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T.A.R. Campania, Napoli, VII Sezione, sentenza 25 gennaio 2021, n. 506

     

    Giustizia amministrativa – Atto di intervento – Termine di deposito – Duplice limite temporale – Mancato rispetto – Irricevibilità.

     

    Il deposito dell’atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso. Secondo quanto ribadito da ultimo anche dalla giurisprudenza di questo T.A.R. (1): “Ne deriva che la tardività del deposito non è sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), CPA”(2).

    Conseguentemente, va ritenuto irricevibile l’atto di intervento, proposto da una parte non necessaria del giudizio, che sia stato depositato tardivamente oltre il termine di 30 giorni dall’udienza di discussione, attesa la conseguente lesione del diritto di difesa della controparte (3).

     

    • T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 10 settembre 2020, n. 3761;
    • Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446, conferma della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 712/2012; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6149, Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2012, n. 5591, ma anche Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640;
    • T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29 luglio 2020, n. 587; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 1076; TAR Piemonte, Sez. I, 8 settembre 2017, n. 1041; T.A.R., Napoli, Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 5530.

     

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’avv. Valeria Aveta.

     

    Pubblicato il 25/01/2021

    1. 00506/2021 REG.PROV.COLL.
    2. 03791/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3791 del 2019, proposto da

    … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in …, … n. …;

    contro

    Comune di …, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in … presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;

    e con l’intervento di

    ad adiuvandum:
    …, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in …, viale …, n. …;
    ad opponendum:
    … a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato …, in …, via … n. …;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    1. a) della “Dichiarazione di inefficacia, in autotutela, della Segnalazione Certificata Inizio Attività prodotta dalla Società … s.r.l. per il subingresso nell’attività di distributore carburanti in … alla Via … snc con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività”, del 16/07/2017, prot. PG/2019/618341, emessa dal Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), notificata a mezzo pec in pari data;
    2. b) della nota P.G./2019/443187 del Servizio Valorizzazione Spazi Comunali del 20/05/2019 e non notificata alla ricorrente, con cui è stato dichiarato che “nessun soggetto risulta occupante dal 31/12/2010 ad oggi senza soluzione di continuità, così come stabilisce il regolamento comunale, ai fini della vendita in favore degli occupanti senza titolo degli immobili ad uso non abitativo di proprietà comunale”;
    3. c) della nota PG/2019/562702 del 17/06/2019, non notificata alla ricorrente, con cui il SUAP ha provveduto a denegare alla Soc. … il nulla-osta alla dismissione del bene alla società … s.r.l.;
    4. d) di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …, e gli atti di intervento della … s.r.l. e di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l’art 25 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020;

    Visto l’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. – Con ricorso notificato il 29 agosto 2019 e depositato in data 28 settembre 2019, … s.r.l. ha impugnato: il provvedimento prot. PG/2019/618341 del 16/07/2019 del SUAP del Comune di …, avente ad oggetto la Dichiarazione di inefficacia, in autotutela, della Segnalazione Certificata Inizio Attività prodotta per il subingresso nell’attività di distribuzione carburanti in … alla Via … s.n.c. con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività; le note P.G./2019/443187 del 20.05.2019 e PG/2019/562702 del 17/06/2019 relative alle attività di dismissione da parte della Società …, con specifico riferimento al negato nulla-osta alla dismissione del bene in proprio favore.

    La ricorrente rivendica di aver acquistato dalla …, con contratto stipulato il 27 aprile 2012, registrato il successivo 17 maggio 2012, il ramo di azienda relativo ad un impianto di distribuzione carburanti presente in Napoli, alla Via …, identificato nel N.C.T. di …, al foglio 65, parte delle particelle 636, 668 e al foglio 89, particella 636, e di essere titolare di tutte le attività (oil e non oil) connesse all’impianto.

