era stato attivato con specifico riferimento alla traslazione dell’immobile, ma poi era stato concluso, con convalida del condono, nel 2017, dopo essere stato acclarato che la suddetta traslazione fu autorizzata negli anni settanta per permettere l’edificazione di un edificio scolastico in zona limitrofa.

    1. – Con ordinanza n. 1881 del 18.12.2018 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari, su richiesta di parte ricorrente.

    Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti.

    1. – All’udienza del 9 luglio 2019, la causa è stata trattata, sia in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare – accolta al fine di “mantenere inalterato lo stato dei luoghi fino alla definizione del merito”, con ordinanza n. 1104 del 10.07.2019 -, sia in pubblica udienza, all’esito della quale è stata disposta, con ordinanza collegiale n. 3827 del 10.07.2019, una verificazione volta ad accertare: “1) l’epoca di realizzazione dei manufatti oggetto di demolizione e ricostruzione e delle modifiche ad essi apportate (anche con specifico riferimento alla traslazione dell’immobile), con evidenziazione delle relative destinazioni d’uso (con distinzione anche percentuale delle distinte vocazioni) e di eventuali difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati nel tempo; 2) la tipizzazione dell’area su cui insistono gli immobili esistenti con specifico riferimento al PRG, al PUT, al sito SIC, con indicazione (anche mediante rappresentazione percentuale e grafica) delle parti dell’area interessate dalle diverse previsioni paesaggistiche ed urbanistiche; 3) la collocazione dei manufatti come da progetto assentito sull’area, con evidenziazione delle caratteristiche dell’intervento da realizzare anche mediante raffronto con l’attuale stato dei luoghi ed indicazione, per ogni parte, della disciplina urbanistica e paesaggistica”.
    2. – In data 4 agosto 2020, dopo aver ottenuto una proroga dei termini per l’espletamento dell’incarico, il verificatore ha depositato la bozza di relazione finale e, successivamente, istanza per la liquidazione del compenso.
    3. – Le parti hanno depositato memorie e osservazioni.

    9.1. – Con memoria dell’8 settembre 2020, …, quale legale rappresentate del società …, ha ricostruito la vicenda, tenendo conto degli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio.

    Ha comunicato, in particolare, di avere rinunciato al permesso di costruire n. 45/2018, con comunicazione espressa del 26.08.2020, e, dunque, al progetto fondato sull’applicazione dei benefici previsti dalla normativa relativa al c.d. piano casa; di avere presentato, in data 30.7.2020, un progetto relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria.

    Ha ritenuto, pertanto, limitata la permanenza dell’interesse alla definizione della vicenda oggetto di contenzioso unicamente alla parte riferita alla impugnazione dei titoli pregressi, con particolare riferimento al permesso in sanatoria n. 8014 del 2011, con riferimento al quale il procedimento avviato, come da avviso del 27.01.2015, per il suo eventuale annullamento, si era concluso con il provvedimento di archiviazione nonché di conferma/convalida dell’atto soggetto a verifica (provv. n. 8014 dell’11.7.2017).

    Ha ribadito, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione della ricorrente e, con riferimento all’impugnazione del provvedimento di sanatoria n. 8014 del 2011, di tardività dell’impugnazione, e, nel merito, l’infondatezza delle censure avverso tale titolo abilitativo in sanatoria. Ha escluso la possibilità di annullamento in autotutela del provvedimento, in considerazione del decorso dei 18 mesi e della puntuale rappresentazione dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza di condono.

    9.2. – La ricorrente ha depositato memoria, in data 9 settembre 2020, per replicare alle eccezioni di inammissibilità del gravame, dichiarando la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio per essere l’atto introduttivo volto a censurare, oltre al permesso di costruire del 2018, anche il condono, gli atti propedeutici e il provvedimento rilasciato dal Comune nel 2017, di archiviazione del procedimento volto all’annullamento del titolo edilizio in sanatoria del 2011.

