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TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. III, 12 luglio 2021, n. 4788

    Discrezionalità tecnica-amministrativa e controllo giudiziale

    Il potere valutativo delle Commissioni esaminatrici della Pubblica Amministrazione è espressione di una ampia discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al solo riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero per travisamento dei fatti, ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. di Stato, sez. II, 12 febbraio 2021, n.

    1290; Cons. di Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n.2054)

     

    Massima a cura dell’Avv. Giovanna Sasso

     

    Pubblicato il 12/07/2021

    04788/2021 REG.PROV.COLL.

    03871/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
    – OMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avvocati – OMISSIS -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato – OMISSIS -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    – OMISSIS -, non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    1. A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
    2. della nota della – OMISSIS -, prot. n. 2020.0450740 del 29 settembre 2020, successivamente notificata, recante l’atto definitivo di diniego della domanda di finanziamento ID 94250114157 presentata dal ricorrente il 20 giugno 2019;
    3. del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020, recante l’approvazione della Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, nonché della graduatoria ivi allegata, nella parte in cui ha incluso la domanda presentata dal sig. – OMISSIS – tra le “domande non ammissibili a valutazione”;
    4. della nota della – OMISSIS -, prot. 2019.0560549 del 20 settembre 2019, recante il preavviso di non accoglimento dell’istanza del sig. – OMISSIS – ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990;
    5. ove occorra, se ed in quanto lesivo, del bando adottato con D.R.D. n. 239 del 13 ottobre 2017, pubblicato sul BURC n. 75 del 16 ottobre 2017;
    6. di qualsivoglia altro atto e/o parere presupposto, connesso, collegato e consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.
    7. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.02.2021:
    8. del verbale della – OMISSIS – delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, della seduta del giorno 10 dicembre 2020, comunicato in data 23 dicembre 2020, con cui la – OMISSIS – ha deciso di non accogliere le controdeduzioni di cui alla nota prot. 0586004 del 2.10.2019 e ha dichiarato la domanda proposta dal sig. – OMISSIS – non ammissibile a valutazione;
    9. della nota della prot. 2020.0615996 del 23 dicembre 2020, a firma del – OMISSIS – di comunicazione della nota sub a);
    10. ove occorra, della nota n. 2020.0551599 del 20 novembre 2020, richiamata nel provvedimento sub b);
    11. ove occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub a);
    12. ove occorra, del verbale della – OMISSIS – delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, del 10 giugno 2020, richiamato nel provvedimento sub a);
    13. di qualsivoglia altro atto e/o parere presupposto, connesso, collegato e consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    1. Parte ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, con il ricorso introduttivo, il primo atto di diniego di ammissibilità della domanda di finanziamento, prot. n. 2020.0450740 del 29 settembre 2020 nonché il Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020, recante l’approvazione della Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, a valersi sul PSR Campania 2014/2020 e, con motivi aggiunti, il successivo verbale della Commissione insediatasi per il riesame delle domande di sostegno, redatto nella seduta del giorno 10 dicembre 2020 e comunicato il 23 dicembre 2020, con cui la stessa, riunitasi per una nuova valutazione e confermando motivatamente il precedente esito, non ha accolto le controdeduzioni di cui alla nota prot. 0586004 del 2.10.2019 e ha dichiarato definitivamente la domanda proposta dal sig. – OMISSIS – non ammissibile.
    2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
    3. a) violazione degli artt. 6 e 10 bis legge n. 241/1990, anche in relazione all’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed all’art. 13.2.3 delle Disposizioni Generali del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 (come da ultimo modificate con Decreto Dirigenziale n. 189 del 7 novembre 2019), dell’art. 97 della Costituzione e del principio giusto procedimento, degli artt. 9 e ss. del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’art. 13.2.2.1 delle Disposizioni Generali Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 (come da ultimo modificato con Decreto Dirigenziale n. 189 del 7 novembre 2019), del principio di tipicità e proporzionalità degli atti amministrativi;
    4. b) eccesso di potere per carente istruttoria e carenza del presupposto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento.

