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TAR Napoli SEZ II sent n. 339 2021

    Scia in sanatoria. Poteri inibitori. Termini.

    Dalla presentazione di una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA soggiace al termine di trenta giorni di cui all’art. 19 comma 4 l. 241/90.

    Decorso tale termine, in capo al richiedente, si ritiene consolidata la legittimazione a mantenere le opere oggetto di sanatoria, per effetto della sopravvenuta SCIA in sanatoria e della assenza di iniziative interdittive da parte della P.A. nei termini di legge.

    Massima a cura dell’Avv. Rosita Brigante e della dott.ssa Fabia Balletta

    Pubblicato il 15/01/2021

     

    00339/2021 REG.PROV.COLL.

    02069/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2020, proposto da
    …….., rappresentata e difesa …………..

    contro

    Comune di ………, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ……….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    dell’ordinanza n. 02/20 del 25.02.2020 del Comune …. – Area Urbanistica, notificata in data 27.02.2020, nonché di tutti gli atti a tale ingiunzione preordinati, connessi e conseguenti.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ……..;

    Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021, celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la dott.ssa Germana Lo Sapio;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Rilevato che oggetto di impugnazione è un’ordinanza di demolizione che ha ad oggetto due opere: a) una tettoia di ombreggiamento in legno lamellare, posta all’uscita del vano soggiorno; b) una diversa distribuzione degli spazi interni per effetto del frazionamento in due distinte abitazioni;

    Osservato che le opere sono state qualificate come difformi rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire in sanatoria risalente n. 289 del 10 maggio 2013 e che parte ricorrente riferisce che si tratta di opere successive al rilascio del predetto titolo;

    Rilevato che, anche a prescindere dalla corretta qualificazione giuridica delle predette opere tra quelle rientranti nell’art. 10 del d.P.R. 380/2001, è emerso agli atti che, in pendenza del giudizio (in data 12 giugno 2020), parte ricorrente ha presentato SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 prot. prot. 16695 del 12 giugno 2020, allegando anche copia dei bollettini di pagamento per la tettoia e la relativa relazione descrittiva;

    Osservato che il Comune si è limitato a contestare nella memoria depositata in data 16 luglio 2020 l’effettivo avvio del predetto procedimento in sanatoria, il quale risulta invece comprovato dalla documentazione versata in atti e che, in ogni caso, risulta decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 19 comma 4 l. 241/90 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA;

    Ritenuto pertanto che debba ritenersi allo stato consolidata in capo al ricorrente la legittimazione a mantenere le opere oggetto di sanatoria, per effetto della sopravvenuta SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, la quale è idonea a far venir meno l’interesse a coltivare il presente ricorso, regolando il rapporto amministrativo che ha ad oggetto gli interventi edilizi sopra menzionati,

    Ritenuto che possano compensarsi le spese di lite tra le parti;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Corciulo, Presidente

    Maria Laura Maddalena, Consigliere

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Germana Lo Sapio Paolo Corciulo

     

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