    Nel merito, a sostegno della fondatezza del ricorso, si è opposto alla tesi del condono quale titolo consolidato, in quanto ritenuto rilasciato sulla base di presupposti non corrispondenti al vero, per essere stato il manufatto edificato, rispetto ai titoli edilizi rilasciati nel tempo, su area di sedime diversa e per le modifiche prospettiche apportate, oltre all’omessa considerazione del vincolo SIC.

    9.3. – In data 9 settembre 2020 ha depositato memoria anche la società …, interveniente ad opponendum.

    Ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, per effetto della sopravvenuta rinuncia del proprietario/controinteressato all’intervento edilizio autorizzato con il permesso di costruire n. 45/2018, negando la sussistenza di un interesse autonomo in capo alla ricorrente all’annullamento del condono del 2011, gravato solo in quanto atto presupposto; in ogni caso ha eccepito la tardività dell’impugnazione del suddetto titolo, convalidato dall’amministrazione nel 2017. Con riferimento a quest’ultimo atto (prot. 313 dell’11 luglio 2017) ne ha richiamato il contenuto ritenuto utile ai fini della ricostruzione provvedimentale, evidenziando la distinzione tra la dimensione progettuale, espressa dal primo titolo edilizio del ’75, e quella di cui alla variante n° 19 del 24 maggio 1980, con cui sarebbe stata assentita la localizzazione attuale del fabbricato. Ha concluso per la legittimità del condono rilasciato nel 2011.

    9.4. – Il Comune di …, in data 10 settembre 2020, ha depositato memoria e documenti. Ha riferito di aver avviato il procedimento di archiviazione (nota prot. n. 22051 del 4.09.2020) del permesso di costruire n. 45 del 18.6.2018, in considerazione dell’intervenuta rinuncia da parte della … srl.

    Ha aggiunto di aver dichiarato la improcedibilità della SCIA prot. n. 19347 del 30.07.2020 per opere di manutenzione straordinaria, presentata dalla … srl, con nota prot. n. 19710 del 4.8.2020, ribadita con nota prot. n. 22048 del 4.9.2020.

    Ha sostenuto la permanenza di un interesse alla definizione del ricorso, unicamente per la parte riferita all’impugnazione del p.d.c. in sanatoria n. 8014/2011, relativo al condono edilizio dell’immobile ex L. 47/1985, con riferimento al quale ha ribadito l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività.

    Ha richiamato le argomentazioni svolte sull’infondatezza nel merito del ricorso, rilevando che, con concessione edilizia n. 19 del 24.5.1980, mai impugnata, era stata autorizzata una variante, per la trasformazione della destinazione da stalla a caseificio per il plesso A. Ha rinviato alla relazione di verificazione dell’ing. … (pag. 4) nella parte in cui risulta testualmente che “Con riferimento ai grafici allegati al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 8014 del 14/4/2011, si rileva la sostanziale coincidenza con la conformazione attuale dell’edificio”.

    9.5. – In data 9/10 dicembre 2020 l’associazione ricorrente ha depositato documenti, così come …, in data 10 dicembre 2020, tra cui copia della relazione tecnica del 13.06.2017.

    Le parti hanno depositato successivamente memorie per ribadire le reciproche pretese.

    9.6. – Più specificamente, il controinteressato …, con memoria del 17.12.2020, oltre a ribadire le eccezioni precedentemente sollevate, ha contestato alla ricorrente di aver introdotto un ulteriore motivo di censura riferito al mancato esercizio del potere di autotutela che il Comune avrebbe dovuto esercitare nei confronti del provvedimento di condono nel termine di 18 mesi, ritenuto dalla ricorrente non applicabile nel caso di specie.

    9.7. – La ricorrente, con memoria del 19.12.2020, ha ribadito le proprie censure, anche sulla base delle risultanze degli accessi agli atti del condono eseguiti in data 17 novembre 3 dicembre 2020. Ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e ribadendo la sussistenza dell’interesse all’annullamento del condono edilizio, della nota della Soprintendenza prot. 13018 del 10.7.2009 e del provvedimento 313/17.