    Riferisce:

    – che il suolo su cui insiste l’impianto faceva capo a … in forza di concessione dello stesso, da parte del Comune di …;

    – che il ramo d’azienda connesso al punto vendita carburanti per autotrazione veniva trasferito con contratto di affitto di ramo d’azienda del 2007, alla società … a r.l. e, successivamente, veniva ceduto in suo favore dalla sig.ra …, con conseguente subentro nel rapporto di fitto con la …;

    – che, con sentenza n. 13253/2016 del 07/12/2016, era stata riconosciuta la risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda del 31/07/2007 per grave inadempimento della …, con conseguente diritto di essa … S.r.l. (in quanto titolare del ramo d’azienda) di rientrare nel possesso del bene per l’esercizio dell’attività commerciale;

    – che tale sentenza era stata coattivamente eseguita (per intervento dell’ufficiale giudiziario e con l’ausilio della forza pubblica) in data 13 settembre 2017, con conseguente immissione della … s.r.l. nel possesso dell’impianto di carburanti;

    – di aver nel frattempo presentato una SCIA (prot. 432365 del 2.6.2017) per il subingresso alla società … s.r.l. nell’attività di distribuzione carburanti per l’impianto stradale, il cui procedimento veniva concluso in senso favorevole dal SUAP del Comune di … in data 2 agosto 2017;

    – di aver anche esercitato, in data 7 agosto 2017, il diritto di prelazione per l’acquisto dell’area su cui insiste l’impianto in questione, a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 172/2017 recante il regolamento per la dismissione del patrimonio del Comune di …;

    – di aver sollecitato il SUAP affinché fossero rilasciate le ulteriori autorizzazioni per il potenziamento dell’impianto, richieste tramite Scia il 3/8/2017;

    – di avere, in data 5 ottobre 2017, dichiarato disponibilità all’acquisto dell’area e chiesto il rinnovo del contratto concessorio, senza ottenere riscontro da parte del Comune;

    – di aver ricevuto, in data 08/02/2019, dalla … S.p.a. l’offerta di vendita del suolo in questione, accettata con bonifico di acconto;

    – che il Comune, negando la sussistenza del diritto di prelazione per l’acquisto del suolo in questione, aveva dichiarato, in autotutela, l’inefficacia della SCIA del 2 agosto 2017, riguardante il subingresso nell’attività di distribuzione carburanti in luogo della società … s.r.l., con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività, e poi aveva anche negato il nulla osta alla dismissione dell’area, precedentemente richiesto dalla … in suo favore.

    1. – Avverso gli atti gravati la … s.r.l. ha proposto ricorso deducendo:

    2.1. – la carenza di legittimazione (e dunque di competenza) del firmatario della gravata nota P.G./2019/443187 del 20/05/2019 quale dirigente del “Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni”, in luogo del preposto al Servizio Demanio e Patrimonio, ritenuto competente in materia; analoga carenza di legittimazione viene rilevata con riferimento alla nota PG/2019/562702 del 17/06/2019 rivendicando la ricorrente la competenza esclusiva del Servizio Patrimonio e della … s.p.a.;

    2.2. – la violazione dell’art. 41 del Regolamento Cosap del Comune di … in quanto il suolo in questione non sarebbe sottoposto a Cosap, bensì al canone di concessione sulla base della delibera di assegnazione, e che la disciplina applicabile sarebbe, dunque, il comma 2 bis, lettera b) dell’art. 41 del Regolamento Cosap;

    2.3. – la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato: rivendica l’esistenza di propri legittimi diritti sull’area e sull’impianto in essa presente, ivi compreso il diritto di prelazione per l’acquisto del suolo pubblico.

    1. – Il Comune di … si è costituito in giudizio in data 3 ottobre 2019 per resistere al ricorso.
    2. – In data 16 dicembre 2019, …, formalmente non costituita in giudizio, ha depositato istanza per l’accesso al fascicolo telematico, autorizzata dal Presidente della Sezione.

    4.1. – Con atto, notificato il 19 febbraio 2020 e depositato il 26 febbraio 2020, … – a cui l’impresa individuale …, titolare dell’impianto, con contratto del 31 luglio 2007 di fitto di ramo d’azienda di durata ventennale, aveva affidato l’esercizio del medesimo impianto – è intervenuta ad opponendum.