    III. Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

    1. Con ordinanza n. 2223 del 28.11.2020, resa con riguardo al ricorso introduttivo, è stata concessa la tutela interinale rilevando che “la domanda di finanziamento del ricorrente è stata annoverata tra le “non ammissibili a valutazione” in quanto asseritamente, e come comunicato dall’Amministrazione ex art. 10 bis l. 241/90, non erano state allegate alla stessa le offerte delle ditte per gli acquisti di macchine ed attrezzature e per le opere di miglioramento fondiario, in violazione dell’art. 9 del bando” e ritenendo che il ricorso fosse “assistito da fumus boni iuris in quanto il ricorrente ha formalmente segnalato la circostanza come anomalia, invocando un soccorso istruttorio che ben avrebbe potuto essere concesso, considerato che, a fronte di un file danneggiato, le informazioni contenute nelle offerte economiche erano comunque state inserite nei modelli P1 e P2, nella relazione giustificativa di scelta delle ditte, nella relazione di supporto al business plane nel quadro economico, tutti documenti correttamente allegati alla domanda di sostegno trasmessa”.

    IV.1. Con successiva ordinanza n. 579 del 25.03.2021, resa sull’istanza di tutela interinale richiesta avverso il verbale di riesame, successivamente impugnato, il Collegio ha ravvisato che vi fossero “i presupposti per la sollecita definizione del giudizio nel merito, accogliendosi la richiesta cautelare di cui ai motivi aggiunti per lasciare impregiudicata la situazione in vista della decisione di merito”, tuttavia, rilevando che “con successivo provvedimento di riesame, impugnato con i motivi aggiunti, la Regione ha fornito ulteriori motivazioni a corredo della decisione, tenendo conto delle precedenti controdeduzioni della parte”.

    IV.2. All’udienza pubblica del 13 aprile 2021, fissata per la trattazione da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

    1. Il gravame, come integrato, è infondato.

    V.1. Con il verbale di riesame del 10.12.2020, quivi impugnato con motivi aggiunti, superata la questione della inammissibilità del soccorso istruttorio, negato in prima battuta ritenendosi, a quel momento, ormai definitivamente chiusa la fase istruttoria (cfr. verbale del 10.06.2020, richiamato nel provvedimento gravato con il ricorso introduttivo), la Commissione all’uopo istituita ha, invece, successivamente motivato, in modo puntuale e senza che siano ravvisabili palesi profili di illogicità o irragionevolezza, in ordine alla non accoglibilità delle controdeduzioni presentate dalla parte ricorrente in data 1.10.2019 (prot. n. 0586004 del 2.10.2019) successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto (nota prot. n. 2019.0560449 del 20.09.2019), confermando comunque la non ammissibilità a valutazione della relativa domanda.

    V.1.1. Nella specie, con riguardo alla mancanza, nella domanda di sostegno, delle offerte delle ditte per gli acquisti di macchinari ed attrezzature per le opere di miglioramento fondiario, in asserita violazione del bando, al punto 9 “Piano di sviluppo aziendale”, capitolo 10, parte ricorrente aveva affermato:

    1. a) “Di aver accertato soltanto a seguito di ulteriori verifiche durante la fase di istruttoria della domanda di aiuto che all’atto della trasmissione della documentazione digitale da allegarsi alla domanda di sostegno, a supporto del piano di investimenti, per mero errore è stato allegato un file incompleto/danneggiato. Il file in oggetto, doveva contenere le copie delle PEC contenenti le offerte economiche delle ditte inerenti gli acquisti previsti nel piano degli investimenti proposto (macchine ed attrezzature, opere di miglioramento fondiario ed investimenti immateriali), nonché copia dei relativi listini prezzi e/o computi, predisposte insomma con le modalità di cui al punto 9 del capitolo 10 del bando”;
    2. b) “Difatti, tutti i preventivi (che si allegano), come riscontrabile dalle allegate stampe delle relative PEC di ricezione, erano già in possesso all’azienda alla data del 23/06/2018, epoca ampiamente compatibile con la data di presentazione dell’istanza di aiuto avvenuta il 28/06/2018, ed ancor di più rispetto alla scadenza del bando fissata al 09/07/2018; sussistevano ampi margini temporali a disposizione dell’azienda e del tecnico progettista nei quali eventualmente richiedere la riformulazione di offerte predisposte con modalità difforme da quanto previsto dal bando, o rettificare eventuali elaborati”:
    3. c) “Che le informazioni contenute nelle offerte economiche pervenute, fondamentali per la valutazione del progetto, delle condizioni di concorrenza e della congruità e ragionevolezza della spesa, erano difatti già in possesso alla Spett.le Amministrazione all’atto dell’istruttoria del progetto, in quanto, desumibili dai modelli P1 e P2, dalla relazione giustificativa di scelta delle ditte e dalla relazione di supporto al business plan, tutti elaborati progettuali correttamente allegati alla domanda di sostegno trasmessa”.

    V.1.2 Orbene, la Commissione, riunitasi per una nuova valutazione, in esecuzione del d.r.d. n. 262 del 18.11.2020 (come rettificato con d.r.d. n. 26 del 19.11.2020) ha riscontrato, anche a seguito della richiesta di riesame, l’assenza di idonei preventivi per l’acquisto delle macchine e attrezzature nonché per le opere di miglioramento fondiario, evidenziando come tale lacuna costituisca violazione:

    1. A) del bando, articolo 10, rubricato “Importi ed aliquote di sostegno”, che quanto alla “lettera a) per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove comprese nel prezzario dei costi di riferimento”, specifica che: “i costi unitari massimi di riferimento, approvati con DRD n. 209 del 28/09/2017 e disponibili sul sito della Regione … costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale verrà determinato il sostegno concedibile”. Ciò posto, “Alla domanda di sostegno, per le macchine, le attrezzature e gli accessori previsti dal progetto dovrà essere allegato un dettagliato preventivo della ditta fornitrice (per i contenuti del preventivo si rimanda a quanto precisato al punto b) e l’offerta dovrà essere inviata al richiedente tramite PEC”. Precisa, per quanto di interesse, il richiamato punto b che “La determinazione della spesa ammissibile a finanziamento terrà conto: … delle migliori condizioni di mercato, documentate attraverso la presentazione di almeno 3 offerte, fornite da almeno tre 3 ditte diverse in concorrenza, e riportanti lo sconto praticato rispetto al prezzo di listino per ciascuna voce. Le offerte devono essere validate anche per forniture parziali dei beni elencati”. Ed ancora, “Le offerte, inoltre, debbono soddisfare i seguenti requisiti: 1. risultare confrontabili fra loro; 2. riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi “a corpo”), tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura, le modalità di pagamento; 3. riportare i seguenti dati essenziali: a. per l’azienda agricola richiedente l’offerta: ragione sociale e partita IVA; b. per l’impresa offerente: ragione sociale e partita IVA, numero offerta, indirizzo, telefono/fax, e-mail, sito internet, PEC, data e luogo di sottoscrizione del preventivo, firma leggibile; c. per le sole macchine offerte (sono escluse le attrezzature): la dichiarazione di “recente introduzione”, ossia che la stessa sia presente nel catalogo del produttore da non più di tre anni; 4. essere in corso di validità (emessi da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno); 5. essere stati rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza; non fanno capo ad uno stesso gruppo, le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi e svolgono attività compatibili con l’oggetto dell’offerta. I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del tecnico delegato indicato nella Domanda di Sostegno. Alla Domanda di Sostegno andranno allegate le copie delle mail di PEC contenenti i preventivi e la copia del listino prezzi”;
    2. B) dell’art. 12 del bando quanto alla “Presentazione delle domande di sostegno e documentazione da allegare”, laddove prescrive la produzione di “tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del progetto (preventivi, modelli P01 e P02, computi metrici estimativi analitici delle opere previste, relazioni, quadro di riepilogo di tutti gli investimenti previsti dal progetto con dettaglio dei costi)”.

