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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV- 22 FEBBRAIO 2021- n.1154/2021

    Sanatoria edilizia straordinaria: la preesistenza del vincolo paesaggistico prescinde da ulteriori restrizioni derivanti da P.T.P.

    Risulta ininfluente il momento dell’approvazione del P.T.P., attesa la preesistenza e l’efficacia del vincolo medesimo al quale il piano conferisce un carattere maggiormente definito anche per gli aspetti della pianificazione.

    Per la sanatoria delle opere abusive, in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, è necessaria, la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del ripetuto decreto-legge n. 269/2003, senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

    L’istituto del silenzio-assenso non può trovare applicazione con riferimento al d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv, nella l. 24 novembre 2003 n. 326. Il decorso del termine di 24 mesi non comporta la formazione per silentium del titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento.

    Gli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo non configurano legittimo affidamento: chi realizza un intervento edilizio abusivo è pienamente consapevole dell’illegittimità commessa: l’illecito edilizio costituisce un illecito permanente.

    Massima a cura dell’Avv. Rosita Brigante e della dott.ssa Fabia Balletta

     

     

     

    Pubblicato il 22/02/2021

    01154/2021 REG.PROV.COLL.

    00188/2019 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 188 del 2019, proposto da

    …, rappresentato e difeso dagli avv.ti … e …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti …, …, …, …, …, …, …, … e …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla … – …;

    per l’annullamento

    della disposizione dirigenziale n. 184 del 13/11/2018 – prot. n. 98721 del 14/11/2018 del Comune di …, notificata in data 22/11/2018 avente ad oggetto il diniego della pratica di condono n. 5052/2004

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2021 – tenuta ai sensi dell’art.4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni in l. 25 giugno 2020 n.70, dell’art.25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020 n. 176, dell’art.1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n.183 e del DPCS del 28/12/2020 – la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato in data 17/12/2018 e depositato in data 15/01/2019 il ricorrente esponeva in fatto:

    -di essere comproprietario dell’immobile sito in … alla Via … n. … destinato ad uso residenziale su un unico livello fuori terra con area pertinenziale recintata e ad uso esclusivo, distinto in catasto alla sezione AVV foglio n. 2, p.lla 295 sub. 2 e 3;

    -che, in relazione al predetto immobile, esso ricorrente aveva presentato all’Ente istanza di sanatoria edilizia straordinaria n. 5052 del 2004, tendente ad ottenere la sanatoria della costruzione di un appartamento costituito da un unico piano con struttura portante in legno lamellare composto da 3 vani oltre accessori;

    -che, in aperto contrasto ai dettami sul procedimento amministrativo, il Comune di …era rimasto inerte per un notevole lasso di tempo, lasciando formare sull’istanza di condono il silenzio assenso;

    -che, solo in data 22/11/2018, l‘Ente aveva provveduto a notificare la disposizione dirigenziale n. 184 del 13/11/2018, comunicando al ricorrente il diniego della pratica di condono n. 5052/04

    Tanto premesso in fatto, il ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

    I.Violazione e falsa applicazione art. 3 della l. n. 241 del 07/08/1990; art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento – Apoditticità in quanto l’atto impugnato non sarebbe adeguatamente motivato;

    II.Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 32 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modifiche – Formazione del c.d. silenzio-assenso – Carenza di potere – Legittimo affidamento in quanto sull’istanza di sanatoria si sarebbe formato il silenzio- assenso, in ragione del tempo trascorso;

    III.Violazione e falsa applicazione legge n. 326 del 24.11.2003; d.p.r. n. 380/2001; l. n. 241/1990; d.lgs. n. 42 del 22.01.2004; legge 47 del 28.02.1985; l. r. 24/95 – art. 97 della cost. – Eccesso di potere – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto in quanto, diversamente da quanto opinato dal Comune di …, l’area in cui era stato realizzato l’immobile non era area assoggettata a protezione vincolistica, perchè non ricompresa nel perimetro del Parco dei …e, in ogni caso, non sarebbe stato richiesto il parere dell’Autorità preposta al vincolo;

    IV.Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione dell’art. 97 della Costituzione e della l. n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto – Violazione del giusto procedimento – Inerzia della pubblica amministrazione – Legittimo affidamento in quanto il tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza avrebbe, da un lato, reso più forte l’obbligo motivazionale a carico dell’Amministrazione e, dall’altro, avrebbe rafforzato il legittimo affidamento del richiedente.