    1. – Il Comune di … ha depositato memorie e documenti tra i quali, in particolare, il 25 giugno 2020, copia della sentenza della Corte D’Appello civile di Napoli n. 5032 del 24.10.2019 (intercorsa tra …, … e …) con cui è stata riformata la sentenza n. 13253 del 7 dicembre 2016, che, in accoglimento delle richieste della …, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di fitto di ramo d’azienda per grave inadempimento ed aveva condannato … a restituire il complesso dei relativi beni mobili e immobili.
    2. – Con ordinanza n. 1269 del 2 luglio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare, riformata in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5833 del 2 ottobre 2020, ai fini della sollecita fissazione della pubblica udienza per la definizione della controversia.

    6.1. – La società … a r.l.e il Comune di …, rispettivamente in data 27.11.2020 e 14.12.2020, hanno depositato documenti relativi ad altri giudizi pendenti e definiti sull’area oggetto di controversia.

    6.2. – La società … ha depositato note d’udienza in data 18.12.2020 a sostegno delle proprie pretese.

    1. – In data 30 dicembre 2020 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum …, in qualità di titolare del contratto di appalto servizi stipulato in data 3/10/2017 con la ricorrente … s.r.l., relativo all’esercizio ed alla gestione dell’impianto di distribuzione carburanti.

    7.1. – Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti.

    7.2. – Il Comune di …, in particolare, con note di udienza depositate in data 16 gennaio 2021, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum depositato da … per difetto di legittimazione in quanto fondata sulla qualifica di gestore non dimostrata in giudizio.

    7.3. – Con note di udienza, il Comune e la … hanno chiesto un rinvio in considerazione della corposa produzione documentale depositata dalla ricorrente in data 15 gennaio 2021.

    7.4. – In data 18 gennaio 2021 la ricorrente ha depositato documenti e note d’udienza, pur avendo formalizzato istanza di discussione in data 15 gennaio 2021.

    1. – Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2021, nell’ambito della svolta discussione da remoto, il Presidente del Collegio, dopo aver rilevato il tardivo deposito di documentazione da parte della società ricorrente, ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum per essere stato depositato dal … in data 30.12.2020, in violazione dei termini di cui all’art. 50 comma 3 c.p.a. All’esito della discussione, anche sul rilevato profilo di inammissibilità, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. – La vicenda controversa è già stata oggetto di altri giudizi.

    Tra questi, appare opportuno richiamare la recente sentenza della Prima Sezione di questo T.A.R. n. 5506 del 24.11.2020, nella quale sono ripercorsi “brevemente i suoi antefatti, i quali trovano origine in un suolo di proprietà del Comune di … sito alla via …, il cui utilizzo è stato conteso tra le società … ed ….

    Il suolo in questione, infatti, fu affidato in concessione dal comune all’impresa individuale …, in virtù di due delibere di giunta – n. 3037 del 27 luglio2005 e n. 3223 del 25 giugno 2006 – per autorizzarla all’uso dell’area, per una superficie complessiva di mq. 1287.

    Su tale area, l’impresa individuale … era titolare di un impianto di distribuzione di carburanti e ciò in forza dell’autorizzazione amministrativa n.1 del 16 gennaio 2006 del Servizio Polizia Amministrativa – Settore Carburanti e del permesso di costruire n. 3 del 7 maggio 2007, rilasciato dal Servizio Edilizia Privata.

    L’impresa …, tuttavia, di fatto, non ha mai esercitato in proprio l’attività, avendo sin dall’inizio affidato la gestione a terzi; più precisamente, con contratto del 31 luglio 2007 di fitto di ramo d’azienda di durata ventennale, affidò ad … l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti.

    Il Comune di … – a seguito di istanza del 31 ottobre 2007 di …, interessata al cambio di titolarità nella concessione di suolo pubblico – con provvedimento n. 10 del 18 aprile 2008 prese atto del fitto del ramo d’azienda intercorso tra l’impresa … ed … e stipulò con quest’ultima la convenzione per la concessione in uso del suolo pubblico, con scadenza il 31luglio 2014.

