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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 20 maggio 2019

    Tutela della proprietà industriale – Concorrenza sleale “pura” e “interferente” – Competenza – Violazione patto di non concorrenza

    Rientrano nella competenza del Tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa le fattispecie riconducibili alla c.d. concorrenza sleale “pura”, ove la lesione degli interessi del danneggiato non interferisca direttamente o indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

    La concorrenza sleale “interferente” – che determina la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – va accertata in base al “petitum sostanziale” della domanda proposta, secondo la prospettazione offerta dal danneggiato.

    Integra un’ipotesi di concorrenza sleale “pura”, attratta nella competenza del Tribunale ordinario, la condotta lesiva derivante dalla violazione di un patto di non concorrenza che non abbia interferito direttamente o indirettamente con l’esercizio di un diritto di privativa.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

     

    24438/2018 r.g.a.c.

    Tribunale di Napoli

    Sezione specializzata in materia di impresa

    GIUDICE DESIGNATO DOTT.SSA MARIA TUCCILLO

    Udite le parti ed esaminati gli atti del RICORSO EX ART. 700- 669 BIS E SS. C.P.C.

    presentato da

    –              TIBERIO ….. in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di …. SRL, rappresentato e difeso dall’Avv. …., giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in …..

    RICORRENTI

    Nei confronti di

    –              ALBERTO…,  rappresentato e difeso , giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dell’avv. …, presso il cui studio è elett.te dom.to, in ….

    RESISTENTE

    e

    –              BETA S.R.L in persona dell’Amministratore unico e rappresentante legale p.t. dott…, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione e di risposta , dall’avv. …. presso il cui studio è elett.te dom.to sito in ….,

    RESISTENTE

    OSSERVA

    Con ricorso depositato in data 10.09.2018, i ricorrenti rappresentavano:

    –              Tiberio …e Alberto …. in data 16.03.2015 costituivano la Società …. SRLS finalizzata alla produzione, imbottigliamento, distribuzione e commercializzazione di vini;

    –              TIBERIO …, erede morale della tradizione vinicola caprese della famiglia …., detentore della professionalità nella produzione e commercializzazione di vino decideva di proseguire la tradizione, fondando una nuova società dal nome …SRL, insieme ad ALBERTO …, socio al 40%;

    –              Nei primi anni di avviamento (2015-2017) la Società …SRL si dedicava alla commercializzazione di vini a marchio Campania IGP;

    –              In data 28.07.2017, in seguito alla decisione di trasformare la società da SRLS in SRL, ALBERTO … cessava la propria carica di amministratore in favore TIBERIO …, rimanendo ancora nelle funzioni di SALES MANAGER della Società e continuando ad intrattenere rapporti commerciali per conto della stessa;

    –              Nel settembre del 2017 il socio ALBERTO …. manifestava la volontà di cedere le quote sociali;

    –              nel corso delle trattative relative alla cessione delle quote, in data 21.11.2017, all’indirizzo di posta elettronica in uso alla Società …SRL  era inviata una email dalla Società ALFA SRL relativa ad un ordine di vino denominato “…” , linea messa in distribuzione da …SRL tra giugno e luglio 2017 proprio per Vini Export su iniziativa commerciale autonoma del Sig. Alberto ….;

    –              la linea di vino … ed il file dell’etichetta allegato alla mail rendeva evidente la copia grafica dell’etichetta “….” già distribuita da …SRL;

    –              Tiberio …, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società, preoccupato della concreta possibilità di sviamento della clientela nonché delle attività di concorrenza sleale, chiedeva che la cessione delle quote fosse sottoscritta unitamente al patto di non concorrenza per la durata di 36 mesi .

    –              A seguito di accordi in data 23.11.2017, veniva sottoscritto assieme all’atto di cessione delle quote sociali da ALBERTO … a TIBERIO …, anche un patto di non concorrenza per la durata di 36 mesi ;

    –              Dopo la sottoscrizione del suddetto patto si apprendeva di condotte poste in essere da Alberto… in violazione dello stesso, attraverso la costituzione in data  24.10.2017 di BETA srl , società con capitale sociale interamente posseduto dalla moglie di Alberto… e svolgente  attività  concorrenziale attraverso la distribuzione e commercializzazione di vini .

