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Termine di decadenza- Decorrenza – Dies a quo- Rilevanza della conoscenza di fatto – Certezza del diritto- Decadenza dall’impugnazione

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ.II – sentenza 17 dicembre 2018 n.7198

    1. Termine di decadenza- Decorrenza – Dies a quo- Rilevanza della conoscenza di fatto

    La prova della piena conoscenza può desumersi anche sulla base di una presunzione semplice (art. 2727 c.c.) basata sul rapporto di coniugio, che, nel concorrere di altri elementi – tra i quali, soprattutto, la convivenza – consenta di risalire da un fatto noto (la conoscenza da parte di un soggetto) ad un fatto ignorato (la conoscenza da parte di un altro soggetto, coniuge convivente del primo).

    In ragione della communio omnis vitae corrente tra i coniugi, è ragionevole presumere la circolazione quanto meno delle informazioni di grande importanza (in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.2.2002 , n. 5866) .

    2- Certezza del diritto – Decadenza dall’impugnazione

    E’ noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “nella ricerca di un criterio che bilanci adeguatamente le garanzie di difesa con le esigenze di certezza e consolidamento delle situazioni giuridiche soggettive, non può negarsi rilievo ad elementi valutativi, univoci e concordanti, razionalmente idonei a far presumere la circolazione dell’informazione da un soggetto, che abbia acquisito in un dato momento storico conoscenza certa di un provvedimento, all’altro. Diversamente opinando, si finisce col comprimere ingiustificatamente le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e si rischia inoltre di prestare il fianco a utilizzi strumentali delle regole in materia di decadenza dall’impugnazione degli atti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, 6.2.2007, n. 100);

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio e dell’avv. Valeria Aveta.

     

     

    Pubblicato il 17/12/2018

    N. 07198/2018 REG.PROV.COLL.

    N. 01355/2012 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
    …, rappresentato e difeso dagli avvocati …. con domicilio eletto presso lo studio …… in …..

    contro

    Comune di…. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato…. , con domicilio eletto presso lo studio …. in ….

    per l’annullamento

    a) dell’ordinanza n. 131 del 16 agosto 1999, con la quale il Comune di …. ha ingiunto la sospensione dei lavori in relazione all’intervento edilizio intrapreso sull’area in proprietà del ricorrente sita alla via…. ;

    b) dell’ordinanza n. 184 del 23 settembre 1999 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno;

    c) dell’ordinanza n. 111 del 27 agosto 2002 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno;

    d) dell’atto prot. n. 24253 del 24 giugno 2009 con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione;

    e) della nota prot. n. 29150 del 4 agosto 2009 con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e dichiarata l’acquisizione al patrimonio comunale;

    f) del decreto prot. n. 46536 del 22 dicembre 2009, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del piano cantinato e del piano terra del fabbricato sito in …. alla via ….;

    g) della delibera n. 9 del 10 febbraio 2010 con cui il Consiglio Comunale di …. ha deliberato di conservare l’opera acquisita al patrimonio comunale;

    h) della determina del Comune di …. n. 93 del 27 maggio 2010;

    i) della nota prot. n. 35184 del 26 ottobre 2010, con cui è stata comunicata la presa di possesso del manufatto abusivo;

    j) della delibera del 26 settembre 2011 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche inserendo l’area de qua nell’elenco delle opere pubbliche annualità 2012;

    k) dell’ordinanza n. 28 del 14 marzo 2012 con cui è stato ingiunto lo sgombero del piano cantinato e del piano terreno oggetto del predetto decreto di acquisizione;

    l) del verbale di accesso all’immobile prot. n. 36761 del 5 novembre 2010 menzionato nell’ordinanza di sgombero;

    m) del verbale prot. n. 38127 del 15 novembre 2010 menzionato nell’ordinanza di sgombero;

    n) della comunicazione del 19 gennaio 2012, prot. n. 2223 menzionata nell’ordinanza di sgombero;

    o) del verbale di accertamento del 27 gennaio 2012 prot. n. 157 menzionato nell’ordinanza di sgombero;

    p) della determina n. 60 del 31 gennaio 2012 menzionata nell’ordinanza di sgombero;

    q) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui tutti i verbali e rapporti citati negli atti impugnati e, segnatamente, del rapporto del Comando dei VV.UU. n. 46-47-49-51 del 1999, n. 977 del 25 agosto 2002, prot. n. 1331 del 5 novembre 2002.