    Si costituiva in resistenza il Comune di …

    All’udienza pubblica del 25 gennaio 2021 – tenuta ai sensi dell’art.4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni in l. 25 giugno 2020 n.70, dell’art.25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020 n. 176, dell’art.1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n.183 e del DPCS del 28/12/2020 – la causa passava in decisione

    DIRITTO

    Il ricorso è infondato e va respinto.

    Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di …ha denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria edilizia straordinaria richiesto dal ricorrente ai sensi della l. n. 326/2003, in relazione ad un immobile realizzato in assenza di titolo in …alla via … n. … sul duplice rilievo della sua ubicazione in un’area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale in forza del d.m. 25/01/1958 e della circostanza della sua mancata ultimazione alla data del 31/03/2003, termine ultimo indicato dalla l. n. 326/2003 i fini della sanabilità in via straordinaria degli immobili.

    L’immobile oggetto della domanda di sanatoria è così descritto nell’atto impugnato (che richiama sul punto l’istanza di sanatoria): “Costruzione di appartamento di solo piano terra con struttura portante in legno completa di copertura a falde inclinate già rivestite in tegole e chiusura perimetrale con doghe in legno. Allo stato il manufatto risulta ultimato al rustico fina dal 30/03/2003 e necessitano opere di completamento quali tramezzature, impiantistica elettrica, impiantistica idraulica e le opere di finitura civile per l’uso abitativo”.

    Il Collegio osserva che ciascuna delle circostanze indicate è, di per sé, preclusiva del rilascio della richiesta sanatoria.

    Quanto alla prima, va evidenziato – a confutazione del primo e del terzo motivo di ricorso – che l’area territoriale in cui è stato realizzato il manufatto in contestazione è stata assoggettata a vincolo paesistico-ambientale fin dal 1958, in forza del d.m. 25/01/1958, e, successivamente, è stata ricompresa nell’area del Piano Paesistico Agnano-Camaldoli-Posillipo, di cui al d.m. 14/12/1995, come zona P.I. e nel Parco Regionale Metropolitano Colline Napoli (D.P.G.R.C. del 10/06/2004 n.855) come zona B, oltre a ricadere in zona “Fa1” della Variante Generale al PRG vigente, Tavole 5 e 6 (D.P:G.R.C. n. 323 del 11/06/2004) che esclude la possibilità di realizzare legittimamente nell’area opere del tipo di quelle in contestazione.

    In sostanza, e per quel che qui rileva, l’area territoriale in questione era – ancora prima della dell’entrata in vigore del Piano Paesistico Agnano-Camaldoli-Posillipo e della istituzione del Parco Regionale Metropolitano Colline Napoli – già sottoposta alla tutela prevista dal R.D. n. 1497/1939 e dal d.lgs. 490/1999, sostituiti dal vigente d.lgs. n. 42/2004, e ciò in virtù – come detto – del d.m. 25/01/1958, al quale faceva riferimento il d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in seguito abrogato dall’art. 166 d. lgs. n. 490/1999.

    In proposito, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che “[…] l’esistenza e l’efficacia del vincolo prescinde dalle ulteriori restrizioni imposte dai piani territoriali paesistici, la cui funzione è, per definizione, successiva a quella dell’imposizione legislativa del vincolo medesimo ed attiene alle fasi della pianificazione e dell’operatività della tutela relativa alle zone dichiarate di particolare interesse paesaggistico” (Corte Cost. 31 luglio 1990, n. 327).

    Non a caso l’art. 1-quinquies della l. n. 431/1985 disponeva il divieto di modificazione e di edificabilità assolute delle aree sino all’adozione del P.T.P. Risulta quindi ininfluente – diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea -il momento dell’approvazione di quest’ultimo, attesa la preesistenza e l’efficacia del vincolo medesimo al quale il piano conferisce un carattere maggiormente definito anche per gli aspetti della pianificazione (cfr. TAR Napoli, sez. III, 19 febbraio 2019, n. 946).