    Ha presentato richieste istruttorie con riferimento a documentazione esaminata e posta dal verificatore a corredo della relazione dell’elaborato, in quanto non depositata in atti.

    9.8. – In data 30.12.2020 il controinteressato ha depositato istanza di discussione e memoria di replica, così come, in pari data, la ricorrente.

    9.9. – Con memoria del 30.12.2020 la ricorrente ha escluso l’avvenuta pubblicazione del provvedimento 313/17 sull’albo pretorio.

    1. – Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2021, il Presidente del Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per la parte riferita all’impugnazione del provvedimento prot. 313/2017. Il legale della civica amministrazione ha comunicato che, con provvedimento prot. 26562 dell’8.10.2020, il Comune ha archiviato il permesso di costruire 45/2018. All’esito della discussione, relativa anche alla questione oggetto di avviso, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. – Preliminarmente, va esaminata l’eccezione, sollevata dal controinteressato, … per la … s.r.l., dalla società interveniente ad opponendum, … s.r.l. e dal Comune di…, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione al gravame di … nella sua dimensione nazionale, in quanto riconoscibile come sussistente soltanto in favore della Sezione campana della medesima associazione.

    11.1. – L’eccezione non è fondata.

    Va premesso che l’… è ricompresa nelle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986.

    La legittimazione delle associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale deriva direttamente dal combinato disposto degli artt. 13 e 18, co. 5, legge 349/1986, che la attribuisce a quelle iscritte nell’apposito elenco ministeriale.

    Quello che nel tempo è stato chiarito, con il contributo della giurisprudenza ormai largamente consolidata, è che l’esplicita legittimazione all’azione giudiziale ex art. 13 legge n. 349/1986 delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto (finanche con riferimento ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio), atteso che, diversamente opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge; ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107).

    L’esplicita legittimazione ad agire, ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all’azione giudiziale, è stata, inoltre, intesa aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai criteri individuati per l’azionabilità degli interessi collettivi (cfr. Cons. stato, sez. IV, sent. 5887 del 27.08.2019; n. 2894/2015).

    Innegabile, in definitiva, risulta la legittimazione di … nella sua dimensione nazionale a ricorrere in sede giurisdizionale, che si aggiunge a quella dell’articolazione locale, senza che comunque quella dell’una escluda l’altra.

    11.2. – Giova, inoltre, in questa sede precisare che la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Sardegna, sez. II, 06 ottobre 2008 n. 1816; T.A.R. Calabria, Sez. I 30.4.2009 n. 378; Cons. St. Sez. IV 11.11.2011 n. 5986) ha posto in luce che la legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati ambientalisti spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, che implica, in quanto tale, la possibilità di impugnare atti aventi finalità urbanistico-edilizia, specificando che “la materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri” (cfr. Cons. St. Sez. IV 11.11.2011 n. 5986).

    1. – Sempre in via preliminare, deve essere rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso per la parte riferita alle censure rivolte avverso il permesso di costruire n. 45/20218.

    Come ampiamente sopra ricostruito, in seguito al deposito, in data 4.08.2020, della relazione della verificazione disposta da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 3827 del 10.07.2019, la destinataria del suddetto permesso di costruire – … s.r.l. – ha inviato al Comune, in data 26.08.2020, espresso atto di rinunzia alla realizzazione del progetto assentito nel 2018. Come riferito dalla controinteressata e dalla difesa delle civica amministrazione, e confermato dalla documentazione in atti, in seguito a tale rinuncia espressa, è stata avviata un’ulteriore interlocuzione tra la titolare del bene e l’amministrazione, volta ad individuare una diversa soluzione progettuale riferita all’edificio per cui è causa.