    Nonché con motivi aggiunti del 03.05.2013:

    per l’annullamento

    a) dell’ordinanza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di …. prot. n. 7850 del 12.3.2013, giammai notificata al ricorrente, con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del primo piano e cassa scale dell’immobile sito in …. alla via…. :

    b) di ogni altro atto preordinato, collegato connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente e citato dagli atti impugnati ivi compresi il rapporto del Comando dei VV. UU prot. n. 992 del 30.8.2002, la nota del Comune di …. prot. n. 10190 del 18.3.2011, la nota del predetto Comune prot. 4995 del 14.2.2013, la nota del predetto Comune prot. n. 11462 del 29.3.2011 di avvio del procedimento di rigetto del condono edilizio, la informativa circa la irregolarità dell’istanza di condono cui in quest’ ultima si accenna nonché la nota prot. n.15770 del 3.5.2011 di rigetto dell’istanza di condono edilizio.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di…;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso notificato in data 23.03.2012 il sig. … invoca l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti in epigrafe indicati lamentando:

    – Violazione art. 24 e 97 della Costituzione – Violazione art. 31 del D.P.R. 380.2001 – Violazione dell’art. 21 bis della L. 241.90 – Violazione del giusto procedimento – Difetto assoluto di istruttoria;

    – Violazione art. 24 e 97 della Costituzione – violazione art. 31 del D.P.R. 380.2001 – Violazione dell’art. 21 bis della L. 241.90 – Violazione del giusto procedimento difetto assoluto di istruttoria;

    – Violazione art. 7 e segg. della L. 241/90 – Violazione art. 31 del D.P.R. 380/2001 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per omessa istruttoria – Difetto assoluto di motivazione;

    – Violazione art. 3 della L.241/90 – Violazione art. 31 del D.P.R. 380/2001 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per omessa istruttoria;

    -Violazione art. 31 del D.P.R. 380/2001 – Violazione del giusto procedimento – Violazione art. 3 della L. 241/90 – Difetto assoluto di motivazione.

    Espone, in particolare, il ricorrente di essere comproprietario, unitamente alla moglie… , di un terreno sito in …. alla via… , su cui già insisteva un corpo di fabbrica (censito in catasto al foglio 7 particella 137, sub 2) adibito dal ricorrente a locale artigianale; nel 1999 il ricorrente e la moglie realizzavano, in assenza di titolo edilizio, sullo stesso terreno, un altro corpo di fabbrica composto da piano cantinato, piano terra e primo piano, censito in Catasto a foglio 7 particella 137 sub 3, che veniva fatto oggetto di tutti i provvedimenti in epigrafe indicati ed impugnati con lo spiegato ricorso, e di cui il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito dell’intervenuto sgombero e del proprio accesso agli atti avvenuto in data 22.3.2012, in quanto notificati solo alla moglie.

    Con ricorso per motivi aggiunti del 03.05.2013, il ricorrente invoca altresì l’annullamento della successiva ordinanza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di … prot. n. 7850 del 12.3.2013, giammai notificata, con cui è stata disposta 1’acquisizione gratuita al patrimonio comunale anche del primo piano del predetto immobile realizzato nel 1999 in assenza di titolo edilizio.

    Si è costituito in giudizio il Comune di …. eccependo la tardività, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti del 03.05.2013, e all’udienza pubblica del 20.11.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso principale va dichiarato in parte irricevibile per tardività ed in parte infondato, mentre i motivi aggiunti del 03.05.2013 sono infondati nel merito e vanno pertanto respinti.

    Ed invero, come già osservato da Codesta Sezione nell’ordinanza cautelare n. 601 del 27.04.2012, tanto dalla documentazione versata in atti, quanto dalle deduzioni difensive dell’Amministrazione Comunale resistente, emergono numerosi ed univoci elementi tali da escludere che il ricorrente non fosse venuto tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti adottati, che risultano pertanto tardivamente gravati con conseguente irricevibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Ed invero, premesso che la prova della piena conoscenza può desumersi anche sulla base di una presunzione semplice (art. 2727 c.c.) basata sul rapporto di coniugio, che, nel concorrere di altri elementi – tra i quali, soprattutto, la convivenza – consenta di risalire da un fatto noto (la conoscenza da parte di un soggetto) ad un fatto ignorato (la conoscenza da parte di un altro soggetto, coniuge convivente del primo), nella fattispecie che occupa si osserva – innanzi tutto – che il ricorrente ha pacificamente concorso alla commissione dell’abuso, tanto da essere anch’egli imputato nel relativo giudizio penale, conclusosi, in primo grado, con la sentenza del Tribunale di … dell’8 marzo 2005 che ha dichiarato colpevoli il ricorrente e la moglie dei reati loro ascritti, riformata in grado d’appello, con sentenza divenuta incontrovertibile, esclusivamente nella parte relativa alla pena, ridotta in considerazione dell’incensuratezza degli imputati; inoltre il ricorrente, in data 10.12.2004, ha presentato (ancora una volta – significativamente – insieme alla moglie …. ed ai figli…. ) una domanda di condono relativa agli abusi contestati, ed in data 18.10.2010 risulta avere acquisito copia della deliberazione del 10 febbraio 2010 con la quale l’Amministrazione Comunale resistente, richiamati gli atti presupposti, ha deliberato di conservare le opere in questione; orbene, per quanto il ricorrente abbia disconosciuto la firma apposta alla citata richiesta del 18.10.2010, appare purtuttavia indubitabile che tutti questi elementi, uniti alla circostanza del rapporto di coniugio – oltre che di convivenza – sussistente tra il predetto ricorrente e la moglie…. , – ed all’ovvia considerazione che all’interno della famiglia ristretta, in ragione della communio omnis vitae corrente tra i coniugi, è ragionevole presumere la circolazione quanto meno delle informazioni di grande importanza (in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.2.2002 , n. 5866) -, sono tali da fare escludere che il ricorrente non fosse a conoscenza dei provvedimenti adottati fino all’eseguito sgombero ed al proprio accesso agli atti avvenuto (significativamente) il giorno prima della notifica del ricorso, come invece dallo stesso sostenuto nello spiegato gravame.