    Tuttavia, prima della predetta scadenza, …, con contratto stipulato il 27 aprile 2012, registrato il successivo 17 maggio, cedeva alla società … il ramo di azienda esercente l’attività d’impianto di distribuzione carburanti, subentrando quest’ultima nel rapporto di fitto instauratosi tra la prima e la società ….

    4.2. – Nel 2013 è poi insorta una controversia tra la società … ed … che ha portato la prima a citare la seconda davanti al Tribunale Civile di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di fitto di ramo d’azienda per grave inadempimento (ricorso R.G. n. 28513/2013).

    Il Tribunale Civile di Napoli, con la sentenza n. 13253 del 7 dicembre 2016, in accoglimento delle richieste di …, ha dichiarato la risoluzione del contratto ed ha condannato … a restituire il complesso dei relativi beni mobili e immobili.

    Avverso la sentenza, … ha proposto appello; in corso di giudizio, … ha proceduto comunque all’esecuzione forzata della decisione di primo grado, ottenendo in data 13 settembre 2017 l’immissione nel possesso dell’impianto di distribuzione di carburanti.

    In data 24 ottobre 2019, la Corte d’appello civile di Napoli, con la sentenza n.5032 del 24 ottobre 2019, ha annullato la sentenza del Tribunale civile di Napoli, avendo considerato che l’impresa … non avesse mai attivato alcuna azienda.

    La sentenza è quindi passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso in Cassazione.

    L’inesistenza del complesso di beni aziendali, come statuito nella sentenza d’appello, ha di conseguenza determinato la nullità del fitto di ramo di azienda tra … ed … per insussistenza dell’oggetto (…).

    4.3. – Nel periodo intercorrente tra le due pronunce giurisdizionali, l’amministrazione comunale aveva inserito il suolo in questione nella lista dei beni di proprietà da dismettere e quindi da alienare tramite asta pubblica al miglior offerente; il relativo procedimento è stato affidato alla società in house, “… s.p.a.”.

    In deroga alla regola della vendita degli immobili da dismettere tramite asta pubblica, era previsto un diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrassero il possesso dal 2010 e senza interruzione, dell’alienando immobile.

    Di conseguenza, … ha reso noto a … di possedere questo requisito, in virtù del cumulo tra il possesso della sua dante causa, l’impresa … – che lo avrebbe esercitato per mezzo della società …, in relazione al noto contratto di fitto del ramo d’azienda – e quello proprio esercitato fino al 13 settembre 2017, dapprima in via mediata tramite la stessa … ed, in seguito, direttamente dal momento dell’immissione in possesso in esecuzione dell’esito favorevole del giudizio civile di primo grado.

    Per questo, …, con nota prot. n. 9610 dell’8 febbraio 2018, ha formulato a …, in adesione all’invocato diritto di prelazione, un’offerta di vendita del bene.

    4.4. – In seguito, … ha presentato una Segnalazione Certificata Inizio Attività Prot. n. 432365 del 2 giugno 2017 per il subingresso nell’attività di distributore carburanti sul suolo in questione.

    A fronte della SCIA, il Comune di … ha adottato i seguenti provvedimenti:

    1. a) nota prot. PG/2019/618341 del 16 luglio 2017, col quale il SUAP ha dichiarato l’inefficacia della SCIA ed ha intimato il divieto di prosecuzione dell’attività;
    2. b) nota P.G./2019/443187 del 20 maggio 2019 col quale il Servizio Valorizzazione Spazi Comunali ha dichiarato l’insussistenza del diritto di prelazione in favore di … per l’acquisto del suolo in questione;
    3. c) nota PG/2019/562702 del 17 giugno 2019, con la quale il SUAP ha rigettato la richiesta di … s.p.a. per il nulla-osta alla dismissione del bene in favore di ….