    A fronte della intervenuta rinuncia alla realizzazione del progetto assentito con il titolo edilizio, nessuna utilità potrebbe derivare per la ricorrente dall’annullamento del suddetto, in quanto ormai privato di portata lesiva.

    Il Collegio osserva che l’improcedibilità per carenza sopravvenuta d’interesse deriva dalla nuova situazione determinatasi per effetto della rinuncia alla realizzazione dell’intervento assentito, rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame. Situazione sopravvenuta che risulta oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o del vantaggio alla quale mirava l’atto introduttivo del presente giudizio per la parte riferita al gravame avverso il pdc. 45/2018.

    Del resto, come emerge dalla memoria del 19.12.2020, la medesima ricorrente ha ribadito la sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio, unicamente con riferimento all’annullamento del condono edilizio del 2011, della presupposta nota della Soprintendenza prot. 13018 del 10.7.2009 e del provvedimento comunale n. 313/17.

    In senso ulteriormente dirimente rileva quanto sostenuto dal legale della civica amministrazione durante la discussione da remoto nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2021, circa l’intervento del provvedimento di archiviazione del suddetto permesso di costruire da parte del Comune, in data 8 ottobre 2020 (prot. n. 26562).

    12.1. – Il ricorso, in definitiva, per la parte volta all’annullamento del pdc. 45/2018 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    1. – Resta da esaminare la restante parte del ricorso, riferita all’impugnazione dei titoli pregressi rilasciati dall’amministrazione, in particolare, il condono edilizio prot. 8014/2011, i titoli presupposti, e il successivo atto (definito di “convalida”) prot. 313/2017.
    2. – Con riferimento al condono del 2011 e agli atti ad esso connessi, fondata si rivela l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività, sollevata dal Comune e dai controinteressati, trattandosi di un provvedimento rilasciato in data 14.4.2011, e pubblicato all’albo pretorio dal 18.4.2011 fino al 3.5.2011.

    14.1. – Decisiva sul punto è l’analisi in diritto circa l’esatta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale nella fattispecie de qua e, soprattutto, quella in fatto, relativa al momento di avvenuta conoscenza, significativa a tal fine.

    Il Collegio richiama in proposito il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663 e da ultimo T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. 4873 del 27.10.2020), secondo cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2, c.p.a., in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine per proporre l’impugnazione decorre dal perfezionarsi delle procedure di pubblicazione. Il normale termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre, per i soggetti non espressamente nominati, appunto dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza.

    14.2. – Ciò posto, la peculiarità della vicenda in esame, induce a considerare, in quanto ritenuti dirimenti, una serie di profili, ai fini della decisione circa la tardività del gravame, che contribuiscono a rafforzare il convincimento del Collegio della idoneità dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio del provvedimento di rilascio del condono, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la presunzione di conoscenza, e ciò pur nella consapevolezza della sussistenza di divergenti orientamenti sul punto, sostenuti in giurisprudenza (compresa di questa Sezione, anche se con riferimento alla sanatoria in generale: così, da ultimo, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 24 febbraio 2020, sentenza n. 837).

    Nel caso in esame, infatti, si tratta di un condono del 2011, impugnato all’interno di un giudizio instaurato al fine di avversare un titolo edilizio rilasciato nel 2018. In seguito alla rinuncia del suddetto titolo, parte ricorrente ha circoscritto l’interesse al ricorso, depositando memorie e documenti volti a contestare la legittimità dei pregressi titoli edilizi presupposti, inizialmente censurati unicamente in quanto atti presupposti.

    Non può, inoltre, essere trascurata la considerazione che parte ricorrente è un’associazione che, pur agendo nella sua struttura nazionale, risulta dotata di un’articolazione sul territorio in questione (per quanto di interesse, il riferimento è alla struttura campana di …). La presenza sul territorio dell’associazione e la finalità perseguita dalla medesima, volta alla tutela dell’ambiente, estesa anche ai profili urbanistici del territorio, sono elementi che non possono essere ignorati nell’applicazione dei principi circa la decorrenza dei termini di impugnazione e della presunzione di conoscenza. La capillare organizzazione territoriale dell’associazione deve ritenersi, infatti, elemento non trascurabile, anche ai fini della ravvisata sussistenza di un onere di consultazione dell’albo pretorio, e dunque di una indiscutibile conoscibilità del titolo in questione (rilevante in conformità all’antico brocardo “vigilantibus, non dormientibus, iura succurrunt”).