    Peraltro, è noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “nella ricerca di un criterio che bilanci adeguatamente le garanzie di difesa con le esigenze di certezza e consolidamento delle situazioni giuridiche soggettive, non può negarsi rilievo ad elementi valutativi, univoci e concordanti, razionalmente idonei a far presumere la circolazione dell’informazione da un soggetto, che abbia acquisito in un dato momento storico conoscenza certa di un provvedimento, all’altro. Diversamente opinando, si finisce col comprimere ingiustificatamente le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e si rischia inoltre di prestare il fianco a utilizzi strumentali delle regole in materia di decadenza dall’impugnazione degli atti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, 6.2.2007, n. 100);

    Per quanto sin qui osservato il ricorso principale spiegato dal sig. ….– relativamemte a tutti gli atti impugnati ad eccezione dell’ordinanza n. 28 del 14 marzo 2012 con cui è stato ingiunto lo sgombero del piano cantinato e del piano terreno dell’immobile abusivo di proprietà del ricorrente – va dichiarato irricevibile per tardività, avendo il ricorrente impugnato i provvedimenti oggetto del ricorso principale ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza del fatto lesivo, previsto dalla legge a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

    Quanto invece all’impugnativa dell’ordinanza n. 28 del 14 marzo 2012 con cui è stato ingiunto lo sgombero del piano cantinato e del piano terreno dell’immobile abusivo di proprietà del ricorrente, che è invece tempestiva essendo stato il ricorso notificato in data 23.03.2012, osserva il Collegio che la spiegata impugnazione è inammissibile e comunque infondata nel merito, trattandosi di atto meramente esecutivo di precedenti provvedimenti non tempestivamente impugnati e pertanto ormai definitivi.

    Analogamente, il Collegio ritiene inammissibili e comunque infondati nel merito anche i motivi aggiunti notificati dal ricorrente in data 03.05.2013.

    Occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che “in relazione all’ordinanza di demolizione e ripristino non ottemperata, il successivo provvedimento di acquisizione del bene e dell’area di sedime deve ritenersi una misura sanzionatoria che segue di diritto, perché atto dovuto a carattere meramente dichiarativo. La scadenza del termine per ottemperare è infatti il solo presupposto per l’applicazione automatica della sanzione amministrativa del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull’immobile quale effetto previsto dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2015, n. 1064)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez IV, 10 luglio 2017 n. 3366 citata).

    Ciò posto, osserva il Collegio che il primo motivo di impugnazione articolato nei motivi aggiunti del 03.05.2013, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 L. 241/90, non risultando il provvedimento per cui è controversia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, si palesa infondato alla luce del carattere doveroso del provvedimento impugnato, che esclude, quindi, che possano assumere rilevanza le denunciate violazioni procedimentali, alla luce del chiaro disposto dell’art. 21-octies secondo comma della Legge n° 241/1990 e s.m.i.

    Quanto poi alla paventata illegittimità dell’atto in questione, in quanto emesso in pendenza di domanda di condono avanzata dalla moglie del ricorrente e poi illegittimamente respinta dal Comune di…. , il Collegio si limita ad evidenziare l’inammissibilità per carenza di interesse delle predette censure, che riguardando una richiesta di condono avanzata da soggetto diverso dal ricorrente – più precisamente il coniuge del medesimo – ed oggetto di separato ed autonomo giudizio, avrebbero al più legittimato un intervento ad adiuvandum, da parte dell’odierno ricorrente, nel predetto autonomo e separato giudizio; del pari, si palesano inammissibili e comunque infondate anche le plurime censure di illegittimità derivata del predetto atto, pure riproposte nel ricorso per motivi aggiunti, una volta ritenuto irricevibile per tardività il ricorso principale avente ad oggetto gli atti presupposti ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti del 03.05.13, che vanno pertanto respinti.

    Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti del 03.05.13, va dichiarato in parte irricevibile ed in parte infondato.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 03.05.2013, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte infondato.

    Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di…., che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

    Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

     

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Antonella Lariccia Giancarlo Pennetti

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