    Ciò posto, va soggiunto che, a sostegno del diniego, il Comune ha richiamato la puntuale disciplina legislativa, fissata dal d.l. 269/2003 convertito nella l. n. 326/2003, la quale, diversamente dalle due precedenti normative individuabili nella l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, ha, da un lato, previsto la sanatoria edilizia (cd. terzo condono) per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, e, dall’altro, ha notevolmente limitato l’ammissibilità di sanatoria edilizia in presenza di vincoli.

    In base a consolidata giurisprudenza condivisa dalla Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676), per la sanatoria delle opere abusive, in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 del più volte menzionato d.l. n. 269/2003, è necessaria, infatti, la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del ripetuto decreto-legge n. 269/2003, senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

    Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2006, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1, ha postulato l’applicabilità del c.d. terzo condono ai soli abusi formali non in contrasto con la disciplina urbanistica e alle sole tipologie di abusi minori (cfr. Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196). Successivamente la stessa Corte ha evidenziato che “il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili” (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2005, n. 71).

    Va sottolineato, altresì, che la legge contempla globalmente tutti gli immobili insistenti in area sottoposta a vincoli, tant’è che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che, nell’ampliare l’area degli interventi ammessi a sanatoria, attribuiva effetto impeditivo ai soli vincoli comportanti inedificabilità assoluta (cfr. Corte cost., 27 febbraio 2009, n. 54; Idem, 6 novembre 2009, n. 290). D’altronde, le altre disposizioni che si sono sottratte alla declaratoria di incostituzionalità, sono rimaste indenni in quanto interpretate in senso coerente alla normativa statale che, col citato art. 32, comma 27, lett d), estende la salvaguardia anche ai vincoli di inedificabilità relativa (cfr. Corte Cost., 10 febbraio 2006, n. 49).

    Infine, la Corte Costituzionale (cfr. ord. 8 maggio 2009, n. 150) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lett. a), del decreto-legge n. 269/2003 nella parte in cui prevede la condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, all’epoca sollevata sulla base della pretesa erroneità, ritenuta dal giudice remittente (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia), dell’interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo confermata cfr. Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2012, n. 11603).

    Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un abuso edilizio che ha comportato la realizzazione di una nuova opera, di certo non riconducibile ai c.d. abusi minori e, perciò, insuscettibile di conseguire il condono ai sensi della legge n. 326 del 2003 con riferimento al vincolo paesaggistico istituito antecedentemente alla sua realizzazione dell’opera, cosicché legittimamente è stata denegata l’istanza, così come puntualmente e motivatamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

    Né, nel caso in esame, era necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, una volta acclarata la non sanabilità in radice dell’immobile, avuto riguardo alla preesistenza dello stesso (oltre che per il profilo della mancata ultimazione dell’opera, aspetto questo che sarà esaminato da qui a poco), come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce (cfr. TAR Napoli, sez. III, 07/01/2020 n.39, sulla non necessità di richiedere il parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo quando manchino i presupposti di fatto e di diritto per la sanabilità delle opere).

    Neppure – e ciò viene osservato a confutazione del secondo motivo di ricorso – in considerazione della preclusione derivante dal menzionato vincolo paesaggistico, vi è luogo alla formazione, nel caso di specie, del silenzio assenso (cfr., ex multis, TAR Napoli, III, 14/2/2019 n. 826, con riferimento a condono ai sensi della legge n. 326 del 2003: “affinché possa ritenersi formato il silenzio assenso sulla domanda, non è sufficiente che la documentazione sia completa e sia stata pagata l’oblazione, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto”; TAR Napoli, sez. II, 21/02/2017 n. 1305: “il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento”; TAR Napoli, se. II, 30/01/2018 n. 662).