    Nel caso in esame, non può nemmeno ignorarsi quanto pure osservato dalla giurisprudenza con specifico riferimento al condono, in quanto distinto dalla sanatoria, ovvero trattarsi di “un istituto di carattere eccezionale che consente (una tantum sulla base di specifica previsione di legge) di sanare abusi in contrasto con la strumentazione urbanistica.” (Cons. Stato, sez. IV sent. 4817 dell’11.09.2012). In tale pronuncia il Consiglio di Stato ha dato rilevanza al “principio di certezza delle situazioni giuridiche” nel valorizzare il lasso temporale trascorso dal condono, nei casi in cui l’abuso riguardi “situazioni manifeste che secondo l’id quod plerumque accidit [che] stimolano un’immediata reazione del soggetto leso, salva ovviamente la tutela civilistica ex art. 872 c.c.”.

    Applicando il suddetto principio al caso di specie, non è verosimile che un edificio esistente sull’area quantomeno dal 1980, condonato nel 2011, sia stato pienamente conosciuto e apprezzato nella sua lesività solo nel 2018.

    Conferma di tale impostazione si rinviene nella giurisprudenza, menzionata anche da parte controinteressata nella memoria del 30.12.2020, ai sensi della quale, ‹‹in presenza di attività edilizia “ex post” sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi, non vale il principio della piena conoscenza dell’atto, ma ritorna in tutta la sua efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione. Non esiste, infatti, alcuna ragione di temperamento indotta per le concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell’atto che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare” (TAR Puglia, Bari, II, 14 marzo 2002, n. 1436 conforme TAR Catania I sezione n. 2491 del 2006)››.

    14.3. – Peraltro, dal tenore delle censure della ricorrente si desume l’intento di contestare, più che le opere condonate (i.e. la realizzazione di un locale seminterrato e la trasformazione del primo piano in sei unità abitative), aspetti ulteriori oggetto di pregressi titoli consolidati, palesando così l’associazione deducente la volontà di ottenere la caducazione di titoli a ritroso, in spregio di qualunque esigenza di certezza dei rapporti giuridici (Cons. Stato, sez. IV sent. 4817/2012, cit.).

    Della rilevanza dei principi sopra richiamati si rinviene conferma nella sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 8 del 17 ottobre 2017 che, con riferimento all’esigenza di un dettagliato e specifico onere motivazionale della p.a., ha precisato, che “Non si tratta qui di negare l’evidente esigenza di un deciso contrasto al grave e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio… Occorre tuttavia responsabilizzare le amministrazioni all’adozione di un contegno chiaro e lineare, tendenzialmente fondato sullo scrupoloso esame delle pratiche di sanatoria o comunque di permesso di costruire già rilasciato, e sul diniego ex ante di istanze che si rivelino infondate, nonché sull’obbligo di serbare – in caso di provvedimenti di sanatoria già rilasciati – un atteggiamento basato sul generale principio di clare loqui”.

    Tali principi assurgono a livello ancor più elevato di rilevanza se riferiti all’esercizio di facoltà riconosciute a terzi, ivi comprese quelle, come nel caso in esame, di enti portatori di interessi diffusi.

    14.4. – Ne deriva che appare meritevole di favorevole di apprezzamento il rilievo della difesa della controinteressata sulla questione secondo cui, trattandosi di condono, ossia di provvedimento che non comporta l’esecuzione di opere, ma le sana, la decorrenza dei termini non può che avvenire, appunto, dalla pubblicazione dell’atto, in quanto, altrimenti opinando, potrebbe non aversi mai un effettivo consolidamento degli effetti del provvedimento (Tar Puglia sent. n. 1436 del 2002, Tar Lecce sent n. 1200 del 2009 e Tar Latina n. 2 del 2012).