    –              La suddetta società e Alberto …, inoltre, sono titolari del marchio  registrato www……com e del marchio …. , corrispondente alla denominazione dei vini commercializzati da …SRL;

    –              La ragione sociale ed il marchio, ma anche il logo della suddetta Società fa esplicito riferimento all’isola di Capri contenendo all’interno lo scorcio di una luna sul profilo dell’isola;

    –              In data 20.07.2018 …SRL, a mezzo del suo legale rappresentante Tiberio …, inviava atto stragiudiziale di comunicazione, diffida e messa in mora a Alberto… e alla BETA srl con la quale si contestavano formalmente le predette condotte e contestualmente si intimava entrambi i soggetti di cessare immediatamente, la produzione e/o commercializzazione e/o distribuzione di prodotti concorrenti a quelli prodotti e distribuiti dalla società … S.R.L. nel territorio del Comune di Capri e Anacapri, nonché a distribuire e/o commercializzare, sul territorio nazionale, prodotti a marchio contenenti la denominazione “Capri” e/o richiamanti l’isola di Capri, relativamente ai settori merceologici in cui opera la società “… s.r.l.” ovvero per quelli per i quali è stato registrato il marchio “…” nonché ad intrattenere qualsivoglia rapporto con clienti o ex clienti della Società … srl;

    –              In data 06.08.2018, la BETA srl a mezzo del suo procuratore Avv. … inviava pec di riscontro nella quale, sosteneva, che la BETA srl era inconsapevole del patto di non concorrenza sottoscritto in data 24.11.2017 con Alberto… nonché estranea a qualsiasi condotta dello stesso e che Alberto … era stato regolarmente assunto in data 09/01/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato .

    Tanto rappresentato, stante il fumus della pretesa cautelare discendente dalla condotta illecita poste in essere dai resistente e il periculum , discendente dal grave ed irreparabile danno di immagine della società ricorrente derivante dal perpetrarsi delle condotte illecite nelle more dell’istaurazione del giudizio di merito, i  ricorrenti domandavano :

    –              “ IN VIA PRELIMINARE, con decreto inaudita altera parte ordinare e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dai resistenti per tutti i motivi dedotti nel corpo dell’atto ivi compresa la diffusione del decreto tramite pubblicazione sui quotidiani locali e contestualmente fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all’istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’emittendo decreto, considerata l’urgenza, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo eletto dai ricorrenti nelle procure allegate in atti (v. doc. all. 29 e 30) , e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati con detto decreto;

    –              2. SEMPRE IN VIA PRLIMINARE, IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere, ordinando la rimozione delle condotte violative e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dai resistenti per tutti i motivi dedotti nel corpo dell’atto;

    –              3. IN VIA PRINCIPALE, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus e del periculum, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere, ordinando ai resistenti indicati in atti ogni provvedimento più opportuno e comunque:

    –              – Di cessare immediatamente, la produzione e/o commercializzazione e/o distribuzione di prodotti concorrenti a quelli prodotti e distribuiti dalla società … S.R.L. nel territorio del Comune di Capri e Anacapri, nonché a distribuire e/o commercializzare, sul territorio nazionale, prodotti a marchio contenenti la denominazione “Capri” e/o richiamanti l’isola di Capri, relativamente ai settori merceologici in cui opera la società “… s.r.l.” ovvero per quelli per i quali è stato registrato il  marchio “…” nonché ad intrattenere qualsivoglia rapporto con clienti o ex clienti della Società … srl;

    –              – In ogni caso, e a qualunque titolo, a cessare immediatamente ogni condotta che, ponendosi in contrasto con le chiare disposizioni del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti (art. 4 atto di cessione del 24.11.2017 e qui interamente ritrascritto) rechi un pregiudizio all’immagine e alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società … e per essa al suo legale rappresentante Sig. TIBERIO …nonché a quest’ultimo personalmente;

    –              – In ogni caso, e a qualunque titolo di cessare ogni condotta di concorrenza sleale anche ai sensi dell’art. 2557 e 2598 c.c.

    –              – Di dare diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione su tutti i quotidiani locali e/o mediante affissione sul territorio di Capri/Anacapri;”

    Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 14.12.2018 si costituiva Alberto…            il quale                in via preliminare       eccepiva l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per l’incompetenza per materia della Sezione Specializzata in Materia  di  Imprese, in quanto avente ad         oggetto atti di concorrenza sleale che, non interferiscono – neppure indirettamente – con l’esercizio di diritti di privativa industriale. Nel merito contestava, la domanda cautelare chiedendone il rigetto per insussistente del fumus e del periculum. Sotto il primo profilo, deduceva che l’attività di concorrenza contestata  era riconducibile  ad  un  soggetto  terzo,  BETA  srl,  con          cui il resistente non ha                alcun  legame,  non  essendo  socio né amministratore,          ma solo un lavoratore dipendente. Per cio’ che concerne il profilo del periculum, stante il consistente periodo di tempo trascorso dalla costituzione della società concorrente e dall’avvenuta conoscenza dell’attività concorrenziale lamentata, è da ritenersi insussistente.