    Ora, nel caso all’esame, alla domanda di sostegno sono stati allegati nella sezione “Preventivi e copia della richiesta” del portale SIAN anziché i preventivi, i listini prezzi della trattrice agricola COBRA C65, del cippatore professionale medio mod. tb100, motopompa autosdescante, motopompa centrifuga, atomizzatore, cisterna da esterno e motosega, decespugliatore e soffiatore, profili suscettibili di soccorso istruttorio solo se, come invece di seguito escluso, i relativi dati siano già in possesso dell’Amministrazione.

    A tal proposito, specifica altresì, la Commissione, che sig. – OMISSIS -, attuale ricorrente, nelle controdeduzioni, avrebbe affermato che: “per mero errore è stato allegato un file incompleto/danneggiato” ma ciò non corrisponderebbe a quanto riscontrato sul portale SIAN in quanto il file allegato nella sezione preventivi risulterebbe sia completo, – vi sarebbero tutti i listini-, che perfettamente integro;

    1. C) di quanto riportato nelle Disposizioni Generali Attuative (decreto n. 97 del 13.04.2018) all’art. 13.2.1., rubricato “Documentazione incompleta” secondo il quale: “La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all’atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno”. Nelle medesime disposizioni generali, al punto 13.2.2.1., è anche sancito che: “L’assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora ne ricorrano le condizioni”;
    2. D) dell’art 9.1 delle medesime disposizioni generali, per quanto asserito nelle controdeduzioni relativamente all’invocato presunto errore del tecnico progettista/operatore CAA, evidenziandosi che al relativo paragrafo, rubricato “Modalità di presentazione delle Domande delle Disposizioni Generali Attuative” è riportato quanto segue: L’utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e — previa sottoscrizione da parte del richiedente — procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore, unitamente alla documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. Specifica, poi, per quanto d’interesse, tale norma che “In forza alla L.R. del 21/05/2012 n. 12, prima del rilascio della Domanda sul SIAN, i CAA verificano la completezza della documentazione che correda la Domanda di Sostegno degli utenti assistiti, e procedono alla compilazione della specifica check-listdefinita dall’Amministrazione Regionale; la check-listcompilata è trasmessa a corredo della Domanda di Sostegno, unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando”. Osserva, in proposito, la Commissione che la fase di verifica della documentazione allegata all’istanza sarebbe stata del tutto disattesa.

    V.1.2. Passando all’esame specifico della documentazione prodotta, la medesima Commissione ha accertato le seguenti irregolarità.

    1. A) I preventivi allegati alla richiesta di riesame per la realizzazione del sito web per il commercio elettronico per impresa agricola delle ditte LD Informatica n. 05 del 04/06/2018, Mellicta n.46 del 25/05/2018 e Artproject.it n. 62 del 25/05/2018 non sono resi conformemente a quanto previsto dal bando, per quanto al predetto art. 10, atteso che:
    2. non riportano i costi per ogni singola fornitura ma a corpo, con indicazione del costo totale, in violazione anche di quanto previsto all’art. 13.2.2.1. “Beneficiari Privati delle Disposizioni Generali Attuative” che prescrivono quanto segue: “I preventivi, devono necessariamente riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi “a corpo”);
    3. non risultano confrontabili in quanto le voci di costo riportate negli stessi differiscono per diverse categorie di spesa, ed essendo tutti a corpo risulta impossibile la confrontabilità.

    A titolo esemplificativo:

    1. a) nel preventivo della ditta – OMISSIS – è stato previsto un corso di introduzione all’utilizzo del sistema gestionale tenuto nella sede del fornitore, tra l’altro non finanziabile, senza specificarne la spesa, mentre nel preventivo della – OMISSIS – non è previsto;
    2. b) nel preventivo della ditta – OMISSIS – è previsto un pacchetto di 30 ore/anno per tre anni come assistenza tecnica, senza la quantificazione del costo, mentre nel preventivo della ditta – OMISSIS – è prevista genericamente l’assistenza tecnica per il primo anno, e anche in questo caso non ne è stato indicato il costo. Manca l’assistenza tecnica nel preventivo della – OMISSIS -.