    14.5. – Per tutto quanto esposto, deve ritenersi tardivo il ricorso avverso il condono del 2011 e degli atti pregressi ad esso connessi, in quanto pubblicato sull’albo pretorio dal 18.4.2011 fino al 3.5.2011, e in quanto titolo con cui sono state sanate opere esistenti, di cui la ricorrente di certo poteva avere la percezione ben prima del rilascio del titolo edilizio del 2018.

    1. – Resta da esaminare l’ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento n. 313 del 2017. Per tale atto si può prescindere da ogni approfondimento, ai fini della tempestività del gravame, circa la verifica dell’avvenuta pubblicazione del titolo sull’albo pretorio, per quanto di seguito precisato.

    Con il provvedimento in questione, il Comune ha determinato di

    “1 annullare il procedimento ex art 10 bis l. 241/90 del 27.01.2015 prot. 2081 per la parte narrativa relativa al permesso di costruire in sanatoria n. 8014/2011 e artt. 7 e 10 l. 241/90 prot, 8840 del 23.04.2015 per la parte dispositiva con cui si avviava il procedimento di annullamento del permesso di costruire n. 8014/2011.

    1. Ritenere congruo il calcolo della oblazione (…).
    2. Prendere atto dell’avvenuto pagamento della somma (…) quale conguaglio dell’oblazione (…).
    3. Convalidare come convalida, il permesso a costruire n. 8014/2011 emesso a favore di …, nelle sue qualità di amministratore unico della società … a r.l.”.

    15.1. – Ebbene, deve, innanzitutto, escludersi che con esso il Comune abbia inteso effettivamente porre in essere una convalida del condono del 2011.

    In proposito, va rilevato che la qualificazione formale da parte dell’amministrazione del provvedimento impugnato non è vincolante per il giudice, che deve valutare la legittimità dell’atto in relazione alla sua natura giuridica e non secondo il modello corrispondente al nome arbitrariamente attribuito dalla p.a., se questo nome non corrisponde alla natura giuridica dell’atto (T.A.R. Napoli, Sez. III, 5307/2015; sez. VIII del 19 marzo 2015 n. 1670; Cons. Stato – Sez. V, 8 ottobre 2014 n. 5006: <<l’intitolazione dell’atto non è vincolante ai fini della relativa qualificazione, essendo invece determinante contenuto ed i presupposti sostanziali sui quali esso si fonda>>; cfr., infine, Cons. Stato – Ad. Plen. n. 3 del 2003, richiamata, secondo cui <<l’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualificazione che l’autorità, nell’emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca>>).

    Va allora ritenuto che la qualificazione in termini di “convalida” del provvedimento in esame è impropria.

    Come chiarito dalla giurisprudenza, la convalida “è il provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione, nell’esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all’esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l’illegittimità e, dunque, l’annullabilità. Tale atto presuppone pertanto, ai sensi dell’art. 21- nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine ragionevole dall’adozione dell’atto illegittimo” (Cons. stato, sez. IV sent. 6125 del 26.10.2018; sentenza 18 maggio 2017, n. 2351).

    Nulla di tutto questo si rinviene nel caso in esame, in cui l’amministrazione ha sostanzialmente chiuso il procedimento (attivato motu proprio e non su impulso del terzo, che quindi non risulta aver avuto alcuna veste o aspettativa in esso) finalizzato ad un eventuale intervento in autotutela sul permesso di costruire n. 8014/2011, senza procedere all’annullamento del suddetto titolo e, per quanto rileva con riferimento specifico alla convalida, senza emendarlo da alcun vizio, in quanto non ravvisato.