    La sanabilità dell’opera è pertanto esclusa per l’esistenza di una condizione ostativa a tale effetto, quale la preesistenza di un vincolo a tutela (cfr. TAR Napoli, sez. II, 31/01/2019 n. 488; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12.4.2012, n. 625; TAR Napoli, sez. III, 04/02/2019 n. 609).

    Peraltro, in Campania, l’istituto del silenzio-assenso previsto dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 non può trovare applicazione con riferimento al d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, ostandovi anche le contrarie previsioni contenute nella l. r. Campania 18 novembre 2004 n. 10, la quale, all’art. 7, dispone che: “le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse … Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 4 che disciplinano l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione provinciale competente”. Ciò significa che il decorso del termine di 24 mesi non comporta la formazione per silentium del titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale, oltre al rimedio amministrativo già descritto, è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3810/2013).

    Quanto, poi, alla seconda circostanza ostativa (anch’essa, si ripete, di per sé sola ostativa) al rilascio della richiesta sanatoria, in disparte dal rilievo, invero assorbente, della dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di presentazione della domanda circa l’ultimazione “a rustico” del manufatto e la necessità del suo completamento con “tramezzature, impiantistica elettrica, impiantistica idraulica e le opere di finitura civile per l’uso abitativo”, il Collegio osserva che la difesa attorea neppure ha fornito alcun tipo di riscontro diretto e oggettivo circa l’effettivo stato dei luoghi al 31/03/2003.

    In sostanza, il ricorrente non ha prodotto in giudizio alcun concreto elemento a sostegno delle proprie affermazioni circa il completamento “funzionale” dell’opus (che avrebbe dovuto, perciò, essere già utilizzabile per la destinazione assegnatagli) alla data del 31/03/2003, elemento decisivo sia per la legislazione nazionale (l. n.326/2003) che per quella regionale (l.r. n.10/2004), sebbene tra le due discipline sussista uno iato perfettamente in linea con il sistema costituzionale delle autonomie.

    E’ questo un punto già chiarito da tempo proprio da questa Sezione (cfr. TAR Napoli, sez. IV, 14 giugno 2010, n. 14223; cfr. anche cfr. TAR Napoli, sez. IV, del 16/01/2017365; cfr. anche T.A.R. Napoli, sez. II, 06/03/2014, n. 1351) che, sulla questione della differente definizione di ultimazione dei lavori contenuta nell’art. 3, comma 2, lett. b), della l.r. n. 10/2004 rispetto alla normativa statale, ha precisato: “tale differenziazione trova la sua legittimazione nel principio di legislazione concorrente che informa la materia del condono edilizio, lasciando ampi spazi di manovra al legislatore regionale. In proposito la Corte Costituzionale pronunciandosi a più riprese su diverse disposizioni legislative regionali inerenti il condono – tra cui alcuni articoli della legge regionale n. 10/2004 in questione – ha ben delineato questo punto. Già con la sentenza n. 196 del 2004, la Corte Costituzionale ha affermato esplicitamente che nella disciplina del condono edilizio di tipo straordinario convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto riguarda la esenzione dalla sanzionabilità penale, e la competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di “governo del territorio”, nonché di “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, oltre a varie altre competenze innominate riconducibili al quarto comma dell’art. 117 Cost. (ad esempio, commercio, turismo, insediamenti produttivi). Ha, inoltre, sottolineato come non si possa sottovalutare la tradizionale titolarità da parte dei Comuni dei fondamentali poteri di gestione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, ivi compreso l’ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia, poteri che certamente potrebbero risultare anche radicalmente vulnerati dall’imposizione di uniformi condoni straordinari, che non tengano in adeguata considerazione le diverse legislazioni urbanistiche regionali e le stesse condizioni urbanistiche ed edilizie dei diversi territori. Ha, ancora, evidenziato, in sostanza, che in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale), solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. Per tutti i restanti profili, al contrario, è necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo. Per ciò che concerne l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta al legislatore regionale in materia di condono sul versante della disciplina amministrativa, la medesima sentenza ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo anzitutto il comma 26 dell’art. 32, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003″. Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha pronunziato in relazione al comma 25 dell’art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale, di cui al comma 26, possa determinare il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili ed i limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione. Del tutto uniformemente, seppur in termini sintetici, la successiva sentenza n. 71 del 2005 della Corte Costituzionale ha affermato che” a seguito della citata sentenza n. 196 del 2004, la disciplina contenuta nell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili” (in senso analogo si esprimono anche le sentenze nn. 70 e 304 del 2005). La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2006 ha, poi, ribadito che la legislazione delle singole Regioni può disporre diversamente da quanto previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, e che – da questo punto di vista – è del tutto probabile e non certo incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione (come, d’altra parte, avviene normalmente negli ambiti affidati al potere legislativo regionale) e si è anch’essa espressa per il riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario. Ciò in ragione delle primarie responsabilità legislative ed amministrative spettanti sulla base delle norme costituzionali alle Regioni e agli enti locali in relazione al governo del territorio, sia pure nel rispetto del regime penale del condono riservato al legislatore statale, e nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato (tra i quali la richiamata sentenza n. 196 del 2004 ha individuato “il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili”), con il vincolo che le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale per il suddetto condono. Di tale potestà ha fatto evidentemente uso la Regione Campania e, pertanto, ben può essere il disposto dell’art. 3, comma 2, lett. b, della L.R. Campania n. 10/04 (il quale esclude dalla sanatoria le opere che “b) sono state ultimate dopo il 31 marzo 2003. Si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l’uso cui sono destinate”) interpretato in senso difforme a quanto previsto nell’art. 31 della legge n. 47/1985, in base al rinvio di cui all’art. 32, comma 25, della legge n. 326/03, trattandosi di due normative distinte, né può assumere pregio l’indirizzo interpretativo formatosi in ordine a quest’ultima disposizione di legge statale di cui alla circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699”.