    Tutto ciò, in disparte la considerazione della comprovata concorrenzialità, non consente di verificare la ragionevolezza dei costi in virtù di quanto stabilito dalle Disposizioni Attuative Generali all’art. 13.2.2. “Ragionevolezza dei costi”, secondo il quale: “Nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di Sostegno, è previsto uno specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi rispetto all’operazione e alle prescrizioni del bando. L’elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell’UE e, in particolare, l’applicazione del principio di economicità. La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all’operazione e alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o parziale del sostegno”;

    1. la firma sul preventivo della ditta – OMISSIS – non è leggibile, in violazione di quanto stabilito dall’art. 10 lettera b del bando. Indipendentemente dalla necessaria trasmissione a mezzo Pec, quanto alla possibile prova della provenienza, vi è una scannerizzazione del timbro, identificativo, e una firma, che attesta l’assunzione dell’onere connesso, completamente illeggibile, inficianti, unitamente alle altre criticità rilevate, la domanda di sostegno nel complesso.
    2. B) Per i preventivi allegati alla richiesta di riesame per il lavoro di potatura del castagneto la Commissione evidenzia quanto segue: il lay oute il testo riportato nei tre preventivi sono esattamente uguali, e pertanto non è possibile evincere, da tali elementi sintomatici, l’indipendenza tra le aziende fornitrici che hanno emesso gli stessi, come sancito da quanto previsto dalle disposizioni generali e precedentemente richiamato in ordine alla indipendenza dei fornitori. Inoltre, sui predetti preventivi mancano, a prescindere dall’indicazione dell’acconto, dello stato di avanzamento e della fine lavori, i dati relativi alle modalità di pagamento, in violazione dell’art. 13.2.2.1. “Beneficiari Privati” delle Disposizioni Generali e dell’art. 10, lettera b del bando.
    3. C) Per preventivi allegati alla richiesta di riesame relativi all’acquisto delle attrezzature si rileva, poi, quanto segue: tutti e tre i preventivi hanno lay outuguali ed inoltre, il preventivo della ditta – OMISSIS – N 189 DEL 23/06/2018 reca quale importo totale € 65.186,79, quello della ditta – OMISSIS – N. 24/18 del 07/06/2018 reca lo stesso identico importo (65.186,79), pertanto resta non verificata, in base a tale indice sintomatico, l’indipendenza dei fornitori, come invece richiesta dalla lex specialis.
    4. D) Non corrisponde al vero quanto affermato nella richiesta di riesame, “che le informazioni contenute nelle offerte economiche pervenute, fondamentali per la valutazione del progetto, delle condizioni di concorrenza e della congruità e ragionevolezza della spesa, eranodifatti già in possesso alla Spett.le Amministrazione all’atto dell’istruttoria del progetto in quanto, desumibili dai modelli P1 e P2, dalla relazione giustificativa di scelta delle ditte e dalla relazione di supporto al business plan, tutti elaborati progettuali correttamente allegati alla domanda di sostegno trasmessa.”

    Ed invero:

    1. a) la “mancanza di tutti i preventivi” relativi agli interventi non ha consentito di verificare la congruità e la ragionevolezza del costo sulla base della confrontabilità di ogni singola offerta con le altre e dell’indipendenza dei fornitori;
    2. b) i dati riportati nel modello P1 allegato alla domanda di sostegno sono parziali, in quanto mancano quelli relativi alle ditte fornitrici delle attrezzature informatiche, del Sito e-commerce, miglioramenti fondiari nonché quelli del preventivo delle spese generali, non adeguatamente giustificate, che comunque non risulta allegato né alla domanda di sostegno né alla richiesta di riesame;
    3. c) nel modello P2, oltre a mancare i dati dei preventivi relativi alle attrezzature informatiche e del Sito e-commerce, nonché quelli del preventivo delle spese generali, sono presenti solo i dati di due dei tre fornitori per le opere di miglioramento fondiario.