    4.5. – …, a sua volta, ha impugnato i predetti provvedimenti con ricorso proposto davanti a questo TAR ed iscritto al numero R.G. 3791/2019”.

    1. – Quest’ultimo ricorso è appunto oggetto di esame nel presente giudizio, nel cui ambito, con ordinanza cautelare n. 1269 del 2 luglio 2020, è stata respinta la richiesta di sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati, con la seguente motivazione: “Rilevato che, successivamente al deposito del ricorso, la Corte D’appello di Napoli, con sentenza n. 5032 del 24.10.2019, ha riformato la n. 11913/2014 più volte richiamata dalla ricorrente anche a fondamento delle pretese dedotte con l’atto introduttivo del presente giudizio.

    L’ordinanza è stata riformata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5833 del 2 ottobre 2020, ai fini della sollecita fissazione della pubblica udienza per la definizione della controversia ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Per completezza giova rilevare che, con la menzionata sentenza n. 5506/2020, la Prima Sezione di questo Tribunale ha annullato – per la ritenuta assenza dei presupposti per la nomina commissariale – il decreto col quale il Difensore Civico presso la Regione Campania, in via sostitutiva e con oneri a carico dell’amministrazione comunale, ha nominato un commissario ad acta per “lo svolgimento dei seguenti adempimenti:

    1. a) intervenire nei confronti della … s.p.a., società in house partecipata dal Comune di … per la stipula del contratto di compravendita con la società … del suolo sito in Via … snc nonché nei confronti del Comune di … per ogni conseguente attività in merito, in presenza di asserita colpevole inadempienza della propria partecipata;
    2. b) intervenire nei confronti del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di … per il rilascio dell’autorizzazione a … al potenziamento dell’impianto di distribuzione carburanti per l’erogazione di gas metano”.
    3. – Passando ora all’esame della vicenda oggetto di contenzioso nel presente giudizio, preliminarmente, deve essere rilevata l’inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità dei documenti depositati oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a. e delle c.d. “note di udienza” di parte ricorrente, depositate, avvalendosi della facoltà concessa alla parte dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, in data 18.1.2021; in proposito va osservato che secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, periodo quarto e seguenti, del D.L. n. 28/2020, come modificate dalla legge di conversione n. 70/2020, nel caso di ricorsi da trattare in udienza di merito, le parti possono chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto. Secondo il quarto periodo dell’articolo 4, l’istanza può essere depositata nel termine per il deposito delle memorie di replica. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

    Le note d’udienza sono, pertanto, alternative alla discussione e debbono il rispettare “il canone di sinteticità”, in quanto non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest’ultima e con conseguente lesione del diritto di difesa e contraddittorio (cfr. da ultimo, C.G.A., ord. n. 36 del 15.01.2021).

    Ebbene, nel caso in esame, occorre rilevare che la ricorrente in data 15.01.2021 ha depositato tardivamente (rispetto al termine previsto dalla legge: termine per il deposito delle memorie di replica), documenti e istanza di discussione, quest’ultima, unitamente a quella dell’interventore ad adiuvandum …, – comunque accolta in data 16 gennaio 2021 con decreto del Presidente della Sezione n. 50/2021, attesa la ravvisata necessità d’ufficio di “procedere a discussione”; sebbene, dunque, ammessa la discussione da remoto, in data 18 gennaio 2021, la ricorrente ha depositato una memoria (di 10 pagine) ed ulteriori documenti.

    11.1. – Il Collegio, pertanto, ravvisa la tardività degli atti suindicati in quanto depositati in violazione delle norme di legge sopra richiamate.

    1. – Sempre in via preliminare, con riferimento all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune dell’atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 30.12.2020, da …, ne deve essere rilevata la tardività e ciò consente di prescindere da ogni approfondimento circa la legittimazione del … quale gestore del contratto di servizi.