    In definitiva, la richiamata disposizione della legge regionale ha aggiunto un quid pluris rispetto alla normativa primaria di fonte statale (così come interpretata nell’indicata circolare ministeriale) disciplinando in senso differente la definizione di ultimazione dei lavori, nel senso di rendere più restrittiva la disciplina del condono, richiedendo l’ulteriore elemento della concreta utilizzabilità per l’uso di destinazione e quindi della piena funzionalità dell’immobile allo scopo edificatorio evenienza che, nel caso di specie, non si era ancora verificata alla data del 30/03/2003 occorrendo allo scopo le necessarie opere di completamento, come dichiarato dalla stessa parte istante.

    Infine, va rimarcato che – diversamente da quanto prospettato nel quarto e ultimo motivo di ricorso – nessun legittimo affidamento tutelabile poteva vantare il ricorrente: invero, da un lato, chi realizza un intervento edilizio in assenza di titolo abilitativo è pienamente consapevole dell’illegittimità commessa; dall’altro, l’illecito edilizio costituisce un illecito permanente che determina l’insorgenza di una situazione antigiuridica sempre attuale e che, come è noto, può essere sempre oggetto di misure repressive, anche a notevole distanza di tempo dalla sua realizzazione (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 13/11/2020; Cons. Stato, sez. II, 09/10/2020 n.6023; Consiglio di Stato , sez. VI , 15/09/2020 , n. 5446).

    Alla luce delle considerazioni appena svolte non può trovare condivisione la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio in esame, alla quale peraltro si è opposto il Comune di …, come introdotta conclusivamente da parte ricorrente con memoria depositata il 4 gennaio 2021.

    Peraltro, la “demolizione di tutte le opere insistenti alla Via … n. … di proprietà del ricorrente” è intervenuta in virtù della procedura RESA n. 2/2008 adottata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia ai sensi della l. n. 326/2003, sulla quale si è pronunciata l’Amministrazione col provvedimento impugnato.

    Non possono, perciò, essere considerate permanenti le condizioni di cui all’art. 34, comma 5 per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

    a)rigetta il ricorso;

    b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#)

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

    Pierina Biancofiore, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere, Estensore

    Luca Cestaro, Consigliere

     

    L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

    Ida Raiola                    Pierina Biancofiore

     

    IL SEGRETARIO

     

     

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