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TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IV, 15 FEBBRAIO 2021- n. 973

    Differenze tra il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale e le novità introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

    Il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale attestano fatti diversi, riguardando il primo i procedimenti ancora pendenti, perché ancora nella fase delle indagini preliminari o in quella del processuale in senso stretto dopo l’inizio del dibattimento, mentre il secondo riporta le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa registrati a carico di un determinato soggetto.

    Con l’entrata in vigore in data 10 novembre del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 la disciplina del casellario giudiziale è stato oggetto di una recente revisione: è possibile una richiesta “selettiva” da parte della Pubblica Amministrazione (diretta, cioè, a verificare l’esistenza di quei precedenti penali specificamente rilevanti per un determinato procedimento amministrativo), inoltre, si è mantenuta la distinzione circa il possibile contenuto del certificato del casellario giudiziale a seconda che il rilascio sia richiesto da un privato o dalla P.A.: in quest’ultimo caso, è prevista la non menzione solo delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’articolo 167, primo comma c.p..

    In relazione ai precedenti penali a carico di partecipanti a pubblici concorsi per l’accesso al pubblico impiego l’estinzione del reato non opera automaticamente per mero decorso del tempo, ma è necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione penale, il quale solo può accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione.

    Massima a cura dell’Avv. Rosita Brigante e della dott.ssa Fabia Balletta

     

    Pubblicato il 15/02/2021

    00973/2021 REG.PROV.COLL.

    01647/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
    -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz 11;

    nei confronti

    -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

    per l’annullamento

    quanto al ricorso principale:

    1.della comunicazione mail trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica MIUR- Concorso Lavori Socialmente Utili, in data 05/02/20, recante l’esclusione dalla procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi D.M. n. 1074 del 20/11/2019;

    2.del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001802.20-02-2020, con cui il Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito territoriale per la Provincia di Napoli, ha approvato la graduatoria definitiva per la Provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    3.del decreto pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001804.20-02-2020 con cui è stata disposta la convocazione di tutti i candidati inclusi nella graduatoria definitiva della Provincia di Napoli per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgi-mento di tali servizi;

    4.del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001593.14-02-2020 con cui Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito territoriale per la provincia di Napoli ha approvato la graduatoria provvisoria per la Provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019), con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono es-sere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    5.del decreto prot. n. 3194 del 13.02.2020 con il quale è stata conferita delega all’approvazione delle graduatorie provinciali ai Dirigenti dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali della Campania;

    6.del Decreto Dirigenziale prot. n. 228 del 09.01.2020 del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata formalmente costituita la Commissione giudicatrice di concorso per la Provincia di Napoli, in uno ai successivi provvedimenti prot. n. 332 del 14.01.2020 e 474 del 17.01.2020 di modifica della composizione della detta Commissione;

    7.del Decreto Dipartimentale n. 2138 del 20.12.2019, di cui al D.I. n. 1074 del 20.11.2019, in uno alla nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIA-LE.U.0051391.20.12.2019, con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019;

    in via presupposta e per quanto di ragione:

    8.del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono es-sere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    9.del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 in uno alla nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27.11.2019 (Errata corrige del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019) con cui viene disciplinata la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    10.per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato;

    quanto al ricorso per motivi aggiunti:

    11.del verbale n. 10 del 05/02/2020 della Commissione Giudicatrice nella parte in dopo valutazione della posizione del ricorrente dichiara che lo stesso non possiede i requisiti di ammissione di seguito indicati: “-OMISSIS-nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 26/08/1965 Sentenza del GIP del Tribunale di Nola irrevocabile il 01/10/2006, reato Detenzione e offerta illecita di Sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p., art. 73 comma 5 DPR 09/10/1990 n. 309”, versato agli atti del presente giudizio dall’Amministrazione resistente in data 30/06/2020;

    12.della relazione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva DDG 2200/19, versata agli atti del presente giudizio dall’Amministrazione resistente in data 30/06/2020 data da cui decorre il ricorrente ne ha avuta piena conoscenza;

    13.della comunicazione interna trasmessa a mezzo mail, in data 06/02/20, con la quale si comunicava l’esclusione del ricorrente, versata agli atti del presente giudizio dall’Amministrazione resistente in data 30/06/2020;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Giudice relatore la dott.ssa Ida Raiola nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021, celebrata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso principale, notificato in data 28/05/2020 e depositato in data 29/05/2020, il ricorrente premetteva in fatto:

    -di aver lavorato dapprima nei ruoli del Comune di Pomigliano d’Arco per poi passare alle dipendenze della società Consortile Team Service a r.l. dal 01/07/2001 al 04/04/2014 ed, infine, dal 05/04/2014 sino al 31/08/2019, alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. con la qualifica di Operaio addetto ai servizi di igiene pubblica;

    -che, in sostanza, il ricorrente dal 1995 e sino all’agosto del 2019, aveva svolto l’attività di bidello – collaboratore scolastico presso gli istituti scolastici della Provincia di Napoli come dimostrato dall’estratto contributivo dell’INPS;

    -che, con D.D.G. n. 2200 del 06/12/2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20/11/2019), era stato pubblicato il relativo bando per l’indizione della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che aveva svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali dovevano essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    -che esso ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di legge, aveva presentato la relativa domanda, assunta con protocollo telematico n. m_piAOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0041336 del 27/12/2019;

    -che, inopinatamente e senza la benché minima motivazione, in data 05/02/20, il Ministero aveva comunicato al ricorrente l’esclusione dalla predetta selezione con una mail del seguente tenore: “Gentile -OMISSIS- La informiamo che l’Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA – Ambito Territoriale Provinciale NAPOLI, responsabile della procedura selettiva in oggetto, ha esaminato la sua istanza di partecipazione alla procedura selettiva ed ha disposto, nei suoi confronti, l’esclusione dalla procedura stessa”

    Sulla base di queste premesse, il ricorrente impugnava gli atti indicati dal n.1 al n.10 dell’epigrafe, articolando in diritto l’unica articolata censura di violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/90, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, motivazione inesistente, omessa istruttoria, sviamento, illogicità e irrazionalità manifesta.

    Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Istruzione.

    Con ordinanza collegiale del 25/06/2020 n.2651 venivano disposti incombenti istruttori.

    Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29/09/2020 e depositato in data 20/10/2020, il ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.11, 12 e 13 dell’epigrafe, articolando una ulteriore articolata censura:

    II.Violazione e falsa applicazione art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 – Violazione e falsa applicazione artt. 163 e 167 c.p. – Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/90 – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa – Motivazione inesistente – Omessa istruttoria – Sviamento – Illogicità e irrazionalità manifesta, in quanto il certificato dei carichi pendenti e il Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura di Nola a nome del ricorrente riporterebbero che “nulla” risulta a carico di esso ricorrente e, in ogni caso, si tratterebbe di un fatto di lieve entità per il quale si sarebbe perfezionata l’estinzione del reato

    All’udienza pubblica del 11 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la causa passava in decisione.

    DIRITTO

    Il gravame, articolato in ricorso principale e in ricorso per motivi aggiunti, è infondato e va respinto.

    A seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza collegiale n. 2651/2020, il Ministero dell’Istruzione ha esposto il motivo di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, indicandolo nell’esistenza, a suo carico, di un precedente penale rappresentato da una sentenza definitiva di condanna, divenuta irrevocabile in data 01/10/2006, per il reato di detenzione e offerta illecita di sostanze stupefacenti in concorso (art.110 c.p., art.73, comma 5, d.p.r. 09/10/1990 n.309; cfr. verbale n.10 della Commissione di concorso n.IV del 05/20/2020).

    La difesa del ricorrente lamenta l’erroneità della determinazione espulsiva dell’Amministrazione, evidenziando l’esito negativo del certificato dei carichi pendenti relativo ad esso istante e del certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Nola, nonché, in ogni caso, l’intervenuta estinzione del reato per la tenuità del fatto, circostanza della quale l’Amministrazione non avrebbe tenuto debito conto.

    Il Collegio osserva, a confutazione dei rilievi difensivi attorei, i quali per la loro connessione possono essere delibati unitariamente, che l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale sulla base delle risultanze del Certificato del Casellario Giudiziale, il quale, richiesto dall’Amministrazione in sede di svolgimento di un concorso per l’accesso al pubblico impiego, ha indicato l’esistenza di un precedente penale appartenente al novero di quelli specificamente indicati dal bando di concorso come causa di esclusione dalla procedura e rispetto ai quali era richiesta una apposita dichiarazione (di insussistenza) dei concorrenti (cfr. domanda di partecipazione al concorso, p.2., allegato n.3 al ricorso introduttivo).

    Sul punto va rammentato, in via generale, che il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale attestano fatti diversi, riguardando il primo i procedimenti ancora pendenti, perché ancora nella fase delle indagini preliminari o in quella del processuale in senso stretto dopo l’inizio del dibattimento, mentre il secondo riporta le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa registrati a carico di un determinato soggetto. Il certificato del Casellario Giudiziale contiene, quindi, le iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitivo in materia penale, civile e amministrativa.

    La disciplina del casellario giudiziale è stato oggetto di una recente revisione con l’entrata in vigore in data 10 novembre del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per quel che qui interessa – oltre alla interessante novità della possibilità di una richiesta “selettiva” da parte della Pubblica Amministrazione (diretta, cioè, a verificare l’esistenza di quei precedenti penali specificamente rilevanti per un determinato procedimento amministrativo) – si è mantenuta la distinzione circa il possibile contenuto del certificato del casellario giudiziale a seconda che il rilascio sia richiesto da un privato (rispetto al quale si applica, ove ottenuto, il beneficio della “non menzione” sino alla revoca di questo) o dalla Pubblica Amministrazione, poiché, in quest’ultimo caso, è prevista la non menzione solo delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’articolo 167, primo comma c.p., cioè estinti, in caso di pena condizionalmente sospesa, perché il soggetto non commette un reato od una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, rispettivamente cinque anni per i reati e due anni per le contravvenzioni.

    Ora, nel caso di specie, il precedente penale rinvenuto a carico del ricorrente non ha natura contravvenzionale né può ritenersi estinto ai sensi dell’art.167 c.p.c., in mancanza di una dichiarazione in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione penale. Sulla necessità della declaratoria dell’avvenuta estinzione del reato, in relazione ai precedenti penali a carico di partecipanti a pubblici concorsi per l’accesso al pubblico impiego, si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato, con indirizzo che il Collegio ritiene di condividere: “l’estinzione del reato non opera automaticamente per mero decorso del tempo, ma è necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione penale, il quale solo può accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione, non ritenendosi possibile, alla stregua dei criteri di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che tale attività di accertamento sia delegata alla Pubblica Amministrazione che gestisce la procedura di un concorso pubblico” (Consiglio di Stato sez. III, 23/01/2020, n.224; cfr. anche Cons. St., sez. III, 5 novembre 2018, n. 6243; Consiglio di Stato sez. V, 23/03/2015, n.1557).

    Il ricorso va, pertanto, respinto.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

    a)rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;

    b)condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    1. A) Dati sensibili diversi dalla salute

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare…

    Oppure

    1. B) Condanne penali e reati

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    Oppure

    1. C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

    Pierina Biancofiore, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere, Estensore

    Luca Cestaro, Consigliere

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Ida Raiola Pierina Biancofiore
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

    In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

     

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