    In proposito occorre rilevare che, secondo quanto disposto dall’art. 50, co. 3, c.p.a., “Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza”. Il deposito dell’atto di intervento è, dunque, sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso. Secondo quanto ribadito da ultimo anche dalla giurisprudenza di questo T.A.R. ( sez. V, sent. 3761 del 10.9.2020): “Ne deriva che la tardività del deposito non è sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), CPA (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 06/05/2013, n. 2446, conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 712/2012; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. VI, 15/12/2014, n. 6149, Cons. Stato, Sez. V, 05/11/2012, n. 5591, ma anche Cons. Stato, Sez. V, 22/03/2012, n. 1640 )”.

    Conseguentemente, va ritenuto irricevibile l’atto di intervento, proposto da una parte non necessaria del giudizio, che sia stato depositato tardivamente oltre il termine di 30 giorni dall’udienza di discussione, attesa la conseguente lesione del diritto di difesa della controparte (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 29/07/2020, sent. 587; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 28/01/2019, sent. 1076; TAR Piemonte sez. I, 08/09/2017, sent. n.1041; T.A.R., Napoli, sez. I, 01/12/2015, sent. n. 5530).

    Come sopra evidenziato, nel caso in esame, l’atto di intervento è stato depositato il 30 dicembre 2020, vale a dire ben al di là del termine stabilito dal citato art. 50, comma 3, c.p.a., seguendone che, poiché gli interventori non possono qualificarsi come parti necessarie del processo (cioè legittimi contraddittori), l’atto di intervento va dichiarato irricevibile.

    1. – Quanto all’atto di intervento ad opponendum di … giova precisare che l’intervento nel processo amministrativo, nell’art. 28 comma 2 cod. proc. amm., non è litisconsortile autonomo, bensì invece adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni di una o di altra parte, consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo.

    Nella specie, l’atto di intervento ad opponendum di …, notificato il 19 febbraio 2020 e depositato il 26 febbraio 2020, deve ritenersi ammissibile, per la parte volta a sostenere la legittimità degli atti gravati con l’atto introduttivo del presente giudizio, prescindendo, dunque, da qualunque pretesa sull’area oggetto di controversia, in quanto esorbitante dal perimetro di ammissibilità dell’intervento come delineato dall’art. 28 c.p.a., e come tale inammissibile.

    1. – In via ulteriormente preliminare, va, altresì, rilevato che priva di fondamento si rivela l’eccezione di difetto di legittimazione della società ricorrente sollevata sia dal Comune resistente che dalla … interveniente, contenendo gli atti gravati espressi riferimenti alla ricorrente e alla vicenda in cui la medesima è coinvolta: in proposito è sufficiente osservare che la Dichiarazione di inefficacia in autotutela della Scia è indirizzata alla società ricorrente quale soggetto che, in data 2.6.2017, ha prodotto la medesima Segnalazione Certificata Analogamente, nelle note impugnate con le quali si nega il nulla osta alla dismissione per assenza del diritto di prelazione, si fa espresso riferimento alla posizione della ricorrente. Tanto basta per ritenere la società legittimata in astratto a censurare i suddetti atti.
    2. – Nel merito, il ricorso non si rivela meritevole di favorevole apprezzamento.

    15.1. – Infondato è il primo motivo di doglianza, relativo alla carenza di legittimazione per difetto di competenza del dirigente del Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni quale firmatario della impugnata nota P.G./2019/443187 del 20/05/2019.

    In proposito, in disparte ogni approfondimento circa l’effettiva ripartizione delle competenze tra gli uffici del Comune di … coinvolti nella vicenda in esame, giova chiarire che la nota è indirizzata dal Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale al Servizio difesa giuridica amministrativa – tutela del Territorio e al Suap, oltre ad altri soggetti, e reca all’oggetto il riferimento ad un ricorso pendente presso questo T.A.R. proposto da … e alla nota della … s.p.a., prot. 27288 del 13.05.2018.

    Ebbene, l’atto in questione non può essere qualificato un provvedimento autonomamente impugnabile. Della suddetta nota, infatti, va esclusa la portata lesiva, trattandosi atto endoprocedimentale collocato nell’ambito dell’interlocuzione interna tra soggetti istituzionali.