    15.2. – Con il provvedimento in esame, l’amministrazione si limita a fornire chiarimenti sulla ritenuta validità del condono, senza nulla disporre al riguardo, prendendo atto dell’avvenuto pagamento a conguaglio dell’oblazione.

    15.3. – In disparte, dunque, la questione della tardività del gravame del suddetto atto, occorre rilevare che le censure articolate da parte ricorrente avverso il quest’ultimo, ripropongono le doglianze già articolate avverso il condono. Anche laddove la ricorrente parla di vizi propri del suddetto atto (così a pag 4 della memoria del 30.12.2020), finisce col riproporre censure che disvelano l’intento di riattualizzare questioni contenute in atti ormai consolidati e rispetto ai quali nulla aggiunge, in termini di rinnovata portata lesiva, il provvedimento in esame: va ribadito, allora, il principio secondo per il quale “chi non abbia tempestivamente impugnato un provvedimento per sé lesivo, non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante appunto il sollecito del potere di autotutela della P.A. [che però, come già detto, nel caso di specie neppure vi è stato] e la successiva impugnazione dell’eventuale diniego, rimanendo altrimenti pregiudicato il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 4135 del 7.8.2002; Cons. di Stato sez. V, n. 1765 del 27.3.2000; TAR Campania-Napoli n. 1787 del 25.3.2011; T.A.R. Lazio-Latina n. 1901 del 19.11.2010; T.A.R. Puglia-Lecce n. 4286 del 18.12.2007; T.A.R. Lombardia-Milano n. 621 del 21.3.2005)” (così TAR Campania-Napoli n. 4859 del 17.10.2017; ma nel medesimo senso cfr. anche TAR Piemonte n. 1436 del 22.11.2016; TAR Veneto n. 1435 del 15.9.2011).

    15.4. – Come ampiamente argomentato, in definitiva, nessuna utilità la ricorrente potrebbe ricavare dall’annullamento della nota in questione, restando comunque in piedi, in quanto consolidati per omessa impugnazione nei termini, i titoli edilizi pregressi, ivi compreso il condono del 2011.

    15.5. – Il ricorso, per questa parte, deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, in conformità all’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. dato in proposito in sede di udienza di trattazione.

    1. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la parte riferita all’impugnazione del permesso di costruire n. 45/2018, inammissibile per la parte riferita al gravame del provvedimento n. 313/2017, ed irricevibile per la restante parte.
    2. – Le spese di lite, in considerazione della valutazione complessiva della vicenda, vanno interamente compensate tra le parti.
    3. – Il compenso del verificatore, ing. …, delegato in data 26/08/2019 dal dirigente della Città Metropolitana di Napoli Direzione Territoriale Urbanistica, richiesto con istanza depositata il 07.09.2020, è posto, in solido, a carico della controinteressato …, in qualità di amministratore unico della … s.r.l., e del Comune di ….

    La liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo avviene ai sensi del D.M. 30.5.2002, della L 319/1980, e del D.P.R. 115/2002 (posto che il D.M. 140 del 20.7.2012 non risulta riguardare tale speciale ambito, come evincibile dalla sentenza n. 192 del 24.9.2015 della Corte Costituzionale) (ex multis, Cons. Stato sez. VI, sent. 10 del 4.01.2021; T..A.R. Napoli, sez. VII, decr. coll. 2295/2017).

    18.1. – Tanto premesso in ragione del valore della causa e della complessità dell’incarico svolto appare equo liquidare al verificatore ing. … un compenso di complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte inammissibile, ed irricevibile per la restante parte, nei sensi precisati in motivazione.

    Compensa le spese di lite.

    Pone a carico del controinteressato …, nella qualità di legale rappresentante della … srl, e del Comune di …, in solido tra loro nei rapporti esterni, ed in parti uguali nei rapporti interni, le spese di verificazione, liquidate nella complessiva somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:

    Michelangelo Maria Liguori, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori

    IL SEGRETARIO

     

    Condividi su