    Ciò posto, domandava, in via preliminare dichiararsi l’incompetenza per materia del Tribunale adito e nel merito il rigetto della domanda cautelare con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

    Con  di comparsa di costituzione e di risposta depositata in data  11.12.2018, si costituiva  la BETA srl, che eccepiva l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese, il difetto di legittimazione attiva di Tiberio … in proprio, insussistenza del fumus, in quanto l’attività di concorrenza sleale e la violazione del patto di non concorrenza è riconducibile ad Alberto …, che non è né socio nè amministratore della resistente ma semplice dipendente. La resistente deduce altresì l’insussistenza del periculum in mora, non soltanto perché di fatto assente, ma soprattutto perché i ricorrenti non fornivano alcuna allegazione specifica al riguardo.

    La resistente domandava anche essa dichiararsi l’incompetenza per materia del Tribunale adito e nel merito il rigetto della domanda cautelare con vittoria di spese di giudizio.

    Ciò posto, alla luce della domanda spiegata nell’interesse dei ricorrenti e tenuto conto dei fatti posti a fondamento della stessa, va accolta, in quanto fondata, l’eccezione di incompetenza per materia sollevata da entrambe le resistente nelle rispettive comparse di costituzione.

    Sul punto, invero, mette conto evidenziare, che il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, in particolare, l’articolo 3 , sin dalla sua formulazione originaria, annovera nelle materie di competenza delle sezioni specializzate le ‘‘fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

    Il citato articolo è stato in seguito sostituito dalla lettera d), del comma 1, dell’articolo 2, d.l. 24 gennaio 2012, n.1, poi dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 che, nella sua formulazione attuale, contiene l’espresso rinvio all’articolo 134 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

    La norma testé indicata devolve alla cognizione delle sezioni specializzate ‘‘i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”.

    La lettura combinata delle suindicate disposizioni, dal tenore chiaro ed inequivoco, riconduce la materia della cosiddetta concorrenza sleale ‘‘pura” nella sfera di competenza del tribunale ordinario e quella della concorrenza sleale ‘‘interferente” nell’ambito cognitivo delle sezioni specializzate.

    Da cio’ ne discende che rientrano nella competenza del Tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa, le fattispecie in cui si controverta in tema di concorrenza sleale, in cui, tuttavia, l’ipotizzata lesione degli interessi del danneggiato, non interferisca direttamente o indirettamente con l’esercizio di un diritto di privativa.

    L’ “inteferenza “che determina l’attrazione della competenza per materia del Tribunale delle imprese va accertata in base al “petitum sostanziale” della domanda spiegata, secondo la prospettazione offerta dal danneggiato e indipendentemente dalla sua fondatezza ( v. Cass . ordinanza n. 2680/2018).

    Orbene, nella fattispecie in esame i ricorrenti lamentano condotte di concorrenza sleale poste in essere dai resistenti in violazione di un patto di non concorrenza intervenuto tra … srl e … Alberto, ma non fanno alcun riferimento direttamente o indirettamente all’esercizio e/o lesione di un diritto di privativa, da cui discenderebbe la competenza per materia del Tribunale adito .

    Il procedimento de quo attiene pertanto ad un’ipotesi di concorrenza sleale “pura “su cui va declinata la competenza delle sezione specializzate in materia di impresa in favore del Tribunale ordinario territorialmente competente.

    Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto anche della circostanza che l’incompetenza risulta eccepita da entrambe le resistenti, e si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all’attività espletata, secondo tariffa vigente.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, pronunziando sul ricorso cautelare depositato ex art 700cp.c. nell’interesse di … srl e … Tiberio così decide:

    –              dichiara l’incompetenza per materia del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di impresa;

    –              condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascun resistente in euro 1823,00 per compensi oltre iva e cp.a se dovuti e rimborso spese ex art 2 DM 55/2004

    Cosi’ deciso in data 20.05.2019                                                                il giudice designato

    Dott.ssa Maria Tuccillo

     

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