    Peraltro, la nota in questione è nulla più che una relazione circa l’attività svolta fino a quel momento dall’ufficio (ragionevolmente, dunque, redatta proprio dall’ufficio interessato), e il suo contenuto è stato poi integralmente recepito, mediante richiamo espresso, dal SUAP in quella del 17.06.2019 prot. 562702, parimenti impugnata, indirizzata alla … e recante nell’oggetto il riferimento alla “offerta di vendita di unità immobiliare ad uso diverso dal residenziale, appartenente al patrimonio disponibile del Comune di … – Società … s.r.l. – Diniego di nulla osta”.

    15.2. – Analoga censura di difetto di legittimazione è rivolta dalla ricorrente anche avverso quest’ultima nota del 17.6.2019, per l’asserita incompetenza del SUAP in tema di dismissione dell’area. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, l’area in questione non sarebbe sottoposta alla disciplina della Cosap, con conseguente esclusione dell’applicazione del disposto della lettera c) del comma 2 bis dell’art. 41 del Regolamento Cosap, in favore di quella di cui alla lettera b) a seguito delle modifiche introdotte dalla delibera di C.C. n. 84/2018 alla disciplina delle dismissioni. Nel solco di tale prospettazione si pone anche la censura articolata con il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 41 del Regolamento Cosap, rivendicando l’applicazione della lett. b del comma 2 bis dell’art. 41, in luogo della lett. c).

    La tesi sostenuta da parte ricorrente si rivela priva di fondamento.

    Nel menzionato art. 41 del nuovo regolamento Cosap, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.3.2018 e successivamente modificato con D.C.C. n. 12 del 29.03.2019, al comma 2 bis, riferito espressamente “agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P.”, è stabilito nella lett. a) che “tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenute al pagamento del C.O.S.A.P.;” alla lett. b) che “tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati per anni 5, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di carburanti;” alla lett. c) che “nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.”

    Come risulta dagli atti, incontestato è il dato relativo alla collocazione dell’impianto di carburanti su area di proprietà comunale.

    In proposito giova rilevare che ai sensi dell’art. 22, secondo comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ribadito da ultimo dall’art. 24 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – costituisce pertinenza della strada e partecipa quindi al suo carattere di demanialità quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale

    Si tratta di presunzione legale circa l’appartenenza al demanio degli spazi adiacenti le strade comunali ed aperti sul suolo pubblico (Cons. Stato, sez. V, sent. 6489/2005), come confermato anche dalla successiva disciplina.

    Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non risulta essere mai stata titolare di concessione con riferimento alla suddetta area. Nell’atto introduttivo del giudizio si limita a riferire di concessioni in uso in favore Sig.ra … Inoltre, pur a voler prescindere da ogni approfondimento sulla questione relativa alla cessione del ramo di azienda da parte della … in favore della ricorrente, in ogni caso anche alla suddetta cessione non può ricondursi alcuna aspettativa qualificata al rilascio/subentro/rinnovo del titolo concessorio che, infatti, nel caso di specie non risulta essersi perfezionato. Per completezza, deve rilevarsi in proposito che, dalla documentazione in atti (i.e. produzione del Comune di … del 23.06.2020, allegato n. 7), risulta che in data 20.07.2012 è stata stipulata una concessione/contratto tra il Comune di … e la società … avente ad oggetto l’uso del suolo in questione, scaduta il 30.07.2014 e non rinnovata. Deve, pertanto, essere escluso che la ricorrente abbia mai avuto in concessione l’uso dell’area, stante la rilevata assenza di idoneo titolo pubblicistico in suo favore (ancorché fossero in ogni caso scaduti tutti i precedenti titoli concessori vantati dalla … e dalla …). A tali elementi, idonei ad escludere l’applicazione dell’art. 41 comma 2 bis lett. b, si aggiunge l’ulteriore considerazione desumibile dalla formulazione della detta previsione, della sua applicabilità solo “in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P.”; determinazioni che, nel caso di specie, sono poi state effettuate, come emerge dalla medesima nota del 17.06.2019 avversata dalla ricorrente. Dunque, il fine perseguito dalla norma (rispetto al quale la previsione di un tempo di cinque anni entro il quale gli impianti avrebbero dovuto solo “intendersi” autorizzati, in tal modo delineandosi non una vera autorizzazione per il preciso tempo indicato, ma solo una sorta di periodo di tolleranza, utile a dar modo al nuovo organo competente, appunto il SUAP, di valutare ogni singola posizione) è in concreto venuto a realizzazione, per cui, una volta effettuata la dovuta valutazione, ogni tolleranza non avrebbe potuto che venire meno, non avendo più alcuna ulteriore giustificazione il protrarsi di un assenso solo temporaneamente reso.