    V.1.3. A tal proposito, l’Amministrazione regionale resistente specifica che “il Regolamento UE 1305/2013, richiamato nelle linee guida del MIPAAF, impone che la valutazione richiesta in ordine all’approvazione delle spese oggetto di finanziamento, ivi comprese quelle relative alle spese generali, deve sancire che le stesse devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Ed ancora, i controlli sulle domande di sostegno dovrebbero includere in particolare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato … Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere acquisita dall’Autorità di gestione o dal soggetto delegato prima dell’emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l’acquisto del bene di cui trattasi. In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo”.

    Il Regolamento citato pone, quindi, l’accento sull’esame di almeno tre preventivi, perché proprio la congruità dei costi deve scaturire anche da quanto desunto dall’analisi di ogni singola voce di costo negli stessi riportata.

    V.1.4. Per quanto riguarda la relazione sulla scelta dei preventivi allegata all’istanza, la Commissione di riesame ha accertato che il tecnico nella stessa si è limitato a indicare genericamente che la scelta è avvenuta per i fornitori delle opere di miglioramento valutando le offerte valide pervenute, compilate integralmente e confrontabili mentre per l’acquisto di macchine e attrezzature “si è convenuto di procedere alla richiesta di almeno 3 preventivi offerte, fornite da almeno tre diverse ditte in concorrenza, e riportanti lo sconto praticato rispetto al prezzo di listino per ciascuna voce, null’altro. La scelta è ricaduta sulle ditte con più vasta esperienza.”

    Conclude, ragionevolmente, l’Amministrazione resistente nel senso che nella relazione non vi siano elementi idonei per la verifica della ragionevolezza e congruità per l’approvazione delle spese, non essendo ritenuto sufficiente un criterio in termini di semplice economicità.

    V.1.5. Ciò posto non appare configurabile alcuna ulteriore violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/2021, non esseno state allegate dirimenti nuove ragioni di esclusione della domanda, essendosi limitata l’Amministrazione a giustificare, mediante un esame specifico della documentazione presentata, i motivi di non ammissibilità a valutazione già sinteticamente illustrati nel preavviso di rigetto del 20.09.2019.

    1. Orbene, le suddette valutazioni sono espressione di una discrezionalità tecnica sindacabile esclusivamente sotto il profilo dell’attendibilità, nel caso di specie ampiamente provata e motivata, come tali, non suscettibili di un sindacato giurisdizionale di carattere sostitutivo, essendo lo stesso ammesso solo in caso di loro manifesta contraddittorietà, non ravvisabile, però, nel caso all’esame.

    In altri termini, la valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio da parte della Commissione, specie ove comportante profili di indiscussa tecnicità, rientra nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta, come detto, assente, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili e sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’ art. 134 c.p.a., rappresentando ciò un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione.

    Non è, dunque, possibile al G.A. entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione, in quanto il giudizio espresso dalla stessa costituisce tipica valutazione tecnico – discrezionale, sindacabile, e dunque, censurabile, solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, ovvero qualora le stesse risultino fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, nel caso non palesemente rilevabili, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile (in termini, Cons. di Stato, sez. V, 10/03/2021, n.2054).

    In definitiva, le commissioni esaminatrici, anche in sede di riesame, esercitano un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili solo dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza) (Cons. di Stato, sez. II, 12/02/2021, n. 1290).

    VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi palesi illogicità nelle valutazioni complessivamente espresse in ordine alla adeguatezza della documentazione presentata e alla congruità e ragionevolezza dei costi, giudizi privi, altresì, di evidenti errori o travisamenti in fatto.

    VIII. Ragioni di equità, anche in ragione della tecnicità della materia trattata inducono, tuttavia, il Collegio a disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Compensa tra le parti le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l’intervento dei magistrati:

    Anna Pappalardo, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gabriella Caprini Anna Pappalardo

    IL SEGRETARIO

     

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