    Da qui l’infondatezza delle censure articolate circa la competenza del SUAP (seconda parte del primo motivo di ricorso) e la violazione dell’art. 41 comma 2 bis del Regolamento (di cui al secondo motivo).

    15.3. – Non risulta meritevole di favorevole apprezzamento neanche il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente si duole del diniego di nulla osta alla dismissione del bene in suo favore da parte della … per insussistenza del diritto di prelazione.

    Più specificamente, sia la dichiarazione di inefficacia della SCIA che il diniego di nulla osta, impugnati, si fondano sul rilievo che “nessun soggetto risulta occupante dal 31.12.2010 ad oggi senza soluzione di continuità, così come stabilisce il regolamento comunale, ai fini della vendita in favore degli occupanti senza titolo degli immobili ad uso non abitativo di proprietà comunale”.

    Tale dato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, trova conferma dalla vicenda come sopra ricostruita nella sua interezza e con specifico riferimento alla rilevata assenza di titolo pubblicistico legittimante il possesso dell’area di proprietà demaniale del Comune.

    In senso ulteriormente dirimente in proposito, depone quanto stabilito dalla Corte D’Appello di Napoli con la sentenza n. 6133 del 24.10.2019, in riforma della n. 11913/2014, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di fitto del ramo di azienda stipulato in data 31.7.2007, per il venir meno, in capo alla … s.r.l della “titolarità della posizione attiva azionata in giudizio”, derivante dall’accertamento della nullità dello stesso per mancanza di oggetto (i.e. dell’azienda come intesa ai sensi dell’art. 2555 c.c.).

    Il contratto di fitto di ramo di azienda tra … ed … è stato, invero, dalla menzionata sentenza della Corte D’appello ritenuto nullo per mancanza e/o impossibilità giuridica dell’oggetto, sia per la rilevata inesistenza di n. 4 serbatoi, che per la dichiarata insufficienza del terreno ad integrare l’oggetto di tale contratto che, ai sensi dell’art. 2555 c.c. avrebbe postulato, come espressamente affermato nella sentenza in esame, l’esistenza di un “complesso di beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio di attività d’impresa”.

    Ne consegue che per il periodo in cui … ha detenuto i beni aziendali in forza di un titolo dichiarato nullo, e nel quale la stessa società ha beneficiato del rilascio della prima ricordata concessione/contratto di uso del suolo pubblico su cui insisteva il distributore, si è creata in fatto una evidente cesura rispetto all’arco temporale di preteso ininterrotto di godimento dell’area da parte della … srl, tanto da doversi ravvisare proprio l’assenza della condizione apposta dal regolamento comunale ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, ossia l’occupazione del suolo dal 31.12.2010 senza soluzione di continuità.

    1. – Dall’assenza di qualunque titolo legittimante le pretese della ricorrente, discende, in definitiva, la legittimità degli atti gravati.
    2. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
    3. – Le spese, attesa la complessità della vicenda, sono integralmente compensate tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

    – dichiara irricevibile l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 30.12.2020 da …;

    – respinge il ricorso;

    – compensa le spese.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:

    Michelangelo Maria Liguori, Presidente

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori

    IL SEGRETARIO

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